Marche. Assistenza sanitaria minori. Modifica protocollo tra Regione e CGM Regione Emilia Romagna (Dgr 1767-25) Dgr n. 1767 del 01 dicembre 2025 - Recepimento Accordo n. 15, Conferenza Unificata (C.U.) del 24.02.2025. Modifica del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e il Centro Giustizia Minorile Regione Emilia Romagna – Marche approvato con D.G.R. n. 940 del 18/06/2024. "Le integrazioni sopra descritte prevedono nello specifico che: ....................... LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Le altre norme regionali nelle Rassegne legislative bimestrali. Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La pubblicazione delle norme della regione Marche richiede un lavoro sistematico quotidiano sia per la ricerca che per la pubblicazione in unico file pdf scaricabile. Per questo lavoro il Gruppo Solidarietà non riceve alcun sostegno. Se lo ritieni importante e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE. PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO ANCHE CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
- le AA.SS.TT. dovranno garantire la valutazione sanitaria iniziale entro ventiquattro ore dall’avvenuto collocamento del minore in ogni contesto: ingresso in CPA ovvero in apposita struttura comunitaria;
- nei casi di ingresso diretto del minorenne dalla libertà o quando questi non possa usufruire del presidio sanitario previsto nei CPA, le modalità valutative dovranno essere concordate con l’équipe integrata interistituzionale, di cui all’Accordo n. 45/CU del 19.04.2023, con oneri a carico dell’AST di residenza del minore;
- nei casi in cui la struttura comunitaria di accoglienza del minore insista in un Comune non rientrante nel territorio di competenza della AST di residenza, quest’ultima assicura l’esecuzione della visita medica nel termine di ventiquattro ore dall’inserimento del minorenne in Comunità anche attraverso le aziende sanitarie territorialmente competenti rispetto alla comunità ove è stato collocato il minore nell’ambito della propria autonomia gestionale;
- a favore del minorenne sottoposto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria sia assicurata una rivalutazione sanitaria periodica, in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze, con visite di controllo da parte della équipe integrata Inter istituzionale di riferimento, anche al fine di attuare tutti gli interventi necessari."