Data di pubblicazione: 23/12/2025
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Tribunale di Avellino. Funzione di extrema ratio dell’interdizione

 Sofia Bordignon, Sez. I, sent. 1195/2024: Scarica il file Tribunale di Avellino_Sez. I_sent. 1195-2024.pdf (File application/pdf 125,11 kB) - Vedi in biodiritto.org.

Il Tribunale di Avellino ha rigettato il ricorso con il quale si è chiesto di pronunciare l'interdizione a favore della resistente, già sottoposta ad amministrazione di sostegno, in quanto la misura già in atto risulta adeguata alle sue esigenze di protezione. L’interdizione dovrebbe essere pronunciata solo come extrema ratio.

I ricorrenti, fratelli di una donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, hanno chiesto di dichiararne l’interdizione, a causa dell’abituale condizione di infermità mentale che la renderebbe incapace di provvedere ai propri interessi. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso o, in via subordinata, la nomina di un tutore individuato al di fuori del nucleo familiare, per la presenza di contrasti con i parenti.

La donna ha richiamato la consulenza del dott. A., resa in un precedente procedimento penale azionato nei suoi confronti (nel quale veniva assolta per assenza di capacità di intendere e di volere), nella parte in cui veniva evidenziata la sua capacità di partecipare scientemente al processo. La parte ha dedotto che la sua patologia – un «disturbo schizofrenico di tipo paranoideo» – non comprometterebbe la sua capacità cognitiva e la sua autonomia. Non ci sarebbe, infatti, alcun aggravamento della salute tale da giustificare il provvedimento di interdizione totale richiesto.

Il Tribunale di Avellino ha respinto il ricorso.

Il Tribunale ha precisato che la pronuncia di interdizione non è obbligatoria in presenza di condizione di abituale infermità, subordinandosi la pronuncia non solo all’infermità abituale ed all’incapacità di provvedere ai propri interessi, ma anche e soprattutto alla necessità di assicurare l’adeguata protezione dell’interessato. L’art. 414 c.c., infatti, afferma che: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Da tale norma si può evincere che, solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli insufficiente ad offrire protezione all’incapace, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, allora è consentito ricorrere all’istituto – secondo Corte costituzionale sent. 440/2005, di natura residuale – dell’interdizione.

Il Tribunale di Avellino riferisce che anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent. 13584/2006) ha chiarito che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede nella maggiore o minore gravità della malattia o dell’handicap, quanto piuttosto in un criterio funzionale per il quale si deve tener conto della natura e del tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé e dell’idoneità dell’istituto ad assicurare all’incapace la protezione più adeguata con il suo minore sacrificio.
L’interdizione, afferma il Tribunale, costituisce una extrema ratio cui ricorrere solo quando l’amministrazione di sostegno e l’inabilitazione – istituti meno limitativi dell’interdizione – non appaiano (più) idonei ad assicurare la protezione dell’infermo nella gestione dei propri interessi.

Il Collegio ritiene, nel caso di specie, che la resistente non debba essere interdetta, in quanto conserva (parzialmente) le facoltà intellettive. La misura già in atto, ritengono i giudici, risulta essere adeguata alle sue esigenze di protezione ed al tipo di attività che devono essere compiute per suo conto.

In merito, il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare al fine di valutare l’opportunità di procedere alla sostituzione dell’amministratore di sostegno, alla luce della sussistenza di rilevanti contrasti familiari. Per questi motivi, il Tribunale di Avellino rigetta la domanda di interdizione azionata dai ricorrenti e li condanna in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.


Adempimenti legge 4 agosto 2017, n. 124


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