Corte Appello Milano. Malattia di Alzheimer e pagamento della retta di degenza Corte di appello di Milano (sentenza n. 1644 del 2025) "Questa Corte di merito prende atto che, alla luce dei principi affermati dalla recente giurisprudenza di legittimità, le prestazioni di cui ha beneficiato la madre dell’appellante debbono qualificarsi come prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria. La Corte di Cassazione ha ormai ripetutamente affermato che le prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono presenti ogni qualvolta le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socioassistenziale, di tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, con la conseguenza che diviene prevalente la natura sanitaria del servizio “in quanto le altre prestazioni – di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell’assistito, e dunque la complessiva prestazione deve essere erogata a titolo gratuito” (ex multis Cass. 3 Sez. ord. 2216/2024). Secondo la Suprema Corte la prestazione socio assistenziale diviene “inscindibilmente connessa” a quella sanitaria in presenza di un trattamento terapeutico personalizzato non connotato da occasionalità. Una parte della giurisprudenza di merito, partendo da tali premesse, aveva tuttavia reputato che dovesse escludersi la riconducibilità dei malati di Alzheimer tout court nella categoria dei soggetti bisognosi di una prestazione di assistenza inscindibilmente connessa a quella sanitaria. I recenti arresti della Suprema Corte hanno tuttavia messo in luce che “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 309, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino” (Cass. 22/02/2024 n. 4752; Cass. 11/12/2023 n. 34590). E’ dunque sufficiente, secondo la Corte Superiore, che a una persona affetta da Alzheimer siano erogate prestazioni sanitarie collegate, per rendere la prestazione assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria (Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2038). Tali principi valgono non solo nel caso di pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ma anche in presenza di altre patologie degenerative, come la demenza senile, ovvero disabilità dovute a deficit cognitivi, occorrendo più in generale verificare se, in relazione alla malattia di cui è affetto il paziente, siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale (Cass. cit). Venendo alla fattispecie in esame secondo il tribunale la sig.ra -nelle more deceduta (doc. 1 fasc. appellata)- non era affetta da un quadro patologico talmente grave da rendere la prestazione socio assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria. Da quanto poteva evincersi dal quadro clinico riportato sulla cartella medica, la paziente, all’atto del ricovero presentava un deficit cognitivo moderato, diabete mellito e uveite. Osserva a riguardo la Corte come risulti documentato, già nel breve periodo, un quadro clinico ben più grave. Come si legge nell’istanza di nomina di un amministratore di sostegno (doc. 5 appellata), presentata in data 23.12.2022 al giudice tutelare dalla la sig.ra era affetta da “infermità cognitiva, deficit cognitivo con aspetti deliranti, diabete mellito tipo 2 insulino dipendente, panuveite, ascesso al fegato, pancreatite cronica, avvallamento del limitante somatica L4, tumori secondari del polmone..”. Anche il giudice tutelare nel proprio provvedimento giustificava la nomina dell’AS, dando atto che “..la prevenuta risulta affetta da severo decadimento cognitivo (MMSE: 11.5/30)come si desume dalla certificazione medica in atti, da cui si evince una riduzione dell’autonomia nel compimento degli atti di vita quotidiana inerenti la cura della propria persona….” (doc. 6 fasc. appellata). Deve pertanto ritenersi che il quadro delle patologie come descritto dallo stesso ente di ricovero era tale da esigere un trattamento sanitario personalizzato, con la conseguenza che l’onere economico della prestazione socio assistenziale deve essere posto a carico del SSN. Le prestazioni di carattere assistenziale rese in favore della sig.ra hanno dunque carattere gratuito. L’impegno di pagamento sottoscritto da è quindi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c." Vedi anche L’ISEE e la compartecipazione al costo dei servizi sociali e sociosanitari. A che punto siamo? Ordinanza Corte Cassazione. Malattia di Alzheimer e gratuità delle prestazioni assistenziali Corte di Cassazione. Oneri di degenza malato di Alzheimer in residenza sociosanitaria Corte cassazione. Malattia di Alzheimer: retta a completo carico del SSN Tribunale Monza. Retta ricovero malato d’Alzheimer a carico della sanità Corte cassazione. Retta ricovero per malati di Alzheimer a carico della sanità ............................ LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.