Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

IMMIGRAZIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007)
Il decreto prevede l’ammissione nel territorio dello Stato di 170.000 cittadini stranieri non comunitari – da ripartire tra le regioni e le province autonome - per l’anno 2007, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Di questa quota 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria: 4500 cittadini albanesi, 1000 cittadini algerini, 3000 cittadini del Bangladesh, 8000 cittadini egiziani, 5000 cittadini filippini, 1000 cittadini ghanesi, 4500 cittadini marocchini, 6500 cittadini moldavi, 1500 cittadini nigeriani, 1000 cittadini pakistani, 1000 cittadini senegalesi, 100 cittadini somali, 3500 cittadini dello Sri Lanka, 4000 cittadini tunisini, 2500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle province di riammissione. Una quota di 110.900 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai altri Paesi: 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; 14.200 ingressi per il settore edile; 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato; 500 ingressi per conducenti, muniti di patenti europea, per il settore dell’autotrasporto e della movimentazione di merci; 200 ingressi per il settore della pesca marittima; 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi. Il provvedimento prevede inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio, 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Sono inoltre riservati ingressi per: 1.500 per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine; 3.000 per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro autonomo (ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative), artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati; 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
Ministero dell’interno, Decreto 16 agosto 2007, Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (G.U. n. 223 del 25.09.2007)
Il decreto fissa per il 2007 (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) i finanziamenti ai servizi di accoglienza per immigrati profughi e rifugiati - attivati dagli enti locali alla data del 1° gennaio 2007 -. Gli importi sono stati stabiliti in base alla capacità recettiva e definiti in una graduatoria (allegata al testo, curata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno). Al servizio di asilo di Ancona (capacità recettiva 18 unità) è stata destinata la somma di 145.614,90 euro.
Decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario (G.U. n. 216del 17.09.2007)
È determinato il numero di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni ammessi a partecipare a un programma di volontariato. Il decreto stabilisce i criteri necessari per il rilascio del nulla osta: l’organizzazione promotrice del programma di volontariato deve appartenere alle categorie di enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, associazione di promozione sociale; deve essere stipulata una convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice del programma di volontariato, specificando le condizioni di inquadramento, l’orario, le risorse stanziate per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno del volontario; l’organizzazione promotrice deve inoltre sottoscrivere una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assumersi la piena copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La domanda per il nulla osta deve essere presentata dalla organizzazione di volontariato promotrice allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente; lo sportello, verificati i requisiti, trasmette per via telematica alle rappresentanze consolari all’estero il visto di ingresso. Nel documento si specifica che il permesso di soggiorno rilasciato per la durata del programma di volontariato, non è rinnovabile, né convertibile e può avere una durata massima di un anno (tranne casi eccezionali specificati nel programma di volontariato - e comunque non superiore a diciotto mesi). Nel caso dello straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato da uno stato membro dell’unione europea, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto, se è iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore e partecipa ad un programma di scambio comunitario o bilaterale o è stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni in uno stato appartenere all’unione; in questo caso è sufficiente che presenti una documentazione proveniente dalle autorità accademiche del paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, dove si attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare a quello già svolto.
Ministero dell'interno, Decreto 26 luglio 2007, Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68 (G.U. n. 181 del 06.08.2007)
Il provvedimento individua le modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studi, in base a tale disciplina, lo straniero al momento dell’ingresso, o in caso di provenienza dai Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo arrivo nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera, dove la polizia provvede all’attestazione mediante apposizione dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Ministero della solidarietà sociale, Decreto del 16 luglio 2007, Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l’anno 2007 (G.U. n. 237 del 11.10.20007)
Il decreto fissa per il 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio: 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi (organizzati da enti di formazione accreditati); 5000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Tali quote vengono ripartite tra le regioni e le province autonome come definito nella tabella in allegato al testo: per la regione Marche è stata stabilita la quota di 375 unità.
Legge 28 maggio 2007, n. 68 del 1 giugno 2007, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (G.U. n. 126 del 01.06.2007)
La legge stabilisce che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi; il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto. In base a tale normativa quindi, al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenegen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o la questore della provincia in cui si trova. L’espulsione dello straniero è prevista nel caso in cui non segnali la sua presenza, e se si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il minore termine stabilito nel visto di ingresso).
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (G.U. n. 76 del 31.03.2007)
Per far fronte alle esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza per proseguire le attività di contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, con questo provvedimento il Ministero dell’interno è autorizzato alla selezione tramite procedure concorsuali – per titoli ed esami - di personale con contratto a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal fine il capo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione, nel limite massimo di tre unità e con un compenso annuo individuale non superiore a 30.000,00 euro. Tali esperti saranno impiegati nello svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all’implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, nel miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, e nello studio di modelli di gestione economico – finanziaria. L’ordinanza stabilisce inoltre che per consentire il rapido espletamento delle attività connesse all’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo è autorizzato a derogare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, le competenze territoriali delle Commissioni. Infine, per assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro, viene assegnato un ulteriore contributo di 300.000,00 euro in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati al fenomeno dei flussi migratori verso l’Italia, per l’acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinale.
Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggetti liberamente nel territorio degli Stati Membri (G.U. n. 72 del 27.03.2007)
Il decreto dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La principale novità introdotta dal decreto è l'abolizione della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. Per periodi di permanenza superiore a tre mesi, sarà ora sufficiente iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza. Il diritto di soggiorno è riconosciuto ai cittadini dell'Unione che esercitano una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o seguano un corso di formazione oppure dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza, oltre che di una assicurazione sanitaria. Per l'iscrizione, il richiedente dovrà presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.
DPCM del 9 gennaio 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 59 del 12.03.2007)
Il decreto stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale. Questa quota riguarda i lavoratori stagionali subordinati non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, e di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto). Il provvedimento precisa inoltre che sono ammessi anche 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.
DPCM 25 ottobre 2006, Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n.285 del 07.12.2006)
Il Decreto fissa per l’anno 2006 una quota ulteriore di 350.000 ingressi di cittadini extracomunitari residenti all’estero, in aggiunta alla quota complessiva massima fissata nella programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato (170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale). Tale intervento si è reso necessario per rispondere alle esigenze del mercato interno del lavoro, con particolare riferimento a specifici settori produttivi e ala lavoro domestico di cura ed assistenza alla persona. Il provvedimento riguarda i lavoratori che hanno inviato regolare domande di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 21 luglio 2006. Il Ministero della solidarietà sociale definirà la ripartizione della quota aggiuntiva tra le regioni e le province.
D.P.C.M. 15 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il decreto fissa la quota massima di 170.000 unità per l’ingresso di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Tale quota viene ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero delle Politiche sociali (45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro; 2.000 cittadini che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine). Sono inoltre ammessi 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 14 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il provvedimento stabilisce che per l’anno 2006 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea entro il limite massimo di 170.000 ingressi (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria).
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18.01.2006)
La legge definisce le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (come stabilito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne). Il provvedimento prevede: - la realizzazione di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle suddette pratiche; - la promozione di iniziative di sensibilizzazione (con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie e con le comunità di immigrati) per sviluppare l’integrazione socio – culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; - l’organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto; - programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo; - il monitoraggio presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, - l’organizzazione di progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche, nonché a creare centri antiviolenza presso le popolazioni locali di Paesi dove continuano ad essere praticate le mutilazioni genitali femminili (con il coinvolgimento di Governi interessati). Si stabilisce inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di linee guida destinate alle figure professionali sanitarie (con un finanziamento di euro 2,5 milioni) e l’istituzione di un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di mutilazione genitale femminile (con un finanziamento di euro 0,5 milioni). La legge stabilisce l’inserimento degli art. 583-bis (indicazione delle pene per chi cagiona mutilazioni degli organi genitali femminili) e art. 583-ter (pena accessoria dell’interdizione dalla professione contro l’esercente una professione sanitaria per questi delitti).
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (G.U. n. 168 del 21.07.2005)
Con questo decreto legge, che entrerà in vigore passati 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta, viene attuata una direttiva europea sulle norme minime per l’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo (richiedente quindi il riconoscimento dello status di rifugiato) negli Stati membri. Per quanto riguarda l’informazione e la documentazione si stabilisce che la questura, che riceve la domanda di asilo, provvede entro quindici giorni ad informare sulle condizioni di accoglienza il richiedente asilo tramite la consegna di un opuscolo e rilascia al medesimo un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo. Si precisa che i richiedenti asilo e i loro familiari vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale a cura del gestore del servizio di accoglienza e che per quanto riguarda l’istruzione dei minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico. Il provvedimento introduce un’innovazione sul tema del lavoro: passati sei mesi dalla presentazione della domanda, qualora la decisione non sia stata ancora adottata ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno è rinnovato per la durata di sei mesi e i richiedenti asilo potranno lavorare fino alla conclusione della procedura di riconoscimento (la vigente normativa vieta ai richiedenti asilo di lavorare fino al riconoscimento dello status di rifugiati).
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004 – 2006 (G.U. n.169 del 22.07.2005, supplemento ordinario n. 128)
Il documento stabilisce le linee guida per la programmazione degli interventi in materia di immigrazione – applicando il testo unico sull’immigrazione come modificato dalla legge 189/2002 - per il triennio 2004 – 2006, con lo scopo di adeguarsi alle politiche dei paesi europei (contrasto all’immigrazione clandestina e alle richieste pretestuose di asilo e, allo stesso tempo, rafforzamento delle iniziative di integrazione) di semplificare le procedure amministrative (istituzione, presso ogni Prefettura dello sportello Unico per l’immigrazione). Nodo centrale dello strumento programmatico, è costituito dalle politiche per il lavoro degli stranieri e dalle linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano, al fine di assicurare l’equivalenza tra ingresso nel territorio dello stato e svolgimento di un lavoro legale. Vengono stabilite le modalità di lotta all’economia sommersa tramite la regolarizzazione del lavoro nero e la regolamentazione dei nuovi ingressi (tramite contratto di soggiorno e iniziative di formazione professionale e linguistica all’estero prima della partenza). Altre azioni di carattere prioritario previste dal documento riguardano il contrasto e la prevenzione dei flussi migratori illegali verso l’Italia (cooperazione con gli stati di transito e di provenienza dell’immigrazione, rafforzamento dei controlli alle frontiere) e l’integrazione della popolazione immigrata per favorire la piena partecipazione economica, sociale e culturale dei cittadini stranieri (inserimento nel mondo del lavoro, apprendimento e conoscenza della lingua, rapporto con i servizi pubblici e con le comunità locali). Per favorire puntuali politiche di integrazione è prevista l’istituzione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione – organismi a livello provinciale – e il ricorso alla figura professionale del mediatore linguistico e culturale.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005, Ulteriori interventi ed urgenti per il contrasto e la gestione dell’immigrazione clandestina (G.U. n. 96 del 27.04.05)
Il provvedimento, vista la necessità di disporre di luoghi più capienti per accogliere l’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia, prevede la costituzione di un Centro di Permanenza Temporanea nella caserma “L. Adorno” nel comune di Lampedusa e il relativo adeguamento dell’immobile. Per far fronte al protrarsi della situazione di emergenza relativa all’immigrazione clandestina, il Ministero dell’interno viene prevede di rinnovare (alle medesime condizioni contrattuali) dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ed autorizzare complessive 1620 unità di personale in servizio (direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell’emergenza) allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario – oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensile - di cui 550 destinate alle esigenze delle Prefetture e 1070 destinate alle esigenze delle Questure. L’ordinanza stabilisce inoltre che, nell’ambito degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell’immigrazione clandestina, possono essere stipulati contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione (nel limite massimo di sei unità) per la gestione della formazione presso le strutture di polizia libiche e la verifica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 25 gennaio 2005, n.1/2005, Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005» (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Vengono stabilite le modalità con le quali i datori di lavoro che intendono assumere cittadini stranieri devono presentare le relative domande, nei limiti delle quote di ingresso stabilite. I D.P.C.M. fissa infatti una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato (25.000 per le esigenze di carattere stagionale, 30.000 per motivi di lavoro non stagionale riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona) e per lavoro autonomo (2.500 ingressi). Le domande di richiesta di autorizzazione al lavoro dovranno essere inoltrate dai datori di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro esclusivamente dal giorno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005. (Le domande spedite prima di questa data sono inammissibili). Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla circolare, devono essere effettuate mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice idonea ad attestare l’orario di invio (oppure l’addetto all’accettazione potrà provvedere all’annotazione manuale dell’orario di spedizione ) e vanno indirizzate alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Sono predisposti due moduli: - per domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione nel settore del lavoro domestico; - per richiesta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale (in settori diversi da quello dei servizi domestici); in entrambi i casi è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero. Il provvedimento definisce inoltre i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (quote riservate a stranieri di singole nazionalità e a stranieri di nazionalità non predeterminata).
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Il provvedimento stabilisce in 79.500 unità il tetto massimo per l’ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2005, da ripartire tra le regioni e province autonome. Per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono ammessi 30.000 cittadini stranieri, di cui 15.000 unità riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. Per motivi di lavoro autonomo (imprenditori, liberi professionisti, ricercatori) sono ammessi 2.500 cittadini stranieri non comunitari (di cui 1.250 per motivi di studio e formazione professionale); per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari (di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 di paesi che stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria: albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, nigeriani, moldavi, dello Sri Lanka, del Bangladesh, filippini, pakistani, somali); una quota massima di 25.000 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi fino a 200 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005)
Il decreto stabilisce un tetto di 79.500 ingressi di cittadini neocomunitari per motivi di lavoro – subordinato stagionale e non stagionale -, provenienti dai paesi di nuova adesione al Trattato dell’Unione Europea (fatto ad Atene il 16 aprile 2003): Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione (G.U. n. 33 del 10.02.2005, supplemento ordinario n. 17/L)
Il provvedimento detta disposizioni di attuazione ed integrazione del testo unico e della normativa in materia di immigrazione e di asilo (revisione del Regolamento contenuto nel DPR n. 394 del 31.08.2004). Le norme riguardano: rapporti con la pubblica amministrazione, comunicazione allo straniero (deve essere assicurata la riservatezza e la comprensione del testo da parte dello straniero – anche attraverso l’utilizzo di sintesi del contenuto del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato), rilascio dei visti d’ingresso, richieste dei visti per il ricongiungimento familiare (da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente), diniego del visto d’ingresso, contratto di soggiorno per lavoro subordinato, richiesta del premesso di soggiorno (da presentare al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare), rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche (gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune), richiesta – rinnovo e rilascio della carta di soggiorno, trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Vengono inoltre definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione (previsto dalla stessa legge Bossi – Fini), che viene diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del lavoro, ed è composto da un rappresentante della Prefettura, da uno della Direzione provinciale del lavoro e da uno appartenente ai ruoli della polizia – designato dal questore -. In particolare, lo sportello unico è competente in materia di procedimenti di assunzione di lavoratori stranieri (concessione nullaosta la lavoro subordinato verifica della documentazione), rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Presso le Direzioni provinciali del lavoro verranno inserite nel sistema informativo le liste dei nominativi e delle schede di iscrizione degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia (distinte per Paesi di provenienza).
Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (G.U. n. 299 del 22.12.2004)
E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio 2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio. La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno) provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005.

IMMIGRAZIONE

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 185 del 10.08.2006)
Il provvedimento incrementa con una quota massima aggiuntiva di 30.000 ingressi (da ripartire tra le regioni e e le province autonome) il numero di cittadini extracomunitari residenti all’estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato (stagione turistica e raccolta dei prodotti agricoli). Tale quota si aggiunge al limite di 50.000 unità di lavoratori extracomunitari determinato con il DPCM del 15.02.2006, in attesa di un ulteriore decreto di programmazione dei flussi per il 2006, che consenta di ampliare ulteriormente le quote. Sono ammessi i lavoratori subordinati di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia, Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslavia di Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albainia, Marocco, Moldavia, Egitto e i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005).

IMMIGRAZIONE

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 24 marzo 2006, Limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio (G.U. n. 165 del 18.07.2006)
Il provvedimento fissa il limite massimo di ingressi in Italia per l’anno 2005 degli in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio. Sono ammessi: 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati e 5000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Il decreto presenta in allegato la ripartizione delle quote tra le regioni e le province autonome per svolgere tirocini di formazione e di orientamento per lavoratori extracomunitari; il numero di ingressi stabilito per la regione Marche è di 375.

INFANZIA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 168 del 20 luglio 2012, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112 (G.U. n. 228 del 29.09.2012)
Nel presente decreto vengono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; vengono quindi determinati gli indirizzi e i criteri generali dell'attività dell'ufficio, definendo gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione; è stabilita l’adozione del documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario e del Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante. La sede dell’Ufficio è a Roma ed è alle dipendenze del Garante che può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, e con istituzioni o organizzazioni, nazionali o internazionali preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti (anche al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza). Il Garante convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Viene inoltre istituita la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante ed è composta da associazioni ed organizzazioni – individuate dal garante - che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza; promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Il Garante inoltre può' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse (composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione).

INFANZIA

Decreto del presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011, Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (GU n. 106 del 9.05.2011 )
Il documento emanato con decreto del presidente della Repubblica, definisce le linee guida fondamentali e gli interventi concreti che il Governo intende mettere in atto per realizzare un’adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza; a tal fine vengono quindi stabilite le priorità fra i programmi riferiti ai minori e individuate le modalità di finanziamento degli interventi previsti, prevedendo azioni per rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo e forme di potenziamento e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali. Queste alcune delle direttrici di intervento principali previste dal terzo Piano nazionale di azione per l’infanzia: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale; rafforzare la tutela dei diritti; favorire la partecipazione per lo costruzione di un patto intergenerazionale; promuovere l'integrazione delle persone immigrate (i minori stranieri ed i minori Rom). Sul piano metodologico è prevista inoltre un’azione di coordinamento e di partecipazione condivisa degli interventi nella fase di programmazione e realizzazione, seguita da un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti. Come specificato nel documento, è importante sottolineare che il Terzo Piano di azione per l'infanzia viene emanato nel ventesimo anno di vigenza della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

INVALIDITÀ CIVILE

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 21 marzo 2007, Certificazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (G.U. n. 82 del 7.04.2007)
Le aziende sanitarie locali dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie per garantite un "livello elevato di tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile" e rilasciare le certificazioni attestanti il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi. Questi sono i punti salienti del provvedimento, attraverso cui l'Autorità intende richiamare al rispetto delle regole sulla tutela dei dati sensibili le ASL. Alla base di questo provvedimento ci sono alcune segnalazioni pervenute al Garante da parte di invalidi civili, i quali hanno denunciato che i dati relativi alla loro diagnosi, sia nelle istanze tese all'accertamento sanitario dell'invalidità civile appunto, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della stessa per fini amministrative (soprattutto nei casi in cui essi risultino sieropositivi od infetti da HIV), erano resi impropriamente manifesti. Tra l'altro, questi cittadini avevano chiesto all'Autorità che i dati relativi alla loro diagnosi potessero essere omessi nelle domande di riconoscimento dell'invalidità civile e nelle certificazioni preliminari all'iscrizione alle liste di collocamento od all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, istanza che poi il Garante ha accolto a pieno. Inoltre, il Garante per la Privacy ha stabilito che le ASL, oltre a dover predisporre apposite distanze di cortesia ed altri accorgimenti atti a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di coloro che presentano domanda di invalidità civile, debbano anche designare incaricati e responsabili del trattamento di questi dati sensibili, a cui impartire specifiche istruzioni in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e da altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti (come per l'appunto le persone affette da AIDS o sieropositive).

INVALIDITA’

Circolare 22 dicembre 2005, n. 40/05, Patologie oncologiche – Periodo di comporto – Invalidità e situazioni di handicap grave – Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale (G.U. n. 10 del 13.01.2006)
Il provvedimento introduce alcuni interventi per tutelare i lavoratori afflitti da patologie oncologiche al fine di adeguare il periodo di comporto – periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato – e incentivare la flessibilità della prestazione lavorativa mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro – la quantificazione dell’orario ridotto e la scelta tra modalità orizzontali o verticali è decisa dalle parti; il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore quando lo stato di salute lo renderà possibile -. Si precisa che l’individuazione del periodo di comporto è individuato dalla contrattazione collettiva (in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere il contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge e dalle norme corporative) e che durante il periodo di aspettativa non retribuita il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma il rapporto di lavoro si considera sospeso e può essere riattivato normalmente al termine del periodo. La circolare stabilisce inoltre che è prevista per il lavoratore affetto da tumore una ulteriore possibilità di astensione dal lavoro nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di invalidità (da parte delle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche): in caso di riconoscimento di handicap grave il lavoratore può godere di due ore al giorno di permesso retribuito o tre giornate mensili di permesso retribuito – lo steso diritto è concesso anche ad un familiare del malato (per assicurare la possibilità di assisterlo nelle cure).

ISTRUZIONE

Ministero della pubblica istruzione, Decreto 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 202 del 31.08.20007)
In base a quanto stabilito dal presente decreto l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni, a partire dagli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 - con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale -. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Nel Regolamento vengono individuati gli interventi a sostegno dell’adempimento dell’obbligo di istruzione; tra questi il riferimento al piano educativo individualizzato per la progettazione delle attività didattiche degli alunni diversamente abili e la possibilità per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto sedici anni di conseguire il titolo presso centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In allegato vengono presentate e descritte le linee guida per la predisposizione di piani di intervento da parte delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali definendo le competenze, abilità e conoscenze che gli studenti devono acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione (distinte tra i principali assi culturali: dei linguaggi e asse matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola – lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 103 del 05.05.2005)
Il provvedimento disciplina l’alternanza scuola – lavoro, vale a dire la realizzazione dei corsi del secondo ciclo, nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In base a tale decreto, gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono presentare la richiesta di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa. Le stesse istituzioni scolastiche e formative provvedono a progettare, attuare e verificare i percorsi in alternanza, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa (che non costituiscono rapporto individuale di lavoro). Si precisa inoltre che è istituito il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola – lavoro per verificare la realizzazione dei percorsi, che si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (che possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati nel calendario delle lezioni); a conclusione dei percorsi le istituzioni scolastiche o formative rilasciano una certificazione relativa alle competenze acquisite, che costituisce crediti, sia ai fini del conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi.
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c9, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 103 del 05.05.2005)
Il decreto illustra i principi generali del diritto – dovere all’istruzione e formazione, che ridefinisce ed amplia le norme dell’obbligo scolastico (articolo 34 della Costituzione) e dell’obbligo formativo (introdotto dall’articolo 68 della legge 144/99). Viene precisato che si assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni (o sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; tale diritto inizia con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, prosegue nelle scuole secondarie. Terminato il primo ciclo, i giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale, fino al conseguimento del diploma liceale o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (secondo ciclo). Al fine di garantire tale diritto è stata realizzata un’anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria. Il provvedimento stabilisce altresì, che responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori (che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formativa), mentre alla vigilanza sull’adempito del dovere provvedono il comune, il dirigente dell’istituzione scolastica, la provincia (attraverso i servizi per l’impiego), i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani; il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione.

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