Marche. Modifica requisiti autorizzazione servizi diurni e residenziali sociali (Dgr 1197/2024) Dgr 1197 del 05 agosto 2024 - Rettifiche ed integrazioni alla DGR 1265/2023 concernente: “Aggiornamento dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’’”. Qui la Proposta della giunta (Dgr 1136 del 22 luglio 2024), sottoposta al parere della Commissione. Di seguito si riporta la motivazione delle modifiche (evidenziazione redazionale). Sul punto 3, la Giunta aveva proposto di aggiungere alla capacità recettiva massima di ogni struttura (vedi nella proposta) l'indicazione "di norma". La Commissione ha chiesto che venisse inserita una percentuale massima di scostamento. La giunta ha poi stabilito che lo scostamento massimo sia del 20%. In totale le strutture oggetto di autorizzazione sociale sono 22. La capacità recettiva va da un minimo di 5 ad un massimo di 80 posti (120 se già operanti) con nuclei di 30. E' legittimo chiedersi se ci fosse davvero bisogno di prevedere il lieve scostamento e nel caso se fosse poi opportuno prevederlo per tutti e 22 i servizi. Ad esempio se il 20% (Casa di Riposo e Casa Albergo anziani) su 80 posti (che ora possono diventare 96) possa essere considerato un "lieve scostamento" e quale documentata necessità può prevedere un tale aumento. Necessità che, in questo caso, non sembra esserci vista la ridotta domanda di residenzialità per autosufficienti, ma sappiamo bene che spesso le strutture sono utilizzate per funzioni diverse da quelle autorizzate (vedi in proposito, Ricoveri di anziani non autosufficienti in residenze sociali per autosufficienti). "Dopo l’ultima revisione della DGR 940/2020, avvenuta con la DGR 1265/2023, applicando la normativa in questione, sono emerse le esigenze e criticità sotto elencate a fronte delle quali si ritiene necessario provvedere come segue. Vedi anche Su alcuni recenti provvedimenti della regione Marche (III) Per approfondire; Quaderni Marche 6, I nuovi requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e sociosanitari diurni e residenziali --------------- Le altre norme regionali nelle Rassegne legislative bimestrali. Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON IL 5 x 1000. La pubblicazione delle norme della regione Marche richiede un lavoro sistematico quotidiano sia per la ricerca che per la pubblicazione in unico file pdf scaricabile. Per questo lavoro il Gruppo Solidarietà non riceve alcun sostegno. Se lo ritieni importante e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO IN MOLTO MODI. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
1. Le comunità previste e disciplinate dal manuale delle strutture sociali, finalizzate a dare ospitalità ed assistenza alle donne vittime di violenza, sono piccole comunità a carattere familiare con una capacità ricettiva massima di 10 posti. Il manuale attualmente prevede che per tali tipologie di comunità: “sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone e 2 per un numero superiore di ospiti, accessibili a persone con disabilità motoria”. Quindi, secondo l’attuale formulazione letterale del requisito di cui trattasi, si dovrebbe ritenere che tutti i bagni presenti all’interno delle comunità in questione debbano essere attrezzati per la non autosufficienza, il che appare eccessivo sia in considerazione della tipologia di utenza che viene ospitata queste comunità e sia in relazione alle previsioni normative contenuto nello stesso manuale in relazione a tipologie similari di comunità, per le quali non si prevedono requisiti così stringenti. Si ritiene pertanto, secondo un’interpretazione coerente con le effettive esigenze che si possono presentare all’interno delle comunità in parola, che il requisito vada riformulato prevedendo 1 servizio igienico ogni 4 persone, di cui 1 soltanto anche accessibile a persone con disabilità motoria. Ciò appare anche in linea con le esigenze rappresentate dagli enti gestori di questa tipologia di comunità che diversamente si vedrebbero costretti ad affrontare oneri economici per la realizzazione di tanti bagni attrezzati per la disabilità che rimarrebbero in gran parte non necessari.
2. Con la DGR 1265/2013 si prevedeva espressamente l’innalzamento della capacità ricettiva delle “comunità alloggio per anziani autosufficienti” da 6 a 8 unità. Tale aggiornamento veniva inserito nella parte generale della scheda (vedasi pag. 14, dell’allegato “A” della citata DGR, paragrafo “capacità ricettiva e tipo di organizzazione”, prima riga), ma non veniva inserito nella relativa tabella recante i “requisiti minimi strutturali” (vedasi pag. 15, requisito 4, tabella “requisiti minimi strutturali”). Si rende pertanto necessario provvedere all’aggiornamento anche della tabella citata.
3. In riferimento alle diverse tipologie di strutture sociali il manuale prevede il relativo dimensionamento, stabilendone la capacità ricettiva massima. L’attuale formulazione letterale della norma in riferimento a tale dimensionamento appare troppo rigida e stringente, tanto da non consentire in casi particolari e per specifiche e motivate esigenze, anche un lieve scostamento rispetto al numero massimo di posti previsto. Per questo, sulla base anche di quanto rappresentato dagli enti gestori e dagli stessi Comuni, si ritiene opportuno stabilire che il numero massimo di posti autorizzabile debba poter essere anche suscettibile di lievi scostamenti laddove, per documentate e motivate esigenze, se ne presenti la necessità. Si propone pertanto di inserire, per ciascuna struttura, la locuzione “di norma” accanto alla previsione del numero massimo di posti autorizzabili.
Con DGR n. 1136 del 22 luglio 2024 è stato richiesto il parere della Commissione consiliare competente. La Commissione ha espresso il proprio parere n. 189 /2024 in data 30 luglio 2024. In particolare la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole con l’indicazione che la Giunta regionale, in riferimento alla locuzione “di norma” di cui al precedente punto 3, stabilisse anche la percentuale massima di scostamento in eccesso rispetto alla capacità ricettiva già stabilita per ogni tipologia di struttura con la citata DGR 1265/2023. Ritenuta opportuna e condivisibile l’osservazione della Commissione, si propone che la percentuale di scostamento massimo rispetto alla capacità ricettiva già stabilita per ogni tipologia di struttura con la citata DGR 1265/2023, sia pari al 20%, laddove, per documentate e motivate esigenze, se ne presenti la necessità. Tale modifica viene riportata in ogni scheda dell’Allegato “A” alla presente."