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NAZIONALE
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SANITÀ
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 10 febbraio 2011, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Piano d'indirizzo per la riabilitazione». (Rep. Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011, supplemento n. 60) Con questo provvedimento viene approvato il Piano di indirizzo per la riabilitazione, realizzato dal Gruppo di lavoro sulla riabilitazione (presieduto dal Sottosegretario di Stato e costituito da rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni, delle Società scientifiche. degli IRCCS e da esperti della materia). Il documento si propone di promuovere un approccio globale alla gestione dei servizi sanitari e fornisce indicazioni sui criteri ed i requisiti dei vari setting riabilitativi che consentano di stabilirne l'appropriatezza d'uso in base alle risorse a disposizione. Il fine è quello di programmare un «percorso assistenziale integrato» per le persone con disabilita' e, nell'ambito di questo, la definizione di un Progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisca la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari applicando i parametri di menomazione, limitazione di attività e restrizione di partecipazione sociale elencati nella International Classification of Function (ICF); individuare le principali caratteristiche dei diversi setting assistenziali; garantire alla persona con disabilita' un percorso riabilitativo unico integrato all'interno della rete riabilitativa, individuando le dimensioni che, opportunamente combinate, permettono di individuare il setting più appropriato in relazione alla fase del percorso di cura e prevedendo l'utilizzo di adeguati strumenti di valutazione per monitorare, in ambito dipartimentale, le fasi di passaggio tra i diversi setting riabilitativi. Il documento in allegato si apre con un'analisi della riabilitazione in Italia, l'affermazione del modello bio-psico-sociale, l'interdisciplinarietà in riabilitazione, le fasi del continuum assistenziale: governo clinico, percorso riabilitativo unico, i luoghi di cura; la ricerca in riabilitazione e la spesa sanitaria per la riabilitazione. Si stabilisce inoltre che a livello nazionale devono essere promosse iniziative adeguate di osservazione e monitoraggio delle fasi di implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione da parte delle amministrazioni regionali. |
Conferenza unificata, Accordo del 16 dicembre 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo (Rep. Atti n. 137/CU) (G.U. n. 13 del 18.01.2011) L’accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano consiste in un Programma nazionale per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo; si tratta di 10 linee di azione che dovranno essere avviate congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale. Queste le misure analizzate e descritte nell’allegato tecnico: - riorganizzazione dei punti nascita: si fissa il parametro standard del numero di almeno 1000/nascite anno per il mantenimento/attivazione dei punti nascita e vengono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle unità di assistenza neonatale (unità di ostreticia, unità di pediatria/neonatologia e terapia intensiva neonatale) che nella maggior parte dei casi non sono distribuite in modo opportuno rispetto ai punti nascita e al numero dei parti; - predisposizione presso ogni punto nascita la Carta dei Servizi, con informazioni sulla operatività dei servizi, per l’accesso al percorso nascita al fine di garantire servizi di assistenza perinatale di elevata qualità deve essere; - programmazione per garantire la continuità assistenziale e una gestione integrata – territoriale/ospedaliera – negli interventi dell’area materno infantile, con modelli organizzativi efficaci e coerenti, che consentano la distinzione tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio; - predisposizione entro il 2011 della produzione delle Linee Guida sulla gravidanza fisiologica e linee Guida sul taglio cesareo (che si aggiungeranno a quelle già prodotte “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole” e “Taglio cesareo solo quando serve”) anche per ridurre il ricorso eccessivo al taglio cesareo (in costante aumento soprattutto nelle regioni Meridionali); - direttamente collegato alla misura precedente, organizzazione di un piano integrato locale per il potenziamento dei flussi sanitari informativi e l’elaborazione e diffusione a livello capillare di raccomandazioni di comportamento clinico tra gli operatori sanitari e potenziali utenti sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida; - diffusione delle raccomandazioni del Ministero della Salute per la morte materna correlata al travaglio/parto e sulla prevenzione della mortalità neonatale, e promossa l’adozione sistematica del partogramma; - promozione di un uso appropriato delle procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto (partoanalgesia) secondo principi di appropriatezza, sicurezza, efficacia, e preceduta da una informazione adeguata sulle indicazioni e controindicazioni; - programmazione articolata di attività di formazione continua di tutte le figura professionali coinvolte nel percorso nascita;- monitoraggio e verifica delle attività previste; - istituzione di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN) con funzioni di coordinamento e verifica. |
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 16 dicembre 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. (Rep. atti n. 239/CSR) (11A00318) (G.U. n. 13 del 18.01.2011) Il documento si apre con una premessa che descrive la situazione attuale, sottolineando le carenze nell’attuazione di una rete assistenziale di cure palliative e di terapia del dolore nella quale i singoli interventi (hospice, assistenza domiciliare, ospedale); inoltre, a fronte di una crescente creazione di strutture residenziali di cure palliative (hospice) in tutte le regioni italiane [attualmente 115], l'assistenza domiciliare risulta alquanto carente e inadeguata. Per quanto riguarda la terapia del dolore viene riscontrata una risposta inadeguata al problema del dolore, sia per il basso consumo di farmaci oppiacei che per il fatto che negli ospedali il dolore non viene misurato come gli altri parametri, nè inserito nella cartella clinica (come invece indicato nel progetto nazionale Ospedale senza dolore del 2001 che poche regioni hanno attuato). Al fine di un reale sviluppo delle cure palliative con questo provvedimento viene richiesta l'istituzione di una struttura specificamente dedicata al coordinamento della rete, in modo che gli interventi siano adeguatamente sviluppati e coordinati da una regia centralizzata a livello regionale. Con questo accordo è stato programmato un progetto complessivo di una rete assistenziale per le cure palliative e la terapia del dolore, al fine di riorganizzare e sistematizzare i servizi esistenti e facilitare l'accesso alle risorse assistenziali disponibili, in particolare rafforzando l'offerta assistenziale nel territorio per il paziente adulto e pediatrico. Per raggiungere tale obiettivo si e' fatto riferimento ad un nuovo modello organizzativo, composto da: i centri di riferimento di terapia del dolore (hub), l'ambulatorio di terapia antalgica (spoke) e gli ambulatori dei MMG realizzando cosi' le reti assistenziali contro il dolore; in questo sistema i medici di medicina generale dovranno fornire una prima risposta concreta alle esigenze dei pazienti. In ambito pediatrico, si prevede un modello organizzativo specifico con centri di riferimento di terapia del dolore pediatrici (hub) per problemi specialistici e l'abilitazione di pediatri ospedalieri e di famiglia. Scopo di questo provvedimento è garantire l'assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il paese. |
Intesa del 28 ottobre 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Repertorio atti n. 189/CSR del 28 ottobre 2010). (10A13705) (GU n. 274 del 23-11-2010 - Suppl. Ordinario n.259) Il documento definisce i criteri concordati da parte delle Regioni e delle Province autonome per il contentimento delle liste di attesa, a garanzia della tutela della salute dei cittadini, con un piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari attraverso l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità e la trasparenza del sistema a tutti i livelli. A tal fine il PNGLA definisce l’aggiornamento dell'elenco delle prestazioni e i tempi massimi di attesa; le prestazioni sono state individuate anche a partire dall’esperienza sperimentale di monitoraggio dei tempi di attesa svolta dall’AgeNaS in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006. Per tutte le prestazioni oggetto di monitoraggio, il tempo massimo di attesa individuato dalla Regione dovrà essere garantito al 90% degli utenti che ne fanno richiesta, presso le strutture erogatrici indicate dal Piano Attuativo Aziendale (PAA). Le prestazioni e i relativi tempi di attesa con l'indicazione del codice nomenclatore e del codice disciplina sono così suddivise: prestazioni ambulatoriali (visite specialistiche e prestazioni strumentali); prestazioni in regime di ricovero (in day hospital/day surgery e in ricovero ordinario); prestazioni inserite in percorsi diagnostico terapeutici nell'area cardiovascolare e oncologica (quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (PDT). In caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi massimi di attesa delle prestazioni si applicano direttamente i parametri temporali determinati nel documento. Viene previsto l’utilizzo di una quota di finanziamento per la realizzazione di specifici progetti regionali, anche al fine di realizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) secondo le indicazione delle linee guida nazionali del Ministero della Salute. E’ inoltre stabilita l’individuazione degli strumenti di rilevazione per il monitoraggio dei tempi di attesa relativi al flusso informativo dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, dei ricoveri ospedalieri, dei percorsi diagnostico terapeutici nell’area cardiovascolare e oncologica, delle prestazioni erogate in libera professione intramuraria, delle sospensioni dell’erogazione delle prestazioni. A garanzia della trasparenza e dell’accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa è inoltre previsto in via sistematica il monitoraggio delle liste di attesa sui siti web di Regioni e Province Autonome e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate. Nell’ambito del governo delle liste d’attesa viene inoltre promosso l’acquisto delle prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all’interno dell’azienda, con il monitoraggio per verificare il previsto rispetto dell’equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria. Il Provvedimento stabilisce che entro 60 giorni dall’emanazione delle linee guida da parte del Comitato LEA, le Regioni e le Province Autonome devono adottare un Piano regionale attuativo e impegnarsi a trasmettere il piano regionale entro 20 giorni dalla sua adozione al Ministero della Salute e al Comitato LEA. |
SANITÀ
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Conferenza Unificata, Accordo del 8 luglio 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dl Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, recante: "monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria (Repertorio n. 59/CU) (G.U. n. 172 del 26.07.2010) Al fine di un costante monitoraggio delle azioni programmatiche e del funzionamento dei servizi sanitari predisposti in materia di sanità penitenziaria (come definito nelle “linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale – DPCM 2008 – e la “Definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile – Accordo Stato, Regioni e Province del 2008 -) si definiscono le indicazioni per realizzare una prima valutazione dell’assetto organizzativo e del funzionamento dei servizi sanitari penitenziari nei vari territori regionali. Entro il 31 luglio 2010 quindi le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno fornire informazioni: - sull’eventuale emanazione di un documento programmatico regionale per la gestione della sanità penitenziaria nel proprio territorio; - sullo stato degli accordi fra Amministrazione regionale e Amministrazione della Giustizia concernenti le indicazioni ministeriali; - per ciascun istituto per adulti e per ciascun servizio per minori riguardanti lo Stato di Accordo fra Azienda sanitaria e singolo istituto/servizio e dati sull’organizzazione e sul personale transitato. Nel documento sono descritte nel dettaglio le informazioni da rilevare e vengono fornite in appendice le schede per la raccolta dei dati. Sulla base dei dati raccolti, il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria prevede una seconda fase di lavoro mirato a valutare la qualità dei servizi, perfezionando il set di indicatori necessari per la descrizione del sistema e l’osservazione dell’efficacia e del funzionamento. |
SANITÀ
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Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 6 del 13 maggio 2010, Fondo sanitario nazionale 2009 – parte corrente – ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996 (G.U. n. 208 del 6.09.2010) La delibera stabilisce l’assegnazione di 1.410.070.000 di euro del Fondo sanitario nazionale 2009 (parte corrente) per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (a valere sulle quote vincolate). Nella tabella allegata al provvedimento viene definita la ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi di piano sanitario per l’anno 2009 tra le regioni e le province autonome: alla regione Marche sono destinati: 1.553.063,00 euro per la popolazione 2009, 1.553.063,00 per la popolazione di riferimento; la somma disponibile è pari a 41.219.614,00 euro; la quota 70% su disponibilità è pari a 28.853.730,00 euro e la quota 30% su disponibilità è pari a 12.365.884,00 euro. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 5 del 13 maggio, Servizio sanitario nazionale 2009 – Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 207 del 4.09.2010) Il testo definisce i criteri di ripartizione delle disponibilità finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, pari complessivamente a 103.483.800.000 euro. Di questa somma 62.800.000 euro sono destinati per il finanziamento della medicina penitenziaria da ripartire successivamente su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 40.000.000 euro finalizzati al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Abruzzo a seguito dell'evento sismico. Come definito nella legge, la somma restante, pari a 103.281.000.000 euro e' così ripartita: - 101.061.700.000 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui: 148.781.257 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Ospedale Bambino G; 30.730.469 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; - 1.613.790.000 euro per attività a destinazione vincolata, di cui 1.606.950.000 euro accantonati ed 6.840.000 euro assegnati a favore della medicina penitenziaria (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230); - 605.510.000 euro per il ì finanziamento delle attività a destinazione vincolata non rendicontate dalle Aziende sanitarie, di cui accantonati euro 175.510.000 e assegnati euro 430.000.000 cosi' distinti: 228.500.000 euro per il finanziamento degli Istituti zoooprofilattici sperimentali (IZS) di cui al decreto legislativo n. 270/1993; 138.500.000 euro quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesu' (art. 1, comma 796, lettera a) primo periodo della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 43, comma 1-bis della legge n. 31/2008 e dall'art. 22, commi 6 e 7 della legge n. 102/2009); 10.000.000 euro per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS a valere, rispettivamente, sullo stanziamento complessivo previsto dall'art. 3, comma 52 della legge n. 350/2003 e dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266/2005; 3.000.000 di euro assegnati, a valere sul finanziamento complessivo pari a 398.000.000 euro (art. 3, comma 139 della legge n. 244/2007) al personale degli IZS quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007. |
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 29 aprile 2010, Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato (G.U. n. 121 del 26 maggio 2010) L’accordo stabilisce che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua può essere effettuata, su prescrizione medica, da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti; si precisa che le persone devono essere adeguatamente formate. Nell’introduzione il documento spiega infatti che i cittadini tracheostomizzati necessitano di periodiche aspirazioni endotracheali (l'aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali rappresenta una tecnica essenziale nell'assistenza ai soggetti tracheostomizzati in quanto garantisce la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali) e che tali manovre di aspirazione endotracheale devono essere eseguite in maniera frequente, non pianificabile e in tempi molto rapidi; è importante quindi fare in modo che tale procedura possa avvenire, correttamente ed efficacemente per i malati non ospedalizzati, anche ad opera di personale non sanitario, purchè dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente addestrati e formati, mediante una formazione ad hoc definita, certificata e periodicamente verificata ed aggiornata. In virtù di tali premesse emerge l’esigenza di provvedere ad una adeguata formazione di coloro che assistono in maniera continuativa i pazienti tracheostomizzati non ricoverati, al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario; tale formazione deve essere svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale operante presso la struttura che ha in carico il paziente. L’accordo sancisce quindi che lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali deve avere una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia in carico pazienti tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti deve essere affidata al responsabile della formazione infermieristica competente (in collaborazione con l'équipe infermieristica della struttura d'accoglienza); la formazione deve inoltre prevedere insegnamenti teorici e pratici di: anatomia – fisiologia, nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio, tecniche di assistenza respiratoria, l'aspirazione endotracheale, le cure quotidiane legate alla tracheotomia, i segnali d'allerta, la manutenzione del materiale, il lavaggio e la sterilizzazione, le ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia; durante la formazione pratica occorre eseguire, alla presenza dell'infermiere, almeno tre aspirazioni endotracheali presso uno o più malati tracheostomizzati (comprendente la preparazione del gesto cosi' come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane). |
Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010) la legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore; in particolare è tutelato e garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Nel provvedimento si precisa che le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, al fine di garantire: la tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; la tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Vengono definite alcune disposizioni e azioni per la realizzazione dell’obiettivo: - la realizzazione nel triennio 2010-2012 di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario; - la predisposizione, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore; - l’individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; - l’individuazione delle tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale; - la definizione entro tre mesi dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi; - l’attivazione presso il Ministero della salute di un organo di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative (per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, lo stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale). |
Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39) Il provvedimento, conosciuto come milleproroghe, contiene disposizioni riguardanti la sanità. In particolare le disposizioni riguardano: i Piani di rientro delle Regioni con deficit sanitario; la possibilità dell’inserimento sulla carta di identità dell’indicazione del consenso o del diniego della persona a donare i propri prorogato al 31 gennaio 2011; la gestione dei registri nazionali dei trapianti (in particolare: in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni vigenti in materia di trapianti fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto del rene ed al potenziale donatore con rapporto di lavoro dipendente o subordinato si applicano le disposizioni recanti diritti e permessi retribuiti per il tempo occorrente, con un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010). |
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