Data di pubblicazione: 28/03/2025
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Riforma non autosufficienza (L. 33/2023). Schema di decreto di modifica del D.lgs 29/2024

In allegato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Vedi anche la scheda di lettura. Di seguito i contenuti dell'articolo 3 che modifica l'articolo 27 del D.lgs 29/2024, portando da 12 a 18 mesi (scadenza quindi settembre 2025) il termine per l’adozione del decreto, con cui devono essere definiti: i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai punti unici di accesso (PUA); la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM); lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI); le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità. Si prevede poi l'avvio di una sperimentazione della valutazione multidimensionale, con decorrenza gennaio 2026, per la durata di un anno. Dal gennaio 2027 si stabilisce l'applicazione (come la riforma disabilità), su tutto il territorio nazionale. Anche qui come per la riforma della disabilità rimane sempre la questione della valutazione degli esiti della sperimentazione che termina il 31 dicembre e il 1° gennaio successivo l'applicazione si estende a tutto il territorio nazionale. 


L’articolo 3, composto da un unico comma, introduce correttivi all’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (l’articolo oggetto di modifica concerne la valutazione multidimensionale unificata). Viene anzitutto modificato il comma 7 del predetto articolo 27, ampliando il termine per l’adozione del regolamento ivi previsto. Inoltre, vengono introdotti ivi i commi 8-bis e 8-ter, recanti, rispettivamente, la previsione di una sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata, da definire con decreto interministeriale, e una norma di raccordo sui termini di applicazione del regolamento di cui al precedente comma 7.

 

L’articolo 3 modifica l’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29(8, disposizione concernente la valutazione multidimensionale unificata, relativa agli anziani affetti da almeno una patologia cronica e che presentino specifiche condizioni cliniche. Si ricorda che, al fine dell’applicazione del titolo II del citato decreto legislativo n. 29 (titolo in cui rientra il suddetto articolo 27), gli anziani sono costituiti dai soggetti che hanno compiuto 70 anni di età.

In particolare la lettera a)numero 1), dell’articolo 3 in esame modifica il comma 7 del summenzionato articolo 27, ampliando da dodici a diciotto mesi(9il termine per l’adozione del decreto, di natura regolamentare, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, con cui devono essere definiti: i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai punti unici di accesso (PUA); la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM); lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI); le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.

 

L’articolo in esame, alla lettera b), aggiunge altresì, dopo il comma 8 del succitato articolo 27, i commi 8-bis e 8-ter.

Il comma 8-bis prevede la definizione, con decreto interministeriale, delle modalità e dei territori coinvolti per una prima sperimentazione, della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, da avviare a campione e secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo oggetto di novella. La disposizione in disamina, che è espressamente finalizzata a introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, prevede che il predetto decreto venga adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(10, entro il 30 novembre 2025. Ai fini della sperimentazione è previsto che il Ministero della salute si avvalga del supporto dell'Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il comma 8-ter reca una norma di raccordo, stabilendo che le disposizioni previste dal regolamento cui al precedente comma 7 si applichino in maniera diversificata: nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al precedente comma 8-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2026; sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Si segnala che l’articolo in esame, alla lettera b), fa erroneamente riferimento all’”articolo 8-bis”, anziché al comma 8-bis, quale norma relativa alla sperimentazione.

Nella relazione illustrativa dello schema di d. lgs. in esame, il Governo evidenzia che lo scopo della sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata è quello di:

- valutare l’efficacia delle nuove procedure e degli interventi previsti, garantendo che essi rispondano effettivamente alle esigenze delle persone anziane;

- acquisire dati concreti e dettagliati sulle performance dei nuovi interventi, facilitando un’analisi accurata e basata su evidenze reali;

- identificare la criticità ed eventuali problematiche delle nuove modalità operative, al fine di individuare possibili azioni correttive, prima dell’applicazione della nuova disciplina su scala nazionale.

Inoltre, nell’intendimento del Governo, la sperimentazione in parola consentirà di valutare l’appropriata armonizzazione tra la nuova procedura per la valutazione prevista per le persone anziane e la disciplina sulla valutazione di base e multidimensionale delle persone con disabilità in attuazione della legge n. 227 del 2021.


8) Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

9) Decorrenti dalla data di entrata in vigore del succitato d. lgs. 29/2024, ossia dal 19 marzo 2024.

10) Il decreto legislativo n. 281/1997 reca norme in materia di definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

 

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

L’articolo 4 specifica che le disposizioni del presente provvedimento sono attuate dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Per approfondire 

Legge delega (n. 33/2023) non autosufficienza e decreti attuativi. Testi, analisi e commenti.

Il decreto legislativo n. 29/2024 (GU 65-2024), Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33″.

Disabilità. D. lgs 62-2024 attuativo della legge delega 227/2021. Testo, analisi e commenti. 

 

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