Residenze protette anziani. Le rette sono aumentate, o no? La Regione rilevi il dato e renda pubblici i risultati
Gruppo Solidarietà - Osservatorio Marche, n. 176 del 13 giugno 2026.
Potremo così capire come sta procedendo l’applicazione della delibera, i suoi effetti ed il suo impatto sui residenti e le loro famiglie.
In allegato l’interrogazione, presentata il 2 febbraio 2026, della consigliera regionale Marta Ruggeri avente per tema l’applicazione della DGR 1403/2025 in tema di tariffe nelle residenze protette anziani e demenze, insieme alla risposta dell’assessorato alla sanità e servizi sociali pervenuta il successivo 13 marzo.
La richiesta verteva in sei punti. Di seguito, riportiamo le domande. Dopo ciascuna, una sintesi della risposta (testo integrale nell’allegato, evidenziazioni redazionali), insieme ad alcune nostre osservazioni. Indicheremo alcuni punti essenziali; per altri rimandiamo a nostri precedenti approfondimenti.
- Quante residenze protette anziani e demenze risultino ad oggi accreditate, quante abbiano presentato domanda di autorizzazione o ri-autorizzazione e quante, invece, siano ancora prive di entrambi i titoli. Quali strutture potranno effettivamente beneficiare degli adeguamenti tariffari 2025 previsti dalla DGR 1403/2025 e quante, invece, resteranno soggette alle tariffe di cui alla DGR 1950/2023.
Sono 193 le residenze protette anziani e demenze attive nel territorio regionale. Di queste: 188 hanno presentato istanza di autorizzazione; -162 prima del 30 giugno 2025; 26 tra luglio e dicembre 2025. 17 si sono già accreditate. 5, sono ancora prive di autorizzazioni.
Le 17 residenze accreditate possono accedere all’incremento tariffario; per le altre: chi ha presentato domanda di autorizzazione prima di luglio 2025, al momento dell’ottenimento dell’accreditamento vedrà riconosciuto l’aumento con decorrenza 1 luglio (data di entrata in vigore delle nuove tariffe).
- Per quali ragioni la Regione abbia subordinato l’erogazione degli incrementi tariffari all’accreditamento istituzionale, nonostante il percorso attuativo della L.r. 21/2016 risulti ancora in corso e i termini siano stati ulteriormente prorogati.
Questo è uno dei punti che. Quando è emerso ha suscitato le maggiori polemiche. Come noto, fino ad oggi le residenze protette ai fini del convenzionamento non sono state soggette ad accreditamento (per tutte le strutture della legge 20/2002, non è mai stato definito un percorso di accreditamento; per il convenzionamento era sufficiente l’autorizzazione). Nella risposta l’assessorato, afferma che nella DGR 1403/2025 fosse già specificato che per accedere all’adeguamento contrattuale fosse necessario l’accreditamento, condizione per la stipula della nuova convenzione. Il riferimento è nell’allegato A – Dgr 1403/2025: “Le nuove convenzioni, definite nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art. 8-quinquies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i”. Pare francamente assurdo che nel 2025, dopo che per quasi 20 anni si è proceduto a convenzionare le residenze aventi il solo requisito dell’autorizzazione, si scopra, per il solo adeguamento tariffario, l’obbligo di applicare le norme del 1992. Per capire meglio i termini della questione rimandiamo all’approfondimento di Franco Pesaresi.
- Quali iniziative intenda assumere la Giunta regionale per garantire uniformità applicativa sul territorio regionale ed evitare che il mancato riconoscimento della quota sanitaria gravi, direttamente o indirettamente, sugli utenti e sulle loro famiglie.
Vediamo alcuni passaggi della risposta (grassetto redazionale).
1) “Si è altresì rilevato che, poiché nella programmazione regionale è stabilito che gli oneri complessivamente sostenuti dal cittadino non devono subire incrementi economici per almeno un anno, ai fini dell’allineamento della quota di compartecipazione utente/comune alla quota sanitaria è necessario richiedere alle strutture eroganti la modifica dell’allegato “A2”. Pertanto l’allegato “A2” deve contenere soltanto la valorizzazione di prestazioni aggiuntive rispetto alla tariffa base dell’utente, la quale dovrà essere uguale a quella del SSR.”
Come noto la quota utente è formata dalla quota base cui può però aggiungersi una ulteriore quota che remunera prestazioni aggiuntive. Con la Dgr 1403/2025 La quota base è aumentata: del 21,2% (da 33€ a 40,57) della retta base non autosufficienti; del 62,6% (da 33 a 54,48€) del posto demenze. Le ultime convenzioni firmate sono quelle del 2024. Si danno due possibilità: 1) La quota utente non prevedeva oneri per prestazioni aggiuntive; quindi pari a 33 euro[1]); 2) La quota era determinata dalla somma della quota base e di quella aggiuntiva (33 + ….). Per evitare aumenti, in un caso deve essere congelata la quota base ante dgr 1430/2025; nel secondo caso all’aumentare della quota base deve diminuire automaticamente la quota aggiuntiva. Ad esempio: pagavo 48 (33+15); dovrò pagare 48 (40,57+ 7,43). Sul punto, per evitare fraintendimenti la risposta avrebbe dovuto presentare esempi chiarificatori. La realtà sembra ben diversa. Ma andiamo avanti con l’analisi della risposta regionale.
Un punto occorre sottolineare con estrema chiarezza: il cosiddetto allegato A2 che disciplina le prestazioni aggiuntive a carico dell’utente che andranno a sommarsi alla “retta base”, permette alle strutture di caricare una quota ulteriore fino al 75% della retta base. Tali prestazioni a pagamento, dovrebbero essere erogate esclusivamente su richiesta esplicita del residente. Come sappiamo, non è così. Ogni struttura, indica all’utente, l’entità della quota a suo carico: prendere o lasciare. Affermare, pertanto, che con la Dgr 1403 sia stata applicata la normativa LEA (Dpcm 12.1.2017) che prevede la ripartizione al 50% tra quota sanitaria e sociale è falso. Se così fosse, non sarebbe possibile un incremento ulteriore fino al 75%. Sul punto vedremo anche cosa risponderà il Ministro ad una interrogazione parlamentare depositata nei mesi scorsi.
2) “La sospensione annuale dell’incremento degli oneri complessivamente sostenuti dal cittadino decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione; se la struttura è in possesso dell’accreditamento istituzionale o l’istanza è stata presentata in data antecedente alla DGR 1403/2025, la decorrenza sarà dal 1 luglio 2025”.
Quindi, per le 188 residenze protette che hanno presentato domanda di autorizzazione entro il 30 giugno 2025, l’aumento non poteva/doveva scattare dall’1.7.25 a 1.7.26. Occorre evidenziare un aspetto molto importante. Mentre la Dgr 1403/2025 (allegato A), indicava il blocco degli aumenti per un anno dalla firma della convenzione (come noto, le convenzioni 2025 non sono state firmate); ora si fa riferimento alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione.
2b) “In ogni caso, le strutture che hanno presentato l’istanza di autorizzazione successivamente al 1 luglio 2025, non potranno incrementare gli oneri complessivamente sostenuti dal cittadino nel periodo ricompreso tra il 1 luglio 2025 e la data di presentazione della predetta istanza”.
Quindi, per le altre 26, per un anno dalla presentazione della nuova istanza. Ad esempio se presentata 30 settembre 2025. Da ottobre 2025 a ottobre 2026.
Ma, a questo punto, per verificare cosa sia effettivamente successo, quali e quanti aumenti, in questo ultimo anno e mezzo, ovvero dalla firma delle ultime convezioni, riguardo alle quote a carico degli utenti, occorrerebbe conoscere cosa è successo dall’1.1.2025 ad oggi per ogni residenza. E dunque:
1) Le quote a carico degli utenti (base + aggiuntiva) al 1° gennaio 2025.
2) Le variazioni avvenute durante l’anno (le disposizioni della dgr 1403 sono entrate in vigore dall’1.7.2025.
3) Le quote a carico degli utenti (base + aggiuntiva) al 1° gennaio 2026.
4) Le variazioni avvenute nei primi sei mesi del 2026.
- Se la Regione intenda fornire indicazioni formali e vincolanti alle AST, ai Comuni e agli enti gestori affinché sia esplicitamente escluso qualsiasi trasferimento sugli utenti delle quote sanitarie pattuite ma non erogate.
“Il Dipartimento Salute, a seguito dell’incontro tenuto il 12/02/2026 con gli Enti Gestori e i Sindacati, al fine di fornire chiarimenti in merito all’attuazione della DGR 1403/2025 e di dirimere le varie problematiche operative, intende predisporre una circolare interpretativa che garantisca uniformità applicativa in tutto il territorio regionale.”
Si tratta della circolare del 6 marzo 2026 che abbiamo commentato QUI.
- Quali azioni correttive o transitorie la Giunta intenda adottare per l’anno 2025, al fine di tutelare la sostenibilità dei servizi e il diritto alla cura delle persone anziane non autosufficienti e con demenza.
La risposta regionale richiama il cosiddetto “fondo multileva”. Sul punto rimandiamo a nostri precedenti approfondimenti: QUI e QUI. Ricordiamo soltanto che il fondo non è destinato ai soli residenti nelle Residenze protette ma ad una doppia platea di beneficiari, di poco superiore a 10.000. Il sostegno previsto pari a 250 euro/mese riguarderà (anni 2025/2026) circa 1600 persone, circa il 15% dei potenziali beneficiari (complessivi). Il contributo finalizzato alla riduzione delle rette riguarderà, quindi, un numero estremamente ridotto di residenti delle residenze protette.
Vogliamo capire com’è davvero la situazione? La Regione proceda alla verifica
Negli ultimi anni abbiamo documentato il costante aumento delle rette a carico degli utenti. Da gennaio 2025 ad oggi non abbiamo potuto procedere alla verifica attraverso l’analisi delle convenzioni, che non sono state ancora firmate, ma attraverso le informazioni che ci giungono da parte dei familiari dei residenti. Per fare chiarezza, in maniera inequivocabile, su quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo la regione Marche dovrebbe fare una rilevazione del dato delle quote a carico degli utenti con decorrenza gennaio 2025, per poi metterlo a disposizione. A quel punto, tutti, potremo verificare come stanno veramente le cose, e ciascuno auspicabilmente, dovrà assumersi le proprie responsabilità.
[1] La Regione, nella Dgr 1403/2025 afferma che con la DGR 1950/2023, la quota utente sia stata fissata, al pari di quella sanitaria a 37,70 per le RP anziani e 50,63 per le RP demenze. L’affermazione è erronea. Questa indicazione non è presente nella DGR 1950 ed infatti nelle convenzioni successive all’emanazione della dgr la quota base utente è pari a 33.00 euro giorno, sia per le RPA che per le RPD. Vedi in proposito, Residenze protette anziani e demenze. I costi e chi li paga. Proviamo a fare chiarezza.
Per approfondire
- Il nuovo capitolo della tristissima vicenda delle tariffe delle residenze protette anziani e demenze
- Residenze protette anziani e demenze. I costi e chi li paga. Proviamo a fare chiarezza
- Quaderni Marche, L’assistenza residenziale anziani nelle Marche dal 2010 ad oggi.
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