Data di pubblicazione: 30/07/2024
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Marche. Proposta Giunta modifica requisiti autorizzazione strutture sociali (Dgr 1136/2024)

Dgr n. 1136 del 22 luglio 2024, Richiesta parere alla Commissione Assembleare competente sullo schema dideliberazione recante: “Rettifiche ed integrazioni alla DGR 1265/2023 concernente: “Aggiornamento dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’’.

La delibera 1197 del 5 agosto 2024 che approva in via definitiva la proposta della giunta dopo il passaggio in Commissione. 

La giunta propone una nuova modifica alla dgr 940 del 2020 riguardante i requisiti di autorizzazione delle strutture sociali. Le norme non sono ancora in vigore. Al 30 settembre 2024, salvo ulteriori proroghe, è fissata la scadenza per le domande di autorizzazione.

Le modifiche introdotte sono tre. La terza è la seguente (evidenziazioni e grassetto nostre), "In riferimento alle diverse tipologie di strutture sociali il manuale prevede il relativo dimensionamento, stabilendone la capacità ricettiva massima. L’attuale formulazione letterale della norma in riferimento a tale dimensionamento appare troppo rigida e stringente, tanto da non consentire in casi particolari e per specifiche e motivate esigenze, anche un lieve  scostamento rispetto al numero massimo di posti previsto. Per questo, sulla base anche di quanto rappresentato dagli enti gestori e dagli stessi Comuni, si ritiene opportuno stabilire che il numero massimo di posti autorizzabile debba poter essere anche suscettibile di lievi scostamenti laddove, per documentate e motivate esigenze, se ne presenti la necessità. Si propone pertanto di inserire, per ciascuna struttura, la locuzione “di norma” accanto alla previsione del numero massimo di posti autorizzabili."

Sono 22 i servizi residenziali oggetto di autorizzazione sociale. In tutti la capacità recettiva fissata viene declinata in "di norma". La proposta motiva la modifica con l'esigenza di flessibilità a fronte della rigidità del testo vigente che non permetterebbe di rispondere alle necessità. Tra rigidità e flessibilità chi può dirsi a favore della prima? Però bisognerebbe capire meglio. Cosa si intende per "lieve scostamento"? Quali sono e chi stabilisce le "documentate e motivate esigenze"? Chi dunque "governa la flessibilità"? E' facile distinguere la "flessibilità nobile" e "quella interessata"?
Nella proposta della giunta ci sono, ad esempio, anche le comunità alloggio anziani. Passate da 6 posti a 8 nella modifica dello scorso anno. Con il lieve scostamento e le motivate esigenze a quanto si potrà arrivare? Passare da una casa ad una residenza non ci vuole poi così tanto! D'altra parte in questo già ci aiutavano gli accorpamenti.
 
Il ricordo corre alla modifica del 2006, ai requisiti della legge 20/2002. Questa volta ci siamo risparmiati il preferibilmente.

Per approfondire

Quaderni Marche 6, I nuovi requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e sociosanitari diurni e residenziali

Come cambiano i requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e sociosanitari


Le altre norme regionali nelle Rassegne legislative bimestraliAltri materiali nella sezione documentazione politiche sociali.

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