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NAZIONALE
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HANDICAP
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 5 settembre 2008, Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – articolo 71 – assenza dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti (G.U. n. 249 del 23.10.2008) Il provvedimento interessa i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni e integra le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 112/2008 approvate con l’intento di contenere fenomeni di assenteismo o presunti tali - restrizioni e controlli in materia di assenze per malattia o per visite mediche specialistiche e per i permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari con handicap grave e per i lavoratori con grave disabilità - . Viene confermato quanto previsto dalla Legge 104/1992: Il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese. Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore; inoltre tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Pertanto ad oggi il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere, non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili. La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave. Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso; in tutti gli altri casi non va effettuato alcun limite di ore. Pertanto il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 30 aprile 2008, Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili (G.U. n. 136 del 12.06.2008) Il documento definisce le regole tecniche per garantire l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi da parte degli alunni disabili. Le norme definite nel decreto intendono garantire l’accessibilità e fruibilità ai sistemi informatici, erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive (strumenti e soluzioni tecniche che permettono di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici) o configurazioni particolari. Le regole tecniche riguardano gli strumenti didattici e formativi: documenti e libri di testo in formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento e i programmi informatici, quali il software didattico (programma applicativo informatico finalizzato espressamente a supportare gli apprendimenti, come i programmi basati sull’alternanza spiegazione - verifica, gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere…). Per la fruibilità dei servizi si fa riferimento alle caratteristiche necessarie affinchè il servizio risponda ai criteri di facilità e semplicità d’uso, efficienza, quali: lo stile di paragrafo – insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica del testo secondo una formattazione che specifica la funzione di una parte del testo nella struttura logica dell’intero documento -; gli standard definiti dall’organizzazione Internazionale per le standardizzazioni (ISO) per le tecnologie Web; e l’interfaccia utente, vale a dire il programma informatico che gestisce il rapporto dell’utente - da e verso un elaboratore - in modo interattivo. |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione del 23 aprile 2008, Interpretazione e integrazione dell'articolo 4 (Misure specifiche per ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n.514/07/CONS, recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico (Deliberazione n. 202/08/CONS) (G.U. n. 118 del 21.05.2008) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni interviene con questa delibera per modificare la norma dello scorso ottobre che introduceva agevolazioni telefoniche per i ciechi assoluti e per i sordomuti. La precedente Deliberazione (514/2007) concedeva ai ciechi assoluti, agevolazioni per l'accesso ad internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare), stabilendo che gli operatori telefonici dovevano riconoscere gratuitamente 90 ore mensili di navigazione in internet, per chi non avesse sottoscritto, o sottoscrivesse, contratti (es. cosiddetti "Flat") che non prevedano limiti orari; nella sostanza il vantaggio andava solo a chi avesse sottoscritto un abbonamento a consumo orario. Con questa nuova Deliberazione, l’Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni ha ampliato le agevolazioni, per la navigazione, anche a chi abbia sottoscritto o sottoscriva un contratto Flat o tutto incluso, cioè non a “consumo orario”. In tali casi gli operatori telefonici devono riconoscere ai non vedenti (ciechi assoluti) uno sconto del 50% sui relativi abbonamenti, o – nel caso comprendano anche altri servizi di telefonia - sulla parte degli abbonamenti che riguardano la navigazione in internet. Le ore mensili di navigazione Internet gratuita sono riconosciute con riferimento a tutte le forme di fatturazione che ciascun operatore applica nei propri piani tariffari; nelle offerte a consumo la tariffazione inizia al superamento delle ore gratuite, nelle offerte flat, la riduzione è applicata al canone mensile. Con questo provvedimento si intende assicurare agli utenti ciechi totali la stessa libertà di scelta tra offerte di servizi Internet rispetto agli altri utenti, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte e anche quando nell’offerta siano compresi altri servizi (da, www.handylex.org). |
Ministero per i beni e le attività culturali, Decreto del 18 dicembre 2007, Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti (G.U. n. 82 del 07.04.2008) Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi a case editrici o altri soggetti) per progetti che garantiscano la fruizione dei prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti. I progetti possono prevedere: la trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei; la creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti; investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati. Come stabilito del decreto, possono essere ammessi a finanziamento progetti di durata non superiore a 2 anni che indichino la capacità produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantità di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto; i progetti devono inoltre essere presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d’autore relativi alle opere. Il finanziamento complessivo previsto è pari a 2.750.000,00 euro. In allegato lo schema di domanda di ammissione da inviare al Ministero per i Beni culturali. I progetti saranno selezionati da una Commissione, sulla base di alcuni indicatori; numero dei titoli messi a disposizione degli utenti disabili, modalità di distribuzione dei file, varietà dei formati idonei alla fruizione per i soggetti ipovedenti e non vedenti… |
Conferenza unificata, Provvedimento 16 novembre 2006, Intesa in materia di diritto la lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (repertorio atti n. 992/CU) (G.U. n 285 del 07.12.2006) La conferenza Unificata (tra Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali) ha sancito un’intesa in materia di assunzione dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili. L’intesa stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche devono individuare una percentuale di posti (non inferiore al trenta per cento e non superiore all’ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili) attraverso l’attivazione di tirocini; il quaranta per cento di tale percentuale può essere destinato all’avviamento di convenzioni di integrazione lavorative (come previsto dall’art. 11 della legge 68/1999). Il provvedimento precisa che per la copertura della restante quota di posti riservati ai disabili, le amministrazioni possono utilizzare le altre regolari procedure (concorsi riservati o richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti). Nell’intesa si stabilisce inoltre quanto segue: - le graduatorie per l’ammissione al tirocinio devono essere predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio; - al termine del periodo di tirocinio debbono essere verificati la permanenza dello stato di invalidità e delle condizioni di disabilità, nonché l’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio. |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 26 giugno 2006, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 230 del 03.10.2006) Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: il finanziamento complessivo per il 2006 ammonta a € 30.978.414.00. E’ stato stabilito di applicare un nuovo criterio correttivo ed equitativo: - per il 10 % delle risorse totali disponibili in proporzione al numero complessivo dei residenti in ogni regione o provincia autonoma (non esistono sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali nella percentuale di persone disabili che possono rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato); per il restante 90 % tenendo conto dei criteri di riparto adottati nella precedente annualità. Alla regione Marche viene assegnata la quota di 1.822.558,86 €. |
Ministero per i beni e le attività culturali, Decreto 20 aprile 2006, n. 239, Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: “Norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali (G.U. n. 172 del 26.07.2006) Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, il libero ingresso e l’ingresso gratuito negli istituti ed nei luoghi della cultura ai cittadini dell’Unione europea portatori di handicap e ad un altro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio – sanitaria. |
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 5 aprile 2006, Adeguamento, per l’anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse (G.U. n. 92 del 20.04.2006) Il provvedimento stabilisce gli importi dei limiti di reddito per l’anno 2006 per il conseguimento o mantenimento del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e rende noti alle categorie di beneficiari gli importi delle stesse pensioni, degli assegni e delle indennità. Questi i limiti di reddito individuati per avere diritto alle provvidenze economiche: 13.973,26 annui per la pensione spettante a i ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti; - 4.089,54 annui per l’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; - 6.717,94 annui per l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. Il decreto specifica inoltre gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze economiche a favore dei minorati civili: 689,56 € per l’indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti, 450,78 € per l’indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili totali, 226,53 € per l’indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti, 164,96 € per la speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti; - 257,47 € per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, - 238,07 € per la pensione di inabilità (invalidi civili totali e parziali, indennità mensile di frequenza per i minori invalidi civili, sordomuti, ciechi civili assoluti ricoverati e ciechi civili ventisimisti); - 176,67 € per l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. E’ prevista inoltre una maggiorazione di 60,23 € mensili dell’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni e una maggiorazione di 10,33 € mensili per gli invalidi civili, ciechi civili, sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o frequenza con età inferiore a sessantacinque anni (specificando i requisiti economici e di reddito necessari). |
Legge 1 marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (G.U. n. 54 del 06.03.2006) La legge, richiamando il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza etnica o da altre condizioni potenzialmente marginalizzanti, promuove la tutela giudiziaria delle persone con disabilità stabilendo che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Il provvedimento precisa che si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga; . discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone; - anche le molestie ovvero comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità che violano la dignità e la libertà del disabile e creano un clima di intimidazione, umiliazione o ostilità sono considerati discriminazione. Il testo stabilisce che il ricorrente può dedurre in giudizio elementi di fatto al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno; nel caso di esito favorevole al disabile, il giudice provvede al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, e ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio. Il giudice, come ulteriore modalità di riparazione del danno, può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale. La legge introduce la possibilità per la persona disabile di farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti. |
DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 115 del 19.05.2006) Il decreto stabilisce modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap. Riguarderà le certificazioni utili per le iscrizioni all'anno scolastico 2007/2008, giacché quelle per l'anno scolastico 2006/2007 sono già scadute e sono state effettuate sulla base della normativa precedente. Il nuovo regolamento prevede che non sarà più uno specialista singolo a provvedere alle certificazioni, ma dovrà essere un organismo collegiale che ciascuna Regione individuerà nell'ambito delle AA.SS.LL. Si stabilisce inoltre che le deroghe, rispetto all'organico di diritto, verranno concesse nei soli casi di certificazione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92. E' bene ricordare che sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di "gravità" e sull'art 35 comma 7 L. n. 289/02 che ha introdotto questa limitazione, il Consiglio di Stato, nel suo specifico parere dell'Agosto 2005 aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità. L'art. 3 commi 1 e 3 porta una innovazione al decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, laddove si prevede che tutti gli adempimenti concernenti diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI debbano avvenire entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente la frequenza degli alunni interessati (mentre il DPR del 1994 prevedeva che tali adempimenti dovessero essere compiuti nei primi 3 mesi dall'inizio della frequenza dell'alunno). Ciò per consentire una programmazione seria delle risorse, evitando che gli alunni interessati rimangano privi delle necessarie risorse, addirittura per alcuni mesi a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico. L'art. 3 comma 3 del nuovo decreto sottolinea la necessità di accordi fra Regioni, Ufficio Scolastico Regionale e ASL per coordinare i rispettivi interventi, ovviamente in funzione di una migliore qualità dell'integrazione scolastica. |
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