Data di pubblicazione: 21/12/2025
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TAR Campania. Alunni con disabilità. Diritto insegnante sostegno non è finanziariamente condizionato

Piano educativo individualizzato – Diritto all’inclusione scolastica – Non è finanziariamente condizionato – Diritto all’insegnante di sostegno “in deroga” – Motivazione della mancata assegnazione. 

Il TAR Campania ha ribadito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, che il diritto all’insegnante di sostegno è “non finanziariamente condizionato” e che pertanto la sua mancata assegnazione a copertura integrale dei fabbisogni dell’alunno con disabilità non può essere fondata sulla carenza di organico dei docenti “di ruolo” o sulla base di asserita mancanza di risorse finanziarie. È infatti normativamente garantita la possibilità di assumere insegnati di sostegno con contratti a tempo determinato anche in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito per legge. Non è dunque legittimo il riconoscimento di un numero di ore di sostegno inferiore al fabbisogno riconosciuto all’interno del Piano educativo individualizzato motivato sulla base di carenza di organico o di copertura finanziaria. Il TAR ha peraltro evidenziato che il diritto al sostegno scolastico non è un diritto assoluto ma che lo stesso può essere limitato laddove l’Amministrazione, sulla base della normativa vigente, fornisca elementi sufficienti a ritenere la correttezza del suo operato e riesca a motivare adeguatamente in ordine alle scelte compiute.

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Per approfondire

Tribunale di Brescia. Discriminazione la mancata erogazione delle ore previste nel PEI

Consiglio di Stato. I Comuni possono ridurre le ore di assistenza previste nel PEI

Tribunale di Ancona. Alunni con disabilità e servizio autonomia e comunicazione 

Corte Costituzionale. Alunni con disabilità e diritto all’istruzione

Consiglio di Stato. Alunni disabili. Diritti prevalgono su esigenze finanza pubblica 

Inclusione scolastica alunni con disabilità. Una Guida


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