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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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C.I.P.E, Deliberazione 2 novembre 2000, Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Assegnazione dei fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548. - Deliberazione n. 127/2000 (G.U. n. 61 del 14.3.2001). Vengono assegnate alle regioni per interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica 6 miliardi per ciascuno degli ani 1999-2000. Il Fondo assegnato alla regione Marche è di L. 314 milioni. |
D.P.C.M., 24 Ottobre 2000, Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali (G.U. n. 256 del 2/11/2000). Il Decreto definisce le competenze (struttura di supporto operante presso la Presidenza del Consiglio riguardo l’elaborazione e il coordinamento delle politiche sociali: contrasto povertà ed emarginazione, famiglia, giovani, terza età, associazionismo e volontariato, tossicodipendenza e alcooldipendenza) e l’organizzazione (articolazione in sette uffici di livello dirigenziale) del Dipartimento per gli affari sociali. |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 18 ottobre 2000, Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Sup. G.U., n. 255 del 31 ottobre 2000). La Commissione per le adozioni internazionali ha il compito di autorizzare l’attività degli enti diretta allo svolgimento di pratiche ai fini dell’adozione di minori stranieri. Viene pubblicato l’albo degli enti autorizzati. |
DPR 10 ottobre 2000, Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 270 del 18.11.2000). Il Decreto da attuazione all’articolo 20 della legge 68/99 che prevedeva l’emanazione di un Regolamento di esecuzione, avente carattere generale, al quale le regioni e le province autonome nell’ambito delle rispettive competenze devono conformarsi, ai fini dell’attuazione della legge. Le disposizioni del Regolamento riguardano i seguenti aspetti: a) Soggetti iscritti negli elenchi, b) Obbligo di riserva, c) Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni, d) Sospensione degli obblighi, e) Compensazioni territoriali, f) Modalità di assunzioni obbligatorie, g) Avviamento, f) Sistema sanzionatorio, g) Graduatorie, h) Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente, i) Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva, l) Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio, m) Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi. |
DPCM 26 settembre 2000, Istituzione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (G.U., n. 229 del 30 settembre 2000). L’Agenzia ha una funzione di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali. Avrà sede a Milano. Un successivo regolamento definirà funzionamento, componenti, poteri. |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 settembre 2000, Determinazione dell’imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi (G.U. n. 243 del 17.10.2000). Il Decreto stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori soci di cooperative di tipo “a”, e per i soci di cooperative operanti nei servizi socio assistenziali, educativi e sanitari è elevato, ove inferiore, a 26 giornate lavorative. Sempre per le stesse categorie di lavoratori con decorrenza 1º gennaio 2001, l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di assistenza sociale e previdenza non può essere inferiore all’importo che garantisce su base annua il parametro introdotto dalla legge 638/1983 e successive modificazioni. |
D.P.C.M, 1º settembre 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale (G.U. n. 274 del 23.11.2000). Il decreto, detta norme riguardanti i requisiti minimi: generali; per lo svolgimento dell’attività ambulatoriale; per i servizi di medicina di laboratorio, per il day hospital (come da DPR 14.1.97). Entro un anno le regioni devono dare attuazione alle disposizioni contenute nell’Atto di indirizzo. |
Ministero dell’Interno, Decreto 1º settembre 2000, n. 318, Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali (Sup. G.U., n. 227 del 28.9.2000). Il decreto disciplina la ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni dei comuni, ed alle comunità montane che svolgono l’esercizio associato di funzioni. |
D.P.C.M. 1º settembre 2000, Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 prorogato con DPCM 30 dicembre 1999 (G.U., n. 218 del 18-9-2000). Il Decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall’area balcanica. In particolare: entro il 30 settembre 2000 i cittadini dell’area dei Balcani ancora presenti in Italia devono aderire al programma di rimpatrio. Dopo tale data verranno allontanati dal territorio italiano secondo la vigente legislazione italiana. Sono esclusi dal rimpatrio coloro che: - sono in possesso dei requisiti per poter ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo e coloro; - sono in grado di dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza; - dimostrino di avere un lavoro e dispongano di un alloggio. |
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Sup. G.U. n. 227 del 28.9.2000). La legge 265/99 prevedeva all’articolo 31 la delega al governo per l’adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali. Il Testo unico, composto di 275 articoli, contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e le unioni dei comuni). Il T.U. è diviso in 4 parti (ordinate in titoli e capi): 1) Ordinamento istituzionale, che comprende: disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli; 2) Ordinamento finanziario e contabile, che comprende (disposizioni generali, programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione economico finanziaria, enti locali deficitari e dissestati; 3) Associazioni degli enti locali; 4) Disposizioni transitorie ed abrogazioni. Tra le norme abrogate anche la legge 142/90. |
Legge 14 agosto 2000, n. 247, Interventi urgenti per l’utilizzazione di finanziamenti destinati all’istruzione (G.U. n. 206 del 4.9.2000). La legge n. 62/99 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, prevedeva lo stanziamento di 60 miliardi per contributi alle scuole elementari parificate e di 280 miliardi per le scuole materne non statali autorizzate. La presente legge stabilisce l’applicazione di queste norme a partire dall’anno scolastico 2000-2001. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 28 luglio 2000, Ripartizione delle quote del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza. Esercizio finanziario 2000 (G.U. n. 272 del 21/11/2000). Il Decreto stabilisce le quote del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza da destinare: - alle Regioni e Province autonome per l’anno 2000; - ai Comuni di: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo. |
Decreto legislativo 28 luglio 2000, Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei dirigenti sanitari (Sup. G.U. n. 213 del 12.9.2000). Il decreto (di modifica della riforma ter) introduce novità per quanto riguarda l’attività libero professionale dei medici all’interno delle strutture sanitarie. Si prevede che le Regioni entro il 31 dicembre 2000 provvedano alla definizione di un programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale per una somma complessiva di 1.800 miliardi. Viene istituito, presso il Ministero della sanità, un Osservatorio per l’attività libero professionale al fine di realizzare un monitoraggio permanente dell’attività libero professionale. I medici possono, inoltre, utilizzare il proprio studio professionale per attività ambulatoriale fino al 31 luglio del 2003. |
Legge 25 luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 175 del 28.7.2000) La legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati. I crediti che l’Italia vanta con alcuni Paesi in via di sviluppo sono annullati secondo accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi a condizioni che gli stessi si impegnino a rispettare al proprio interno i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere controversie ed a riutilizzare le somme conseguite dal risparmio nei settori dell’agricoltura, sanità, istruzione e infrastrutture. |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la solidarietà sociale, Decreto 21 luglio 2000 n. 278, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 contenente congedi per eventi e cause particolari (G.U. n. 238 del 11.10.2000). Il Decreto, da attuazione all’articolo 4, comma 4, della legge 53/2000, che prevedeva la definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi a cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche e alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità. Per quanto riguarda i permessi retribuiti: sono previsti tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o grave infermità di: - coniuge, anche se legalmente separato; - parente entro il secondo grado, anche non convivente; - componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). I permessi sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave). Per ottenere questi permessi è necessario presentare: - per la grave infermità: documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell’effettiva gravità della patologia. Per il decesso: va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. Per quanto riguarda i congedi per gravi motivi familiari: non sono retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare: - i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; - portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; - componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il decreto 278 elenca: - le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; - le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma; - le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; - le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell’anno (per esempio perché ne ha già usufruito). Per un maggior dettaglio dei contenuti del Decreto si può far riferimento al sito: www.handylex.org , nella sezione Gazzetta news. |
Ministero della sanità, Decreto ministeriale 20 luglio 2000, Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer (Sup. G.U. n. 204 del 1.9.2000). Il Protocollo prevede l’erogazione gratuita di due farmaci per il trattamento dei pazienti colpiti in maniera lieve dalla malattia di Alzheimer. Il progetto lega il rimborso dei farmaci alla necessità di seguire un preciso percorso diagnostico e terapeutico e al monitoraggio di tutti i pazienti ammessi al trattamento con i nuovi medicinali. Per usufruire della fornitura gratuita dei farmaci il paziente su invio del Medico di medicina generale dovrà recarsi presso appositi Centri specializzati (Unità Valutative) così da avviare il Piano terapeutico. |
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, Regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. n. 216 del 15.9.2000). Il Regolamento disciplina l’attuazione dell’obbligo formativo che può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema: a) dell’istruzione scolastica, b) nella formazione professionale, c) nell’esercizio dell’apprendistato. Il decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani (compresi i minori stranieri) che nell’anno 2000 compiono 15 anni e abbiano assolto l’obbligo di formazione; nel 2001 compiono 15, 16 anni; a partire dal 2002 compiono 15, 16 o 17 anni. All’interno del percorso di apprendistato l’obbligo formativo è assolto attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per l’effetto dell’attività lavorativa o per l’autoformazione costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Le istituzioni scolastiche possono realizzare percorsi formativi integrati al fine di consentire il passaggio tra il sistema d’istruzione e quello della formazione professionale. |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 7 luglio 2000, Regolamento recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”, (G.U. n. 283 del 4.12.2000). In attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 68/99, il Regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritti dalla legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione. All’articolo 2 si stabilisce che per le aziende che chiederanno di essere esonerate dall’assunzione della quota di disabili prevista, sarà obbligatorio il versamento di un contributo pari a 25.000 lire al giorno (lavorativo) per ogni disabile non occupato, ovvero 550.000 lire al mese. Il regolamento del ministero precisa che possono presentare “domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione” i datori di lavoro che “per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili prescritta”. La domanda deve essere adeguatamente motivata e l’autorizzazione “é concessa per un periodo di tempo determinato”. L’autorizzazione può essere chiesta per un massimo del 60% della quota prevista (80% per gli istituti di vigilanza). Saranno le regioni a decidere “criteri e modalità” per il versamento del contributo. L’obbligo di pagamento comunque “decorre dal momento della presentazione della domanda di esonero”. In caso di mancato pagamento il servizio regionale diffiderà il datore di lavoro inadempiente. Se la mancanza persiste si darà comunicazione al servizio ispettivo per dare il via alla contravvenzione. Per avere diritto all’esonero - sempre secondo il regolamento - l’attività di lavoro deve avere caratteristiche di faticosità o pericolosità o comunque avere una modalità di svolgimento che renda complicato l’impiego di un disabile. Sono previste inoltre agevolazioni fiscali (vale la disciplina delle ONLUS) per le erogazioni liberali alle associazioni iscritte ai registri. |
D.P.C.M. n. 226 del 4.7.2000, Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (G.U., n. 191 del 17.8.2000). Il Decreto apporta alcune modifiche alle indicazioni contenute nel Regolamento 5.8.1999, n. 320 riguardante la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Le modifiche non apportano modificazioni di rilievo. |
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Sup. G.U. n. 195 del 22.8.2000). Il Regolamento, composto di 136 articoli, abroga il precedente in vigore dal 1976 ed introduce rilevanti novità in merito alle condizioni generali di vita all’interno degli istituti penitenziari. Novità importanti riguardano le condizioni celle e dei servizi igienici (presenza di docce e bidet in ogni cella, presenza di finestre che consentano il passaggio dell’aria e della luce naturale) che dovranno adeguarsi alle indicazioni del Regolamento entro cinque anni. Altre importanti novità riguardano: la possibilità di nuove comunicazioni con l’esterno, incentivi per lo studio e il lavoro. Alcune disposizioni possono essere immediatamente applicabili come la possibilità di fare telefonate per dieci minuti una volta la settimana, sei colloqui al mese con i familiari, l’uso di radio, lettori CD e computer. |
Legge 22 giugno 2000, n. 193, Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti (G.U. n. 162 del 13.7.2000) Le cooperative di inserimento lavorativo (tipo b) disciplinate dalla legge 381/91 “disciplina delle cooperative sociali” devono essere costituite per almeno il 30% da persone svantaggiate. La presente legge, modifica la l. 381/1991 inserendo tra i soggetti svantaggiati anche le “persone detenute o internate negli istituti penitenziari”. La norma consente inoltre al datore di lavoro che assume detenuti ed ex detenuti di ridurre il carico degli oneri sociali così da favorire maggiori possibilità lavorative agli stessi. |
D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001 (G.U. n. 194 del 21.8.2000). Il Piano contiene le linee strategiche di fondo che il Governo intende perseguire per sviluppare un’adeguata politica per l’infanzia e l’adolescenza e gli impegni concreti, che si aggiungono ai programmi, da portare a compimento, contenuti nel precedente documento del 1996. E’ prevista l’elaborazione di proposte di riforme legislative, volte a rendere più coerente l’ordinamento giuridico nazionale con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Sono previsti, inoltre, impegni per interventi volti a migliorare le condizioni di vita dei minori e degli adolescenti , per tutelare i minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale, per combattere lo sfruttamento dei minori nel lavoro, per favorire un rapporto educativo con il mondo delle comunicazioni sociali. Particolare attenzione viene data agli interventi di protezione e integrazione dei minori stranieri, compreso il sostegno nei confronti dell’infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo e all’attuazione della legislazione in materia di adozioni internazionale. Il Piano contiene inoltre l’indicazione di un programma di azioni mirate per il periodo maggio 2000-giugno 2001. |
DPCM 9 giugno 2000, Determinazione, per l’anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall’art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 (G.U. n. 143 del 1.6.2000). Il Decreto fissa in 80.000 unità il numero massimo di obiettori di coscienza che può entrare in servizio nell’anno 2000. Vengono poi definite le condizioni che danno diritto alla dispensa (difficoltà economiche o familiari, responsabilità lavorative di conduzione d’impresa). Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato domanda nel corso del 1999 nonché i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre del 2000 che abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza e che siano ammessi allo svolgimento del servizio civile. |
Decreto Legislativo 7 giugno 2000, n. 168, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale (G.U. n. 144 del 22.6.2000). Il Decreto integra e corregge alcune disposizioni della riforma sanitaria. Le modifiche prevedono: - che gli atti aziendali (presupposto per l’applicazione di alcune previsioni della riforma) potranno essere stabiliti anche attraverso un atto non legislativo; - il possibile ricorso all’esercizio del potere legislativo statale nel caso di accertate e gravi inadempienze che non consentano di assicurare un’omogenea tutela di alcuni standard di prestazioni sanitarie considerati essenziali dagli atti di indirizzo e di programmazione; - disposizioni riguardanti la formazione dei medici di medicina generale. |
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (G.U. n. 118 del 23 maggio 2000). Il Decreto legislativo corregge e modifica il Dlg 109/98 più conosciuto come “riccometro”. Viene specificato che le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile. Viene stabilito (art. 2) che “ciascun soggetto puo’ appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive”. In deroga a queste disposizioni si stabilisce che per le prestazioni sociali “erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie” verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito. In sostanza, per le prestazioni sociali riguardanti i soggetti con handicap grave, i malati di Alzheimer e gli anziani cronici non autosufficienti, il trattamento previsto è uguale a quello stabilito dalle leggi per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l’integrazione al minimo delle pensioni INPS: in tutti questi casi, infatti, non si fa mai riferimento al reddito familiare, ma esclusivamente a quello della persona interessata. La modifica prevede inoltre che i cittadini potranno presentare un’unica dichiarazione con una validità annuale (si eviterà di presentare così la dichiarazione ogni volta che si chiede una prestazione sociale). All’INPS viene delegata la gestione di una Banca dati alla quale gli enti erogatori dei servizi potranno rivolgersi in tempo reale per conoscere la situazione economica di quanti richiedono la prestazione. Il decreto stabilisce inoltre anche un aumento delle detrazioni sia per chi abita in affitto sia per chi ha una casa di proprietà. |
DPCM 26 maggio 2000, Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 239 del 12.10.2000). A decorrere dal 1º gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Resta attribuita all’INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti ai sensi del Dlgs 112/98, all’art. 130, comma 1. Vengono inoltre trasferite alle regioni il personale e le risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni delegate. |
Legge 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (G.U. n. 135 del 12.6.2000). La legge ratifica la Convenzione 182 e la Raccomandazione 190 adottate dall’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) il 17 giugno 1999. Viene specificato che ogni membro che ratifichi la Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. Per “forme peggiori di lavoro minorile” la Convenzione intende: forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita o tratta di minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato obbligatorio compreso il reclutamento forzato ai fini di un loro impegno in conflitti armati; l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di: prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici, di attività illecite quali, in particolare, quelle per la produzione o il traffico di stupefacenti; qualsiasi altro tipo di lavoro che rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore. Ogni membro deve, conseguentemente, definire e attuare programmi d’azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile. |
Ministero della sanità, Decreto ministeriale 24 aprile 2000, Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al “Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000” (Sup. G.U. n. 131 del 7.6.2000). Il Piano sanitario nazionale 1998-2000 prevedeva l’emanazione di uno specifico progetto obiettivo materno infantile nel quale sviluppare anche un Piano di azioni dirette alla tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita e negli ambienti di vita. Il P.O. propone di adottare un modello organizzativo di tipo dipartimentale capace di svolgere adeguatamente una funzione di coordinamento in tutte le fasi del progetto e unitariamente agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli obiettivi che il P.O. persegue sono: ridurre la mortalità perinatale a livelli inferiori all’otto per mille in tutte le regioni entro il 2000; estendere l’offerta del Pediatra a tutti i bambini; incrementare la fruizione dei servizi da parte dei preadolescenti; promuovere il soddisfacimento dei bisogni socio sanitari e assistenziali dei minori in particolare in tutte le situazioni di disagio, maltrattamento, abuso; garantire un servizio di urgenza - emergenza ostetrico -ginecologico 24/24 ore; garantire la tutela della donna in tutte le fasi della vita; assicurare interventi volti ad una sempre maggiore umanizzazione dell’intervento nascita; attivare progetti di assistenza domiciliare puerperale con lo scopo di sostenere le fasce socialmente più deboli; promuovere programmi di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e di interventi per l’età post-fertile. |
Ministero della sanità, Decreto 21 aprile 2000, Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (G.U. n. 120 del 25.5.2000). Il Decreto legislativo 230/99 “Riordino della medicina penitenziaria”, prevedeva al comma 5 l’emanazione di un Progetto obiettivo, di durata triennale, per la tutela della salute in ambito penitenziario con lo scopo di fornire alle regioni e province autonome indicazioni e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari. Vengono forniti alcuni dati riguardanti la situazione carceraria (50.000 detenuti, nonostante una disponibilità massima di 35.000, in 200 Istituti. Dei 50.000 detenuti13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 sieropositivi per HIV, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi). Il P.O. individua le aree prioritarie di intervento per la tutela della salute dei detenuti indicando i programmi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse. Vengono fornite indicazioni riguardo: le attività di prevenzione; le attività di cura; la medicina generale; l’assistenza farmaceutica; la medicina specialistica; la medicina d’urgenza; l’assistenza ai tossicodipendenti; l’assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute; le patologie infettive; la tutela della salute mentale; Istituti o sezioni speciali per gli infermi e i minorati psichici; Centri di osservazione e istituti minorili; le attività di riabilitazione; i modelli organizzativi; il ricovero nelle unità operative di degenza; l’organizzazione per il governo della sanità in ambito penitenziario; compito dello stato, delle regioni e delle aziende sanitarie, la formazione e l’informazione. Tra i compiti istituzionali le regioni esercitano le competenze riguardo le funzioni di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento degli stessi servizi. Le stesse approvano entro 60 giorni dall’approvazione del P.O., il Progetto obiettivo regionale. Le AUSL in riferimento agli obiettivi indicati nel Progetti obiettivo nazionale e regionale svolgono compiti di gestione e di controllo dei servizi sanitari che operano negli istituti penitenziari. I contenuti del P.O. trovano piena attuazione nelle regioni che attuano la sperimentazione prevista dal D.lgs 230/99 (Toscana, Lazio, Puglia, vedi Decreto 20.4.2000, G.U. 126 del 1.6.2000). Nelle altre regioni il P.O. si applica con riferimento alle funzioni effettivamente trasferite e costituisce orientamento generale sulla materia. |
Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 154 del 4.7.2000). Il Decreto da attuazione all’art. 45 della legge 144/1999 (Riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché in materia di lavori socialmente utili) che prevedeva l’emanazione di norme volte alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione e al controllo dell’effettiva situazione di disagio. Le disposizioni contenute nel decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata. |
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