La riabilitazione (ed i suoi standard) nelle RSA anziani
Gruppo Solidarietà - Osservatorio Marche, n. 180 del 29 agosto 2026
Contesto e sintesi. Le RSA anziani nelle Marche
Nascono nel 1992 a seguito della disattivazione di 15 ospedali. I reparti di Medicina diventano RSA. Nello stesso anno la Regione emana le prime indicazioni per la fase di riconversione (in nota norme di riferimento e approfondimenti). A tutti gli effetti gestiscono le fasi post acute della malattia. I ricovero provengono nella quasi totalità dall’ospedale.
Fino alla fine degli anni ‘90 e primi anni 2000 le RSA sono solo pubbliche, tutte derivanti dalla riconversione ospedaliera (qualcuna si auto denomina, troppo squalificante la denominazione di RSA, anche Country Hospital o Ospedale di comunità). Di fatto, in assenza della definizione degli standard assistenziali, ogni Azienda disciplina il funzionamento delle strutture, anche riguardo la presenza medica. Man mano che nascono le prime RSA private le Aziende sanitarie (Le “Zone”) disciplinano il rapporto sia riguardo standard che tariffa.
Senza standard
Nel 2000, con la legge 20, si definiscono i requisiti di autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Tra queste anche le RSA anziani. Si stralciano, però, i requisiti assistenziali per l’impossibilità (manifesta) di rendere compatibili standard di una struttura extraospedaliera, come una RSA anziani, con l’effettivo funzionamento di quelle presenti. Ovvero, gestione di malati post acuti in dimissione ospedaliera. L’irrisolta, a tutt’oggi, incoerenza tra classificazione e funzione.
Man mano che si convenzionano RSA private (le prime sono dell’attuale Gruppo KOS Care) con la necessità della definizione degli Accordi contrattuali, ci si trova di fronte ad identica autorizzazione, ma di fatto a due diverse tipologie di servizio. Da un lato le RSA pubbliche, tutte situate negli ex ospedali disattivati (anche strutturalmente nei “vecchi reparti di medicina”) con organizzazione e funzionamento disciplinato dalle Aziende sanitarie; dall’altro le RSA accreditate con un mix di utenza. Una parte in post acuzie (primi 60 giorni di degenza sono a completo carico sanitario), un’altra, sempre più prevalente, di persone “non autosufficienti non curabili a domicilio”. Tariffe e standard di personale vengono disciplinate negli Accordi contrattuali.
A quasi 35 anni dalla loro nascita, le RSA anziani (oggi circa 1300 posti) sono rimaste un ibrido. Una parte di esse (quelle pubbliche) hanno un’utenza per lo più assimilabile a quella delle “Cure intermedie”. L’altra parte, quella convenzionata, hanno, per lo più, utenza a degenza permanente con complessità (giustificata da maggior standard) superiore a quella delle residenze protette.
2014. Arrivano gli standard
Nel 2014 (Dgr 1331/2014), la Regione definisce standard e tariffe della gran parte dei servizi sociosanitari diurni e residenziali. Tra questi, anche quelli delle RSA anziani. Sostanzialmente si trasferiscono i contenuti degli Accordi con i privati, relativamente a standard e tariffe (e rette), nella nuova regolamentazione. Uno standard per strutture che gestiscono, pur avendo stessa autorizzazione, condizioni molto diverse.
Dopo 22 anni, vengono, dunque, definiti gli standard delle RSA. Alla “storica” RSA anziani si aggiunge anche la RSA demenze. Entrambe vengono inserite nel livello assistenziale (ai sensi della normativa sui
LEA), estensivo. Ognuna con specifici standard assistenziali (vedi, Standard assistenziali, allegato B). Nei successivi Accordi contrattuali con i privati le Aziende sanitarie applicano le nuove disposizioni (vedi ad esempio, QUI, QUI e QUI).
Anche quelli dell’attività riabilitativa
Lo standard viene fissato, al pari delle altre figure professionali, anche per l’attività riabilitativa. 1) RSA anziani: Personale riabilitativo (fisioterapista): 10 minuti/die per ospite; 2) RSA demenze: Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista): 10 minuti/die per ospite e/o, attività di animazione 13 minuti/die per ospite. In una RSA anziani da 20 posti, la presenza giornaliera del fisioterapista è pari a 200 minuti/giorno (3h e 20 minuti). Contenuti che vengono ripresi, con l’aggiunta di “articolati nell’arco settimanali”, nei nuovi (ma oramai super vecchi) requisiti di autorizzazione del 2020 (Dgr 937/938 e modificazioni) non ancora pienamente in vigore.
Facciamo un passo indietro
Prima di entrare più nello specifico sul significato dell’”attività riabilitativa”, andiamo per un momento ad analizzare il contenuto dell’interrogazione dei consiglieri del Gruppo PD e la risposta dell’assessore alla salute (file pdf allegato). Gli interroganti affermano che in alcune RSA anziani pubbliche questo standard (lo citano) non risulta rispettato e chiedono quali iniziative si intendono adottare ai fini del rispetto di quello previsto dalla normativa vigente. L’assessore Calcinaro, “trasmette” la nota dei dirigenti dell’assessorato e dell’Agenzia sanitaria, che in una pagina e mezza ricordano che lo standard deve essere rispettato e chi non lo fa, rischia (sintesi nostra) di dover cessare l’attività a causa della perdita del requisito, il cui rispetto è condizione per poter operare.
Quanto sarebbe stato bello e illuminante se avessimo trovato scritto: “Mi dite questo? Grazie della segnalazione. Chi non rispetta queste disposizioni, non si rende conto che rischia la chiusura? Andiamo immediatamente a verificare e vi facciamo sapere”. Qualche volta, può essere concesso sognare di trovarsi in un mondo altro.
Riabilitazione e recupero motorio sono la stessa cosa?
Ricapitoliamo. Il mancato rispetto dello standard riguarderebbe RSA (livello assistenziale “estensivo”) pubbliche che, come abbiano detto, accolgono quasi per intero persone (anziane e no) in dimissione ospedaliera, dunque in fase post acuta. Per un “modulo” RSA anziani da 20, il minutaggio è pari a 3,20 h/giorno. Uno standard, peraltro, non particolarmente elevato, tenendo conto delle persone che accedono alle RSA pubbliche. Cosa ne giustificherebbe il mancato rispetto? Con ogni probabilità la riduzione della riabilitazione (che guarda all’interezza della persona) a rieducazione motoria. L’approccio si declina in termini prestazionali. Se l’obiettivo si concentra sul recupero delle funzioni perse e su quello si dispiega l’intervento, è facile che il letto ed al massimo il corridoio diventi il terreno di lavoro. Ma spesso, purtroppo, si deve fare i conti con l’impossibilità del ritorno alla condizione precedente. Il riferimento diventa allora, la migliore qualità di vita possibile nelle nuove condizioni. Cambia la prospettiva. Il riabilitatore interviene, in sinergia con gli altri operatori, anche in funzione preventiva: evitare danni da immobilità, cercare di mantenere le funzioni residue, ecc.. Ma, se si rimane fermi all’approccio rieducativo e non si entra nella più ampia concezione riabilitativa pare difficile immaginare che questa competenza possa diventare un patrimonio condiviso di “reparto”. Posture corrette, scelta degli ausili (ad esempio, quale tipo di carrozzina), valutazione e verifica congiunta con infermieri ed OSS, partecipazione alle riunioni, colloqui con i familiari, sono parte, forse la principale, del lavoro di un fisioterapista che non voglia essere un “demotivato mobilizzatore”. Tanto più se, il “lavoro riabilitativo in reparto”, diventa una appendice di quello ambulatoriale (in tutti, o quasi, gli ospedali disattivati e trasformati in RSA è presente un ambulatorio nel quale opera uno o più terapisti).
Il quanto ed il come. La richiesta alle Aziende sanitarie e all’assessorato alla salute
Verifichino nei servizi a gestione diretta, se gli standard previsti vengono rispettati e magari (ci permettiamo), pongano attenzione non solo al quanto (necessario ma non sufficiente) ma anche al come. All’assessore alla salute chiediamo di effettuare una verifica, non sono poi molte le RSA a gestione pubblica, sul rispetto degli standard. Eserciti, senza remore, la funzione di vigilanza e controllo che gli è propria. Confidiamo di ricevere comunicazioni a riguardo. La verifica ed il controllo non è contro qualcuno, ma a favore di chi, quasi sempre non è in grado di rappresentare i propri interessi, le proprie necessità. L’obiettivo è, e rimane, quello di assicurare la migliore qualità di vita possibile, la migliore cura, intesa nel suo significato più ampio. Lo “standard” ed il suo rispetto è un rifermento imprescindibile, ma non necessariamente sufficiente se non si rivedono approcci e modelli degli interventi, avendo chiarezza degli obiettivi. E soprattutto se, si confonde la riabilitazione con la ri-educazione (che ha, peraltro, un significato sempre ambivalente).
Riferimenti normativi ed approfondimenti
- La situazione delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) nelle Marche (1998)
- Marche. Requisiti autorizzazione strutture sanitarie e sociosanitarie (DGR 2200/2000) (2000)
- Residenze sanitarie per anziani. L’improcrastinabile regolamentazione (2009)
- Gli Accordi tra ASUR e soggetti gestori dei servizi sociosanitari (2014)
- Rsa Anziani. La regione Marche conferma l’aumento del 30% delle rette (2015)
- Riflessioni sulla riabilitazione nelle RSA e RP anziani della regione Marche (2017)
- Le responsabilità negli irrisolti problemi dei ricoveri in Cure intermedie e RSA anziani (2021)
- I "nuovi" requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e sociosanitari diurni e residenziali (2026)
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Gruppo Solidarietà, L’INTOLLERABILE DISTANZA. Persone non autosufficienti e servizi nelle Marche, 2025, p. 88, Euro 13.00.

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