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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (G.U. n. 263 del 10.11.2012, supplemento ordinario n. 201/L)
Il provvedimento definisce disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Vengono quindi definite: norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria: - riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie: le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini; vengono inoltre apportate modifiche della legge 120/2007 in merito all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, le misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, gestione e monitoraggio dei rischi sanitari, dirigenza sanitaria e governo clinico, disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa. Viene inoltre definito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia (intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro), al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 ottobre 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012 (G.U. n. 273 del 22.11.2012)
Con questo provvedimento è previsto l'ingresso di 13.850 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012. Del numero complessivo di ingressi previsti, le quote sono così ripartite: 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea; e la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali DECRETO 5 ottobre 2012, Attuazione dell’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne (G.U. n. 243 del 17.10.2012)
Con questo decreto è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Sono stati definiti: incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all’incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro; incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro. All’Istituto nazionale di previdenza sociale spetta la corresponsione di un incentivo definito in base alla tipologia di trasformazione o stabilizzazione del contratto di lavoro. Gli incentivi sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni, stabilizzazioni o assunzioni.
Legge n. 172 del 1° ottobre 2012, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (G.U. n. 235 del 08.10.2012)
Con questo provvedimento è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e sono state definite le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno. Vengono elencate le modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale, al codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori, alla legge 354/’75 in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori, infine alcune disposizioni in materia di gratuito patrocinio. L’autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali è individuata nel Ministero dell’Interno. Gli obiettivi della Convenzione sono: prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali; promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini. Al fine di assicurare l'efficace applicazione, la presente Convenzione ha istituito anche un meccanismo di monitoraggio specifico. Si precisa che l'applicazione della Convenzione sarà assicurata senza alcuna discriminazione, basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione. Con il termine "bambino" nella convenzione si indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni e con l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione; il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.
DECRETO 1° ottobre 2012, Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia (G.U. n. 270 del 19.11.2012)
Il decreto, definisce gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi relativi per l'esecuzione della misura di sicurezza alle strutture residenziali sanitarie che esplicano funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. I requisiti vengono elencati e descritti nell'Allegato «A». Queste alcune azioni previste: implementazione adeguatamente diversificata, anche in termini strutturali, organizzativi, di profili di sicurezza e di vigilanza esterna, e per livelli di protezione, idonea a rispondere alle diverse caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione; per quanto concerne l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (che non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale ne' dell'Amministrazione penitenziaria), le Regioni e le Province Autonome attivano specifici accordi con le Prefetture, che tengono conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Per quanto riguarda l'area abitativa, con un numero massimo di 20 posti letto, ne viene descritta in dettaglio la configurazione (è articolata in camere destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali); locali di servizio comune: locali per le attività sanitarie. Vengono infine definiti i requisiti organizzativi: tipo e numero di operatori sanitari impegnati nella struttura, organizzazione del lavoro sulla base di criteri di efficienza ed efficacia per una buona pratica clinica, tenendo anche presenti le restrizioni della libertà degli ospiti, in quanto sottoposti a provvedimento giudiziario; il personale e' organizzato come équipe di lavoro multi professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS.
Decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia dai strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide (G.U. n. 203 del 31.08.2012)
Con questo provvedimento sono state apportate modifiche all’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Queste le principali modifiche da segnalare: per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante il cosiddetto contrassegno di parcheggio per disabili. Per le persone risultanti temporaneamente invalide viene rilasciata una autorizzazione a tempo determinato. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 168 del 20 luglio 2012, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112 (G.U. n. 228 del 29.09.2012)
Nel presente decreto vengono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; vengono quindi determinati gli indirizzi e i criteri generali dell'attività dell'ufficio, definendo gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione; è stabilita l’adozione del documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario e del Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante. La sede dell’Ufficio è a Roma ed è alle dipendenze del Garante che può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, e con istituzioni o organizzazioni, nazionali o internazionali preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti (anche al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza). Il Garante convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Viene inoltre istituita la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante ed è composta da associazioni ed organizzazioni – individuate dal garante - che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza; promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Il Garante inoltre può' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse (composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione).
Legge n. 135 del 7 agosto 2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (GU n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n.173)
Il provvedimento è il cosiddetto Spending review bis che segue il primo provvedimento sulla revisione della spesa pubblica (legge n.94 del 6 luglio 2012). Si articola in cinque parti principali: 1)Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali: è previsto l’accorpamento delle province con l'obiettivo di dimezzarne il numero attuale (gli enti dovranno avere 2500 chilometri quadrati e 350.000 abitanti); entro il primo gennaio 2014 verranno istituite dieci Città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e verranno soppresse le relative province. 2) Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria: sono previste disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica: Il medico che cura un paziente per la prima volta dovrà indicare nella ricetta solo il principio attivo contenuto nel farmaco; può indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo ma in questo caso deve giustificare la scelta con una ''sintetica motivazione''; tale indicazione (clausola di non sostituibilità) è vincolante per il farmacista. Sale al 2,25% dall'1,82% lo sconto obbligatorio che le farmacie praticano nei confronti del servizio sanitario nazionale. Le otto regioni in disavanzo sanitario (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potranno inoltre anticipare al 2013 dal 2014 l'aumento dell'addizionale Irpef all'1,1% dallo 0,5%. Il decreto, inoltre, taglia il fondo sanitario nazionale di 900 milioni nel 2012, di 1,8 miliardi nel 2013, di 2 miliardi nel 2014 e di 2,1 miliardi dal 2015. 3) Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali: sono previsti tagli a Regioni ed enti locali per 2,3 miliardi nel 2012, 5,2 miliardi nel 2013 e 5,5 miliardi dal 2014. 4) Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario: Riduzione dell'iva; L'aumento dell'Iva è sospeso da ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013; il governo, grazie ai risparmi sulla spending review, assicurerà la pensione anticipata a 55.000 esodati dopo i 65.000 di loro già garantiti con un primo decreto.5) valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione e di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
Ministero dell'interno, Decreto del 6 agosto 2012, Ripartizione delle risorse stanziate a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri a valere sull'annualità 2012 (GU n. 190 del 16-8-2012 )
Il decreto stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto a valere sul Programma annuale 2012; € 2.599.074,14 per l'Azione 1 - “Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici”.; € 800.000,00 per l'Azione 3. – “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati”. Obiettivo principale è incentivare la realizzazione di progetti a livello territoriale e la creazione di reti (a carattere di sistema/valenza territoriale) tra i soggetti destinati alla realizzazione degli interventi.
Ministero della salute, Decreto 6 agosto 2012, Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (G.U. n. 197 del 24.08.2012)
Il provvedimento introduce alcune modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare» e al relativo disciplinare tecnico allegato. Queste le principali modifiche: al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni di assistenza domiciliare e dei livelli essenziali il Sistema informativo deve consentire le analisi aggregate utili per il calcolo di indicatori, è quindi consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito; il Sistema è predisposto per permettere alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria domiciliare, sulla base degli indicatori calcolati e alle competenti unità organizzative della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.. Si stabilisce inoltre che a partire dal 1° agosto 2012 le informazioni devono essere trasmesse al NSIS, con cadenza trimestrale entro i quarantacinque giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi e devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.salute.gov.it). Nel disciplinare tecnico (in allegato) vengono descritte le procedure per la trasmissione telematica dei dati, in conformità alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC). Si precisa infine che nel Sistema sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente provvedimento, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati; l'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi e le funzioni applicative del Sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato.

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