Data di pubblicazione: 10/04/2025
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L'accordo tra AST Ancona e Centro diurno riabilitativo "Il Cortile" di Senigallia anno 2025 (Det. 155/2025)

10 aprile 2025, Gruppo Solidarietà - Osservatorio Marche

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA n. 155 dell'8 aprile 2025 -  Accordo Contrattuale – anno 2025 Centro Il Cortile di Senigallia

In allegato il testo (evidenziazioni redazionali) dell'Accordo 2025 tra AST e "Il Cortile" (società che è subentrata per autorizzazione a coop. Vivere Verde), per il "Centro diurno riabilitativo per disabili" "SRDis 1". Il Centro Diurno è accreditato per 13 posti ed è rivolto, sostanzialmente, ad adulti e minori con disturbo dello spettro autistico. La tariffa riconosciuta è quella "semiresidenziale Unità plurisensoariali": 137,34 euro (adulti); 145,58 (minori). Per 9 utenti su 10 è stata valutata la necessità di un maggiore standard assistenziale (+ 20%) e contestuale maggiorazione della tariffa (164,80 e 174,69). Solo ai fini della contestualizzazione: questo CD può avere una tariffa superiore del 30% di una Residenza sociosanitaria disabili (che non possiamo più chiamare comunità, dopo l'approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione). 

Si può immaginare la difficoltà dei funzionari dell'AST nel redarre un Accordo per un servizio (Il Centro diurno riabilitativo per disabili) ad oggi presente solo nelle ex strutture articolo 26/833 e disciplinato esclusivamente all'interno di tali Accordi. Fino all'adozione della Dgr 937/2020 questa tipologia di CD aveva definita la tariffa ma non lo standard di personale e tantomeno i tempi di apertura (ore/giorno; settimane/anno). La struttura dell'accordo riprende il canovaccio di quelle con gli "ex art. 26/833" sia riguardo la tariffa (con la possibilità di aumento del 20% del setting assistenziale e della relativa tariffa) sia riguardo le modalità di accesso. Non stabilisce, inoltre, nè lo standard di personale nè i tempi di apertura. Non tiene in sostanza in nessun conto i contenuti dei requisiti di autorizzazione anche con riferimento alle modalità di accesso. Si rifugia nella generica e sostanzialmente insignificante definizione: "I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l’erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l’anno di riferimento o, in mancanza, dall’ultimo accordo sottoscritto. Se questa definizione è stata ritenuta adeguata per gli standard c'è da chiedersi come mai non è stata utilizzata anche per gli aspetti tariffari, senza necessità di ulteriore dettagli. 

Che un  nuovo Accordo riguardante un servizio di questo tipo possa non indicare nè standard di personale, nè tempi di apertura, non tenendo in alcuna considerazione il contenuto dei requisiti di autorizzazione (che sia tenuta o meno a rispettarli, nel caos dei ripetuti slittamenti dei termini di presentazione della domanda, da ultimo a seguito della proroga dell'entrata in vigore del "decreto concorrenza"), appare del tutto inammissibile (e forse sarebbe più appropriato l'uso di un altro aggettivo) . 

Se volevamo avere un'ulteriore dimostrazione dell'assenza di governo dei servizi, possiamo prendere a riferimento la struttura di questo Accordo

Per approfondire

Marche. Accordo Regione-Strutture riabilitazione ARIS 2022-23 (Dgr 4/2024)

Non è tempo di cambiare? Accordi con le strutture "ex art. 26" e non solo

Marche. Accordo 2019-21 con strutture riabilitazione ARIS (Dgr 1668/2019). Testo e considerazioni 

Marche. Servizi sociosanitari. Avvio progettualità prioritarie (Dgr 128/2019)

Progetti personalizzati, sostegni, servizi. Provvedimenti di ASUR Marche

I nuovi requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e sociosanitari diurni e residenziali

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