Il caregiver familiare nella legislazione statale e regionale Di Luigi Colombini. Come è noto, con il progressivo invecchiamento della popolazione (si aggiungono molti anni alla vita, è aumentata la speranza di vita e la stessa vita media), e con il contestuale aumento delle disabilità gravissime, il fenomeno della non autosufficienza va assumendo i toni di una vera e propria “questione” nazionale, che per la sua estensione e profondità interessa milioni di persone e milioni di famiglie (secondo studi ed analisi continuamente aggiornati, a cui si rinvia) dimostrano l’erompere di una situazione che richiede decisivi interventi di contrasto che devono basarsi su una articolata strategia volta a prevenirla, e ricercarne le concause, a limitarne le conseguenze, a prospettare azioni di sostegno e di aiuto che devono avere quale centro di riferimento la famiglia, intesa quale il primo livello della sussidiarietà orizzontale che si fa carico della assistenza e del mantenimento delle persone non autosufficienti. Peraltro la condizione della non autosufficienza ha rappresentato e rappresenta il crinale fra la assistenza e la sanità, e costituisce un grave problema per le connessioni e i diversi livelli di responsabilità e competenza fra i vari attori. A tale riguardo vanno sottolineati aspetti fondamentali che sono a monte della definizione dei rapporto fra sanità ed assistenza, e la ricaduta che tali aspetti hanno sulle persone non autosufficienti; infatti, se per salute si intende, secondo la ormai classica definizione del prof. A. Seppilli, una “condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico, dell’individuo inserito dinamicamente nel suo ambiente naturale e sociale”, e non semplice assenza di malattia, è evidente come gli “spazi” di salute e la loro promozione, ad ogni livello e stadio della condizione umana, richiedono l’apporto di componenti non solo individuabili solo nella sanità e nelle sue articolazioni organizzative, ma anche nell’ampia gamma dei servizi alla persona, da intendere non “ancillari” rispetto alla sanità, ma con essa integrabili e complementari, per il raggiungimento dello scopo comune: la promozione e la tutela della salute fisica, psichica e sociale. Peraltro, in tale contesto, in rapporto alla organizzazione amministrativa ed istituzionale del nostro paese, e anche in relazione a quanto sancito dall’art. 32 della Costituzione, la salute è intesa come “diritto dell’individuo” (e quindi non solo del cittadino), e interesse della collettività (legge n.833/78), mentre per ciò che concerne l’assistenza, l’art. 38 della Costituzione dispone che “il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Ne consegue quindi che i cittadini hanno diritto a fruire delle prestazioni, secondo il principio della universalità e della essenzialità delle prestazioni stesse (legge n. 328/00), come prospettato dall’art. 117 lettera m) della Costituzione, che impegna lo Stato a definire i Livelli Essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali, fra i quali quelli relativi alla sanità ed all’assistenza. Per ciò che concerne la salute prevale il principio della “tutela”, come obbligo della Stato a provvedervi ( e rientra nel Titolo II “rapporti etico-sociali”), e per l’assistenza, anche in rapporto alla evoluzione concettuale intervenuta nel corso di mezzo secolo, è stato inizialmente individuato il principio del “titolo” alle prestazioni, in rapporto allo stato di bisogno e allo stato di necessità (l’assistenza, infatti, rientra nel titolo III: rapporti economici), anche se tale principio è stato successivamente sostituito dal “diritto esigibile alle prestazioni”. E’ pertanto su tale scenario che vanno considerati i vari livelli di responsabilità e di competenza per come si sono andati a consolidare nel corso di quarantacinque anni, e come in tale contesto sono state individuate le linee di intervento in base alla normativa disposta al riguardo. Si ritiene opportuno illustrare la scansione temporale della normativa statale in ordine al modo con cui sono stati affrontati i vari aspetti legati definizione di un quadro legislativo adeguato tenuto conto delle modalità con cui i vari governi hanno affrontato la situazione. Testo integrale nell'allegato pdf. Dello stesso autore su questo sito I diritti civili e sociali dei cittadini ed i livelli essenziali di assistenza sociale Caregiver familiare: lo Stato non deleghi la cura, in cambio di un sussidio Caregiver familiare, ora si scelga: bonus elettorale o riforma strutturale? LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
Autonomia differenziata atto quarto
Sul disegno di legge del Governo (testo non ancora disponibile) vedi tra gli altri
Caregiver familiare, è il momento del realismo costruttivo
