Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

IMMIGRAZIONE

Ministero dell’interno, Decreto del 12 dicembre 2011, Ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012 (G.U. n. 294 del 19.12.2011)
Il decreto stabilisce la ripartizione delle risorse e il Programma annuale 2011 del Fondo Europeo per i Rimpatri, al fine di promuovere azioni a carattere di sistema/valenza territoriale tra i soggetti attivi in materia. Il finanziamento complessivo è pari a € 3.989.970,00. Questi gli interventi finanziati e le risorse assegnate: € 1.385.000,00 per Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici (Prosecuzione dell'azione 2010); € 1.100.000,00 per Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi; € 1.004.970,00 per Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati (Prosecuzione dell'Azione 2010); € 500.000,00 per il consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, e il rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia (Prosecuzione dell'azione 2010). La restante quota di € 5.725.769,76 è riservata ad azioni realizzate e gestite direttamente dal Ministero dell'Intero e dalle autorità competenti.
Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del «Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi» 2007-2013 decreto del 24 novembre 2011, Ripartizione delle dotazioni relative al Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi, del programma annuale 2011 (G.U. n. 288 del 12.12.2011)
Il decreto stabilisce per l'anno 2011 la ripartizione del Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi; le risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di progetti e per la creazione di reti ed interventi a valenza territoriale. Questi nel dettaglio i progetti indviduati: € 16.000.000,00 per la Formazione linguistica ed educazione civica; € 2.250.000,00 per interventi di orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità; € 4.100.000,00 per progetti giovanili; € 1.800.000,00 per la promozione dell'accesso all'alloggio; € 2.300.000,00 per azioni di Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale; € 1.200.000,00 per Capacity building; € 150.000,00 per interventi di Scambio di esperienze e buone pratiche. Nel provvedimento si precisa inoltre che in un successivo decreto verranno pubblicati gli avvisi per la selezione dei progetti, definendo l'articolazione dei progetti, i beneficiari, le procedure per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità e valutazione, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti.
Ministero dell'economia e delle finanze , decreto del 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (G.U. n. 304 del 31.12.2011)
Il decreto fissa il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni. Questi gli importi stabiliti: 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico (27.50 euro), già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono precisati i casi di esclusione dal pagamento: cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, e i loro accompagnatori; cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Nel decreto vengono inoltre specificate le destinazioni delle somme riscosse dal pagamento dei contributi: una quota pari al cinquanta per cento è destinata al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, o di provenienza; la restante quota viene così ripartita: 40% alla missione “Ordine pubblico e Sicurezza” di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 30% alla missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio” di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici; 30% alla missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (G.U. n. 65 del 21.3.2011)
Il decreto stabilisce che nel 2011 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, una quota massima di 60.000 di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome. In particolare la quota riguarda: i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Si precisa inoltre che nella quota sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010 (G.U. n. 305 del 31.12.2010)
Il decreto fissa a 98.080 unità il numero di lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi nel territorio nazionale per l’anno 2010; tale quota deve essere ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si aggiunge alla quota di 6.00 unità, stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2010. Tale contingente è così suddiviso: 52.080 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (albanesi, algerini, cittadini del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini, cittadini del Niger, del Gambia e cittadini di altri paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di ammissione); 30.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi (non inclusi nel precedente elenco) per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona; è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per un massimo di 10.000 unità nei seguenti casi: permessi di soggiorno di studio, permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione, per lavoro stagionale, permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea; 500 permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea; la quota di 4.000 ingressi è riservata a cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine; infine 500 ingressi sono assegnati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di discendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (che chiedano di essere iscritti in apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile).
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 26 luglio 2010, Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati – periodo 2008 – 2013 (G.U. n. 248 del 22.10.2010)
Con questo provvedimento si stabilisce che il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 1.697.209,96 euro. Vengono anche definite le modalità di erogazione del finanziamento da parte del Fondo di rotazione (in accordo con quanto definito da una decisione della Commissione Europea del 2007) in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell’Interno – dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - : un primo pefinanziamento di 848.604,98 euro (pari al 50 per cento dell’assegnazione del 2009) in seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario; un secondo prefinanziamento a seguito dell’avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario; il pagamento a saldo in seguito dell’erogazione del corrispondente saldo comunitario. Si precisa inoltre che Il Ministero dell’Interno effettuerà i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro la scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 6 luglio 2010, Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale tirocini formativi (G.U. n. 203 del 31.08.2010)
Con questo decreto il ministero del lavoro e delle politiche sociali determina la quota di ingressi degli stranieri ammessi nel 2010 in Italia per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Questi i requisiti necessari per il rilascio del visto di studio: - 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione; - 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Nella tabella allegata al provvedimento sono elencate le ripartizioni delle quote tra le regioni e province autonome; per la regione Marche sono ammessi 400 cittadini stranieri.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (G.U. n. 91 del 20.04.2010)
Il decreto stabilisce l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro stagionale, di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota riguarda: lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009. Nel provvedimento si stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare on line le domande di nulla osta. Come anticipazione della quota massima per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. All'interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota, in considerazione del Trattato Italia-Libia, sono ammessi, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici. Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.
Legge n. 38 del 23 aprile 2009, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009 (G.U. n. 84 del 10.04.2009)
Il documento legislativo stabilisce la programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009: per motivi di lavoro stagionale subordinato sono ammessi in Italia i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità – da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si precisa che tale quota riguarda: - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008 (G.U. n. 288 del 10.12.2008)
Il Decreto stabilisce che vengano ammessi in Italia 150.000 stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale. Tale provvedimento, come specificato in premessa, è stato considerato necessario sia per far fronte all’elevato numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato (non stagionale) presentate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 (superiore alla quota di ingressi prevista nell’ottobre dello stesso anno), sia per rispondere alle richieste di assunzione rimaste insoddisfatte nel settore dell’assistenza domiciliare. La quota complessiva di 150.00 unità viene così ripartita: 44.600 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (4.500 cittadini albanesi, 1000 algerini, 3.000 del Bangladesh, 8.000 egiziani, 5.00 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 dello Sri Lanka, 4.000 tunisini); 105.400 di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri Paesi. Il decreto stabilisce che tale quota è soddisfatta tramite le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili presentate entro maggio 2007 (sulla base dell’ordine cronologico di presentazione) e in esubero rispetto alla quota complessiva autorizzata nell’ottobre 2007; nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno, e che entro venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008 confermi il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta.

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