Data di pubblicazione: 03/12/2024
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Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (legge 176/2024)

   LEGGE 18 novembre 2024, n. 176, Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. (24G00194) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024)

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Sperimentazione e monitoraggio 
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni  2025  e  2026,  per  il  finanziamento  di  un  programma
sperimentale, da attuare nelle citta' metropolitane,  per  assicurare
progressivamente il diritto  all'assistenza  sanitaria  alle  persone
senza  dimora,  prive  della  residenza  anagrafica  nel   territorio
nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente  nel  territorio
italiano, e per consentire alle predette persone  l'iscrizione  nelle
liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la  scelta  del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta,  nonche'
l'accesso  alle  prestazioni  incluse  nei  livelli   essenziali   di
assistenza, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al  primo
periodo e' ripartito tra le regioni,  sulla  base  della  popolazione
residente  nelle  citta'  metropolitane   presenti   nei   rispettivi
territori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite  le
associazioni di volontariato e  di  assistenza  sociale  maggiormente
rappresentative operanti in favore delle  persone  senza  dimora.  Il
decreto previsto dal secondo periodo stabilisce  altresi'  i  criteri
per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per
l'attuazione del medesimo programma, in modo da garantire il rispetto
del  limite  delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui  al  presente
articolo, e disciplina le modalita' per la  verifica,  nel  corso  di
ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente  sostenuta.
Lo schema del medesimo decreto, corredato di  una  relazione  tecnica
redatta in conformita' all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che si pronunciano  entro  il  termine  di  venti
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  puo'
essere comunque adottato. 
                               Art. 2 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,  a  decorrere  dall'anno
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Governo presenta alle Camere una  relazione  sullo
stato  di  attuazione   della   medesima   legge,   con   particolare
riferimento: 
    a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle
aziende sanitarie locali di ciascuna regione; 
    b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore
delle persone senza dimora; 
    c) alle eventuali criticita' emerse in fase di  attuazione  della
presente legge; 
    d) ai costi effettivamente sostenuti. 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 novembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Vedi anche

La residenza anagrafica per le persone senza dimora 

Marche. Iscrizione dei soggetti senza fissa dimora all’Anagrafe sanitaria regionale (Dgr 799-2024) 

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