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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

DPCM 25 ottobre 2006, Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n.285 del 07.12.2006)
Il Decreto fissa per l’anno 2006 una quota ulteriore di 350.000 ingressi di cittadini extracomunitari residenti all’estero, in aggiunta alla quota complessiva massima fissata nella programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato (170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale). Tale intervento si è reso necessario per rispondere alle esigenze del mercato interno del lavoro, con particolare riferimento a specifici settori produttivi e ala lavoro domestico di cura ed assistenza alla persona. Il provvedimento riguarda i lavoratori che hanno inviato regolare domande di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 21 luglio 2006. Il Ministero della solidarietà sociale definirà la ripartizione della quota aggiuntiva tra le regioni e le province.
Decreto del ministero della solidarietà sociale del 2 ottobre 2006, Bando per la presentazione di progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga – alcol correlate, posti in libertà per la concessione dell’indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241 (G.U. n. 264 del 13.11.2006)
Il provvedimento definisce i criteri per la presentazione di progetti a favore dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie droga – alcol correlate, posti in libertà in seguito alla concessione dell’indulto (legge n. 241 del 31 luglio 2006). I progetti, allo scopo di avviare percorsi per la riabilitazione e per evitare la recidiva, devono prevedere interventi di assistenza personalizzata, per garantire adeguate condizioni di alloggio, di mezzi di sussistenza e di sostegno personale agli ex detenuti. Il decreto individua tre possibili ambiti delle azioni: - accoglienza residenziale (per il potenziamento e il sostegno dei servizi di bassa soglia e di prima accoglienza, in modo da favorire l’accesso alle case alloggio, comunità e gruppi di appartamento del territorio); - autonomia residenziale (per finanziare le morosità relative ai canoni di locazione o alle utenze o comunque di sostegno economico o di mediazione per l’affitto della casa); - ricongiungimento familiare (mediazione familiare e supporto della genitorialità).
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 21 settembre 2006, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2006 (G.U. n. 252 del 28.10.2006, supplemento ordinario n. 204)
Il provvedimento definisce criteri e modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato; possono richiedere il finanziamento le organizzazioni di volontariato legalmente costituite da almeno due anni e che, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, risultano regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato. Si precisa che i progetti (che non devono avere una durata superiore a dodici mesi) possono essere presentati da singole associazioni di volontariato o da più organizzazioni di volontariato congiuntamente.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 2006, Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (G.U. n.272 del 22.11.06)
Vengono individuate alcune elementi da tenere in considerazione per la presentazione dei progetti: - innovatività (con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale); - interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali; - creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati. La direttiva stabilisce inoltre alcuni ambiti di intervento prioritari (per l’anno 2006 i progetti devono riguardare l’ambito del disagio sociale):- nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati e agli anziani; - contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficoltà, persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette; - promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile. Vengono definiti i criteri di finanziamento e le spese imputabili. Le disponibilità finanziarie relative all’anno in corso dovrebbero risultare pari a circa € 1.178.473,00. La domanda di finanziamento (in allegato al provvedimento) deve pervenire al Ministero della solidarietà sociale –Direzione generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato - Via Fornovo n. 8 – 00192 – Roma entro 35 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (indicando sulla busta la dizione “Progetto Sperimentale volontariato - Direttiva 2006”).
Legge 31 luglio 2006, n. 241, Concessione di indulto (G.U. n. 176 del 31.07.2006)
La legge stabilisce un provvedimento di clemenza ed urgenza concedendo l’indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie (sole o congiunte a pene detentive). Nel testo vengono elencati i casi in cui l’indulto non può essere applicato (con riferimento ai corrispondenti articoli del codice penale): - associazioni sovversive, - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; - attentato per finalità terroristiche o di eversione; - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); - devastazione, saccheggio e strage; - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; - banda armata; - associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); - associazione di tipo mafioso; - strage; - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; - prostituzione minorile; - pornografia minorile; - detenzione di materiale pornografico; - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; - tratta di persone; - acquisto e alienazione di schiavi; - violenza sessuale; - atti sessuali con minorenne; - corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di estorsione; - usura; - riciclaggio (limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope). E’ prevista la revoca del beneficio dell’indulto nel caso in cui chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Il provvedimento è entrato in vigore dal primo agosto 2006 (giorno seguente alla approvazione della legge).
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 25 agosto 2006, Ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2006 (G.U. n. 235 del 09.10.2006)
Il decreto stabilisce i criteri di ripartizione per l’anno 2006 delle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali, ammontanti ad una somma di € 1.624.922.940. Questi i soggetti a cui vengono destinate le risorse e le quote assegnate: - 755.429.000,00 euro all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [566.000.000,00 per la legge 448/98: assegni nuclei familiari e di maternità, 148.000.000,00 per la legge 104/92: agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave, 3.600.000,00 per la legge 448/2001: indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major, 37.829.000,00 per oneri pregressi]; - 775.000.000,00 € alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (di cui 20.734.490,83 euro destinati alla regione Marche); 44.466.940,00 e ai comuni (per gli interventi di competenza comunale relativi all’applicazione della legge 285/97. Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza); - 50.027.000,00 € al Ministero della Solidarietà sociale per interventi di carattere sociale.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 26 giugno 2006, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 230 del 03.10.2006)
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: il finanziamento complessivo per il 2006 ammonta a € 30.978.414.00. E’ stato stabilito di applicare un nuovo criterio correttivo ed equitativo: - per il 10 % delle risorse totali disponibili in proporzione al numero complessivo dei residenti in ogni regione o provincia autonoma (non esistono sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali nella percentuale di persone disabili che possono rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato); per il restante 90 % tenendo conto dei criteri di riparto adottati nella precedente annualità. Alla regione Marche viene assegnata la quota di 1.822.558,86 €.
Decreto – legge 29 settembre 2006, n. 261, Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali (G.U. n. 227 del 29.09.2006)
Il provvedimento sospende gli sfratti fino al 30 giugno 2007 per le famiglie con un reddito inferiore a 27 mila euro, in cui siano presenti figli a carico, ultrasettantenti, malati terminali o disabili oltre il 66 per cento di invalidità residenti nei capoluoghi di provincia con oltre 10 mila abitanti. Sono inoltre previsti altri interventi, quali la previsione di programmi ragionati di edilizia sovvenzionata e agevolata da parte dei Comuni e l’avvio di un tavolo di concertazione per la definizione di un piano pluriennale nazionale di edilizia residenziale pubblica finalizzato all’aumento di alloggi in locazione a canone sociale e a canone concordato; a questo piano parteciperanno, oltre ai Ministri interessati (delle infrastrutture, della solidarietà sociale, dell’economia e delle finanza, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili), anche i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia, delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.
Agenzia italiana del farmaco, Determinazione 27 settembre 2006, Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata (G.U. n. 227 del 29.09.2006)
Il provvedimento stabilisce la riduzione del 5 % dei prezzi al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale (con un arrotondamento alla seconda cifra decimale del prezzo al pubblico). Si precisa che tale riduzione non si applica ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai medicinali non inseriti nella lista di trasparenza.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 2 agosto 2006, Legge 7 dicembre 2000, n. 283. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettere d) ed f).(Direttiva annualità 2006) (G.U. n. 219 del 20.09.2006)
Il provvedimento definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative da parte delle associazioni di promozione sociale e le priorità e i criteri di valutazione per accedere ai finanziamenti. Le iniziative devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l’informatizzazione delle associazioni (con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame tra questa e la formazione o alla produzione di banche dati). Questi gli ambiti di intervento dei progetti considerati prioritari per l’anno in corso: sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità; sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani; sostegno alle persone in condizioni di disagio socio-economico; sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale; sostegno per l'inclusione sociale con particolare riferimento a cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità. La domanda di finanziamento deve pervenire al Ministero della Solidarietà Sociale entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2006. Il finanziamento complessivo ammonta a 11.000.000,00 euro.

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