La differenza tra la dipendenza e l’autonomia: un’importante Sentenza Mirella Madeo, Il presente contributo è già apparso nel magazine di Mirella Madeo «AboutPeople». In, superando.it. Per una persona con una disabilità motoria grave una carrozzina non è semplicemente un dispositivo sanitario, ma rappresenta la possibilità di muoversi, uscire di casa, lavorare, mantenere relazioni e partecipare alla vita sociale: è il principio affermato da una recente, importante Sentenza del Tribunale di Napoli secondo la quale l’ASL Napoli 1 Centro dovrà sostenere integralmente il costo della carrozzina elettronica verticalizzante prescritta a una persona con la SMA (atrofia muscolare spinale) L’ASL Napoli 1 Centro dovrà sostenere integralmente il costo della carrozzina elettronica verticalizzante prescritta a Christian Durso, persona con la SMA (atrofia muscolare spinale). Per il Giudice, infatti, la personalizzazione del presidio rientra nei princìpi dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): condizioni cliniche, capacità residue, ambiente di vita e partecipazione sociale devono prevalere su valutazioni esclusivamente economiche o amministrative. Si tratta di una decisione che assume un rilievo che supera la vicenda individuale. Il principio affermato, infatti, è che l’appropriatezza di un ausilio non può essere valutata soltanto verificandone la corrispondenza alle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario. Occorre invece considerare la persona nella sua concreta condizione di vita: quadro clinico, capacità residue, caratteristiche dell’ambiente, sicurezza, mobilità e livello di autonomia che il dispositivo deve consentire. La personalizzazione dell’ausilio diventa così elemento essenziale dell’effettività dell’assistenza garantita dal Servizio Sanitario. Il 10 marzo 2025, tuttavia, l’ASL Napoli 1 Centro aveva autorizzato la fornitura soltanto parzialmente, riconoscendo 13.381,68 euro rispetto a un costo complessivo di 23.215 euro (più IVA). La documentazione presentata al Tribunale ha evidenziato dunque la necessità di funzioni precise: basculamento elettronico, reclinazione fino a 180 gradi, elevazione e verticalizzazione in tre fasi, un’altezza minima da terra compatibile con l’accesso ai veicoli e sistemi antiribaltamento elettronici. Elementi che non rappresentano accessori opzionali, ma caratteristiche funzionali collegate alla condizione della persona e alla possibilità di svolgere attività quotidiane con il maggior grado possibile di indipendenza. Dal canto suo, il Tribunale ha rilevato che l’ASL non aveva dimostrato che il presidio proposto fosse concretamente capace di assicurare lo stesso livello di autonomia, sicurezza, mobilità e partecipazione sociale garantito dalla carrozzina prescritta. Mancavano inoltre un’analisi comparativa tra i dispositivi e una motivazione tecnica che spiegasse perché le caratteristiche indicate dagli specialisti potessero essere considerate non necessarie. Il giudice ha quindi accertato che «il dispositivo Karma Evo Altus è indispensabile per l’inserimento sociale» di Christian e che risulta essere «l’unico modello in commercio che permette all’istante di avere l’indipendenza funzionale», il tutto riconoscendo il diritto alla fornitura completa a carico dell’ASL Napoli 1 Centro. Questo pronunciamento riporta al centro un tema essenziale nell’assistenza protesica: due dispositivi appartenenti alla stessa categoria non sono necessariamente equivalenti per la persona che deve utilizzarli. L’appropriatezza, infatti, non può essere stabilita in astratto, ma va verificata rispetto ai bisogni individuali e agli obiettivi di autonomia e partecipazione. «Gli ausili non possono essere scelti sulla base del loro costo o di valutazioni meramente amministrative – afferma Alessandro Bardini -, ma devono essere individuati esclusivamente in funzione delle esigenze cliniche, funzionali e dell’ambiente di vita della persona». Per Christian Durso la Sentenza è arrivata dopo oltre un anno e mezzo di attesa, difficoltà e un ricorso che, a suo giudizio, avrebbe potuto essere evitato. «Oggi non è un giorno importante solo per me, che avrò finalmente la sedia a rotelle – spiega – ma perché è stato riconosciuto dal Tribunale, anche con il nuovo Nomenclatore, il diritto ad avere una sedia a rotelle in “extra LEA”». Il pronunciamento del Tribunale di Napoli richiama quindi una questione più ampia: il diritto alla salute e all’autonomia non può esaurirsi nella disponibilità formale di una prestazione e nel campo degli ausili garantire un presidio significa garantire quello concretamente appropriato alla persona. Per chi vive con una disabilità complessa, infatti, la differenza tra una carrozzina standard e un dispositivo personalizzato può coincidere con la differenza tra dipendere costantemente dagli altri e poter compiere autonomamente azioni quotidiane. Vedi anche, TAR Lazio. Dopo la specialistica annullato anche il decreto sulle tariffe ortoprotesiche ................. LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
Per una persona con una disabilità motoria grave, del resto, una carrozzina non è semplicemente un dispositivo sanitario, ma rappresenta la possibilità di muoversi, uscire di casa, lavorare, mantenere relazioni e partecipare alla vita sociale. Ed è proprio da questa prospettiva che il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto di Durso a ricevere integralmente la carrozzina elettronica verticalizzante prescritta dagli specialisti, condannando appunto l’ASL Napoli 1 Centro a sostenerne l’intero costo e le spese di giudizio [a questo link la Sentenza, N.d.R.].
La vicenda, sostenuta dall’Associazione Luca Coscioni, era nata dalla necessità di sostituire la carrozzina utilizzata da Durso per anni. Quel dispositivo gli aveva permesso di conservare un livello soddisfacente di autonomia e integrazione sociale, ma era diventato irreparabile: il modello era fuori produzione e i pezzi di ricambio non erano più disponibili. Gli specialisti avevano quindi prescritto una nuova carrozzina elettronica dotata di caratteristiche specifiche, necessarie in relazione alla disabilità di Christian.
Per l’Azienda Sanitaria, l’autorizzazione concessa nei limiti e secondo le modalità previste dal Nomenclatore Tariffario risultava dunque sufficiente ad adempiere agli obblighi assistenziali. Una posizione, questa, contestata da Durso, assistito dall’avvocato Alessandro Bardini, consigliere generale dell’Associazione Coscioni. Il punto centrale del ricorso riguardava infatti non la semplice disponibilità di una carrozzina elettronica, ma la concreta capacità di essa di rispondere ai bisogni della persona.
Secondo il legale, costringere una persona con disabilità ad affrontare un contenzioso per ottenere un presidio appropriato significa trasformare in una battaglia individuale ciò che dovrebbe essere garantito nell’àmbito dell’assistenza sanitaria. Un ausilio adeguato, sottolinea ancora Bardini, può significare maggiore autonomia e qualità della vita, ma anche prevenzione delle complicanze, riduzione dei ricoveri e, di conseguenza, minori costi sanitari.
Christian sottolinea inoltre come, a suo avviso, l’ASL avrebbe potuto autorizzare il presidio senza rendere necessario l’intervento del giudice, applicando gli strumenti previsti per rispondere alle esigenze specifiche della persona, anziché considerare sufficiente il dispositivo standard.
È su questa distanza, tra una fornitura amministrativamente prevista e un bisogno realmente soddisfatto, che la Sentenza del Tribunale di Napoli interviene: l’ausilio non è il fine dell’assistenza, ma uno strumento attraverso il quale rendere effettivi autonomia, sicurezza e partecipazione sociale.