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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 156 del 6.7.2000). Il Decreto da attuazione all’art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che al comma 1, delega il governo ad emanare norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all’occupazione compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego. Le disposizioni del decreto sono dirette a favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale, lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree più economicamente svantaggiate del Paese, la creazione e lo sviluppo dell’impresa sociale ed a sostenere l’impresa agricola; le norme tendono inoltre a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità. |
Ministero della sanità, Decreto 20 aprile 2000, Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (G.U. n. 126 del 1.6.2000). Il Decreto legislativo 230/99 di riordino della medicina penitenziaria prevedeva all’art. 8 comma 2 un decreto del Ministero della sanità e della giustizia di concerto con quello del tesoro nel quale individuare almeno tre regioni nelle quali avviare in via sperimentale il trasferimento delle funzioni sanitarie non già trasferite (prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti). Il presente decreto individua tali regioni in Toscana, Lazio, Puglia alle quali sono trasferite tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia ad eccezione di quelle effettuate negli ospedali psichiatrici giudiziari. La fase sperimentale ha durata di 17 mesi a partire dal 1.6.2000. |
Ministero della sanità, Decreto 7 aprile 2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianti (G.U. n. 89 del 15.4.2000). Il decreto in attuazione degli articoli 4, 5, 7, 23, della legge 91/1999 riguardante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, dispone che entro sei mesi dalla realizzazione dell’anagrafe informatizzata degli assistiti del SSN, le ASL devono notificare a tutti i cittadini la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti del proprio corpo informando che la mancata dichiarazione verrà considerata come assenso (silenzio-assenso). Ricevuta la dichiarazione i cittadini hanno 90 giorni per comunicare la propria decisione. Le dichiarazioni verranno trasmesse al Centro nazionale per i trapianti e ai centri interregionali che sono tenuti a verificare per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l’esistenza eventuale di una manifestazione di volontà precedentemente espressa. Le dichiarazioni di assenso al prelievo si considerano inefficaci se i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa, del soggetto di cui è accertata la morte, contraria la prelievo. |
D.P.C.M 27 marzo 2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (G.U. n. 121 del 26.5.2000). L’Atto di indirizzo fissa i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere - fino alla realizzazione di strutture idonee e spazi distinti all’interno delle Aziende - nel reperire fuori dell’Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria. L’Atto di indirizzo fissa inoltre i criteri per l’attivazione di misure volte a garantire la progressiva diminuzione delle liste d’attesa. |
Ministero della sanità, Circolare 24 marzo 2000, n. 5, Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Disposizioni in materia di assistenza sanitaria (G.U. n. 126 del 1.6.2000). La Circolare diretta alle regioni ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non comunitari (art. 34-36 del Dlgs 286/98 “Testo unico sull’immigrazione” e art. 42-44 DPR 394/99 “Regolamento attuativo”) soggiornanti sul territorio nazionale. Il T.U. ha identificato tre categorie di beneficiari. A) Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale; B) Stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale; C) Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Gli immigrati e i loro familiari regolarmente e stabilmente soggiornanti in Italia riguardo l’assistenza sanitaria hanno parità di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Sono iscritti al SSN (e non devono più rinnovare annualmente l’iscrizione al SSN) e usufruiscono delle prestazioni per tutta la validità del permesso di soggiorno. L’iscrizione cessa alla data di scadenza del permesso di soggiorno salvo il caso di avvenuta richiesta di rinnovo. Gli stranieri che soggiornano per altri motivi (ad es. studio) sono tenuti ad assicurarsi in proprio contro il rischio di malattie, infortunio, maternità; in alternativa possono chiedere l’iscrizione al SSN corrispondendo un contributo annuale a titolo di partecipazione alle spese. Agli stranieri non iscritti al SSN ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale sono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe alla dimissione ed anche altre prestazioni previo pagamento delle relative tariffe. Per gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (permesso di soggiorno scaduto o clandestini) sono comunque assicurate gratuitamente, nelle strutture accreditate pubbliche o private, le prestazioni urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per malattia, infortunio, gravidanza e maternità, vaccinazioni, malattie infettive. All’assistito è assegnato un codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente soggiornante) utilizzato sia per le prescrizioni sul ricettario regionale che per la rendicontazione delle prestazioni erogate da rimborsare. |
Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap (G.U. n. 73 del 28.03.2000). La legge 18 dicembre 1997, n. 440 stabilisce l’Istruzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. La legge 69 prevede l’incremento di tale Fondo con ulteriori 25 miliardi e 369 milioni per il 2000 e 21 miliardi e 273 milioni per il 2001 finalizzati al “potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali”. Si tratta sostanzialmente di contributi agli istituti per ciechi e sordi. |
Decreto legge 16 marzo 2000, n. 60, Disposizioni urgenti per la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (G.U. n. 66 del 20.03.2000). Il decreto stanzia 20 miliardi a favore di una associazione di disabili (ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali) con l’obiettivo di salvaguardare in tutto il territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili e alle loro famiglie. Entro trenta giorni l’associazione deve presentare un Piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio. Entro sessanta giorni la stessa associazione deve presentare un Piano di risanamento finanziario dell’ente. |
Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione (G.U. n. 67 del 21.03.2000). La legge stabilisce che il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Alle scuole non statali è “assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico”. L’insegnamento deve essere “improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione”. Le scuole non statali per acquisire la parità devono rispondere ad alcuni requisiti: a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, b) dotazione di strutture adeguate, c) istituzione degli organi collegiali, d) iscrizione per tutti gli alunni che ne facciano richiesta compresi gli alunni in situazione di handicap, e) garantire corsi scolastici completi, f) personale docente con titolo di abilitazione ai quali siano applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro, g) accettazione della valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione dell’istruzione. Alle scuole paritarie, senza fine di lucro, viene riconosciuto il trattamento fiscale delle organizzazioni non profit (ONLUS). Le famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, in base al reddito, potranno usufruire di borse di studio o di detrazioni fiscali. A tal fine sono stanziati 250 miliardi per il 2000 e 300 a decorrere dal 2001. I fondi statali destinati alle scuole elementari parificate e alle scuole materne sono aumentati, a partire dal prossimo anno finanziario, di 60 e 280 miliardi. |
Decreto legge 8 marzo 2000, n. 46, Disposizioni urgenti in materia sanitaria (G.U., n. 56 del 8.03.2000) Il Decreto legge proroga nuovamente l’entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (sanitometro) fissata al 1º luglio 2001. Fino a questa data rimane in vigore l’attuale sistema di esenzione. Il provvedimento definisce inoltre la modalità di sperimentazione del sanitometro. |
DPR 8 marzo 2000, Progetto obiettivo “AIDS 1998-2000” (Sup. G.U. n. 248 del 23.10.2000). Da notare che il P.O. valevole per gli anni 1998-2000 è stato emanato a pochi mesi dalla scadenza (ottobre 2000). Il P.O. descrive la situazione epidemiologica, rilevando il miglioramento dell’efficacia dei trattamenti anti-HIV determinando una maggiore sopravvivenza e una migliore qualità della vita delle persone; si sottolinea l’importanza di interventi preventivi (riduzione del danno, progetti di educazione alla salute, istituzione di centri di accoglienza, campagne informative). Rilievo viene data alla qualificazione del personale. Attenzione particolare viene posta all’assistenza alle donne gravide, ai bambini con infezione da HIV, ai detenuti sieropositivi. Un capitolo è dedicato alla Tutela dei diritti delle persone sieropositive. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Affari sociali, Circolare 7 marzo 2000, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 91 del 18.4.2000). La circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento pari a 2 miliardi di progetti elaborati dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali, aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. La quota di cui si chiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del fondo e l’organizzazione proponente deve concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto. I compensi previsti per le risorse umane non devono superare il 20% dell’ammontare del costo del progetto. Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni che non hanno già beneficiato di contributi erogati dal Fondo per il Volontariato. Verranno privilegiati interventi: di contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati, dedicati alle povertà estreme. La domanda dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione della Circolare sulla Gazzetta Ufficiale (3 giugno 2000). In allegato alla circolare: 1) la domanda di contributo, 2) il formulario di presentazione del progetto. |
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (G.U. n. 62 del 15.3.2000) Il Decreto stabilisce che a partire dal 2001 verranno soppressi alcuni trasferimenti erariali dallo stato alle regioni; le stesse tratterranno il 25,7% del gettito IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello considerato. Le regioni parteciperanno inoltre all’attività di accertamento dei tributi erariali. Viene inoltre istituito a garanzia delle regioni “meno abbienti” un fondo perequativo di solidarietà interregionale, gestito dal Ministero del tesoro. Il federalismo fiscale entrerà in pieno regime nel 2013. |
C.I.P.E, Deliberazione 15 febbraio 2000, Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40 (G.U. n. 90 del 17.4.2000). La delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) prevede lo stanziamento di 60 miliardi a favore delle regioni per l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti in Italia. La somma stanziata si basa sulle domande di regolarizzazione (388.973) e sulla stima del numero di stranieri non in regola (57.134). Per la regione Marche la somma destinata è di 897 milioni. |
Legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione (G.U., n. 44 del 23.2.2000). La legge quadro di riordino prevede la seguente articolazione del sistema educativo: scuola dell’infanzia, ciclo primario (scuola di base) e ciclo secondario (scuola secondaria). L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. L’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età si realizza secondo quanto previsto dall’art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative” della legge n. 144/1999 (l’obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema di formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato. L’obbligo si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale). La scuola dell’infanzia è di durata triennale per i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni; la scuola di base ha durata di sette anni e si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere una indicazione orientativa per la successiva scelta dell’area e dell’indirizzo; la scuola secondaria ha durata di cinque anni e si articola in aree classico-umanistica, scientifica tecnica e tecnologica, artistica e musicale. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. A conclusione del periodo dell’obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Al termine della scuola secondaria gli studenti sostengono l’esame di stato che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge il Governo presenta al Parlamento un programma quinquiennale di progressiva attuazione della riforma. L’attuazione della legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore. |
D.P.C.M. 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2000 (G.U. n. 62 del 15.3.2000). Il Decreto stabilisce (ai sensi della legge 286/98 art. 3 comma 4) la quota annuale massima di cittadini stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro di tipo subordinato, (anche stagionale) o di tipo autonomo. Per l’anno 2000 la quota massima di stranieri non comunitari stabilita è fissata in 63.000 persone. |
D.P.C.M., 20 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative (G.U. n. 67 del 21.03.2000) L’Atto definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei Centri residenziali di cure palliative (hospice). Alle regioni è demandata la verifica della permanenza dei requisiti minimi e della qualità delle prestazioni erogate. Le strutture dovranno essere localizzate in zona urbana o urbanizzata; le dimensioni non dovranno superare i 30 posti letti (con articolazione in moduli). L’articolazione funzionale del centro deve includere le aree destinate alla residenzialità, alla valutazione e terapia e al supporto generale. |
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La nuova legge sul collocamento al lavoro dei disabili approvata lo scorso marzo è entrata definitivamente in vigore il 18 gennaio 2000. La circolare del ministero del Lavoro, si è resa necessaria per la mancata emanazione di alcuni regolamento attuativi senza dei quali non era possibile consentire il passaggio dalla vecchia (l. 482/68) alla nuova normativa (l. 68/99). Tra gli aspetti più importanti del testo da segnalare quelle riguardanti le graduatorie e l’avviamento al lavoro, le convenzioni con le cooperative sociali, gli esoneri parziali. Il testo integrale (non pubblicato in G.U.) della circolare si può consultare nel sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto 13 gennaio 2000, n. 91, Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 88 del 14.4.2000). Le risorse del Fondo finanziano le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, gli oneri per le assicurazioni contro gli infortuni per i disabili tirocinanti e gli interventi previsti dal comma c, dell’art. 13 (trasformazione del posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, rimozione barriere architettoniche in ambito lavorativo). Sono destinatari delle agevolazioni i datori di lavoro privati, le cooperative sociali di tipo b), i consorzi di cooperative e tutti i soggetti che stipulano convenzioni con i servizi per l’inserimento lavorativo (art.11, comma 5, l. 68/99). La ripartizione delle risorse del Fondo è stabilita dal Ministero del lavoro entro il 1º marzo di ogni anno a decorrere dal 2001. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro entro il 30 novembre di ogni anno il numero dei programmi ammessi agli incentivi. Per l’anno 2000 la ripartizione è effettuata entro il 31 maggio. I datori di lavoro interessati presentano domanda entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti entro il 31 ottobre. Nella valutazione ai fini dell’ammissione sono privilegiati i programmi diretti all’avviamento al lavoro di lavoratori con handicap intellettivo e psichico. |
D.P.C.M. 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 43 del 22.2.2000). Il decreto, applicativo dell’art. 1 comma 4 della legge 68/99 fissa le modalità per accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili e l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. Gli accertamenti verranno svolti dalle Commissioni delle ASL che già certificano l’handicap (art. 4 legge 104/1992). La Commissione formula una diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale della persona disabile per il collocamento lavorativo della persona disabile (in allegato al decreto viene proposta una specifica scheda per la definizione delle capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative). Oltre alla diagnosi funzionale sarà stilato un profilo socio-lavorativo della persona sulla scorta delle notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Una relazione conclusiva (da inviare anche al Comitato Tecnico di cui all’art. 6 della legge 68/99) proporrà suggerimenti per forme di sostegno eventuale o strumenti tecnici per l’inserimento o il mantenimento del posto di lavoro. Viene infine definita la modalità delle visite di controllo per l’accertamento della permanenza dello stato invalidante. |
D.P.C.M. 30 dicembre 1999, Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio (G.U., n. 29 del 5.2.2000). Viene prorogato al 30 giugno 2000 il permesso di soggiorno per motivi umanitari per le persone provenienti dal territorio balcanico e dal Kosovo rimaste ancora in Italia. Si prevede a partire dal 1º aprile 2000 di promuovere una campagna di informazione per realizzare un programma di rimpatrio nel periodo 1º luglio-31 agosto 2000. |
Legge 23 dicembre 1999, n. 448, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato. Legge finanziaria 2000 (Sup. G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999). Nella finanziaria ci sono norme che prevedono agevolazioni fiscali per le persone e le famiglie con redditi bassi (prima casa, detrazioni per familiari a carico); agevolazioni per ciechi e sordi; inoltre: disposizioni riguardanti l’IVA sulle prestazioni di assistenza domiciliare, fornitura gratuita dei libri di testo per famiglie con basso reddito, aumento delle pensioni sociali (18.000 L.). Altre disposizioni riguardano la scuola, il lavoro, la sanità, l’ambiente. Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito: www.handylex.org del Centro per la documentazione legislativa dell’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare. |
Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Sup. G.U. n. 8 del 13 gennaio 2000). Il decreto definisce le modalità di rapporto tra il servizio sanitario nazionale e l’università. In particolare viene definita la costituzione e il modello organizzativo di aziende ospedaliere universitarie e viene disciplinato il trattamento economico e il ruolo dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in tali aziende. |
Decreto legge 20 dicembre 1999, n. 485, Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, (G.U., n. 298 del 21.12.1999). Il decreto prevede lo slittamento di un anno (invece del 1º gennaio 2000, dal 1º gennaio 2001) dell’applicazione del cosiddetto sanitometro (D. Lgs. n. 124/98) che modifica i criteri di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. |
D.P.C.M. 9 dicembre 1999, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2000) Il regolamento (applicativo delle disposizioni contenute all’art. 33 del testo unico sull’immigrazione), definisce i compiti del Comitato per i minori stranieri, istituito con l’obiettivo di tutelare i diritti dei minori stranieri temporaneamente soggiornanti in Italia. Tra le funzioni assegnate anche quella di deliberare sulle richieste di enti, associazioni, famiglie, per l’ingresso di minori accolti nell’ambito di programmi di accoglienza temporanea. |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 novembre 1999, Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informatici da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il collocamento al lavoro dei disabili” (G.U., n. 295 del 17.12.1999). Vengono stabiliti i criteri per la trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro che sono soggetti alla nuova normativa sul collocamento obbligatorio delle persone handicappate. |
Ministero della sanità, Decreto 28 settembre 1999, Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative (G.U. n. 55 del 7.03.2000). Il decreto definisce le modalità attuative del programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di una o più strutture residenziali dedicate all’assistenza palliativa (gli hospice) e di supporto per pazienti affetti da patologia neoplastica terminale e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità della vita. Le strutture, denominate “Centri residenziali di cure palliative-hospice”, dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l’adeguamento e la riconversione di strutture di proprietà delle AUSL o delle Aziende ospedaliere. Il decreto definisce inoltre (allegato 1) le “Modalità di integrazione delle attività della rete delle cure palliative” e le “Linee attuative per la realizzazione della rete di cure palliative”. Le risorse assegnate (sufficiente nella previsione per la creazione di una struttura per ogni regione e provincia autonoma) dal Ministero della sanità alle regioni e province autonome relativamente agli anni 1998-1999 è di L. 256.511.000.000. La somma assegnata alle Marche è di L. 6.835.787.672. |
Decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Criteri e modalità di erogazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle scuole paritarie (G.U. n. 247 del 20.10.2004) Con il provvedimento vengono ripartiti i fondi destinati alle scuole paritarie che proporranno progetti mirati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa – anche con iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici -. L’importo complessivo stanziato è di € 4.500.000,00. Il 75% dell’importo totale (€ 3.375.000,00) del fondo verrà erogato alle scuole secondarie di I e II grado paritarie; il 25 % (€ 1.125.000,00) alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le somme verranno gestite dagli uffici scolastici regionali nel rispetto del riparto regionale del fondo. I progetti dovranno essere avviati entro l’anno scolastico 2004/2005 e conclusi entro l’anno scolastico 2005/2006. Possono accedere ai contributi le scuole paritarie con almeno un corso completo e con un numero di alunni iscritti e frequentanti non inferiore a 10 per ogni classe. |
REGIONALE (Marche)
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Deliberazione n. 906 del 28/07/2014, L. 68/99 – Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (BUR n. 79 del 18.08.2014) Con il Provvedimento la Regione affida alle Province la concessione ed erogazione dei contributi, previsti dall’art. 13 della L. 68/99, all’assunzione del disabile a tempo indeterminato calcolati sulla base del costo salariale annuo (inteso al netto di eventuali sgravi contributivi). L’importo della copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità del Bilancio regionale 2014, è di € 5.699.512,59. L’incentivo può essere erogato nella misura massima del 60% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o nella misura massima del 25% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. I soggetti beneficiari sono: i datori di lavoro privati che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato, i quali per accedere ai contributi devono aver stipulato la convenzione ai sensi dell’art. 11 e/o dell’art. 12 bis comma 5 lett. d) L. 68/99 e presentato alla competente Provincia richiesta di ammissione alle agevolazioni e proceduto entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato della persona disabile. La concessione delle agevolazioni previste è sempre subordinata alla disponibilità delle risorse del Fondo nazionale e alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro. |
Deliberazione n. 1396 del 7 ottobre 2013, Approvazione Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2013 (D.M. 20 Marzo 2013) Il provvedimento definisce il programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2013; in particolare, vengono determinati le Area prioritaria di intervento e gli Interventi a favore di persone con disabilità gravissime. Lo stanziamento complessivo è di euro 7.947.500,00: 5.563.250,00 da destinare alla prima tipologia di intervento; 2.384.250,00 euro al secondo. Queste le aree di intervento prioritarie descritte nell'intervento: previsione o rafforzamenti di punti di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali da parte di Aziende sanitarie e Comuni, al fine di agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari; attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare; previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche con trasferimenti monetari condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta da parte degli stessi familiari; previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie. La delibera inoltre descrive l'azione "intervento a favore di persone con disabilità gravissime", specificando che la Regione intende in questo modo potenziare l'intervento "Assistenza domiciliare Indiretta al disabile in situazione di particolare gravità" (come previsto dalla L. 104/92); in questo modo le famiglie potranno ricevere un sostegno più adeguato al carico di assistenza cui devono far fronte, utilizzando inoltre un iter proceduale ben consolidato sul territorio marchigiano a livello di Ambito Territoriale Sociale. |
Deliberazione n. 776 del 28 maggio 2013, “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi – Co.S.E.R. – Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013 (BUR n- 46 del 14.06.2013) Il provvedimento prevede una modifica alla DGR n. 23 del 21 gennaio 2013, che definiva i criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. (Comunità Socio-Educative Ribilitative per disabili gravi) e per il cofinanziamento regionale. Si stabilisce che, in attesa della riorganizzazione del sistema tariffario regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, viene mantenuta la cifra di euro 115,00 (individuata nella DGR 449/2010), come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto alla quale la Regione compartecipa al 50 %, quindi con un contributo pari a 57,50 euro. Per quanto riguarda invece la quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, viene così ripartita: metà a carico delle Aree Vaste dell’ASUR Marche; metà a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti (con la detrazione della compartecipazione degli utenti, calcolata sui redditi personali dell’interessato compresa l’indennità di accompagnamento). |
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