Data di pubblicazione: 18/11/2024
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L’autonomia differenziata: atto secondo

L’analisi complessiva dei ricorsi mette in evidenza la assoluta e riconosciuta titolarità e capacità  istituzionali alle Regioni di ricorrere, in via giurisdizionale,  in ordine a provvedimenti  volti da una parte a definirne i diritti  e le prerogative,  e dall’altra all’ osservanza  del rispetto non negoziabile di diritti civili  sociali  a cui deve corrispondere una fondamentale funzione di indirizzo, coordinamento  e monitoraggio da parte di organi costituzionalmente deputati a farlo: il Parlamento, massima espressione del potere legislativo, in ordine al quale la stessa funzione sopra indicata si attua con apposite leggi, (secondo quanto già indicato dal lontano DPR n. 616/77, con riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. n.303 del 1°'ottobre 2003) con riferimento esclusivo alla definizione dei LEP, con il relativo finanziamento da alimentare con i necessari, ma equi e uniformi, prelievi fiscali (secondo le preziose indicazioni del prof. Piketty, che già dal 2019 ha affermato che lo “Stato sociale” si alimenta con lo “Stato fiscale”), e contrastando con assoluta determinazione l’evasione fiscale incombente, il cui gettito da sola potrebbe garantire adeguati  finanziamenti.

A tale riguardo, si assiste, peraltro,  ad una surrettizia  tentazione di arrogare, attribuire ed  accentrare alla  Presidenza del Consiglio, attraverso la costituzione di appositi dipartimenti,  funzioni che sarebbero più propriamente attribuibili  ai Ministeri con le  specifiche  competenze, se  non addirittura  al Parlamento, e pertanto risulta evidente uno sconvolgimento istituzionale volto a spostare la titolarità della competenza costituzionalmente sancita per l’esercizio dei diritti sociali e civili dal Parlamento (potere legislativo) al potere esecutivo (governo). Si sottolinea in proposito che la sentenza della Corte costituzionale ha cancellato la competenza attribuita alla Presidenza del Consiglio di definire i LEP avvalendosi di una apposita Cabina di regia (legge di bilancio 2023). In tale quadro risulta anche evidente il riferimento al ruolo della fiscalità generale, ed alla funzione del suo impegno di distribuire le risorse rivenienti  alle Regioni ed agli Enti locali in ragione dell’osservanza del principio della sussidiarietà e della solidarietà.

La sentenza della Corte costituzionale mette in evidenza il fondamento irrinunciabile ed immodificabile  dell’Unità d’Italia e della necessità, comunque, di garantire a tutti i cittadini la piena fruizione dei LEP, richiamando la solenne funzione del Parlamento alla loro definizione ed approvazione, e che può essere connessa alla legge n. 42/2009 per la definizione dei fabbisogni standard ed il relativo finanziamento, fatta salva anche la titolarità e competenza dello Stato, nella sua funzione di  monitoraggio e di controllo, di esercitare il potere sostitutivo secondo l’art.120 della Costituzione nel caso di mancato rispetto …. in particolare (della) tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 

In ultima osservazione non si può non rimarcare la spesa sostenuta dalle Regioni Lombardia e Veneto per l’indizione dei facilissimi e scontati referendum sull’autonomia (alla stregua di: volete stare meglio o peggio? Ve  lo garantiamo noi!) che si potrebbe  definire danno erariale, visto che sono stati i cittadini lombardi a veneti a pagarne le spese.

Testo completo nel pdf allegato. 

Per approfondire, Autonomia differenziata (L. 86/2024). Testo, analisi e commenti

dello stesso autore sul nostro sito, Le politiche sociali nei governi nella xviii legislatura 2018-2022 e nella xix legislatura


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