Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

POLITICHE SOCIALI

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (G.U. n. 125 del 31.05.2006, suppl. ordinario n. 133/L del 31.05.2006)
Il provvedimento opera un riordino delle disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza: composto di 58 articoli, si divide in quattro libri. Il primo contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. Nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici. Il provvedimento riordina, tra l'altro, le disposizioni relative alle consigliere e ai consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale, alle pari opportunità nel lavoro, nell'attività d'impresa e nell'accesso alle cariche elettive.

POLITICHE SOCIALI

Legge 4 agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (G.U. n. 186 del 11.08.2006, supplemento n. 183/L)
Il provvedimento presenta le misure (con modificazioni) della manovra bis da 11,2 miliardi varata dal governo il 30 luglio (decreto–legge 4 luglio 2006, pubblicato nella G.U. n. 153 del 04.07.2006). Si tratta di misure di liberalizzazione con le disposizioni a tutela dei consumatori, norme di risparmi e razionalizzazione della spesa pubblica, interventi contro l’elusione e l’evasione fiscale per il rilancio economico e sociale del paese. Queste alcune novità introdotte: abrogazione delle disposizioni normative e regolamentare per le attività professionali o intellettuali che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ed il divieto di pattuire compensi rapportati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; eliminazione dei limiti di produzione dl pane e del numero dei panifici, minori limiti alla distribuzione commerciale (eliminazione dei limiti sulla distanza tra negozi della stessa specie o sul rispetto dei vincoli quantitativi dell’assortimento merceologico); più concorrenza per le RC auto, liberalizzazione del servizio taxi (possibilità di più auto con una solo licenza); obbligo per le banche di avvertire in anticipo e per scritto i clienti di tutte le variazioni di costi e tassi (con la possibilità per il cliente di chiudere il conto senza ulteriori spese). Tra i provvedimenti in materia sanitaria la liberalizzazione della vendita dei farmaci da banco (fascia C) nei supermercati; in materia di politiche sociali la parziale restituzione del fondo sociale alle regioni che per il 2006 era stato, dal precedente governo, decurtato del 50%.

PREVIDENZA

Decreto-Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (G.U. n. 150 del 01.07.2009)
All'interno del provvedimento è contenuto un articolo che attribuisce nuove competenze all'INPS per consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità (riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili: invalidità, cecità, sordomutismo, che le domande di accertamento dell'handicap, che quelle per la disabilità). Se il decreto legge verrà convertito in legge nell'attuale testo, dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Azienda Usl di competenza che provvederà alla convocazione. La disposizione presuppone che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale. La Commissione dell'Azienda Usl sarà integrata con un medico INPS. Per quanto riguarda la valutazione delle minorazioni civili: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della Salute nomina una Commissione con il compito di “aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).” con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; non è prevista invece nessuna modifica della logica attuale della valutazione delle minorazioni. In merito alla concessione delle provvidenze economiche: con un accordo quadro fra Ministero della Salute e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie saranno trasferite all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Infine alcune modifiche riguarderanno le procedure del ricorso: l'INPS diventa unica “controparte”, nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzione in giudizio.
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (G.U. n. 301 del 29.12.2007)
Il provvedimento definisce interventi per attuare il protocollo in materia di previdenza, lavoro e competività. Queste alcune misure: - diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi: fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, tale diritto si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»; con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009. Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia, dal 2008 saranno introdotte quattro “finestre”, con un miglioramento delle condizioni di chi va in pensione con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età. E’ consentito cumulare i segmenti di almeno tre anni (e non più sei); viene introdotta la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l’ammontare della pensione; è ammesso inoltre anche il riscatto di laurea per chi non ha ancora iniziato l’attività lavorativa ( contributo è detraibile anche dai soggetti di cui l’interessato risulta a carico). Per i contratti a termine, dopo i primi 36 mesi , è previsto un solo rinnovo, da stipulare davanti ad un esponente sindacale; per i lavori usuranti è prevista una spesa di 2,5 miliardi, che consentirà ai lavoratori impegnati in attività usuranti di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi; sono previsti ammortizzatori sociali anche ai lavoratori delle aziende che sospendono l’attività per interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale - da cui la denominazione di integrazione ambientale -.

PSICHIATRIA

Conferenza unificata, ACCORDO 13 ottobre 2011, Accordo, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1° aprile 2008" (G.U. n. 256 del 3 novembre)
L'accordo definisce alcuni interventi per il superamento degli OPG. L’accordo stabilisce che ogni Regione e Provincia autonoma, attraverso i propri Dipartimenti di salute mentale (in accordo con all'Amministrazione Penitenziaria) dovrà attivare entro il 30 giugno 2012, in almeno uno degli Istituti Penitenziari del proprio territorio, o, preferibilmente, in quello di ognuna delle Aziende Sanitarie, specifiche sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, e ai soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente. Nel momento in cui tali sezioni verranno attivate le Amministrazione Penitenziarie, non disporranno più invii di detenuti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari per osservazione psichiatrica. Allo stesso tempo dispone l'accoglienza e la presa in carico da parte delle singole regioni/Asl (DSM) per le dimissioni dall'OPG, attraverso progetti terapeutico riabilitativi territoriali, delle persone con misura di sicurezza. L'accordo inoltre, prevede l'istituzione - entro il 31.12.2011 - in ciascuno dei bacini macroregionali (stabiliti nell'accordo del 2008) di un Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG (composto da un rappresentante per ciascuna delle Regioni afferenti al Bacino) al fine di meglio coordinare, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli interventi di presa in carico degli internati di propria competenza, e di assicurare la collaborazione e il coordinamento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del complessivo programma di superamento degli O.P.G. Questi alcuni specifici impegni dei Gruppi di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG ed i collegati Sottogruppi Tecnici Regionali per il Superamento degli OPG: assicurare alla persona destinataria di una misura di sicurezza che preveda o disponga l'internamento in OPG o misure allo il principio della iniziale costante competenza del DSM presso il quale la persona aveva la residenza o l'abituale dimora al momento dell'applicazione della misura di sicurezza; impegnare le Aziende Sanitarie a realizzare programmi terapeutico riabilitativi condivisi tra i tutti i servizi sanitari territoriali competenti per i diversi bisogni assistenziali delle singole persone (in particolare dipendenze e disabilita') ed integrati con i Servizi Sociali Comunali per il necessario reinserimento nei contesti sociali di appartenenza. Si precisa infine che le Regioni, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Salute si impegneranno nel monitoraggio dell'applicazione dell’Accordo.
Conferenza Unificata, Accordo 26 novembre 2009, Accordo, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’allegato C del D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep. n. 84 – CU) (09A15308) (G.U. n. 2 del 4.1.2010)
Con questo documento vengono definite alcune linee di indirizzo per gli interventi delle regioni negli ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e di Custodia (CCC). Premettendo che una recente ricerca, realizzata nel giugno 2009 dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), ha registrato la presenza di 399 internati maschi e 14 donne dimissibili - in regime di proroga per mancanza di alternative all’estero - le regioni si impegnano a raggiungere l’obiettivo di circa 300 dimissioni entro la fine del 2010, adottando un piano coordinato (da avviarsi entro due mesi dall’approvazione del presente accordo). Sulla base dell’accordo, il Ministero della Giustizia - (DAP) invia gli internati agli OPG secondo 4 bacini di utenza (individuati nel provvedimento con le regioni che insistono nelle relative competenze territoriali – distinte tra utenza maschile e femminile): Castiglione delle Stiverie, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Campania (Napoli e Aversa), Barcellona Pozzo di Giotto. Si precisa inoltre che, per evitare contenziosi nell’attribuzione della competenza territoriale, il Dipartimento di salute Mentale (DSM) territorialmente competente per il singolo internato è quello presso il quale la persona aveva la residenza prima dell’ingresso in carcere; per i senza fissa dimora farà fede l’abituale dimora prima dell’internamento.

PSICHIATRIA – SALUTE MENTALE

Ministero della salute, Decreto 15 ottobre 2010, Istituzione del sistema informativo per la salute mentale (G.U. n. 254 del 29.10.2010)
Con questo provvedimento viene istituito il Sistema informativo salute mentale (nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario) allo scopo di: - monitorare l'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; - supportare le attività gestionali del Dipartimenti di salute mentale (di seguito DSM), per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; - prevedere il supporto della costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale. Un sistema per la rilevazione di dati sulle attività assistenziali dei dipartimenti di salute mentale, che mira alla piena condivisione delle informazioni tra aziende sanitarie, regioni o province autonome e amministrazioni centrali, in risposta ai bisogni di salute dell'utenza. Il progetto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari di assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie e prevede: servizi per lo scambio di dati tra il livello regionale e nazionale; strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale. Nel decreto viene precisato che il sistema informativo riguarda dati personali non identificativi, relativi alle attività svolte dai Distretto Salute Mentale (interventi, personale e strutture), raccolte a livello regionale e da elaborazioni predisposte e pubblicate a livello nazionale. Il sistema è predisposto per permettere alle unità organizzative delle regioni di consultare la base dati centrale in forma aggregata limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza e alle unità organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della Salute di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata. Sono stati inoltre stabiliti i termini per la trasmissione delle informazioni da parte delle regioni e province autonome: - il primo invio riguarderà i dati relativi all'anno 2010: il flusso informativo personale ha cadenza annuale e deve essere inviato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione; il flusso informativo attività ha cadenza semestrale e i dati devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. In allegato al decreto il disciplinare tecnico contenente descrizione del sistema informativo (caratteristiche infrastrutturali e gestione dei supporti di memorizzazione, modalità di trasmissione) e contenuti informativi.

RIFORMA ASSISTENZA – FONDO POLITICHE SOCIALI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 6 agosto 2008, Riparto del “Fondo per le non autosufficienze” per gli anni 2008 e 2009 (G.U. n. 261 del 7.11.2008)
Il Decreto definisce i criteri di ripartizione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, di cui euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e 1 milione in ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il provvedimento fissa i criteri utilizzati per il riparto, basati su indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: popolazione residente, per regione, d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Sono inoltre individuate le aree prioritarie di intervento (riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi nel tempo): previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza per agevolare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari; attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza, sulla base delle prestazioni erogate sia dai servizi sociali che dai servizi sanitari, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie; attivazione o rafforzamento di servizi sociosanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità. Per il 2008 alle Marche sono destinati 8.811.246,45 euro – pari ad una quota del 2,95%); per il 2009 11.758.151,62 euro – pari al 2,95%).

RIFORMA UNIVERSITÀ

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (G.U. n. 10 del 14.01.2011, supplemento n. 11/L)
Il provvedimento definisce linee di indirizzo per l’organizzazione delle università, del personale accademico; pur riconoscendo la libertà di insegnamento e l’autonomia delle università, vengono indicati obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e per mezzo dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) vengono stabiliti criteri di qualità per la verifica dei risultati. Tra le azioni introdotte viene istituito presso il Ministero un fondo speciale, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati mediante prove nazionali standard (per gli iscritti al primo anno) e criteri nazionali standard di valutazione per gli anni successivi; tale fondo è finalizzato all'erogazione di premi di studio (compresi anche esperienze di formazione da realizzare presso università di Paesi esteri) e buoni studio che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi con modalità legate al reddito percepito (sono esclusi dall'obbligo della restituzione coloro che hanno conseguito il titolo di laurea con il massimo di voti entro i termini di durata normale del corso). Vengono inoltre stabilite le ore di progetti di ricerca, attività annue di studio e di insegnamento che professori e ricercatori a tempo pieno devono svolgere e le modalità per l'autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei docenti; professori e ricercatori sono inoltre tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche unitamente alla richiesta di scatto stipendiale. Gli articoli che compongono la legge indicano inoltre norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori, trattamento economico dei professori e ricercatori; si stabilisce inoltre che presso ogni ateneo dovrà essere istituito un Fondo per la premialità di professori e ricercatori (che può essere integrato anche con finanziamenti di privati) e un collegio di disciplina, formato da professori universitari a tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato, che svolge procedimenti disciplinari secondo il principio del giudizio tra pari. Infine una sezione del testo legislativo è dedicata ai criteri per il reclutamento del personale accademico: settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono procedure per il conseguimento dell’abilitazione – viene istituita un’abilitazione scientifica nazionale – criteri per la chiamata dei professori, per la valutazione dei progetti di ricerca.

SALUTE MENTALE

DECRETO 1° ottobre 2012, Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia (G.U. n. 270 del 19.11.2012)
Il decreto, definisce gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi relativi per l'esecuzione della misura di sicurezza alle strutture residenziali sanitarie che esplicano funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. I requisiti vengono elencati e descritti nell'Allegato «A». Queste alcune azioni previste: implementazione adeguatamente diversificata, anche in termini strutturali, organizzativi, di profili di sicurezza e di vigilanza esterna, e per livelli di protezione, idonea a rispondere alle diverse caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione; per quanto concerne l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (che non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale ne' dell'Amministrazione penitenziaria), le Regioni e le Province Autonome attivano specifici accordi con le Prefetture, che tengono conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Per quanto riguarda l'area abitativa, con un numero massimo di 20 posti letto, ne viene descritta in dettaglio la configurazione (è articolata in camere destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali); locali di servizio comune: locali per le attività sanitarie. Vengono infine definiti i requisiti organizzativi: tipo e numero di operatori sanitari impegnati nella struttura, organizzazione del lavoro sulla base di criteri di efficienza ed efficacia per una buona pratica clinica, tenendo anche presenti le restrizioni della libertà degli ospiti, in quanto sottoposti a provvedimento giudiziario; il personale e' organizzato come équipe di lavoro multi professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS.

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