Non autosufficienza. Modifiche al D. lgs 29/2024 (D.lgs 93/2025) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 2025 n. 93, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. (25G00103) (GU n. 147 del 27-06-2025) Vedi in particolare l'articolo 3, Vedi anche Delega non autosufficienza. Il decreto attuativo (D. lgs 29/2024). Testo, analisi e commento Non autosufficienza. Legge delega (L. 33/2023) e decreti attuativi. Testi, analisi e commenti LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà Altri materiali nella sezione documentazione politiche sociali. La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «da adottare entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro diciotto mesi»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilita',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il
30 novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la
valutazione multidimensionale unificata, sono definite le modalita' e
i territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di
dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferita alle
disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui al
presente articolo, da avviare a campione prevedendo la partecipazione
di una provincia per regione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41. Ai fini della sperimentazione il Ministero della
salute si avvale del supporto dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al comma 7 si
applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al
comma 8-bis a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, sul restante
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.».