Data di pubblicazione: 30/01/2025
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Autonomia differenziata atto quarto

Parallelamente  ai ricorsi presentati dalle Regioni Campania, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna in ordine alla legge n. 86/2024, come è noto, sono stati richiesti  referendum abrogativi dell’intera legge, in base alla raccolta di 530.000 firme, promosse da varie forze politiche.

Mentre la Corte di Cassazione ha accettato il complesso della documentazione relativa alla raccolta delle firme, trasmettendola alla Corte costituzionale, per  l’indizione del referendum, la stessa Corte con Sentenza del 21 gennaio 2024 ha respinto la richiesta di referendum contro la legge sull’autonomia regionale differenziata.

A tale riguardo si ritiene di premettere che la stessa legge, in base alla sostanza dei ricorsi presentati dalle Regioni suddette, elaborati dai propri uffici giuridici, con la Sentenza n. 192/2024, è stata in effetti scarnificata  profondamente, svuotandola, con la affermazione di incostituzionalità articolata su sette punti,   di tutti gli aspetti più pregiudizievoli alla salvaguardia dei seguenti principi:

·         L’Unità imprescindibile della Repubblica;

·         La conferma dei principio di sussidiarietà

·         La conferma del principio  di solidarietà;

·         La conferma del ruolo istituzionale delle Regioni;

·         La conferma dell’impegno dello Stato a definire i livelli essenziali per  l’esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini (art. 117 lettera m) – LEP -   attraverso il ruolo del  massimo organo legislativo, il Parlamento;

·         La conferma del principio dell’ autonomia differenziata regionale (art. 116, terzo comma), peraltro delimitandone i confini ed i processi istruttori da avviare da parte delle Regioni per  le intese con il Governo;

·         l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite che dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso.

A tale proposito si è posta mano ad una ricomposizione della legge sottolineando  in rosso gli articoli ed i commi definiti incostituzionali che si seguito si riporta (vedi allegato pdf)

Dello stesso autore

Dopo la sentenza della Corte costituzionale. Autonomia differenziata atto terzo 

L’autonomia differenziata: atto secondo

Autonomia differenziata. La legge 86/2024, le sentenze della Corte costituzionale con analisi e commenti.

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