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da Gennaio 2005
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NAZIONALE
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HANDICAP
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Legge 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (G.U. n. 63 del 16.03.2006) La legge stabilisce che la sostituzione del termine «sordomuto» con l'espressione «sordo» in tutte le disposizioni legislative vigenti. Il provvedimento precisa che agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In base alla nuova disposizione le parole “'accertamento del sordomutismo” sono sostituite dalle seguenti: “L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1”. |
Legge 27 gennaio 2006, n. 22, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (G.U. n. 23 del 28.01.2006) Con questo provvedimento viene convertito in legge il decreto n. 1 del 3gennaio 2006. In particolare si stabilisce che gli elettori affetti da grave infermità (tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano) e che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella propria dimora. Per esercitare il diritto di voto domiciliare, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione -, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e allegando copia della tessera elettorale e un certificato medico (da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio). Si precisa inoltre che il sindaco provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni, che consegna nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni al presidente di ciascuna sezione; sulla base delle richieste pervenute, viene pianificato ed organizzato il supporto tecnico – operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare, che viene effettuata durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in cui l’elettore è iscritto. La legge definisce anche modalità per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). |
Legge 28 dicembre 2005, n. 278, Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (G.U. n. 3 del 04.01.2006) Con questo provvedimento viene concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (è previsto anche l’utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali). Come stabilito dalla legge, il coordinamento delle attività del Centro polifunzionale è affidato ad un Comitato composto da cinque membri: uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall’Unione italiana dei ciechi – ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili (indicati rispettivamente dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili – FAND – e dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap – FISH -) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici (G.U. n. 183 del 08.08.2005) Il decreto stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità (erogazione servizi e fornitura informazioni fruibili senza discriminazioni) agli strumenti informatici da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Il regolamento (in allegato al decreto) definisce le caratteristiche che gli strumenti informatici devono possedere per facilitare il loro utilizzo da parte dei diversamente abili, e la metodologia e i criteri di valutazione per la verifica dell’accessibilità - delle applicazioni basate su tecnologie internet, - dei personal computer (di tipo dekstop e portatili); - degli ambienti operativi, le applicazioni e i prodotti a scaffale. Il provvedimento prevede un tempo di dodici mesi per permettere alle Amministrazioni pubbliche di adeguare i loro apparati nel rispetto dei principi e delle linee guida indicate dal regolamento; anche i soggetti privati possono uniformarsi alle disposizioni facendo richiesta di certificazione di qualità presso il Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione) e pagando un corrispettivo per lo svolgimento della verifica tecnica. E’ previsto inoltre l’utilizzo di un logo – si tratta della sagoma di un personal computer di colore rosso Siena unito a tre figure stilizzate - che attesta l’adeguamento delle tecnologie ai criteri esposti nel decreto; il logo è corredato da una serie di asterischi che indicano i diversi livelli di qualità del servizio. |
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 101 del 03.05.2005) Il decreto definisce i criteri per la valutazione della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive (strumenti e soluzioni tecniche, hardware o software che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici) o configurazioni particolari. L’accertamento della rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità viene affidata alla Conferenza unificata e il Centro nazionale per l’informazione nella pubblica amministrazione, secondo modalità tecniche stabilite (pubblicate nel sito dello stesso Cnipa insieme all’elenco dei nominativi dei valutatori). Il provvedimento stabilisce che i soggetti privati e le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi da un valutatore per richiedere il rilascio dell’attestato di accessibilità; se la verifica viene superata il soggetto richiedente può utilizzare il logo di accessibilità sui siti e servizi forniti (che raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito atre figure umane stilizzate, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate). |
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IMMIGRAZIONE
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Decreto n. 56 del 22 febbraio 2013, Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (G.U. n. 119 del 25.05.2013) Il provvedimento stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), promuovendo l'attività di assistenza, ricerca e formazione; si tratta di un centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà e di un centro per la mediazione transculturale in campo sanitario, promuovendo un intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio - assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica. Queste gli obiettivi previsti del centro: promuovere iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della povertà, comprese attività di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare, avvalendosi anche di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei; garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica; provvedere alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione; adottare, promuovere e realizzare idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria; condurre, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo; promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attività. Si precisa inoltre che l'Istituto promuoverà il coinvolgimento degli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 ottobre 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012 (G.U. n. 273 del 22.11.2012) Con questo provvedimento è previsto l'ingresso di 13.850 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012. Del numero complessivo di ingressi previsti, le quote sono così ripartite: 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea; e la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. |
Ministero dell'interno, Decreto del 6 agosto 2012, Ripartizione delle risorse stanziate a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri a valere sull'annualità 2012 (GU n. 190 del 16-8-2012 ) Il decreto stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto a valere sul Programma annuale 2012; € 2.599.074,14 per l'Azione 1 - “Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici”.; € 800.000,00 per l'Azione 3. – “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati”. Obiettivo principale è incentivare la realizzazione di progetti a livello territoriale e la creazione di reti (a carattere di sistema/valenza territoriale) tra i soggetti destinati alla realizzazione degli interventi. |
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 (G.U. n. 92 del 21.04.2012) Con questo provvedimento viene stabilito l'ingresso in Italia di per motivi di lavoro subordinato stagionale, di un massimo di 35.000 cittadini non comunitari residenti all'estero. Si tratta di una programmazione transitoria (anticipazione della quota massima di ingressi) e la quota totale verrà divisa tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto si precisa che i lavoratori subordinati stagionali potranno provenire dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nella quota indicata sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopraindicati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2012, 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine; anche in questo caso si tratta di una programmazione transitoria che anticipa quella definitiva. |
Ministero dell’interno, Decreto del 12 dicembre 2011, Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012 (G.U. n. 294 del 19.12.2011) Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati, per un finanziamento complessivo pari a euro 11.267.785,44. Questi gli interventi individuati e le somme assegnate: € 2.000.000,00 (di cui € 200.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili) ; € 1.200.000,00 (di cui € 120.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale - Progetti 2011-2012 ; € 600.000,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Roma Fiumicino (in applicazione del Regolamento di Dublino); € 400.000,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti che vengono trasferiti in Italia presso l'aeroporto di Milano Malpensa; € 1.106.500,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Roma Fiumicino; € 885.200,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Milano Malpensa; € 221.288,88 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Bari; € 4.123.581,77 interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale vulnerabili; € 731.314,69 per interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vulnerabili. |
Ministero dell’interno, Decreto del 12 dicembre 2011, Ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012 (G.U. n. 294 del 19.12.2011) Il decreto stabilisce la ripartizione delle risorse e il Programma annuale 2011 del Fondo Europeo per i Rimpatri, al fine di promuovere azioni a carattere di sistema/valenza territoriale tra i soggetti attivi in materia. Il finanziamento complessivo è pari a € 3.989.970,00. Questi gli interventi finanziati e le risorse assegnate: € 1.385.000,00 per Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici (Prosecuzione dell'azione 2010); € 1.100.000,00 per Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi; € 1.004.970,00 per Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati (Prosecuzione dell'Azione 2010); € 500.000,00 per il consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, e il rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia (Prosecuzione dell'azione 2010). La restante quota di € 5.725.769,76 è riservata ad azioni realizzate e gestite direttamente dal Ministero dell'Intero e dalle autorità competenti. |
Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del «Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi» 2007-2013 decreto del 24 novembre 2011, Ripartizione delle dotazioni relative al Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi, del programma annuale 2011 (G.U. n. 288 del 12.12.2011) Il decreto stabilisce per l'anno 2011 la ripartizione del Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi; le risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di progetti e per la creazione di reti ed interventi a valenza territoriale. Questi nel dettaglio i progetti indviduati: € 16.000.000,00 per la Formazione linguistica ed educazione civica; € 2.250.000,00 per interventi di orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità; € 4.100.000,00 per progetti giovanili; € 1.800.000,00 per la promozione dell'accesso all'alloggio; € 2.300.000,00 per azioni di Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale; € 1.200.000,00 per Capacity building; € 150.000,00 per interventi di Scambio di esperienze e buone pratiche. Nel provvedimento si precisa inoltre che in un successivo decreto verranno pubblicati gli avvisi per la selezione dei progetti, definendo l'articolazione dei progetti, i beneficiari, le procedure per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità e valutazione, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti. |
Ministero dell'economia e delle finanze , decreto del 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (G.U. n. 304 del 31.12.2011) Il decreto fissa il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni. Questi gli importi stabiliti: 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico (27.50 euro), già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono precisati i casi di esclusione dal pagamento: cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, e i loro accompagnatori; cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Nel decreto vengono inoltre specificate le destinazioni delle somme riscosse dal pagamento dei contributi: una quota pari al cinquanta per cento è destinata al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, o di provenienza; la restante quota viene così ripartita: 40% alla missione “Ordine pubblico e Sicurezza” di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 30% alla missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio” di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici; 30% alla missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione. |
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (G.U. n. 65 del 21.3.2011) Il decreto stabilisce che nel 2011 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, una quota massima di 60.000 di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome. In particolare la quota riguarda: i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Si precisa inoltre che nella quota sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010 (G.U. n. 305 del 31.12.2010) Il decreto fissa a 98.080 unità il numero di lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi nel territorio nazionale per l’anno 2010; tale quota deve essere ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si aggiunge alla quota di 6.00 unità, stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2010. Tale contingente è così suddiviso: 52.080 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (albanesi, algerini, cittadini del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini, cittadini del Niger, del Gambia e cittadini di altri paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di ammissione); 30.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi (non inclusi nel precedente elenco) per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona; è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per un massimo di 10.000 unità nei seguenti casi: permessi di soggiorno di studio, permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione, per lavoro stagionale, permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea; 500 permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea; la quota di 4.000 ingressi è riservata a cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine; infine 500 ingressi sono assegnati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di discendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (che chiedano di essere iscritti in apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile). |
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 26 luglio 2010, Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati – periodo 2008 – 2013 (G.U. n. 248 del 22.10.2010) Con questo provvedimento si stabilisce che il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 1.697.209,96 euro. Vengono anche definite le modalità di erogazione del finanziamento da parte del Fondo di rotazione (in accordo con quanto definito da una decisione della Commissione Europea del 2007) in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell’Interno – dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - : un primo pefinanziamento di 848.604,98 euro (pari al 50 per cento dell’assegnazione del 2009) in seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario; un secondo prefinanziamento a seguito dell’avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario; il pagamento a saldo in seguito dell’erogazione del corrispondente saldo comunitario. Si precisa inoltre che Il Ministero dell’Interno effettuerà i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro la scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 6 luglio 2010, Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale tirocini formativi (G.U. n. 203 del 31.08.2010) Con questo decreto il ministero del lavoro e delle politiche sociali determina la quota di ingressi degli stranieri ammessi nel 2010 in Italia per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Questi i requisiti necessari per il rilascio del visto di studio: - 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione; - 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Nella tabella allegata al provvedimento sono elencate le ripartizioni delle quote tra le regioni e province autonome; per la regione Marche sono ammessi 400 cittadini stranieri. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (G.U. n. 91 del 20.04.2010) Il decreto stabilisce l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro stagionale, di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota riguarda: lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009. Nel provvedimento si stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare on line le domande di nulla osta. Come anticipazione della quota massima per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. All'interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota, in considerazione del Trattato Italia-Libia, sono ammessi, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici. Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine. |
Legge n. 38 del 23 aprile 2009, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009 (G.U. n. 84 del 10.04.2009) Il documento legislativo stabilisce la programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009: per motivi di lavoro stagionale subordinato sono ammessi in Italia i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità – da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si precisa che tale quota riguarda: - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008 (G.U. n. 288 del 10.12.2008) Il Decreto stabilisce che vengano ammessi in Italia 150.000 stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale. Tale provvedimento, come specificato in premessa, è stato considerato necessario sia per far fronte all’elevato numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato (non stagionale) presentate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 (superiore alla quota di ingressi prevista nell’ottobre dello stesso anno), sia per rispondere alle richieste di assunzione rimaste insoddisfatte nel settore dell’assistenza domiciliare. La quota complessiva di 150.00 unità viene così ripartita: 44.600 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (4.500 cittadini albanesi, 1000 algerini, 3.000 del Bangladesh, 8.000 egiziani, 5.00 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 dello Sri Lanka, 4.000 tunisini); 105.400 di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri Paesi. Il decreto stabilisce che tale quota è soddisfatta tramite le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili presentate entro maggio 2007 (sulla base dell’ordine cronologico di presentazione) e in esubero rispetto alla quota complessiva autorizzata nell’ottobre 2007; nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno, e che entro venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008 confermi il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta. |
Decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE 2008, n. 25 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n. 247 del 21.10.2008) Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25/2008, con il quale è stata definita l’attuazione delle procedure CE in materia di attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di uno Stato. Queste le principali modifiche: art. 1 sulla definizione e finalità delle Commissioni territoriali – composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR; si stabilisce che in situazione di urgenza, il Ministero dell’Interno può nominare il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale; - art. 7: riguardante l’autorizzazione del rifugiato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, si integra stabilendo che il prefetto competente può stabilire un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possono circolare; art, 11: obblighi del richiedente asilo: si stabilisce che il rifugiato ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale e consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda e non solo (come precedentemente indicato) di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura; art. 32 che riguarda la decisione della Commissione territoriale: si aggiunge che la commissione può rigettare la domanda non solo, qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, o il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma, ma può anche rigettare la domanda qualora risulti che è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. |
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (G.U. n. 247 del 21.10.2008) Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5/2007, con il quale veniva attuata ala direttiva CE relativa al diritto del ricongiungimento familiare dei rifugiati. (Art. 29-bis). In particolare viene sostituito il precedente comma riguardante le categorie di familiari per le quali lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare; questo l’elenco dei familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a ai diciotto anni; figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, o nel caso di genitori ultrasessanticinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute. Inoltre si precisa che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (prima si stabiliva che tale importo doveva essere doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o piu' familiari); per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; rimane invariata la parte che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Si aggiunge inoltre che lo straniero deve essere in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenni ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale. |
Decreto – legge n. 151 del 2 ottobre 2008, Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (G.U. n. 231 del 2.10.2008) Il provvedimento individua misure urgenti per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione clandestina al fine di evitare pregiudizi nell’attività di accertamento e repressione dei reati. Vengono introdotte alcune modifiche del decreto legislativo 109 del 30 maggio 2008, precisando che tale decreto ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008 (e non decorsi tre mesi dall’entrata in vigore, come precedentemente indicato). Con tali interventi si vuole inoltre garantire una più efficace e rapida attuazione della normativa europea in materia, attraverso l’ampliamento e il miglioramento della disponibilità dei centri di identificazione ed espulsione. Per tale scopo viene autorizzato un finanziamento di euro 3.000.000 per l’anno 2008, euro 37.500.000 per il 2009, 40.470.000 per l’anno 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione. |
Ministero dell’interno, decreto del 22 luglio 2008, Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per i Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalità da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall’ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007 (G.U. n. 183 del 6.08.2008) Il documento disciplina i criteri per la presentazione da parte degli enti locali all’utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, stabilendo le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i punteggi per la formazione della graduatoria, le modalità di verifica della corretta gestione del contributo, nonché le condizioni per l’eventuale revoca. Possono presentare domanda gli enti locali (anche eventualmente associati) che prestano servizi finalizzati: all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari; alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria. Gli enti locali che presentano domanda devono destinare al “Sistema di protezione una percentuale minima del 70 per cento di posti disponibili nelle strutture di accoglienza. Si precisa che per gli enti locali dove sono presenti centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) la domanda può essere presentata anche per progetti per l’attivazione di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, informazione, orientamento legale, sostegno psicologico. La domanda deve essere presentata in carta libera, utilizzando i modelli riportati come allegati al decreto; ogni ente locale può presentare una sola domanda. Il decreto fissa inoltre un termine per la presentazione delle domande. A decorrere del 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1à luglio dell’anno precedente all’annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo; per il biennio 2009/2010 le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 9 luglio 2008, Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l’anno 2008 (G.U. n. 187 del 11.08.2008) Il provvedimento fissa per l’anno 2008 il limite di 1000 unità per gli ingressi in Itali di stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (gli stranieri devono essere in possesso in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio). Di questi: 5000 unità sono destinati alla frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o certificazione di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati; 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi per il completamento di un percorso di formazione professionale. |
Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri i fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n 40 del 16.02.2008) Il provvedimento definisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora; nel caso di presentazione della domanda all’ufficio di frontiera è disposto l’invio del richiedente presso la questura competente per territorio. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale (approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia). Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, il tribunale dei minorenni e il giudice tutelare procedono all’apertura della tutela e della la nomina del tutore e si avvia l’iter per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione. Nel provvedimento vengono inoltre elencati i casi di inammissibilità delle domande: il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; o ha fatto identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Verificata l’ammissibilità delle domande, la Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, o rigettare la domanda - avendo stabilito che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o ricorra un motivo di cessazione o esclusione -. Se la domanda non viene accolta, alla scadenza del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno (ad esempio nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno). |
Decreto - legge n. 249 del 29 dicembre 2007, Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (G.U. n. 1del 02.01.2008) Il decreto prevede strumenti e misure per contrastare il terrorismo internazionale, definendo le situazioni che possono motivare l’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione. E’ prevista l’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, disposta dal Ministero dell'Interno nei confronti dello straniero non comunitario e di cittadini/e dell'Unione Europea la cui permanenza nel nostro paese possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche; l'allontanamento, disposto dal Prefetto, di cittadini dell'Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Si precisa che per quanto riguarda l'accertamento dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, per cui possa essere allontanato un cittadino (o cittadina) dell'Unione Europea, l'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'allontanamento della persona e i comportamenti devono costituire una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile sicurezza e convivenza. Il decreto legge stabilisce che la fondamentale garanzia costituzionale del controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione o di allontanamento venga ad essere esercitata dal tribunale ordinario (al posto del giudice di pace a cui prima era attribuito il controllo di tali provvedimenti). |
Ministero della salute, Decreto 17 dicembre 2007, Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche (G.U. n.71 del 25.03.2008, supplemento ordinario n. 40) Il documento è formato da due parti: la prima introduttiva, di carattere socio-antropologico, illustra il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (che cosa sono le mutilazioni, dove sono diffuse), descrivendo le motivazioni psicologiche, economiche e sociali e culturali, la situazione in Italia (movimenti migratori, dimensioni del fenomeno). Un capitolo illustra gli strumenti giuridici disponibili per contrastarlo, in Italia, in altri paesi occidentali e nei paesi africani. La seconda parte è costituita dalle vere e proprie linee guida per gli operatori sanitari e gli operatori socio-culturali che operano con le comunità di immigrati, al fine di fornire conoscenze e strumenti indispensabili per affrontare queste problematiche nell’esercizio della loro professione, per accogliere, curare, assistere e riabilitare le donne che hanno subito mutilazioni genitali senza imbarazzo, curiosità o sorpresa, ma instaurando un rapporto di fiducia medico-paziente. La conoscenza di tali pratiche è inoltre indispensabile per aiutare le donne provenienti da paesi a tradizione escissoria a prendere coscienza del proprio corpo e del proprio benessere, per prevenire inoltre che le figlie possano a loro volta essere sottoposte a mutilazioni. In questa sezione vengono elencate delle raccomandazioni per le figure professionali sanitarie, con indicazioni su tecniche di management clinico, codici di comportamento sulla qualità dell’assistenza, servizi sanitari specializzati per la cura e la consulenza medica e psicologica; altre raccomandazioni sono rivolte in particolare alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati, e che nello specifico di occupano di mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008 (G.U. n. 2 del 03.01.08) Il decreto definisce per il 2008 la quota massima di 80.000 unità di ingresso di lavoratori non comunitari ammessi per motivi di lavoro stagionale, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero riguarda: i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia - Herzegovina, ex Repubblica Yugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione i materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia e Egitto; i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007. |
Decreto – Legge del 1 novembre 2007, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (G.U. n. 255 del 02.11.2007) Il decreto, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza, stabilisce interventi urgenti di allontanamento dal territorio nazionale. Come stabilito, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, e è immediatamente eseguito dal questore. Si precisa che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando un cittadino dell'Unione o un suo familiare abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. La violazione del divieto di reingresso è trasformata da sanzione amministrativa a reato, punito con la reclusione fino a tre anni. Il decreto legge è in vigore dal 2 novembre 2007, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento anticipa misure già previste nel pacchetto sicurezza approvato dal governo il 30ottobre scorso, e, in particolare, modifica il decreto legislativo 30/2007 sulla libera circolazione dei cittadini della UE. |
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