Data di pubblicazione: 10/05/2025
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Analisi critica del sistema di protezione sociale in Italia in cinquanta anni

Di, Luigi Colombini. Testo integrale nell'allegato pdf. 

Nel secolo scorso, la complessa  problematica di quello che nell’ avvicendarsi  degli anni può essere definito il sistema di protezione sociale,  ha preso avvio dagli eventi già maturati con l’avvento del secolo dei “lumi”, il ‘700, sfociato nella rivoluzione francese del 14 luglio 1789,  e nella Costituzione del 1791,  che in effetti ha prefigurato lo stato laico (del quale fu il primo vate Baruc Spinoza nel ‘660), nel quale ambito l’assistenza è stata intesa quale diritto, al pari dell’istruzione, e considerata  “debito nazionale”.

In Italia l’analogo processo di laicizzazione dello Stato ha portato, alla fine dell’ 800, su impulso di Francesco Crispi, ex garibaldino e Primo ministro, alla sottrazione alla Chiesa dell’assistenza,  con la conduzione nell’alveo del sistema pubblico delle “Opere Pie”, disseminate in tutto il territorio nazionale e trasformate in Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) , e aventi quale “missione” l’assistenza a specifiche categorie di persone e loro famiglie, secondo una loro particolare condizione sociale (ciechi, sordomuti, disabili, orfani, orfane, vedove, poveri, indigenti, senza dimora, vecchi, ecc. ecc.).

In effetti tale “sistema” ha qualificato fino all’avvento del ventennio fascista lo stato assistenziale, che è proseguito con la politica dell’entificazione” del bisogno: analogamente alla configurazione dello stato corporativo fascista, sono state individuate specifiche categorie di “sudditi” suddivisi per aree di bisogno a cui corrispondere servizi e prestazioni, sia nel settore sanitario che assistenziale: ECA, per l’assistenza generica, ONIG, ONAOPAG, ONC, ONMI, ENPAS, INAM, INAIL, ENPDEP, INADEL. ENAOLI, ecc. ecc.

A tale proposito si sottolinea che secondo una indagine fatta nel 1960, esistevano in Italia 45.000 enti o organismi assistenziali, a carattere nazionale o locale.

Nel dopoguerra  con la Costituzione della Repubblica sono state gettate le basi per la costruzione di  un rinnovato sistema di protezione sociale, nel contesto di politiche di  “welfare”, con il riconoscimento sia del “diritto di cittadinanza”, sia del principio di sussidiarietà che di solidarietà (art. 2, 3, 5, 32, 38, 39, 116,117, 118, 119 in particolare).

A tale riguardo si ricorda Il basilare convegno di Tremezzo del 1946, promosso ed organizzato da Emilio Sereni, Ministro dell’assistenza e della  ricostruzione post-bellica nel primo Governo De Gasperi 1946-1947,  dove vennero indicate  le basi da cui partire per definire lo Stato sociale, con il primo riconoscimento della figura dei “nuovi” Assistenti  sociali, opportunamente preparati, intesi quali  agenti di cambiamento volti a promuovere la “persona”  ed emanciparla dalla condizione di disagio e di bisogno, nella prospettiva di organizzazione lo sviluppo della comunità  secondo i principi, i metodi e le tecniche del Servizio Sociale Professionale, al quale diede poderoso impulso Adriano Olivetti, creatore sia della prima  comunità di welfare aziendale nel contesto dello stabilimento di Ivrea, sotto la direzione di Paolo Volponi,  assicurando agli operai ed alle loro famiglie tutto il complesso delle prestazioni sociali necessarie a corrispondere ai loro bisogni essenziali, sia del CEPAS, per la formazione degli Assistenti Sociali, e la collegata rivista “Comunità”. 

Il presente saggio prende le mosse dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, (cinquanta anni or sono), che in effetti ha delineato, a seguito dei lavori della  .Commissione presieduta a diretta dal prof. Massimo Saverio Giannini, il nuovo ordinamento ed  assetto amministrativo della Pubblica amministrazione a livello statale, regionale e comunale.

I  derivanti DPR n. 616/77, n. 617/77 e la Legge  n.641/78, dopo l’ istituzione delle  Regioni, in osservanza degli art. 2, 3, 5, 32, 38 e 117 della Costituzione, hanno pertanto posto le basi per la costruzione di  un sistema strutturato di protezione sociale (peraltro già avviato ancor prima dalla Regione Lombardia  con la L.R. n. 37/72,  che  ha istituito gli Enti Responsabili di Zona (ERZ),  e dalla Regione Toscana con la L.R. n. 15/76, con l’istituzione dei consorzi socio-sanitari), dopo circa 90 anni dalla ricordata prima legge istitutiva della beneficenza pubblica (legge 17 luglio 1890, n.6890), e 40 anni dalla legge istitutiva degli Enti Comunali di assistenza. nella osservanza dei noti seguenti  principi fondamentali:

° sussidiarietà verticale con la prefigurazione di servizi sanitari e sociali più vicini e prossimi ai cittadini, attraverso l’individuazione dei livelli istituzionali coinvolti: il Comune, singolo o associato, la provincia, la Regione, lo Stato;

° sussidiarietà orizzontale, con il riconoscimento delle espressioni della società civile, partendo dalla famiglia,  fino al terzo settore;

° deistituzionalizzazione e mantenimento nel proprio familiare e sociale;

° domiciliazione  degli interventi;

° superamento delle categorie assistenziali

° universalità dell’accesso ai servizi sociali

° compartecipazione al costo dei servizi°

° programmazione del sistema dei servizi sociali

° finanziamento statale con la compartecipazione  finanziaria delle regioni e dei comuni. 

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