Tribunale di Trapani. Assistenza autonomia e comunicazione. Discriminazione collettiva da parte dei Comuni Vedi in, superando.it. Con l’Ordinanza del 4 aprile scorso (disponibile a questo link), in sede cautelare, il Tribunale di Trapani si è pronunciato sul giudizio promosso ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) sulle Deliberazioni adottate dal Distretto Socio-Sanitario n. 50 con l’ASL di Trapani e dal Comune di Trapani in materia di erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), riconoscendo che quanto stabilito in tali Deliberazioni determina una forma di discriminazione collettiva. A settembre del 2025, infatti, il Comitato dei Sindaci, a fronte dell’aumento dei casi e con il dichiarato intento di garantire la sostenibilità del servizio, ha ritenuto di introdurre specifici criteri e limitazioni per l’assegnazione delle ore di assistenza, prevedendo, tra l’altro, il divieto di sovrapposizione tra ore di sostegno e assistenza e la fissazione di un limite massimo alle ore ASACOM, parametrato alla differenza tra tempo scuola e ore di sostegno, nonché limitando di fatto l’accesso al servizio ai soli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. Il Tribunale, soffermandosi su tali aspetti, ha rilevato che non è consentito che criteri generali si sostituiscano alle valutazioni individuali rimesse al GLO. Nel provvedimento si legge infatti che la normativa vigente «non prevede alcuna distinzione» tra alunni con articolo 3, comma 1 e alunni con articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, «ai fini dell’erogazione del servizio», riservando «in via esclusiva al GLO» la quantificazione del fabbisogno, e che tale differenza di trattamento costituisce una «ulteriore inammissibile discriminazione». Vedi anche Alunni con disabilità. Tribunale di Torino su assegnazione assistenti autonomia e comunicazione Tribunale di Ancona. Alunni con disabilità e servizio autonomia e comunicazione ----------------------- LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000. Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.
L’azione giudiziaria è stata promossa dall’ANFFAS Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo) e dall’ANFFAS Sicilia in qualità di enti legittimati ad agire ai sensi della medesima Legge 67/06, con il determinante impulso dell’ANFFAS di Trapani che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha raccolto le forti preoccupazioni delle famiglie del proprio territorio per quanto stabilito nelle Deliberazioni e per le conseguenti ripercussioni nell’erogazione del servizio di assistenza.
Questi profili, unitamente ad ulteriori criticità oggetto di censura, risultano accomunati dall’avere ricondotto impropriamente tali scelte anche allo strumento dell’accomodamento ragionevole, e dall’avere, di fatto, inciso su determinazioni riservate per legge alla valutazione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo del singolo alunno/a con disabilità).
La Deliberazione del Comitato dei Sindaci è poi stata recepita a cascata dai Comuni del Distretto, tra cui Trapani ed Erice, incidendo effettivamente sull’attuazione dei PEI (Piani Educativi Individualizzati) e determinando, di fatto, un’effettiva riduzione delle ore di assistenza ASACOM su una vasta platea di alunni e alunne con disabilità.
«In altri termini – afferma il Giudice – i sopra esaminati criteri di erogazione del servizio stabiliti all’interno del D.S.S. 50 (e deliberati dai comuni di Trapani ed Erice), riverberandosi, in definitiva, in una contrazione (se non esclusione totale) del monte ore di assistenza Asacom rispetto alle previsioni di ciascun PEI degli alunni con disabilità del distretto, che, a causa di tali disposizioni, risultano indirettamente, e collettivamente, discriminati».
È stata quindi ordinata la cessazione delle condotte discriminatorie, con contestuale disapplicazione dei criteri stabiliti nelle delibere censurate, e il giudizio, patrocinato dagli avvocati Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio, proseguirà ora nel merito.