"Decreto PNRR". Conversione in legge (n. 50/2026). Disposizioni su disabilità, non autosufficienza, sanità Vedi una sintesi su quotidianosanita.it. Vedi anche, Le nuove disposizioni su accertamento disabilità e non autosufficienza. Il messaggio INPS (1377/2026) Da quotidianosanita.it. Articolo 4, comma 4-quater (Disposizioni transitorie sull’accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni) Questo articolo affronta un tema delicato e tecnicamente complesso: il passaggio dal vecchio sistema di accertamento dell’invalidità civile e della non autosufficienza al nuovo sistema introdotto da due decreti legislativi del 2024. Si tratta di una transizione che coinvolge diversi attori – il Servizio sanitario nazionale, i Comuni (attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali), l’Inps e i cittadini – e che richiede un’attenta gestione dei tempi per evitare vuoti normativi o disservizi. Il cuore della disposizione è il differimento, cioè lo slittamento in avanti dei termini previsti per l’entrata a regime del nuovo sistema. Questo differimento è stato stabilito dall’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024. Si tratta di una norma di “salvezza transitoria”, il che significa che serve a garantire la continuità delle prestazioni durante il periodo di passaggio. In particolare, questa norma specifica che il vecchio sistema continua ad essere efficace – e quindi le commissioni mediche delle Asl continuano a operare – anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento. In altre parole, chi ha bisogno di ottenere o rinnovare queste prestazioni non rimane scoperto durante la transizione. Per comprendere appieno la portata del differimento, bisogna ricordare quali sono le scadenze previste dalla nuova disciplina. Il decreto legislativo n. 29 del 2024 ha introdotto una procedura di valutazione multidimensionale unificata per l’accertamento della non autosufficienza. Questa nuova procedura coinvolge in modo integrato il Servizio sanitario nazionale, l’Ambito Territoriale Sociale (che fa capo ai Comuni) e l’INPS, ed è attivabile dal cittadino attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA). Secondo il calendario originario, questa nuova procedura doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2027 per i territori individuati nella fase sperimentale, e a partire dal 1° gennaio 2028 in via generale su tutto il territorio nazionale. Ora, la norma che stiamo esaminando interviene proprio su queste scadenze, disponendo un ulteriore differimento. Si tratta di una scelta prudenziale, probabilmente dovuta alla consapevolezza che la transizione è complessa e che i territori potrebbero non essere pronti a rispettare i termini originari. Il differimento, tuttavia, riguarda solo alcune fattispecie e non altre, e qui si annida una delle questioni più delicate. Bisogna infatti distinguere tra due diversi decreti legislativi. Il primo, il D.Lgs. n. 29 del 2024, riguarda l’accertamento della non autosufficienza. Il secondo, il D.Lgs. n. 62 del 3 maggio 2024, riguarda invece l’accertamento delle condizioni di disabilità diverse dalla non autosufficienza, nonché in generale gli accertamenti relativi a soggetti di età inferiore a 70 anni (sia per la non autosufficienza che per la disabilità). Per quest’ultimo decreto, l’articolo 39, comma 1, lettera a), prevede l’abrogazione della legge n. 295 del 1990 – la legge che ha istituito le commissioni mediche presso le aziende sanitarie locali – a partire dal 1° gennaio 2027. Questo significa che, da quella data, le vecchie commissioni ASL non esisterebbero più per le persone con disabilità (non anziane) e per le persone con disabilità diverse dalla non autosufficienza. E qui emerge il potenziale problema di coordinamento. La norma di differimento che stiamo esaminando sposta in avanti i termini per il nuovo sistema di accertamento della non autosufficienza, ma non sembra intervenire direttamente sull’abrogazione delle commissioni ASL prevista dal D.Lgs. n. 62 per il 1° gennaio 2027. Se le commissioni ASL venissero abolite a quella data, ma il nuovo sistema unificato per la non autosufficienza fosse ancora in fase di attuazione o non pienamente operativo a causa del differimento, si creerebbe un vuoto: i cittadini non avrebbero né le vecchie commissioni a cui rivolgersi né il nuovo punto unico di accesso pienamente funzionante. Per questo motivo, il legislatore invita a valutare l’esigenza di un coordinamento tra le due discipline, proprio per evitare che il differimento per alcune fattispecie finisca per creare disagi per altre. La norma, infine, specifica un ulteriore dettaglio importante: il differimento disposto si applica anche ai territori in cui, per le fattispecie non interessate dal differimento (cioè per gli accertamenti relativi a disabilità diverse dalla non autosufficienza e per gli accertamenti su soggetti under 70), sia già in corso la fase di sperimentazione prevista dal D.Lgs. n. 62 del 2024. In altre parole, anche nelle aree che stanno testando il nuovo sistema per queste categorie di persone, i termini slittano comunque per quanto riguarda la non autosufficienza. La convivenza tra i due regimi – uno in sperimentazione e l’altro differito – richiede quindi una gestione attenta per evitare confusione tra cittadini e operatori. Articolo 7, commi 1-3 e 10 (Modifiche alla disciplina relativa all’attuazione della riforma della disabilità) Inoltre, recano una disposizione volta ad assicurare la formazione dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della riforma della disabilità (comma 2). Infine, modificano le norme relative alla composizione delle unità di valutazione di base, all’avvio del procedimento per l’elaborazione del progetto di vita e alla condivisione di banche dati e informazioni per l’erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità (comma 3). Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all’applicazione dell’articolo 7 in esame. Articolo 7, commi 4 e 10 (Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità) Per la finalità relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il riparto del Fondo è disposto con decreto della medesima Autorità, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, mentre, per la finalità riguardante il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il riparto del Fondo è attuato con le modalità definite dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 710, L. n. 199 del 2025). I suddetti decreti devono essere corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all’applicazione dell’articolo 7 in esame. Vedi anche Legge delega (n. 33/2023) non autosufficienza e decreti attuativi. Testi, analisi e commenti Legge delega disabilità (L. 227/2021) e decreti attuativi. Testi e commenti ------------------------- LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
LEGGE 20 aprile 2026, n. 50, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00067) (GU Serie Generale n.91 del 20-04-2026)
I commi in esame intervengono sulla disciplina relativa all’attuazione della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. n. 62 del 2024. Innanzitutto, dispongono l’estensione delle attività di sperimentazione relative alle nuove norme in materia di accertamento della condizione di disabilità (valutazione di base) e di elaborazione del progetto di vita individualizzato e personalizzato (valutazione multidimensionale) a ulteriori 40 province (comma 1).
L’articolo 7, comma 4, modifica le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, attribuendo all’Autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza a definire, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, le modalità di utilizzo del Fondo per l’attuazione delle misure di competenza statale.