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NAZIONALE
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MINORI
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 161 del 13.07.2005) Con questo decreto viene concesso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato uno o più minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – commissione per le adozioni internazionali, entro il 31 agosto 2005, con allegati: copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che ha curato l procedura di adozione – attestante le spese sostenute -, copia della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di riferimento, autocertificazione delle spese (nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato). L’ammontare delle spese rimborsabili (con esclusione del 50 % portate in deduzione ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) viene così suddiviso: - il 50 % (fino ad un limite massimo di 5.000,00 €) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a € 29.000,00; - il 30 % (fino ad un limite massimo di 3.000,00 €) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 29.000,00 € e 70.000,00 €. Si precisa infine che l’importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale. |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 1 marzo 2005, Linee Guida per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri (G.U. n. 74 del 31.03.2005, supplemento ordinario n. 55) Il provvedimento si propone di riunire in un unico documento tutte le disposizioni tuttora valide e quelle rispondenti alle esigenze emerse nell’ultimo periodo, per l’ente autorizzato per lo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, semplificando le indicazioni che di anno in anno sono state date attraverso le “Linee Guida”. La Commissione ha preso in esame tutte le attività che gli enti devono effettuare nelle fasi fondamentali delle procedure per l’adozione internazionale di un bambino straniero. Questi gli argomenti principali affrontati: - autorizzazione: modalità e termini di presentazione dell’istanza per l’ente che vuole estendere la sua operatività su nuovi paesi e per le associazioni che vogliono essere iscritte all’Albo degli enti autorizzati; - obblighi dell’ente: accreditamento nel paese straniero, capacità di gestione e accettazione dell’incarico, casi di incompatibilità, nomina dei referenti all’estero; - assunzione dell’incarico: comunicazioni, tenuta del registro, adozione di più fratelli, revoca dell’incarico; - sospensione delle procedure (su decisione della Commissione); - il post- adozione: l’ente deve assistere la coppia dopo l’ingresso del minore in Italia e trasmettere al paese straniero le relazioni post – adozione; - gestione contabile, certificazione delle spese e oneri deducibili; - collaborazione istituzionale (con i servizi territoriali, con i tribunali per i minorenni, con le autorità straniere, con le Ambasciate d’Italia); - cooperazione e sussidiarietà (per gli enti che operano nello stesso paese o area geografica). |
MINORI – ADOZIONI INTERNAZIONALE
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DPR n. 108 del 8 giugno 2007, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali (G.U. n. 171 del 25.07.2007) Il decreto disciplina la composizione, i compiti, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell’autorizzazione agli enti. Viene definita la composizione della commissione (presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Politiche per la famiglia), la nomina e la durata in carica dei componenti. Vengono inoltre descritte e regolamentate l’organizzazione e il funzionamento della Commissione, individuando i principali compiti da svolgere: la raccolta dei dati (in forma anonima) per esigenze statistiche, di informazione e di ricerca dei minori adottati o affidati a scopo di adozione e delle informazioni e valutazioni sull’adozione internazionale (raccolti dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati); le missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Per quanto riguarda gli enti che intendono richiedere l’autorizzazione, il documento spiega come devono presentare istanza e di quali requisiti devono essere in possesso, specificando che la Commissione provvederà entro centoventi giorni dalla data di ricevimento agli accertamenti per la concessione dell’autorizzazione. Infine vengono descritti gli adempimenti che gli enti autorizzati iscritti all’albo devono svolgere e le procedure di verifica e monitoraggio della Commissione (sulla permanenza dei requisiti di idoneità, sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione, con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati). |
MMIGRAZIONE
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Ministero dell’Interno, Decreto del 10 aprile 2008, Ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per i rifugiati (G.U. n. 130 del 05.06.2008) Il decreto definisce le modalità di Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per i rifugiati, individuando le graduatorie relative all’assegnazione, per l’anno finanziario 2008, delle risorse assegnate ai servizi di accoglienza attivati dagli Enti locali - secondo la capacità ricettiva dei servizi attivati -. Tali graduatorie, relative ai progetti presentati dagli Enti locali per le categorie “ordinari” e “vulnerabili” sono state approvate dalla commissione di valutazione nel marzo 2008; il finanziamento complessivo del Fondo ammonta a euro 21.284.982,00 euro. Nella regione Marche, sono stati assegnati per la categoria progetti vulnerabili: 274.350,00 euro al servizio attivato ad Ancona (capacità ricettiva 15); 175.200,00 euro al servizio attivato a Jesi (capacità ricettiva 15); per la categoria progetti categorie ordinarie: 266.550,38 euro a Macerata (capacità ricettiva 35), 131.838,00 euro a Grottammare (capacità ricettiva 15) e 164.954,88 euro ad Ancona (capacità ricettiva 18). |
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 51, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (G.U. n. 3 del 04.01.2008) Il documento stabilisce norme per l’attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria e definisce i contenuti degli status riconosciuti. Al fine della valutazione delle domande di protezione internazionale si stabilisce che il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, tutta la documentazione in merito alla sua età, condizione sociale (anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento), identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato precedentemente, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, motivi della domanda. La valutazione delle domande prevede inoltre l’esame dei fatti che riguardano il Paese d’origine; l’esame della documentazione, della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente per valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere sottoposto si configurino come persecuzione o grave danno, se ci sono indizi della fondatezza del timore del richiedente di subire gravi danni in caso di rientro nel paese d’origine, se ci sono motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese d’origine e se potrebbe far ricorso alla protezione in un altro paese. Ai fini della valutazione dello stato di rifugiato, si specifica che gli atti di persecuzione devono essere ritenuti sufficientemente gravi per natura e frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani e devono essere riconducibili a motivi di: razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica (atti di violenza fisica, psichica, provvedimenti legislativi, amministrartivi di polizia o giudiziari discriminatori, azioni giuridiche o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia). Il decreto prevede la possibilità di protezione internazionale sia da parte dello Stato che da parte di partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali. Si stabiliscono inoltre i motivi per la cessazione dello status di rifugiato (se si avvale volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, se si è volontariamente ristabilito nel Pese che ha lasciato, se sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato) e di esclusione (se ha commesso crimini contro la pace o l’umanità, se si rende colpevole di atti contrari alle finalità e principi delle Nazioni Unite). Vengono infine stabiliti i criteri per considerare gravi i danni al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria: condanna a morte o esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Infine vengono elencati i diritti di cui godono i titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria: protezione dall’espulsione, mantenimento del nucleo familiare, rilascio di documenti di viaggio, accesso all’occupazione e all’istruzione; assistenza sanitaria e sociale, misure per accogliere e proteggere i minori non accompagnati, assistenza al rimpatrio volontario, cooperazione e scambio di informazioni con i servizi e gli uffici competenti. |
NFANZIA
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Legge n. 112 del 12 luglio 2011, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (G.U. n. 166 del 19.07.2011) Con questo provvedimento viene istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, come previsto all'articolo 31 della Costituzione e da una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli . Si stabilisce che il titolare di questo organo monocratico venga scelto tra persone di competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età e delle problematiche familiari e che duri in carica quattro anni, con mandato rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Questi i compiti che l'Autorità è chiamata a svolgere: - promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;- collaborare all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti;- assicurare forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari; - verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura; - esprimere il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; - segnalare al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;- segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;- diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; - favorire lo sviluppo della cultura della mediazione. L'Autorità deve inoltre presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. |
NON – PROFIT / VOLONTARIATO
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 13 ottobre 2005, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). Anno 2005 (G.U. n. 249 del 25.10.2005) La direttiva stabilisce criteri di ammissione e modalità per la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti sperimentali di promozione sociale; possono richiedere il contributo le associazioni di promozione sociale che risultino iscritte negli appositi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano 8istituiti ai sensi della legge 383/2000. Il provvedimento precisa che le domande possono essere presentate sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, sia in collaborazione con enti locali. La direttiva indica gli ambiti operativi dei progetti (sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità, sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani; interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio – economico, interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale), durata (non superiore a dodici mesi), requisiti, le indicazioni dei costi (disponibilità finanziaria per il 2005 è pari a euro 11.000.000,00), le modalità di valutazione dei progetti e la documentazione da allegare. Le domande devono pervenire alla Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali – Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo entro il 21 novembre 2005. |
NON PROFIT
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Presidente del consiglio dei Ministri, Decreto 20 gennaio 2006, Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza (G.U. n. 22 del 27.01.2006) La delibera definisce i criteri e le modalità di destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, come previsto dall’art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Il provvedimento stabilisce che i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota si devono iscrivere in un apposito elenco tenuto dalla Agenzia delle entrate, presentando domanda entro e non oltre il 10 febbraio 2006 - con autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti- (il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono la lista dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Università); l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco dei soggetti iscritti entro il 20 febbraio 2006. Viene precisato che i contribuenti effettueranno la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito utilizzando il modello CUD 2006 ed il modello 730/1-bis, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri ed esprimendo una sola scelta di destinazione; nel caso delle ONLUS e associazioni e fondazioni di promozione sociale, il contribuente deve anche indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare la quota. |
Legge 13 giugno 2005, n. 118, Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (G.U. n. 153 del 04.07.2005) Con questo provvedimento, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare ed integrare le norme relative alle “imprese sociali”. Viene precisato che per imprese sociali si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Il testo individua gli obiettivi principali che la riforma intende perseguire: - definizione del carattere sociale dell’impresa (nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale e della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici); - previsione di disposizioni omogenee in ordine all’assetto dell’impresa sociale (elettività cariche sociali, responsabilità degli amministratori, obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, previsione di organi di controllo . . .); - attivazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali; - definizione della disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell’impresa dominante. |
NON PROFIT - VOLONTARIATO
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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direttiva del 30 luglio 2009, Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (09A10248) (G.U. n. 212 del 12.09.2009) Il ministero del Welfare ha definito le Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato per il 2009. Il provvedimento, approvato dall' Osservatorio Nazionale del Volontariato stabilisce che le associazioni di volontariato, singole o congiuntamente, possono ottenere il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità. Il finanziamento complessivo per l'erogazione dei contributi è pari a 2.300.000 euro, di cui una percentuale (fino ad un massimo del 40%) è destinata a progetti realizzati a favore della popolazione della Regione Abruzzo, a cui possono partecipare sia organizzazioni della medesima Regione sia organizzazioni operanti in altre regioni che prevedano però la realizzazione dei progetti con organizzazioni operanti nei territori colpiti dal sisma. Possono accedere al finanziamento solo le organizzazioni costituite da almeno due anni, regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato alla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale. La direttiva definisce gli ambiti: identificazione e prevenzione del disagio sociale; accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione; promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale; promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile; e gli obiettivi che delle singole attività progettuali: creazione e consolidamento dei legami sociali all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate; arricchimento e miglioramento delle condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati, soggetti che vivono in situazioni di marginalità sociale, persone senza dimora, povertà estreme, ecc., sotto il profilo sociale personale, relazionale e professionale; - agevolazione nell’espletamento di attività e nell’accesso e nella fruizione di servizi; - promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, nonché la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali sono coinvolti i giovani stessi; sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o maltrattamento anche in ambito familiare. Il formulario di presentazione del progetto deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2009 al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Div. III Volontariato - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - Via Fornovo n. 8, pal. C - 1o piano - 00192 Roma. La direttiva stabilisce infine che il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non deve superare l'ammontare totale di 50.000 euro. |
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