Data di pubblicazione: 10/11/2010
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Casa, Comunità o Residenza? La Programmazione sociosanitaria nelle Marche. A proposito di "casa Godio"


Gruppo Solidarietà,  Osservatorio Marche, 9 novembre 2010. 

Casa protetta? Comunità protetta? Residenza protetta? A proposito della convezione tra l’Asur e “Casa Godio” di Pergola

I contenuti  della Dgr 1556/2010 (in allegato) fotografano la  situazione riguardante le strutture e i servizi sociosanitari della nostra Regione. Da tempo tentiamo di evidenziare[1] il caotico funzionamento della gran parte di tali servizi al solo fine di far prendere coscienza alla regione Marche dell’urgenza di intervenire in un settore che si caratterizza per una sostanziale deregolamentazione.

Eppure basterebbe solo leggere questa delibera per capire quanta confusione  sia presente e quanto sia indispensabile mettere ordine a questo sistema. In questo caso poi si tratta di servizi afferenti all’area della salute mentale; settore che purtroppo, da molti anni,  si segnala per un grande deficit di  governo[2].

Nei  chiarimenti richiesti dalla Regione all’ASUR, al fine di verificare la tipologia di struttura,   si ragiona su tre ipotesi; che si tratti di una “Casa protetta”, di una “Residenza protetta”, di una “Comunità protetta”. La determina dell’Asur, nell’oggetto,  fa riferimento ad una “Residenza protetta” (legge 20/2002), anche se poi sembrerebbe che  ci si riferisca ad una “Comunità protetta” (legge 20/2000).

La Regione intende poi accertarsi – ed è la cosa che sembra più starle a cuore - che la convezione non determini costi aggiuntivi a carico della Zona di Fano (territorio nel quale è presente la struttura). La Zona rassicura: nessun onere aggiuntivo in quanto si trasferiscono “costi” – così vengono chiamati gli  utenti – sostenuti presso strutture esterne”. I costi od utenti sono 10.

Ci chiediamo perché in questi casi non si verifichi - dovrebbe ancora contare qualcosa – quale sia l’autorizzazione. Si scoprirebbe che si tratta di una delle residenze autorizzate ai sensi della legge 20/2000. Infatti il decreto 124/S04 del dirigente del servizio salute del 28 luglio 2010 da atto che “è stato attestato il possesso dei requisiti minimi, previsti dall’art. 6 della L.R. 20/2000, così come risulta dalla nota presentata dall’Agenzia Regionale Sanitaria in data 14 luglio 2010, prot. n. 1214/ARS/DG, relativa alla richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di una  struttura sanitaria denominata “Casa GODIO” - per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto – situata nel Comune di Pergola (PU) – Via Paolo Godio, 12”; di dare atto che, per quanto concerne questo Servizio, nulla osta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, della L.R. 20/2000”.

Ovviamente non tutti i problemi sono superati; c’è da capire infatti con quali regole funziona, nelle Marche, una  “struttura sanitaria (..) per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale”.

Ci ritorniamo dopo aver chiarito perché non poteva trattarsi di “Casa Protetta” o “Residenza protetta”.

Non può essere Casa protetta perché nella regione Marche non esiste alcuna struttura con tale denominazione né ai sensi della legge 20/2000, né a quella della legge 20/2002. Siamo certi che nessuno abbia  pensato di far riferimento alla “casa protetta” della legge 43/1988 all’art. 41, comma 2, let. f).

Non può essere Residenza protetta perché essa non è destinata a soggetti per disabili psichici, ma ad anziani non autosufficienti compresi soggetti con forme di demenza senza rilevanti disturbi comportamentali. E’ vero che con sempre maggior frequenza si tende ad utilizzare, subdolamente, queste residenze per i soggetti con malattia mentale[3], ma non di  questo qui si tratta.

Vale la pena inoltre  segnalare come la Regione ritenga di particolare importanza i chiarimenti richiesti all’Asur (vedi punto 4 della delibera), sulla tipologia di struttura, ai fini della “applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di prestazioni sociosanitarie  e segnatamente del Dpcm 14.2.2001 (…)”. E’ evidente che a questo punto diventa indispensabile che la stessa Regione, comunichi  qual è la normativa regionale, cui si fa riferimento, applicativa del Dpcm 14.2.2001 e soprattutto del decreto 29.11.2001 sui livelli essenziali di assistenza.

Dopo aver scartato le altre due tipologie di residenza bisogna quindi trovare un nome a questa “struttura sanitaria (..) per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale” autorizzata ai sensi della legge 20/2000. Dovrebbe trattarsi di Comunità protetta[4]. Arriviamo così al punto più importante per la Regione. Questa Convenzione con “Casa Godio”, quanto costa? Che spesa deve sostenere la Zona sanitaria di Fano per questi 10 “costi”? La Regione dovrebbe a questo punto conoscere la risposta dell’Asur che non può attenersi - in proposito – ad alcuna normativa regionale per il solo motivo che non è stata mai emanata. Infatti la Regione non ha mai determinato per questa comunità: né quanto costa (tariffa), né chi lo paga (si parla soltanto nella deliberazione 132/2004 – Progetto obiettivo salute mentale  - della previsione di “ forme di partecipazione alla spesa in applicazione del d.p.c.m. 14.02. 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie”).

 In questo senso non siamo così sicuri che gli oneri per la Zona di Fano saranno identici a quelli già sostenuti per questi 10 utenti. Può essere di più o può essere di meno. Dipende in quali strutture erano collocati. Se anche fossero stati in una identica a quella di “Casa Giodio”, nessuno può assicurare che siano gli stessi perché nessuna tariffa, per questa tipologia di struttura, è stata determinata dalla regione Marche.

Succederà a “Casa Godio” quello che succede,  da molti anni,  per i 260 posti di comunità protetta attivi e per gli ulteriori 62 attivabili. Qualcuno: ente gestore, Zona o qualche altro fisserà una tariffa che si baserà sull’assenza di indicazioni regionali; poi sempre qualcuno (Zona, ente gestore, comune, ….) determinerà – sempre in assenza di indicazioni regionali - quanto deve pagare la Zona e quanto l’utente e/o Comune. A proposito: siamo inoltre certi – proprio sulla base dei Dpcm 14.2.2001 e 29.11.2001 -  che all’utente ospite di una comunità protetta deve essere assoggettata una quota parte della retta?

 La vicenda di “Casa Godio” ben fotografa lo stato della programmazione sociosanitaria nella nostra Regione. E forse più che porre domande agli altri la Regione dovrebbe porle a se stessa e onestamente, se ci riesce, rispondere. Gliene saremmo enormemente grati.


[1] Vedi, Gruppo Solidarietà, I dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle Marche, Castelplanio 2010; www.grusol.it/pubblicazioni/libro2010.asp.

[2] Diversi sono gli interventi pubblicati nel sito del Gruppo Solidarietà; vedi in particolare nello specifico dei servizi psichiatrici:  F. Ragaini, Un commento ai recenti criteri di definizione del fabbisogno sanitario e sociosanitario nella regione Marche, in,  www.grusol.it.

[3] Vedi in proposito, Le residenze protette per anziani con forme di demenza nelle Marche. Un nuovo serbatoio per la residenzialità psichiatrica?, in www.grusol.it.

[4] Per un dettaglio rispetto alla storia di questa struttura vedi; F. Ragaini, La programmazione perduta. Le comunità protette per persone con disturbi mentali nelle Marche, www.grusol.it.


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