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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri i fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n 40 del 16.02.2008)
Il provvedimento definisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora; nel caso di presentazione della domanda all’ufficio di frontiera è disposto l’invio del richiedente presso la questura competente per territorio. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale (approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia). Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, il tribunale dei minorenni e il giudice tutelare procedono all’apertura della tutela e della la nomina del tutore e si avvia l’iter per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione. Nel provvedimento vengono inoltre elencati i casi di inammissibilità delle domande: il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; o ha fatto identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Verificata l’ammissibilità delle domande, la Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, o rigettare la domanda - avendo stabilito che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o ricorra un motivo di cessazione o esclusione -. Se la domanda non viene accolta, alla scadenza del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno (ad esempio nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno).
Ministero dello sviluppo economico, Decreto 28 dicembre 2007, determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute (G.U. n. 41 del 18.02.2008)
Con questo provvedimento il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri per determinare le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte dei clienti economicamente svantaggiati ed in gravi condizione di salute che devono utilizzare apparecchiature medico - terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Il decreto prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore delle suddette categorie di clienti in modo uniforme sul territorio nazionale, mediante meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e attraverso un uso efficiente delle risorse. I clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico (individuati sulla base l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE che non deve superare i 7.500 euro) potranno beneficiare della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in relazione al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%. Invece, i clienti domestici che hanno in famiglia persone in condizioni di salute tanto gravi da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico - terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica potranno beneficiare di modalità compensative riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di residenza che ne verificherà l’ammissibilità secondo i criteri stabiliti.
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, Deliberazione n. 115 del 9 novembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2006 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n.662/1996 (G.U. n. 26 del 31.01.2008)
La delibera definisce le quote del Fondo Nazionale sanitario 2006 assegnate alle Regioni per l’anno 2006 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008). Le risorse ammontano complessivamente a 1.254.000.00 euro; alla regione Marche viene destinata la somma di 35.565.097,00.
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, Deliberazione n. 114 del 9 novembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n.662/1996 (G.U. n. 26 del 31.01.2008)
La delibera definisce le quote del Fondo Nazionale sanitario 2007 assegnate alle Regioni per l’anno 2007 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008). Le risorse ammontano complessivamente a 1.199.950.00 euro; alla regione Marche viene destinata la somma di 34.898.504.
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, Deliberazione n. 113 del 9 novembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2006 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario (G.U. n. 26 del 31.01.2008)
Il provvedimento definisce i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al Fondo per l’esclusività del 2006, stabilendo che le quote sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria. Il fondo ammonta complessivamente a euro 30.152.000,00; di questi, alla Regione Marche vengono destinati 914.313,00 euro.
Decreto - legge n. 249 del 29 dicembre 2007, Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (G.U. n. 1del 02.01.2008)
Il decreto prevede strumenti e misure per contrastare il terrorismo internazionale, definendo le situazioni che possono motivare l’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione. E’ prevista l’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, disposta dal Ministero dell'Interno nei confronti dello straniero non comunitario e di cittadini/e dell'Unione Europea la cui permanenza nel nostro paese possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche; l'allontanamento, disposto dal Prefetto, di cittadini dell'Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Si precisa che per quanto riguarda l'accertamento dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, per cui possa essere allontanato un cittadino (o cittadina) dell'Unione Europea, l'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'allontanamento della persona e i comportamenti devono costituire una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile sicurezza e convivenza. Il decreto legge stabilisce che la fondamentale garanzia costituzionale del controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione o di allontanamento venga ad essere esercitata dal tribunale ordinario (al posto del giudice di pace a cui prima era attribuito il controllo di tali provvedimenti).
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28.12.2007, supplemento ordinario n. 285/L)
Questi alcuni interventi previsti dalla finanziaria 2008: Famiglia: previsione di 70 milioni di euro per il Piano straordinario per la costruzione di asili nido e di servizi socio educatavi per la prima infanzia; chi ha un bambino all’asilo nido potrà detrarre il 19% della spesa già nella dichiarazione dei redditi del 2007. Congedi e adozioni: il congedo di maternità (5 mesi) può essere fruito dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo; nel caso di adozioni internazionali viene ammessa la concessione anche prima dell'ingresso in famiglia nel periodo di permanenza all'estero dei genitori adottivi o affidatari per lo svolgimento delle pratiche burocratiche o di incontro con il minore. Del congedo di maternità può fruire in alternativa anche il padre. Il congedo parentale, invece, potrà essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso nel nucleo, entro la maggiore età. Lavoro: è previsto un finanziamento di ottocento milioni di euro al fondo per l’occupazione, oltre un miliardo per l’attuazione del protocollo sul welfare, cinquanta milioni per la salute e la sicurezza; venti milioni dedicati esclusivamente alla formazione (per chi è in cerca di prima occupazione); per favorire l’occupazione giovanile al sud Italia: ai datori di lavoro che nel 2008 impiegheranno a tempo indeterminato giovani in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sarà concesso, per il 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore, e ben 416 euro per ciascuna lavoratrice. Ambiente: è previsto lo stanziamento di 600 milioni per tenere fede al protocollo di Kyoto e rispettare il Piano sulla riduzione dell’effetto serra; per la riqualificazione delle aree urbane, attraverso la creazione di nuove aree verdi sono stati stanziati 150 milioni di euro per consentire di migliorare l’aspetto e la vivibilità delle città italiane ma anche per assorbire circa 16 mila tonnellate di Co2, pareggiando in modo “naturale” l’emissione di 10 mila auto; sono stati stanziati inoltre 800 milioni di euro per il miglioramento del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano e predisposti incentivi per quanti intendono ristrutturare la propria abitazione tenendo conto delle esigenze ambientali. Istruzione: ai 150 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2007 nel decreto legge per l’innalzamento del periodo di istruzione obbligatoria, si sommano 100 milioni di euro; sono stati confermati anche i 220 milioni di euro stanziati nella Finanziaria precedente per sovvenzionare i corsi di recupero, il potenziamento del sistema nazionale di valutazione, l’apertura pomeridiana delle scuole, le sezioni primavera, l’educazione degli adulti e l’istruzione tecnica superiore post-diploma. Politiche sociali: cresce a 1.6 miliardi di euro il Fondo nazionale. Il Fondo per la non autosufficienza, raggiunge i 400 milioni di euro. Una legge delega al Governo stabilirà i Livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie che dovranno essere garantiti attraverso queste risorse. Immigrazione: raddoppia il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari, arrivando a 100 milioni di euro per finanziare un piano per accogliere gli alunni stranieri, insegnare la lingua e la Costituzione italiana, attivare politiche per i minori non accompagnati e superare i ghetti urbani. Volontariato: 50 milioni di euro incrementeranno le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile ed è confermato il 5 per mille alle associazioni a scopo di utilità sociale: sono previsti 400 milioni di euro per il 2007 e il 2008. Salute: aumentano i fondi per la sanità che arrivano a 101,457 miliardi di euro: 4,417 miliardi in più rispetto ai 97,040 del 2007; viene abolito il ticket di 10 euro per le visite e gli esami specialistici. Ai fondi per i servizi si aggiungono 3 miliardi di euro per rinnovare e regolarizzare l’edilizia sanitaria. I finanziamenti saranno vincolati all’adozione di misure che garantiscano efficienza energetica. Meno sprechi e maggiore sicurezza anche nella prescrizione dei medicinali: le Aziende sanitarie locali (ASL), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le organizzazioni non lucrative potranno riutilizzare medicinali ancora in corso di validità non utilizzati dal malato al quale erano destinati; E’ previsto il divieto di prescrivere medicinali non registrati in Italia, o registrati con diversa indicazione terapeutica; per contrastare la fuga dei cervelli, sale la quota di finanziamenti riservata ai ricercatori “under 40”, che passa dal 5 al 10% dei finanziamenti previsti per la ricerca, per un totale di 81 milioni di euro.
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (G.U. n. 301 del 29.12.2007)
Il provvedimento definisce interventi per attuare il protocollo in materia di previdenza, lavoro e competività. Queste alcune misure: - diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi: fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, tale diritto si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»; con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009. Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia, dal 2008 saranno introdotte quattro “finestre”, con un miglioramento delle condizioni di chi va in pensione con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età. E’ consentito cumulare i segmenti di almeno tre anni (e non più sei); viene introdotta la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l’ammontare della pensione; è ammesso inoltre anche il riscatto di laurea per chi non ha ancora iniziato l’attività lavorativa ( contributo è detraibile anche dai soggetti di cui l’interessato risulta a carico). Per i contratti a termine, dopo i primi 36 mesi , è previsto un solo rinnovo, da stipulare davanti ad un esponente sindacale; per i lavori usuranti è prevista una spesa di 2,5 miliardi, che consentirà ai lavoratori impegnati in attività usuranti di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi; sono previsti ammortizzatori sociali anche ai lavoratori delle aziende che sospendono l’attività per interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale - da cui la denominazione di integrazione ambientale -.
Ministero della salute, Decreto 20 dicembre 2007, Individuazione dell’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, relativo all’anno 2008 (G.U. n. 2 del 03.01.2008)
Il provvedimento definisce la ripartizione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale. Il finanziamento complessivo ammonta ad euro 98.541.490.000,00, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera. Tali quote sono suddivise per le singole regioni e province autonome ed a livello nazionale come stabilito dalla proposta di riparto del Ministero della salute (15 ottobre 2007). Il decreto stabilisce infine che ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza, deve provvedere ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni per fare in modo che venga rispettato il tetto di spesa. Alla regione Marche è stata destinata una somma pari a 2.579.602.984 euro per finanziamento per fabbisogno indistinto, 42.114.814 euro per finanziamento per vincolate e obiettivo di piano, 2.621.717.798 euro.
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 51, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (G.U. n. 3 del 04.01.2008)
Il documento stabilisce norme per l’attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria e definisce i contenuti degli status riconosciuti. Al fine della valutazione delle domande di protezione internazionale si stabilisce che il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, tutta la documentazione in merito alla sua età, condizione sociale (anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento), identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato precedentemente, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, motivi della domanda. La valutazione delle domande prevede inoltre l’esame dei fatti che riguardano il Paese d’origine; l’esame della documentazione, della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente per valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere sottoposto si configurino come persecuzione o grave danno, se ci sono indizi della fondatezza del timore del richiedente di subire gravi danni in caso di rientro nel paese d’origine, se ci sono motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese d’origine e se potrebbe far ricorso alla protezione in un altro paese. Ai fini della valutazione dello stato di rifugiato, si specifica che gli atti di persecuzione devono essere ritenuti sufficientemente gravi per natura e frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani e devono essere riconducibili a motivi di: razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica (atti di violenza fisica, psichica, provvedimenti legislativi, amministrartivi di polizia o giudiziari discriminatori, azioni giuridiche o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia). Il decreto prevede la possibilità di protezione internazionale sia da parte dello Stato che da parte di partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali. Si stabiliscono inoltre i motivi per la cessazione dello status di rifugiato (se si avvale volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, se si è volontariamente ristabilito nel Pese che ha lasciato, se sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato) e di esclusione (se ha commesso crimini contro la pace o l’umanità, se si rende colpevole di atti contrari alle finalità e principi delle Nazioni Unite). Vengono infine stabiliti i criteri per considerare gravi i danni al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria: condanna a morte o esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Infine vengono elencati i diritti di cui godono i titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria: protezione dall’espulsione, mantenimento del nucleo familiare, rilascio di documenti di viaggio, accesso all’occupazione e all’istruzione; assistenza sanitaria e sociale, misure per accogliere e proteggere i minori non accompagnati, assistenza al rimpatrio volontario, cooperazione e scambio di informazioni con i servizi e gli uffici competenti.

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