Corte costituzionale. Incostituzionale il requisito di 10 anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza (Sent. 31/2025) Da asgi.it. La Corte Costituzionale con sentenza n. 31 depositata il 20 marzo 2025 ha dichiarato l’incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all’accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest’ultimo”. Il comunicato stampa della Corte Costituzionale. La questione era stata sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, nell’ambito di un giudizio promosso da sei cittadine rumene – assistite da ASGI e dalla Comunità di Sant’Egidio – che si erano viste dapprima riconoscere il reddito e poi – accertata la mancanza del requisito decennale – interrompere la prestazione e richiedere la restituzione di quanto percepito. La stessa sorte era toccata a molti altri richiedenti stranieri e italiani, che avevano tutti i requisiti economici per ottenere la misura di sostegno, ma non quello della residenza decennale: secondo l’INPS i giudizi pendenti su questo punto sarebbero 600 in tutta Italia, ma le revoche effettuate (prevalentemente per questo motivo) sarebbero diverse migliaia. Giunge così a un secondo importante risultato (dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 luglio scorso che già aveva dichiarato illegittimo il requisito decennale per le persone straniere titolari di permesso di lungo periodo) l’impegno di ASGI e di molte associazioni contro una norma del tutto irragionevole che, come la Corte ora riconosce, era “artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l’accesso alla prestazione favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati…a integrare il requisito) a scapito di quelli di altri Stati membri dell’Unione, sia di quelli di Paesi terzi”: parole nette dunque per condannare e rimuovere una palese e voluta discriminazione, che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone e sulla stessa pubblica amministrazione innescando illegittime procedure di recupero, inutile attività della Guardia di Finanza (spesso poi venduta sulla stampa come “caccia al furbetto”) e inutili procedimenti penali. ASGI mantiene tuttavia le sue riserve sulla parte della decisione che, avallando la scelta compiuta dal legislatore con l’assegno di inclusione, ha ritenuto che la incostituzionalità debba essere limitata all’aver previsto il requisito di 10 anni “anziché” quello di cinque anni: sia perché, come la Corte ha ripetutamente affermato in altre sentenze, la residenza pregressa non è indice decisivo di radicamento territoriale (si pensi ad es. a quanto più conta avere figli in età scolare, o avere un alloggio, o aver già svolto in precedenza lavori ecc.), sia perché non vi è alcun interesse collettivo ad escludere dalla prospettiva di un inserimento sociale persone stabilmente residenti (che tali resteranno, se intendono percepire il RdC) solo perché residenti da meno di cinque anni. ASGI manterrà quindi il suo impegno affinché la discussione sul punto prosegua, sia in sede politica, sia in sede giudiziaria. Leggi o scarica la sentenza n. 31-2025 Vedi anche Dopo la Riforma del Reddito di cittadinanza. Contenuti, analisi e commenti .............................. LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.