Data di pubblicazione: 16/02/2025
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La Cassazione e la deducibilità delle spese per l’assistenza alle persone con disabilità (Ordinanza 449/2025)

L'approfondimento completo in handylex.org.

L’Ordinanza n. 449/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, rappresenta una pronuncia di rilievo nell’ambito del diritto tributario e della tutela delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla deducibilità delle spese per l’assistenza alle persone con disabilità grave.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava l’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina la deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per l’assistenza personale di persone con disabilità grave e permanente.

L’ordinanza chiarisce un punto controverso: le spese per l’assistenza sono deducibili anche se il personale impiegato non possiede una qualifica professionale specifica? La risposta della Cassazione è affermativa, con argomentazioni che si inseriscono nel solco della tutela rafforzata delle persone con disabilità e della loro famiglia.

Il caso.

La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente che aveva dedotto integralmente dal proprio reddito le spese sostenute per l’assistenza domiciliare prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, riconosciuta invalida al 100%.

L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione sostenendo che, ai sensi della normativa vigente, solo le spese per assistenza specialistica prestata da personale qualificato (come infermieri, fisioterapisti o OSS) possono essere dedotte integralmente ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.

Secondo l’Agenzia, le spese per assistenza generica fornita da collaboratrici domestiche avrebbero potuto rientrare esclusivamente nell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR, che prevede una detrazione d’imposta limitata al 19% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di 2.100 euro annui e solo per contribuenti con redditi fino a 40.000 euro.

Il contribuente, non condividendo questa interpretazione, ha presentato ricorso, impugnando l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che l’assistenza prestata alla moglie disabile grave rientrava nelle spese deducibili integralmente, indipendentemente dalla qualifica professionale degli assistenti.

Un primo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che riteneva non impugnabile l’avviso bonario.

A seguito della decisione, l’Agenzia emetteva cartella esattoriale nei confronti del contribuente il quale a sua volta impugnava detta cartella riaffermando l’integrale deducibilità delle spese.

Questa volta, la Commissione Tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava la cartella esattoriale.

Ma sia L’agenzia delle Entrate che il contribuente impugnavano le decisioni di primo grado che li avevano visti entrambi soccombenti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte la quale accoglieva l’appello del contribuente, dichiarando l’autonoma impugnabilità dell’avviso bonario e rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento della cartella.

Avverso questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.

La Decisione della Suprema Corte. Continua su handylex.org.

 

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