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NAZIONALE
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ASSEGNI FAMILIARI
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Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 7 marzo 2007, Modalità applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari (G.U n. 105 del 8.05.2007) Il decreto interviene per modificare la disparità di trattamento per i nuclei familiari con componenti inabili derivata dalla rideterminazione delle tabelle degli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari (legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007); in base a tale rivalutazione gli importi sono intatti rivalutati del 15 per cento. Il provvedimento stabilisce quindi che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. |
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche della famiglia, Rideterminazione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili (G.U. n. 132 del 07.06.2008) Il decreto individua le tabelle relative all’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e le tabelle relative all’assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Le tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008: sulla base degli importi annuali indicati nelle tabelle, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) calcola gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Come definito nelle tabelle (che sono parte integrante del documento) gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile e per i nuclei familiari con entrmabi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile sono i seguenti: 2.020 euro per i componente oltre i genitori, fino a 22.300 euro di reddito; 3920 euro per 2 componenti; 5.640 euro per 3 componenti; 7.690 euro per 4 componenti (e un reddito fino a 28.00 euro); 9.700 euro per 5 componenti. Per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile gli importi sono così definiti: 2.020 euro per i componente oltre il genitore, fino a 22.300 euro di reddito; 3920 euro per 2 componenti; 6.280 euro per 3 componenti; 8.450 euro per 4 componenti (e un reddito fino a 28.00 euro); 11.040 euro per 5 componenti, 13.590 euro per 5 componenti. Nella tabella è definito anche l’importo massimo del reddito familiare entro il quale vengono assegnati questi importi e si definisce anche in che misura l’assegno decresce all’aumentare del reddito familiare. |
CARCERE
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Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 5 giugno 2012, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato (GU n. 189 del 14-8-2012 ) Con questo provvedimento vengono previste modifiche al Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà n. 230/2000; tali modifiche sono volte ad introdurre nell’ordinamento penitenziario la carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato, destinata a sostituire il semplice sistema di informazione attualmente previsto sui diritti e doveri spettanti al detenuto, consistente in un semplice estratto delle principali disposizioni contenute nella normativa vigente. Al fine di garantire una maggiore consapevolezza del detenuto dei propri diritti e delle regole del contesto carcerario, il decreto stabilisce quindi che al momento dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato venga consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Un ampio documento con l'esplicazione del regime al quale il condannato e l’internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all’interno della casa circondariale e l’indicazione dei principi che conformano l’attività trattamentale (rispetto della dignità della persona, imparzialità, ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene personale, alimentazione, permanenza all’aperto, i provvedimenti che possono essere presi in materia di sorveglianza particolare ed i relativi reclami, nonché le disposizioni che regolano la concessione delle misure alternative alla detenzione. E' inoltre previsto che il documento venga portato a conoscenza anche dei familiari dei detenuti e degli internati. Il contenuto della carta sarà stabilito da un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione. |
Conferenza unificata, Intesa del 15 marzo 2012, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Infezione da HIV e detenzione" (Rep. Atti n. 33/ CU) (G.U. n. 77 del 31.03.2012) Con questo provvedimento viene sancita l'approvazione da parte del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del documento riguardante «Infezione da HIV e detenzione». Nel documento, in allegato all'atto, dopo una parte introduttiva che analizza il contesto epidemiologico nel sistema carcerario con dati riferiti alla prevalenza della diffusione da HIV in carcere rispetto alla popolazione generale, si specifica che la responsabilità degli interventi di tutela della salute in ambito penitenziario e per la giustizia minorile è affidata alla sanità pubblica (alle ASL). Nel documento vengono inoltre descritte alcune azioni volte alla prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni HIV, HBV e HCV in carcere: - interventi di informazione e prevenzione: per tutti i detenuti ed internati, siano essi maggiorenni o minori, devono essere organizzati interventi d'informazione nei singoli istituti penitenziari e nei servizi minorili orientati ad una informazione completa sull'infezione da HIV/AIDS e sulle altre malattie trasmissibili e, in particolare, sul rischio della convivenza in un ambiente confinato e di alcuni comportamenti quali i rapporti sessuali non protetti, l'utilizzo e lo scambio di siringhe usate e i tatuaggi (si raccomanda l’utilizzo di un linguaggio semplice, appropriato e comprensibile e quando possibile, un’informazione tra pari); un'adeguata formazione per tutto il personale penitenziario che gravita nell'ambito sanitario, inclusi Agenti di Polizia Penitenziaria, Educatori e Volontari; interventi diagnostici e clinici: si raccomanda di implementare l'esecuzione degli screening d'ingresso del detenuto in carcere (al fine di raggiungere lo screening per oltre il 60 % dei nuovi ingressi) e di garantire interventi stabili e continuativi di consulenza infettivologica e multiprofessionale in tutti gli istituti di pena; counselling per i soggetti sieropositivi: l'intervento di informazione sanitaria ed il counselling del detenuto sieropositivo (spesso tossicodipendente) deve essere realizzato da parte di operatori formati e motivati (lo specialista infettivologo e in caso di necessità, del medico incaricato penitenziario) al fine di informare sulle fasi della malattia, favorire l’adesione alla terapia e l’accettazione responsabile del problema; interventi terapeutici: deve essere assicurata la disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali necessari per l'effettuazione della terapia antiretrovirale altamente attiva [HAART] per i pazienti detenuti in tutti gli istituti penitenziari Italiani in cui sono presenti soggetti con infezione HIV. Si precisa infine che deve essere garantita la continuità' terapeutica sia ai detenuti ed internati in entrata che a quelli in uscita (o in trasferimento verso altri Istituti) e che il medico deve segnalare all’Autorità giudiziaria competente quando le condizioni di salute del detenuto risultino incompatibili con il regime penitenziario. |
Conferenza unificata Accordo del 19 gennaio 2012, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep. n. 5/CU). (1(G.U. n. 42 del 20.02.2012) Il provvedimento contiene un accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria dal titolo, “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”. Il documento analizza i possibili profili suicidari in carcere, individua i fattori di rischio e delinea alcune azioni di prevenzione: organizzare corsi di addestramento (e di aggiornamento) per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli operatori sanitari che li aiuti a riconoscere i detenuti a rischio suicidario; curare la qualità del clima sociale dell'ambiente (livelli di attività, di sicurezza, di cultura, e il tipo di rapporto tra agenti e detenuti); mettere in atto strategie tese a ridurre i comportamenti aggressivi ed altre forme di violenza, ed enfatizzare invece relazioni supportive tra i detenuti e il personale sanitario e penitenziario; implementare procedure di screening sistematico dei detenuti sia all'ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio suicidario elevato; implementare procedure di screening precoce e relativa valutazione dei minori privati della libertà; favorire la comunicazione e le informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio; formalizzare procedure scritte che riportino i requisiti minimi per ospitare detenuti ad alto rischio, le modalità per fornire supporto sociale, la prescrizione di frequenti controlli visivi e osservazione continua per i detenuti a rischio suicidario. L'accordo prevede che all'interno di ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria venga attivato un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili; con il compito di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili. Le Regioni, le Province autonome, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute cureranno il monitoraggio con cadenza annuale della realizzazione dell’accordo. |
CARCERE
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Conferenza Unificata, ACCORDO del 18 maggio 2011, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria concernente le schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcoldipendenti integrativo dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 59/CU). (Rep. n. 48/CU del 18 maggio 2011). (11A07486) (G.U. Serie Generale n. 132 del 9 giugno 2011) Con questo accordo Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali stabiliscono di adottare il documento (in allegato al provvedimento) proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria con le schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il documento di Monitoraggio sullo stato di attuazione del DPCM relativo ai detenuti portatori di dipendenza patologica è un'appendice integrativa del Documento per il Monitoraggio dell'Attuazione del DPCM approvato l'8 luglio 2010 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"; si compone di 9 schede di rilevazione che riguardano le seguenti informazioni: - per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti: personale dedicato, distribuzione dei soggetti per classi di età, sesso, provenienza geografica e posizione giuridica, dati clinici su diagnosi e trattamento; il numero delle comunità terapeutiche (strutture residenziali sanitarie) utilizzate per progetti personalizzati di cura e riabilitazione di minori sottoposti a provvedimento penale, suddivise in pubbliche e private accreditate/autorizzate, il numero delle comunità ministeriali socio educative ; - per le comunità terapeutiche e le comunità socio educative dovrà essere rilevato: il numero di minori presenti, la tipologia di pazienti, il personale e le ore di lavoro. Come sancito dall'accordo, le schede compilate dovranno essere inviate entro il 15 giugno 2011 (per i dati relativi all'anno 2010); per le schede che hanno valenza annuale devono essere trasmesse a regime entro il 31 gennaio successivo all'anno cui fanno riferimento; gli Osservatori permanenti interistituzionali delle Regioni e Province Autonome eseguiranno le prime valutazioni e poi trasmetteranno i dati al Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute. |
CARCERE
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Decreto del ministero della solidarietà sociale del 2 ottobre 2006, Bando per la presentazione di progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga – alcol correlate, posti in libertà per la concessione dell’indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241 (G.U. n. 264 del 13.11.2006) Il provvedimento definisce i criteri per la presentazione di progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga – alcol correlate, posti in libertà in seguito alla concessione dell’indulto (legge n. 241 del 31 luglio 2006). I progetti, allo scopo di avviare percorsi per la riabilitazione e per evitare la recidiva, devono prevedere interventi di assistenza personalizzata, per garantire adeguate condizioni di alloggio, di mezzi di sussistenza e di sostegno personale agli ex detenuti. Il decreto individua tre possibili ambiti delle azioni: - accoglienza residenziale (per il potenziamento e il sostegno dei servizi di bassa soglia e di prima accoglienza, in modo da favorire l’accesso alle case alloggio, comunità e gruppi di appartamento del territorio); - autonomia residenziale (per finanziare le morosità relative ai canoni di locazione o alle utenze o comunque di sostegno economico o di mediazione per l’affitto della casa); - ricongiungimento familiare (mediazione familiare e supporto della genitorialità). |
Legge 31 luglio 2006, n. 241, Concessione di indulto (G.U. n. 176 del 31.07.2006) La legge stabilisce un provvedimento di clemenza ed urgenza concedendo l’indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie (sole o congiunte a pene detentive). Nel testo vengono elencati i casi in cui l’indulto non può essere applicato (con riferimento ai corrispondenti articoli del codice penale): - associazioni sovversive, - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; - attentato per finalità terroristiche o di eversione; - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); - devastazione, saccheggio e strage; - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; - banda armata; - associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); - associazione di tipo mafioso; - strage; - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; - prostituzione minorile; - pornografia minorile; - detenzione di materiale pornografico; - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; - tratta di persone; - acquisto e alienazione di schiavi; - violenza sessuale; - atti sessuali con minorenne; - corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di estorsione; - usura; - riciclaggio (limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope). E’ prevista la revoca del beneficio dell’indulto nel caso in cui chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Il provvedimento è entrato in vigore dal primo agosto 2006 (giorno seguente alla approvazione della legge). |
DGR n. 1470 del 28 novembre 2005, Attuazione del protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria e post-penitenziaria – definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per aree d’intervento (BUR n. 108 del 7.12.05) Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di euro 43.899,00 per interventi in materia penitenziaria e post - penitenziaria; le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra gli Ambiti Territoriali ove sono presenti Case Circondariali o Case di Reclusione: il 70 % per la popolazione detenuta al 30/06/05 e il 30 % per la popolazione complessiva al 31/12/03. La delibera stabilisce che i progetti (realizzati con la collaborazione e l’integrazione di Enti Locali, dell’Amministrazione Penitenziaria e del Terzo Settore) devono essere finalizzati alla promozione, al sostegno o alla continuità di progetti o iniziative nelle seguenti aree d’intervento: - esecuzione penale esterna, - interventi specifici per detenuti stranieri, - attività trattamentali culturali, - interventi a favore dei minorenni, - formazione professionale e lavoro, - rapporti con il mondo esterno, con particolare riferimento alla creazione o al potenziamento di Comitati Carcere – Territorio. |
COOPERAZIONE SOCIALE
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Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 (G.U. n. 97 del 27.04.2006) Il provvedimento stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Per quanto concerne gli enti ecclesiastici e di confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le attuali norme limitatamente allo svolgimento di determinate attività, e a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto. Viene inoltre precisato che nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ossia qualsiasi meccanismo mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa. E’ prevista da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la promozione di attività di raccordo degli uffici competenti, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca, esercitando altresì le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni da parte delle imprese sociali. |
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