Le nuove sentenze della Cassazione sul riparto delle rette nelle residenze sociosanitarie Avv. Maria Luisa Tezza, in noctua-aps.it. LE PRESTAZIONI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SONO INTERAMENTE A CARICO DEL SSN ANCHE NELLA LUNGOASSISTENZA. Con una serie di storiche ordinanze depositate a fine maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione mette fine ai dubbi interpretativi: per i pazienti in stato vegetativo permanente, affetti da morbo di Alzheimer, Corea di Huntington o da patologie degenerative rare, scatta la gratuità totale. Dichiarati nulli i contratti di ricovero che impongono quote di compartecipazione a carico delle famiglie. Un iter giudiziario che, nel caso simbolo, ha attraversato tre gradi di giudizio – dal Tribunale di Verona alla Corte d'Appello di Venezia fino alla Cassazione – e che ora apre la strada a rimborsi per centinaia di milioni di euro in tutta Italia. ROMA, 5 giugno 2026 Si profila una svolta epocale per migliaia di famiglie italiane con congiunti affetti da gravi patologie croniche o degenerative, non autosufficienti, ricoverati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). La Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 16601 del 27 maggio 2026 e altre pronunce coeve, ha ribadito un principio fondamentale a tutela del diritto alla salute: le prestazioni sociosanitarie "ad elevata integrazione sanitaria" rientrano a pieno titolo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e devono essere garantite a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), escludendo qualsiasi quota di compartecipazione alberghiera a carico dell'utente o della sua famiglia, anche qualora si tratti di prestazioni erogate nella fase di lungoassistenza. Il caso simbolo: dalla RSA di Verona alla Cassazione, passando per tre gradi di giudizio La vicenda che ha dato origine all'ordinanza n. 16601/2026 è emblematica e merita di essere ripercorsa dall'inizio, poiché illustra con chiarezza l'intero percorso giudiziario che ha portato alla pronuncia di legittimità. Il primo grado: il Tribunale di Verona Il procedimento prende avvio dinanzi al Tribunale Verona, con sentenza del 25-26 febbraio 2020. La vicenda riguarda il ricovero di una donna – qui indicata con le sole iniziali per rispetto della sua riservatezza – in stato vegetativo permanente a seguito di grave encefalopatia post-anossica da arresto cardiaco, affetta da tetraplegia, con tracheostomia, nutrizione artificiale tramite PEG, catetere vescicale permanente e in totale dipendenza dagli operatori sanitari per ogni atto della vita. Il ricovero era durato quasi nove anni, dal settembre 2008 al marzo 2017. La struttura residenziale (IPAB Morelli Bugna) aveva preteso dagli eredi il pagamento delle rette per l'intero periodo di degenza, in forza di un contratto di accoglimento definitivo firmato nel 2008. Gli eredi, avvalendosi dell’assistenza dell’ avv. Maria-Luisa Tezza, si erano opposti, chiedendo la restituzione di oltre € 129.657,62 già versati, sostenendo che le prestazioni erogate dovessero essere interamente a carico del SSN. Il Tribunale di Verona ha dato ragione agli eredi: "Il contratto deve peraltro considerarsi nullo … in contrasto con norme imperative, in ragione della previsione del pagamento anticipato del deposito cauzionale … e della facoltà per quest'ultima di provvedere al rientro dell'ospite al domicilio in caso di mancato pagamento delle rette mensili … in violazione dell'art. 32 della Carta Costituzionale." Il Giudice ha ritenuto sussistente l'inscindibilità degli apporti sanitari e sociali e la preminenza della componente sanitaria, qualificando le prestazioni come prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 3, comma 3, del d.P.C.m. 14.02.2001. Il contratto di ricovero è stato dichiarato nullo per difetto di causa e per contrasto con norme imperative, con conseguente condanna della struttura e dell'Azienda ULSS in solido alla restituzione di €129.657,62 agli eredi, oltre interessi legali dalla data di ogni versamento Il secondo grado: la Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 1818/2022) Avverso la pronuncia del Tribunale di Verona, la struttura residenziale ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che si è pronunciata con la sentenza del 3 agosto 2022. La Corte lagunare ha confermato integralmente la qualificazione delle prestazioni come sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e la conseguente nullità del contratto, condannando in solido l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la struttura al rimborso delle spese processuali in favore degli eredi, compensando invece le spese tra ULSS e struttura Il terzo grado: la Corte di Cassazione (ordinanza n. 16601/2026) L'Azienda ULSS n. 9 Scaligera ha portato la vicenda davanti alla Cassazione, sostenendo che le prestazioni erogate non potessero qualificarsi integralmente a carico del SSN e che, nel caso di degenza in regime di lungoassistenza, trovasse applicazione la ripartizione forfettaria dei costi al 50% prevista dalla tabella allegata al d.P.C.m. 14.02.2001. La Suprema Corte, con l'ordinanza del 27 maggio 2026, ha rigettato il ricorso, non solo confermando il principio elaborato dai giudici di merito ma introducendo un nuovo e fondamentale principio. Il principio giuridico: perché la lungoassistenza non giustifica la divisione dei costi Il cuore della questione giuridica affrontata dalla Cassazione riguarda il coordinamento tra il DPCM 14.02.2001 ed il DPCM 29.11.2001. La Cassazione ha rilevato che la “norma di riferimento è il d.P.C.m. 14 febbraio 2001 e non, invece, il d.m. 29 novembre 2001 (peraltro abrogato dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017), che non è stato emanato in virtù della delega prevista dell'art. 3-septies del d.lgs. n° 502” e che “contiene norme dirette alle Regioni, disciplinando la diversa materia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che queste sono tenute a rendere”. In particolare, la “disposizione di riferimento” è l'art. 3, comma 3, del DPCM 14.02.2001 che prevede che le prestazioni sociosanitarie "ad elevata integrazione sanitaria" siano a totale carico del fondo sanitario, erogate dalle Aziende sanitarie "anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza". La Cassazione ha precisato che a detto principio generale non può derogare la tabella allegata al medesimo decreto, che prevede, per la macroarea degli anziani non autosufficienti con patologie cronicodegenerative in fase di lungoassistenza, una ripartizione forfettaria al 50% tra SSN e utente/Comune. Ciò in quanto detta tabella attua l'art. 4, primo comma (che riguarda le Regioni), mentre è l'art. 3,comma 3, del d.P.C.m. 14 febbraio 2001, la disposizione di riferimento, “Dal testo normativo è, dunque, sufficientemente chiaro che – qualora il soggetto non autosufficiente abbisogni di prestazioni sanitarie ad elevata integrazione, essendo anziano o soffrendo di patologie degenerative – queste ultime debbano soddisfare, in modo integrato, esigenze di cura della salute e della persona “nelle fasi estensive e di lungoassistenza”. La Cassazione ha, così, superato quell’orientamento che propendeva per l’applicazione automatica del riparto del 50% in tutte le prestazioni di lungo assistenza. Gli altri precedenti coevi: Alzheimer, Corea di Huntington Le ordinanze di fine maggio 2026 non si esauriscono nel caso della paziente in stato vegetativo permanente. La Suprema Corte ha ribadito il medesimo orientamento in ulteriori pronunce depositate contestualmente: Morbo di Alzheimer – ordinanza n. 16603/2026 (Parma): Con l'ordinanza n. 16603/2026, relativa a una paziente affetta da morbo di Alzheimer, invalida al 100%, ospite in RSA dal 2012, la Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi che si erano visti negare la restituzione di €53.742,41 versati a titolo di quota compartecipativa. La Corte ha stabilito un principio di fondamentale importanza: "l'esistenza di un piano o di un trattamento terapeutico personalizzato è un elemento non espressamente previsto dalla normativa e che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato come fattore comprovante l'inscindibilità delle prestazioni, ma non come unico elemento dirimente per il riconoscimento di tale indissolubilità. Le notorie disabilità che derivano dall'Alzheimer rendono notoria anche la necessità dell'erogazione di prestazioni ad elevata integrazione, con la conseguenza che la mancata dimostrazione di un piano o di un trattamento personalizzato non poteva costituire elemento decisivo. In altre parole, la natura progressiva e devastante del morbo di Alzheimer è un fatto di comune conoscenza: non è necessario che i familiari dimostrino l'esistenza di un formale piano terapeutico personalizzato per ottenere la dichiarazione di gratuità delle prestazioni. Il ricovero in RSA di un paziente in fase avanzata di Alzheimer è, per sua intrinseca natura, una prestazione ad elevata integrazione sanitaria. Morbo di Alzheimer –ordinanza n. 1677/2026 (Toscana) Il caso riguardava una persona con grave compromissione delle sue facoltà psicofisiche dovuta a un Alzheimer in stato avanzato che necessitava di cure mediche continue e contestuali alle prestazioni socio-assistenziali di rilevo sanitario, La cassazione ha chiarito che il “caso dell'anziano non autosufficiente a causa di patologia degenerativa che non richiede assistenza in fase intensiva va distinto da quello la cui condizione clinica richiede una prestazione a elevata integrazione sanitaria, vale a dire non una mera prestazione assistenziale, ma una prestazione caratterizzata da particolare rilevanza terapeutica, inscindibile dalla prestazione assistenziale” ed, in quanto tale, al 100%% a carico del SSN. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento L'impianto normativo su cui si fondano queste pronunce è articolato ma coerente. Il perno è l'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. 229/1999 e intitolato "Integrazione sociosanitaria", il quale distingue tre categorie di prestazioni: Queste ultime sono caratterizzate dalla "particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, patologie per infezioni da HIV, patologie terminali e – fondamentalmente in questi casi – "inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative". Già il Consiglio di Stato, con sentenza n. 339/2015, aveva statuito che, in presenza di disabilità grave e cronica, la prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali determina un "esclusivo impegno economico del servizio sanitario regionale negli oneri di spesa", ribadendo che l'art. 3, comma 3, del d.P.C.m. 14.02.2001 consente l'erogazione delle prestazioni ad elevata integrazione "sia nelle fasi (di cura) estensive, sia in quelle di lungoassistenza". Il discrimen pratico: quando si applica la gratuità totale Le pronunce della Cassazione del 2026, lette in combinato con i precedenti di legittimità, delineano con sufficiente precisione i criteri da applicare al singolo caso. La gratuità totale si applica quando: La compartecipazione al 50% si applica nei casi di: Impatto concreto per famiglie e Amministrazioni La portata di queste sentenze è dirompente e produce effetti su più livelli: Una giurisprudenza in consolidamento: la lunga strada verso la certezza del diritto Occorre tuttavia una doverosa precisazione di onestà intellettuale: il percorso verso la piena certezza del diritto non è ancora del tutto lineare. Come evidenziato dalla stessa ordinanza n. 16601/2026 e come testimoniano alcune recenti pronunce di merito, esistono ancora giudici di merito che applicano la ripartizione forfettaria al 50% nelle ipotesi di lungoassistenza, ritenendo che la mera cronicità della patologia non sia sufficiente a qualificare le prestazioni come ad "elevata integrazione sanitaria". È questa la chiave di volta del giudizio: la qualificazione non è automatica, ma richiede un accertamento in fatto, caso per caso, della reale intensità e inscindibilità delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali. Le ordinanze della Cassazione del maggio 2026 tendono tuttavia a restringere significativamente gli spazi per tale accertamento nelle ipotesi di patologie conclamatamente gravi come lo stato vegetativo permanente, l'Alzheimer avanzato o la Corea di Huntington, rispetto alle quali la necessità di prestazioni ad elevata integrazione può ritenersi notoria. Verso la tutela effettiva del diritto alla salute: il quadro che emerge Le pronunce della Cassazione di fine maggio 2026, inserite nel solco di un orientamento giurisprudenziale che si consolida ulteriormente, disegnano un sistema in cui il diritto alla salute – sancito dall'art. 32 della Costituzione – non può essere svuotato di contenuto dalla logica dei costi e dei bilanci sanitari locali. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: chi ha un familiare gravemente malato ricoverato in RSA, in stato vegetativo, con Alzheimer avanzato o affetto da patologie cronico-degenerative rare di analoga gravità, ha il diritto di verificare se le rette pagate negli anni fossero realmente dovute. E, in caso contrario, di agire per ottenerne la restituzione. vedi anche Corte Appello Milano. Malattia di Alzheimer e compartecipazione alla retta di degenza Come pagare la retta in RSA: i TAR sbagliano? L’ISEE e la compartecipazione al costo dei servizi sociali e sociosanitari. A che punto siamo? Ordinanza Corte Cassazione. Malattia di Alzheimer e gratuità delle prestazioni assistenziali ---------------- LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.
