Decreto 49 del 15 maggio 2024 - L.R. N.35/2016, ART. 10, D.G.R. N.1869/2023. FONDO DI SOLIDARIETÀ - MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DELLA DISABILITÀ – ANNUALITA’ 2022.
Di seguito l'allegato A): L.R. n.35/2016, art.10, D.G.R. n. 1869/2023- Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi alla tutela della salute mentale e della disabilità - Fondo di Solidarietà - annualità 2022. Vedi anche, Marche. Fondo Solidarietà. Anticipo risorse salute mentale/disabilità (Dec 156/7-23).
Finalmente il decreto (a distanza di due anni) che definisce tempi e modalità di ricchiesta dei contributi per l'annualità 2022. Il fondo sul 2022 (bilancio 2023) è pari a 500.000 euro. Sul 2023 (bilancio 2024) il fondo è di 2.5 milioni. Ricordiamo che per l'annualità 2021 i beneficiari sono stati 435 ed il fondo pari a 3,44 milioni di euro. Vedremo a breve chi metterà i soldi mancanti.
Per approfondire: - Che fine ha fatto il Fondo regionale di solidarietà?; - Fondo regionale di solidarietà. Perchè occorre ridefinirne gli obiettivi.
ALLEGATO A
L.R. n.35/2016, art.10, D.G.R. n.1869/2023 - Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi alla tutela della salute mentale e della disabilità - Fondo di Solidarietà - annualità 2022.
Premessa
Il “Fondo di Solidarietà” istituito con Legge regionale n. 35/2016, art.10, è destinato a totale o parziale copertura della quota di compartecipazione a carico del Comune/Utente in riferimento alle rette di ricovero per le strutture residenziali e semiresidenziali dell’area salute mentale di cui alla Legge regionale n.21/2016;
Con DGR n.1065/2018 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà rivolto alle persone con problemi di salute mentale e finalizzato a facilitare i comuni nelle funzioni di sostegno alle persone in condizioni di fragilità e a basso reddito, inserite nelle strutture socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private.
Con DGR n.1723/2018 si è stabilito, tra l’altro, che, tra le strutture ammesse al contributo, sono considerati sia i Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di strutture, sia le Comunità per persone con disturbi mentali (CADM), nelle modalità stabilite da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali.
Con DGR n.417/2020 la Regione ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari prevedendo anche le strutture per la disabilità.
Con DGR n.1869/2023 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà, finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero relative alle strutture preposte alla tutela della salute mentale e della disabilità per l’annualità 2022.
Con il presente atto, quindi, vengono individuate le procedure amministrative da porre in essere per la realizzazione dell’intervento relativo al “Fondo di Solidarietà” – annualità 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) in attuazione della DGR n.1869/2023 di cui sopra.
Beneficiari
Beneficiari del contributo dell’intervento in questione sono i Comuni tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di ricovero (cd “quota sociale” a carico del Comune/utente”) delle strutture per la tutela della salute mentale e della disabilità, come specificate nelle tabelle al paragrafo “Strutture e quote di compartecipazione” di cui alla DGR n.1331/2014.
Compartecipazione al pagamento della quota sociale
In base alla normativa vigente, l’utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in tutto o in parte della “quota sociale” della retta, fermo restando l’onere in capo al Comune di residenza di intervenire con proprie risorse, nell’ipotesi in cui i livelli di reddito e il patrimonio dell’interessato non gli consentano di compartecipare totalmente o parzialmente.
Strutture e quote di compartecipazione
Le tipologie di strutture considerate e le quote di compartecipazione di cui alla DGR n.1331/2014 sono indicate di seguito:
SALUTE MENTALE:
Livello assistenziale e codice
|
Denominazione struttura
|
Quota a carico SSR
|
Quota compartecipazione dell’Utente/Comune
|
Quota
Totale
|
Socioriabilitativo SRP3.1.1
|
Comunità Protetta H24
|
€ 80,50
|
€ 34.50 (30%)
|
€ 115,00
|
Socioriabilitativo SRP 3.1.2
|
Comunità Protetta H24
|
€ 64,40
|
€ 27,60 (30%)
|
€ 92,00
|
Socioriabilitativo SRP 3.2
|
Comunità Protetta H12
|
€ 22,00
|
€ 33,00 (60%)
|
€ 55,00
|
Socioriabilitativo SRP 3.3
|
Gruppo Appartamento
|
€ 10,80
|
€ 16,20 (60%)
|
€ 27,00
|
Socioriabilitativo SRP 3.3
|
Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di strutture.
Assimilata a “Gruppo appartamento”
|
€ 10,80
|
€ 16,20 (60%)
|
€ 27,00
|
Socioriabilitativo SRP 3.3
|
CADM (Comunità per persone con disturbi mentali)
Assimilata a “Gruppo appartamento”
|
€ 10,80
|
€ 16,20 (60%)
|
€ 27,00
|
Per quanto riguarda i “Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di strutture”:
- La DGR n.1723/2018 ha stabilito che i Comuni possono richiedere il contributo per il Fondo solidarietà anche per le persone inserite presso i “Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di strutture” in relazione ai quali è previsto l’impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra servizi territoriali sanitari e sociali.
- Il tipo di struttura e il relativo codice, in assenza di indicazioni dalla DGR n.1869/2023, devono essere indicati dal Comune tra quelli previsti dall’Allegato C della DGR n.1331/2014 – SALUTE MENTALE sulla base delle indicazioni riportate nella convenzione o accordo di cui sopra.
Strutture fuori regione (salute mentale): La Regione Marche, nel caso di strutture per la salute mentale situate fuori regione e che prevedono quote superiori a quelle sopra indicate (DGR n.1331/2014), prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di euro 34,50.
DISABILITA’:
Livello assistenziale e codice
|
Denominazione struttura
|
Quota a carico SSR
|
Quota compartecipazione dell’Utente/Comune
|
Quota
Totale
|
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3
|
RSA Accoglienza Disabili
|
€ 84,40
|
€36,17 (30%)
|
€ 120,57
|
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3
|
Residenze Protette per disabili
|
€ 84,40
|
€36,17 (30%)
|
€ 120,57
|
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3
|
Comunità Socio-Educative Riabilitative
|
€ 86.50
(non ancora accreditate)
|
€ 28.75 (25%)
|
€ 115,00
|
€ 84,40
(già accreditate)
|
€ 36,17
|
€ 120,57
|
Cure riabilitative di mantenimento per disabili privi di sostegno familiare RD4
|
Comunità Alloggio per Disabili
|
€ 27,20
|
€40,80 (60%)
|
€ 68,00
|
Comunità Socio-Educative Riabilitative – (Co.S.E.R.):
La Giunta Regionale con DGR n.1489 dell’1/12/2021 ha stabilito di trasferire la gestione finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche all’ASUR Marche, con decorrenza dall’annualità 2021. Tale delibera è stata recepita dall’ASUR con la Determina del Direttore Generale ASUR n.70 del 28 gennaio 2022 stabilendo, nell’allegato A, le modalità di trasferimento della suddetta gestione finanziaria. Pertanto per l’anno 2022 la quota sanitaria dovrà essere erogata come segue:
- fino all’ottenimento dell’autorizzazione e accreditamento delle Co.S.E.R in RD3 o RD4, la ripartizione della retta già prevista di € 115,00 viene rimodulata con 75% a carico di ASUR Marche (€ 82.25 pro capite - pro die) fatte salve le integrazioni già previste mantenendo il tetto di spesa previsto a saldo 2021 (Tabella 2, colonna 3 DDG 70/2022) e 25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.
- All’atto dell’’autorizzazione e accreditamento delle Co.S.E.R. in RD3 o RD4 la tariffa viene composta in base a quanto previsto dalla DGR n.1331/2014 (allegato C).
Strutture fuori regione (disabilità): La Regione Marche, nel caso di strutture per la disabilità situate fuori regione e che prevedono quote superiori a quelle sopra indicate, prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di euro 40,80.
Coordinamento e supporto tra i Servizi
I Servizi Sociali del DSM e quello dell’UMEA (o enti accreditati di competenza) - che hanno la presa in carico degli utenti inseriti nelle strutture sopraindicate - supportano la procedura di compartecipazione attivando un coordinamento con il Servizio sociale del Comune territorialmente competente.
Nel caso di NUOVI UTENTI, i Comuni devono produrre l’autorizzazione all’ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo
- Presentazione e trasmissione delle domande dai Comuni agli Ambiti Territoriali Sociali.
Il Comune trasmette la richiesta di ammissione ai benefici di cui alle DGR n.1869/2023 all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale secondo la seguente tempistica:
sia per la salute mentale che per la disabilità entro il 17/06/2024 secondo modalità concordate con l’Ambito Territoriale Sociale stesso, utilizzando gli appositi moduli, “Dati fondo solidarietà - salute mentale 2022.xlsx” e “Dati fondo solidarietà – disabilità 2022.xlsx” in formato elettronico, che vengono inviati agli ATS via PEC insieme al presente decreto e sono “scaricabili” dal sito web regionale all’indirizzo https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Fondo-di-Solidarieta.
Le rispettive richieste debbono contenere, per ogni utente, i seguenti dati:
- Iniziali cognome e nome utente;
- Data di nascita utente;
- Sesso utente;
- Nuovo utente (SI/NO);
- Ammontare ISEE utente (DSU), così come stabilito dal Decreto Interministeriale n.138 in data 13.04.2017 e s.m.i., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Indicazione del Dipartimento di Salute Mentale/UMEA (o enti accreditati competenti) che ha la presa in carico;
- Tipologia e denominazione struttura, completa di indirizzo;
- Importo giornaliero della retta della struttura così come determinata con DGR n.1331/2014 o da apposita convenzione con l’ASUR/AST;
- Importo giornaliero della quota parte della retta per la quale, ai sensi della DGR n.1331/2014 o della convenzione, è stabilita la compartecipazione Utente/Comune;
- Numero giorni di degenza nell’annualità considerata (2022);
- Importo complessivo retta nell’annualità considerata (pari all’importo della retta giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Importo complessivo della quota parte della retta a carico dell’Utente/Comune nell’annualità considerata (pari all’importo della quota parte giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Somma complessiva pagata dall’Utente per l’annualità considerata;
- Somma complessiva pagata dal Comune per l’annualità considerata;
- Estremi delle fatture emesse dalla struttura in relazione alle spese sostenute;
- Estremi delle quietanze comprovanti l’avvenuto pagamento per la compartecipazione alla retta da parte del Comune di competenza.
Si rappresenta che nel modulo devono essere indicati anche i seguenti documenti, da inviare insieme alla domanda di contributo:
Se nuovo utente inviare, insieme ai dati richiesti:
- l’attestazione di presa in carico da parte dell’UMEA (autorizzazione all’ingresso in struttura);
- Il provvedimento relativo all’impegno di spesa per la compartecipazione alla retta da parte del Comune di competenza.
Se l’utente è in una struttura fuori regione inviare, insieme ai dati richiesti, anche
- La documentazione, in corso di validità, attestante l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura ubicata fuori Regione (ad eccezione dei casi in cui tale documentazione sia già stata trasmessa per gli stessi utenti in occasione delle precedenti istruttorie);
- L’autorizzazione all’ingresso dell’utente nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
- Trasmissione delle domande dagli Ambiti Territoriali Sociali al Settore Contrasto al Disagio della Regione Marche.
Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - entro il 03/07/2024 - sia per la salute mentale che per la disabilità - provvederanno all’inoltro dei dati riferiti alle richieste di cui al punto precedente al Settore Contrasto al Disagio della Regione Marche.
I moduli “Dati fondo solidarietà - salute mentale 2022 .xlsx” e “Dati fondo solidarietà – disabilità 2022.xlsx” in formato elettronico compilati e firmati digitalmente dal Coordinatore ATS in modalità Cades (file in formato P7M), dovranno essere trasmessi alla Regione per ciascuna area (salute mentale e disabilità), mediante il caricamento sul portale PROCEDIMARCHE, raggiungibile dal sito web regionale all’indirizzo https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Fondo-di-Solidarieta.
Ulteriori specificazioni
Si fa altresì presente che, come stabilito dalla DGR n.1869/2023
- In via transitoria e per gli interventi anno 2022 qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all’approvazione/applicazione del proprio regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Giunta Regione Marche, per il tramite dell’ATS, dei dati di cui al precedente punto A). Il Settore Contrasto al Disagio provvederà ad effettuare il calcolo della “quota parte sociale a carico del Comune” ed all’assegnazione del relativo contributo in base all’ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR n.1869/2023.
- Nell’ipotesi in cui il pagamento della “quota sociale” a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dall’utente in assenza di regolamento comunale che preveda l’obbligatorietà dell’utilizzazione dell’ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l’adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all’utente dal Comune entro, e non oltre, la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (17/06/2024), sia per la salute mentale sia per la disabilità.
- Nell’ipotesi in cui sia il Comune che l’Utente abbiano compartecipato al pagamento della “quota sociale” della retta a carico del Comune, si provvederà, sia per gli interventi della salute mentale che della disabilità, ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell’importo di detta “quota sociale” secondo i criteri di cui al paragrafo “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR n.1869/2023, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all’Utente.
- Nell’ipotesi in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto dal Comune alla struttura per l’annualità 2022, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune – in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l’obbligatorietà dell’utilizzazione dell’ISEE – procederà intanto al pagamento della quota sociale della retta o di parte di essa a suo carico in base al predetto regolamento, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo (17/06/2024). Il Settore Contrasto al Disagio provvederà ad effettuare il calcolo della “quota parte sociale a carico del Comune/utente” sia per gli interventi della salute mentale che della disabilità, ed all’assegnazione del relativo contributo in base all’ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR n.1869/2023.
- Nel caso di ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee, per la determinazione della “quota sociale” a carico dell’Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulate con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.
- Qualora la quota di compartecipazione dell’utente/Comune effettiva indicata dal Comune fosse superiore alla quota prevista dalla tipologia di struttura inserita nella prima colonna di cui sopra (Livello assistenziale e codice), per calcolare il contributo regionale si terrà conto della quota di compartecipazione dell’utente/Comune regionale inserita nell’Allegato “C” della DGR n.1331/2014 della struttura indicata dal Comune.
- Si specifica che l’erogazione del contributo “quota sociale” tramite il Fondo di Solidarietà, di cui alla DGR n.1869/2023, non può assommarsi o sovrapporsi con l’erogazione di altri contributi regionali, come la Misura del rimborso della “quota sociale” in conseguenza al Sisma 2016, dettata dall’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 388/2016 “Linee Guida per il rimborso della quota sociale della retta per l’accoglienza di soggetti fragili e/o non autosufficienti c/o strutture sociali e socio-sanitarie”.
Le altre norme regionali nelle Rassegne legislative bimestrali. Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali.
PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON IL 5 x 1000. La pubblicazione delle norme della regione Marche richiede un lavoro sistematico quotidiano sia per la ricerca che per la pubblicazione in unico file pdf scaricabile. Per questo lavoro il Gruppo Solidarietà non riceve alcun sostegno. Se lo ritieni importante e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO IN MOLTO MODI.
Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.