Data di pubblicazione: 07/01/2026
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Le modifiche all’ISEE nella legge di bilancio per il 2026

Maurizio Motta, Già dirigente servizi sociali Comune di Torino. 

La legge di Bilancio 2026 (n. 199 del 30 dicembre 2025)

Le legge citata introduce le modifiche con il testo dei seguenti 4 commi, tutti entro l’articolo 1:

32. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte  le seguenti: «, comprensiva delle  giacenze  in  valuta  all'estero,  in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».

33. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono adottate le  misure  volte  a  dare  attuazione,  anche  al  fine  di assicurare l'assenza  di  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32,  prevedendo  altresi' le  occorrenti  modifiche  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire  all'articolo  5 del citato regolamento, tra le componenti del  patrimonio  mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti  in  rimesse  in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money  transfer  o  di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

34.  Gli  enti  che  disciplinano  l'erogazione  delle  prestazioni sociali agevolate  adottano,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di cui al comma  33,  gli  atti,  anche normativi,  necessari  all'erogazione  delle  nuove  prestazioni  in conformita' alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel  rispetto  degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le  prestazioni sociali  agevolate  in  corso  di   erogazione   sulla   base   delle disposizioni previgenti.

208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,  all'articolo  1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021,  n.  230,  all'articolo  1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e  all'articolo  1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,  la  soglia  di  cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del  citato  regolamento  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del 2013 e' innalzata a 91.500  euro  e  a  120.000  euro  per  i  nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle citta'  metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata  di  2.500  euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell'allegato 1  del  medesimo  regolamento  sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli,  0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque  figli.

Gli effetti di queste modifiche sono i seguenti:

a) I commi da 32 a 34 aggiungono fonti di risparmio che devono essere considerate entro il patrimonio mobiliare da dichiarare entro l’ISEE. Occorre però il decreto previsto dal comma 33. Il comma 34 evidenzia l’esigenza degli enti che disciplinano prestazioni sociali di adottare atti per attivare quanto disposto dai commi precedenti. Va segnalato tuttavia che se gli atti già esistenti fanno riferimento al valore dell’ISEE, è questo valore che sarà aggiornato di default applicando le innovazioni, e dunque in questi casi non occorrono altri atti ad hoc.

b) Le innovazioni del comma 208 hanno questi effetti:

- Sinora la franchigia sulla casa di abitazione era di 52.500 euro più 2.500 per ogni figlio convivente oltre il secondo. Adesso la franchigia diventa di 91.500 euro, e di 120.000 euro per le abitazioni di residenza nei comuni capoluogo di città metropolitane. Inoltre queste nuove franchigie sono incrementate di 2.500 per ogni figlio convivente successivo al primo (e non più al secondo)

- Vengono leggermente aumentate le maggiorazioni che si apportano al parametro della scala di equivalenza: si introduce un aumento di 0,1 per nuclei con due figli (aumento sinora inesistente) , per nuclei con tre figli l’aumento sale da 0,2 a 0,25, per nuclei con 4 figli sale dall’attuale 0,35 a 0,40, per nuclei con 5 figli o più sale dall’attuale 0,50 a 0,55. Questo parametro è al denominatore dell’ISEE e quindi il suo aumento produce una riduzione del valore ISEE finale. L’innovazione è dunque un vantaggio (sebbene matematicamente modesto) per i nuclei con due o più figli.

Alcune altre conseguenze

L’innalzamento della franchigia sulla casa di abitazione è ovviamente un vantaggio per chi la possiede, soprattutto se entro capoluoghi di città metropolitane.

Merita evidenziare che questa innovazione aumenta la diversità con la quale si valuta la condizione di chi è in affitto rispetto a chi vive in casa di proprietà. Infatti per chi vive in affitto non si introduce nessun aumento delle attuali franchigie (l’affitto dovuto sino al massimale di  7000 Euro più 500 per ogni figlio convivente oltre il secondo). Inoltre mentre per chi vive in casa di abitazione le nuove franchigie sono ora aumentate di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, per chi vive in affitto la relativa franchigia rimane, come in precedenza, aumentata solo per figli conviventi successivi al secondo (perché questo criterio è nel comma 4 dell’art. 5 del dPCM 159/2013 che non viene modificato)

Vedi anche

Modifica normativa ISEE (DPCM 14 gennaio 2025) 

Le distorsioni prodotte dall’ISEE

ISEE. Le proposte di modifica della FISH 

L’ISEE e la compartecipazione al costo dei servizi sociali e sociosanitari. A che punto siamo?

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