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NAZIONALE
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SANITÀ
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Legge n. 172 del 13 novembre 2009, Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo di Sottosegretari di stato (GU n. 278 del 28.11.09) Con questa legge viene di nuovo istituito il ministero della salute. In base a tale provvedimento, la denominazione: «Ministero della salute» sostituisce (ad ogni effetto e ovunque ricorra) la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni dei Ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze nelle aree. Al Ministero sono inoltre trasferite le funzioni del Ministero della sanità - con le inerenti risorse -, in particolare sono attribuite le funzioni spettanti allo stato in materia di ordinamento sanitario (indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea; ricerca scientifica in materia sanitaria: - tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana e sanità veterinaria; - della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; tutela della salute nei luoghi di lavoro. |
Comitato Interministeriale per la programmazione economica, Fondo sanitario nazionale 2008 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, articolo 1, commi 34 e 34-bis, legge n. 662/1996 (G.U. n. 184 del 10.08.2009) Con questo provvedimento vengono definite le quote di ripartizione del Fondo sanitario per l’anno 2008 per la realizzazione degli obiettivi di carattere nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008): 1.360.600.000 euro viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario e la regione Sicilia; - 5.000.000 euro per il finanziamento di un progetto a carattere interregionale per la promozione della qualità della risposta del Servizio sanitario nazionale alle esigenze dell’utenza, finalizzato alla realizzazione di standard nazionali uniformi secondo le indicazioni delle organizzazioni internazionali; 3.400.000 euro destinati al finanziamento di un progetto interregionale per la riedizione dell’indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 2010”, con il coinvolgimento del ministero di settore, delle regioni, dell’ISTAT e dell’AGENARS. Nella tabella allegata al testo legislativo sono individuate le somme assegnate alle regioni: alla regione Marche sono destinati complessivamente 39.599.146 euro. Si precisa infine che entro il 31 dicembre il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invierà una relazione dettagliata dei progetti regionali e interregionali finanziati. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione del 18 dicembre 2008, Fondo sanitario nazionale 2007 – Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). (Deliberazione n. 93/2008) (G.U. n. 75 del 31.03.2009) Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale destinate alla prevenzione e lotta contro l’AIDS da utilizzare: - per l’attivazione di corsi la formazione per il personale dei reparti di ricovero per malati di AIDS e altre malattie infettive (il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinario previsti per l’anno 2006 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2006, rispettivamente per il 70 % e per il 30%); per il trattamento domiciliare: il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi (previsti dalla legge n. 135/90) e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali. La somma complessiva destinata alle regioni è pari a euro 49.063.000 di cui: - 18.076.000 euro per l’espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati di AIDS e di altre malattie infettive; - 30.987.000 euro per l’attivazione di servizi di assistenza a domicilio dei soggetti affetti da AIDS. Come indicato nella tabella (in allegato al documento) alla regione Marche sono stati assegnati complessivamente 1.047.975,00 euro di cui 444.722,00 euro per corsi di formazione e 603.253,00 per il trattamento domiciliare. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (G.U. n. 6 del 09.01.2009) Con questo provvedimento viene istituita nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una banca dati per il monitoraggio e la raccolta delle informazioni rivolte alle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e socio - sanitaria. La realizzazione e la gestione della Banca Dati è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Dipartimento della qualità – Direzione generale del sistema Informativo dell’ex Ministero della salute: le informazioni sono messe a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome secondo le modalità di trasmissione (esclusivamente in formato elettronico) stabilite nel documento, a partire dal 1 gennaio 2009. Nella Banca dati verranno raccolte informazioni relative a: caratteristiche anagrafiche dell’assistito, valutazione o rivalutazione multidimensionale dei suoi bisogni assistenziali; la definizione di un piano/programma/progetto di assistenza individuale; la responsabilità clinica in capo a medico di Medicina Generale, pediatra di libera scelta o al medico competente per la terapia del dolore (cure palliative, dimissioni protette). Tali contenuti informativi fanno riferimento ai principali eventi del processo assistenziale; presa in carico, erogazione, sospensione, rivalutazione (nel caso in cui risultino cambino le necessità assistenziali dell’assistito e di norma ogni novanta giorni), conclusione. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali (G.U. n. 6 del 09.01.2009) Con questo provvedimento viene istituita nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una banca dati per il monitoraggio e la raccolta delle informazioni rivolte alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche (non assistibili a domicilio all’interno di idonee unità d’offerta accreditate). La realizzazione e la gestione della Banca Dati è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Dipartimento della qualità – Direzione generale del sistema Informativo dell’ex Ministero della salute. Queste le informazioni raccolte: identificazione della struttura erogatrice; identificazione dell’assistito; dati amministrativi relativi alla dimissione; dati relativi alla tariffa giornaliera applicata; valutazione socio-sanitaria dell’assistito (attraverso gli strumenti della valutazione multidimensionale: RUG – resources utilization Groups, SVAMA – scheda per la valutazione multidimensionale dell’Anziano; AGED Assesment Geriatric of Disabilities). Come specificato nel testo, la valutazione dell’assistito deve essere effettuata al momento dell’ammissione e dimissione presso la singola struttura e deve essere ripetuta quando cambiano le necessità assistenziali (di norma ogni centottanta giorni); le informazioni devono quindi essere trasmesse dalla struttura erogatrice per ogni singolo assistito nelle principali fasi del processo assistenziale: ammissione, rivalutazione periodica, rivalutazione straordinaria, dimissione o trasferimento, decesso. Le Regione e le Province autonome mettono a disposizione del NSIS i dati necessari secondo modalità di trasmissione (effettuata esclusivamente in modalità elettronica) e secondo regole di transcodifica stabiliti nel protocollo di comunicazione. La raccolta delle informazioni è prevista a partire dal 1° luglio 2009, secondo le modalità di comunicazione e aggiornamento specificate nel decreto e scaricabili dal sito internet del Ministero (http: nsis.ministerosalute.it) |
Legge n. 189 del 4 dicembre 2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (G.U. n. 286 del 06.12.2008) Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, ha varato alcune disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per le regolazioni contabili con le autonomie locali. Per il contenimento della spesa sanitaria, il Ministero può nominare (anche dopo l'inizio della gestione commissariale) dei subcommissari, con il compito di affiancare il commissario negli interventi di verifica nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie. L'autorizzazione per tale provvedimento può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni: - si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche; siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Si precisa inoltre che le somme erogate alla Regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso e che, limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro. Altre disposizioni riguardano la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, i trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte e il regime fiscale dei carburanti per autotrazione e disposizioni per gli enti locali. Per quanto riguarda la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali - le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, devono assicurare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. |
Ministero della salute, Decreto del 15 aprile 2008, Individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare a bassa prevalenza (G.U. n.227 del 27.09.2008) Il decreto individua i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare; tale centri svolgono una funzione di coordinamento regionale/interregionale e di presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e devono provvedere all’attivazione di registri regionali, che andranno a costituire il Registro nazionale delle malattie rare – istituito presso l’Istituto superiore di Sanità, non ancora pienamente operativo. Il documento riporta la denominazione dei centri - specificando in quale provincia sono ubicati - in corrispondenza di ciascuna malattia. Queste alcune patologie arare: malattia di Whipple, lipodistrofia totale, xantomatosi cerebrotendinea, atrofia essenziale dell’iride, degenerazioni della cornea, malattia del fegato policistico, apnea infantile. . . |
Ministero della salute, Decreto 11 aprile 2008, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) Il decreto fornisce indicazioni gli operatori delle strutture autorizzate sulle tecniche e le procedure per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le indicazioni riguardano: la gradualita' nel ricorso alle tecniche; il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse; l'accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita; le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani; i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni. Queste le principali novità introdotte dal decreto: per l’accesso alle tecniche: - la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA (per evitare l'elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo); ogni centro per la PMA deve assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore. Le nuove linee guida prevedono inoltre l’eliminazione del comma contenuto nelle precedenti (linee guida del 2004) che prescriveva indagini pre-impianto sull’embrione solo di tipo osservazionale; abolendo tale limitazione, si ammette quindi la legittimità della diagnosi pre-impianto volta alla selezione. In allegato al documento legislativo viene pubblicato il prototipo della scheda clinica per la registrazione e il mantenimento dei dati delle coppie che si rivolgono ad un centro di trattamento di procreazione medicalmente assistita. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria (G. U. n. 126 del 30.05.2008) Il provvedimento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative alla sanità penitenziaria (attualmente afferenti al Ministero della Giustizia) al fine di realizzare una più efficace assistenza sanitaria, migliorando la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari. Il documento si compone inoltre delle Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, che individuano percorsi ottimali di prevenzione e cura e modelli organizzativi per la ristrutturazione dei servizi. In particolare vengono individuate otto aree cruciali di intervento, indicando per ciascuna obblighi e competenze delle strutture del Servizio sanitario nazionale: - la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi: sono i presidi all’interno delle carceri a dover assicurare le prestazioni di medicina generale, dall’assistenza farmaceutica alla diagnosi precoce, ai vaccini; le prestazione specialistiche: devono essere assicurate da Aziende USL e ospedali, secondo standard uniformi; le risposte alle urgenze: devono essere assicurate sia all’interno delle carceri, sia nelle strutture ospedaliere del territorio; le patologie infettive: oltre ad attuare un’efficace informazione per i detenuti, è previsto lo sviluppo di protocolli per la gestione e l’isolamento; prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche: l’assistenza ai tossicodipendenti, il 30% del totale dei detenuti nel 2006, è assicurata dai Sert in collaborazione della USL del territorio e con la rete dei servizi sanitari e sociali impegnati nella lotta alla droga; prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale: è previsto un sistema di sorveglianza epidemiologica e di diagnosi precoce accanto alla garanzia di cure pari a quelle fornite dai servizi del territorio. Va comunque assicurato un intervento dello specialista in psichiatria o psicologia clinica; la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole: attenzione agli aspetti psico-emotivi della nascita , monitoraggio e assistenza ostetrico-ginecologica e prevenzione e profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell’apparato genitale femminile; la tutela della salute delle persone immigrate: rinvia a uno specifico programma incentrato sulla mediazione culturale, in cui devono essere impegnati servizi sanitari, istituti di pena, Enti locali e Volontariato, per la piena fruizione delle opportunità di cura. Infine, vengono anche elencate alcune disposizione per regolamentare gli interventi negli Ospedali psichiatrici e giudiziari e nelle case di cura e custodia. |
Ministero della salute, Decreto del 31 marzo 2008, Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta (G.U. n. 86 del 11.04.2008) Il provvedimento individua le condizioni, in caso di estrema necessità e urgenza, che consentono al farmacista di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, un medicinale in assenza di prescrizione medica. Nel testo si specifica che il farmacista deve consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche farmaco. Questi i casi previsti: se il medicinale richiesto è necessario per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica o ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che sia possibile verificare che il paziente è in trattamento con il farmaco: attraverso la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente, esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui è affetto, esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni, conoscenza diretta del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Il decreto elenca inoltre altre ipotesi: la richiesta può riguardare un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento (es assunzione di un antibiotico) – a condizione che in farmacia sia presente una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale o che abbia una confezione inutilizzabile della stessa; in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due gironi precedenti dalla quale risulti prescritta, la prosecuzione della terapia con quel farmaco. Si precisa infine che sono ammesse solo consegne di insulina e antibiotici monodose per quello che riguarda medicinali iniettabili e che non è ammessa in nessun caso la consegna da parte del farmacista di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti. |
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