Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (legge 176/2024) LEGGE 18 novembre 2024, n. 176, Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. (24G00194) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024) Vedi anche La residenza anagrafica per le persone senza dimora Marche. Iscrizione dei soggetti senza fissa dimora all’Anagrafe sanitaria regionale (Dgr 799-2024) .................... Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON IL 5 x 1000. La gran parte del lavoro per realizzare questo sito è fatto da volontari, ma non tutto. Se lo apprezzi e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO IN MOLTO MODI. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sperimentazione e monitoraggio
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma
sperimentale, da attuare nelle citta' metropolitane, per assicurare
progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone
senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio
nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio
italiano, e per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle
liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonche'
l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di
assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo
periodo e' ripartito tra le regioni, sulla base della popolazione
residente nelle citta' metropolitane presenti nei rispettivi
territori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente
rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora. Il
decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresi' i criteri
per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per
l'attuazione del medesimo programma, in modo da garantire il rispetto
del limite delle disponibilita' del fondo di cui al presente
articolo, e disciplina le modalita' per la verifica, nel corso di
ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta.
Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica
redatta in conformita' all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato.
Art. 2
Relazione alle Camere
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo
stato di attuazione della medesima legge, con particolare
riferimento:
a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle
aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore
delle persone senza dimora;
c) alle eventuali criticita' emerse in fase di attuazione della
presente legge;
d) ai costi effettivamente sostenuti.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio