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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Legge 21 febbraio 2006, n. 49, Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (G.U. n. 48 del 27.02.2006, supplemento ordinario n. 45/L)
La legge porta sostanziali modificazioni al testo unico in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 (di seguito definito "testo unico"). La nota Ministeriale reca anche la nuova tabellazione di tutte le sostanze stupefacenti operata con la nuova legge, con l'indicazione della corrispondenza, per ogni sostanza, alle vecchie tabelle e criteri di immediata applicazione, relativamente alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali rientranti nell'ambito di applicazione della norma. Queste alcune disposizioni emanate al fine della prescrizione dei medicinali elencati in allegato al provvedimento (di cui alla Tab. II Sez. A): - medicinali di cui alla Tab. II Sezione A devono essere prescritti con il ricettario a madre-figlia (ricetta gialla ) precedentemente in uso, rilasciato dagli ordini provinciali dei medici: è consentita la prescrizione di 1 medicinale per cura di durata non superiore a trenta giorni di terapia (si sottolinea che il computo temporale ai fini della validità di tali ricette inizia dalla data di prescrizione) - si evidenzia che sono assoggettati a tali disposizioni prescrittive, cioè devono essere prescritti con la ricetta gialla , i medicinali inclusi nell'allegato III bis della Tab. II sez. A , quando destinati ad impiego terapeutico diverso dal trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa - ; - medicinali di Tab. II – Sezione A, di cui all'Allegato III-bis, destinati al trattamento del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa, continuano ad essere prescritti con il ricettario in triplice copia a ricalco attualmente in uso: la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o dosaggi differenti dello stesso medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni (di tutte le prescrizioni di medicinali di Tab. II Sez. A deve essere conservata copia da parte dell'assistito - e dal proprietario dell'animale ammalato, in caso di prescrizione veterinaria, come giustificativo del medicinale di cui è in possesso). medicinali di cui alla Tab. II Sez. b), c), d) sono da prescriversi con ricetta non ripetibile; - I medicinali di cui alla Tab. II Sez. a), b) e c) sono soggetti a registrazione in entrata e uscita nel registro di cui all'art. 60 ( Il Farmacista deve conservare le relative ricette per due anni (non più cinque) a partire dalla data dell'ultima registrazione). Si precisa inoltre che I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e detenere i medicinali compresi nell'Allegato III - bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone) per uso professionale urgente utilizzando per tali prescrizioni il nuovo ricettario previsto dalla norma; una copia della autoricettazione è conservata dal sanitario che tiene un registro delle prestazioni effettuate. Il Registro non è di modello ufficiale, deve essere conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione. Le copie dell'autoricettazione vengono conservate dal sanitario per la durata di conservazione del registro.
Legge 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (G.U. n. 63 del 16.03.2006)
La legge stabilisce che la sostituzione del termine «sordomuto» con l'espressione «sordo» in tutte le disposizioni legislative vigenti. Il provvedimento precisa che agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In base alla nuova disposizione le parole “'accertamento del sordomutismo” sono sostituite dalle seguenti: “L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1”.
D.P.C.M. 15 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il decreto fissa la quota massima di 170.000 unità per l’ingresso di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Tale quota viene ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero delle Politiche sociali (45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro; 2.000 cittadini che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine). Sono inoltre ammessi 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
D.P.C.M. 14 febbraio 2006, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n. 55 del 07.03.2006)
Il provvedimento stabilisce che per l’anno 2006 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea entro il limite massimo di 170.000 ingressi (Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria).
Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006)
Il testo modifica in modo sostanziale il sistema attuale in materia di affidamento in base al quale i figli sono affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi. Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità; principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. In questo modo si intende garantire il diritto dei figli, anche in caso di separazione die genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all’istruzione, all’educazione e alla salute) e provvederanno al loro mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Si precisa che il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad un solo dei genitori qualora ritenga – con provvedimento motivato – che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore e può modificare i provvedimenti in vigore nel caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
Legge 27 gennaio 2006, n. 22, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (G.U. n. 23 del 28.01.2006)
Con questo provvedimento viene convertito in legge il decreto n. 1 del 3gennaio 2006. In particolare si stabilisce che gli elettori affetti da grave infermità (tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano) e che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella propria dimora. Per esercitare il diritto di voto domiciliare, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione -, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo e allegando copia della tessera elettorale e un certificato medico (da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio). Si precisa inoltre che il sindaco provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni, che consegna nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni al presidente di ciascuna sezione; sulla base delle richieste pervenute, viene pianificato ed organizzato il supporto tecnico – operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare, che viene effettuata durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in cui l’elettore è iscritto. La legge definisce anche modalità per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
Presidente del consiglio dei Ministri, Decreto 20 gennaio 2006, Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza (G.U. n. 22 del 27.01.2006)
La delibera definisce i criteri e le modalità di destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, come previsto dall’art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Il provvedimento stabilisce che i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota si devono iscrivere in un apposito elenco tenuto dalla Agenzia delle entrate, presentando domanda entro e non oltre il 10 febbraio 2006 - con autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti- (il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono la lista dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Università); l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco dei soggetti iscritti entro il 20 febbraio 2006. Viene precisato che i contribuenti effettueranno la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito utilizzando il modello CUD 2006 ed il modello 730/1-bis, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri ed esprimendo una sola scelta di destinazione; nel caso delle ONLUS e associazioni e fondazioni di promozione sociale, il contribuente deve anche indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare la quota.
PCM, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 19 dicembre 2005, Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2006 – 2007 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento di competenza previsto per l’anno finanziario 2005 (Deliberazione n. 18/2005/SG) (G.U. n. 304 del 31.12.2005)
La Delibera prevede lo stanziamento di euro 1.400.000,00 stabilito dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per finanziare processi di sussidiarietà per gli anni 2006 – 2007, proseguendo la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2005. Possono presentare i progetti tutti gli enti autorizzati alla data del 31 dicembre 2005 (anche con il concorso di più enti per ogni progetto e con la partecipazione di soggetti pubblici e privati). Il provvedimento precisa che i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel paese di origine – mediante la realizzazione di interventi che permettano loro dai rimanere nella propria famiglia e nella comunità di appartenenza -. I progetti, che devono essere inviati alla Commissione per le Adozioni Internazionali entro e non oltre il 31 marzo 2006, si articolano in una prima parte illustrativa e in una seconda parte con l’indicazione degli enti autorizzati realizzatori, le altre organizzazioni concorrenti alla realizzazione, l’esatta localizzazione dell’intervento, le amministrazioni interessate dei paesi stranieri, eventuali organismi stranieri coinvolti, il costo e la durata del progetto (fasi iniziali, intermedie e data prevista per la conclusione). Infine vengono precisate modalità e tempi di erogazione dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento (di cui verrà data comunicazione anche nel sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali).
Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (G.U. n. 14 del 18.01.2006)
La legge definisce le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (come stabilito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne). Il provvedimento prevede: - la realizzazione di campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine e del divieto vigente in Italia delle suddette pratiche; - la promozione di iniziative di sensibilizzazione (con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie e con le comunità di immigrati) per sviluppare l’integrazione socio – culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; - l’organizzazione di corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto; - programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo; - il monitoraggio presso le strutture sanitarie e i servizi sociali, - l’organizzazione di progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche, nonché a creare centri antiviolenza presso le popolazioni locali di Paesi dove continuano ad essere praticate le mutilazioni genitali femminili (con il coinvolgimento di Governi interessati). Si stabilisce inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di linee guida destinate alle figure professionali sanitarie (con un finanziamento di euro 2,5 milioni) e l’istituzione di un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di mutilazione genitale femminile (con un finanziamento di euro 0,5 milioni). La legge stabilisce l’inserimento degli art. 583-bis (indicazione delle pene per chi cagiona mutilazioni degli organi genitali femminili) e art. 583-ter (pena accessoria dell’interdizione dalla professione contro l’esercente una professione sanitaria per questi delitti).
Legge 28 dicembre 2005, n. 278, Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (G.U. n. 3 del 04.01.2006)
Con questo provvedimento viene concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati (è previsto anche l’utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali). Come stabilito dalla legge, il coordinamento delle attività del Centro polifunzionale è affidato ad un Comitato composto da cinque membri: uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall’Unione italiana dei ciechi – ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili (indicati rispettivamente dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili – FAND – e dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap – FISH -) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), (G.U. n. 302 del 29.12.2005, supplemento ordinario n. 211/L)
Si indicano alcune delle principali misure adottate nella legge finanziaria 2006, approvata in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 15 dicembre 2005 (ripubblicata corredata delle relative note nel supplemento ordinario n. 9 del 13.01.2006). Ambiente. Nell’ambito del Fondo per esigenze di tutela ambientale è programmato lo stanziamento 100 milioni di euro per l’attuazione del protocollo di Kyoto; sono inoltre previsti incentivi alla ricerca e alla produzione di biocombustibili. Fondo famiglia e solidarietà. Per ogni figlio nato o adottato nel 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000; il medesimo assegno è concesso per ogni figlio dal secondo in su nato o adottato nel 2006 (gli assegni possono essere riscossi presso l’ufficio postale di zona). Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nidi sono detraibili per il 19% - fino a un tetto massimo di 632 euro annui per ogni figlio -. Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. A decorrere dal 2006 è costituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcibile. Adozioni internazionali. Viene stabilito un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali; per il coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro (per gli anni 2006,2007 e 2008). Imposte e bolli. Viene istituita un’addizionale del 25% alle imposte sul reddito per chi produce o distribuisce materiale pornografico o che induce alla violenza. Enti locali. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica sono previsti tagli ai finanziamenti agli enti locali. Servizio civile. E’ previsto un taglio ulteriore ai fondi destinati al servizio civile nazionale, che ammonta a complessivi 207.865.840 euro per circa 35 mila posti (dopo la riduzione da 224 a 218 milioni di euro già applicata con la programmazione triennale). Sanità. Nel settore sanitario vengono riconfermati gli oneri a carico delle regioni al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza e gli adempimenti necessari per l’utilizzo della tessera sanitaria. Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari. Il Governatore della Banca d’Italia viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Consiglio dei Ministri) e resta in carica sei anni, con un mandato rinnovabile una sola volta; per le operazioni di acquisizione e di concertazione societaria bancaria sono necessarie l’autorizzazione della Banca d’Italia e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Volontariato Il contribuente potrà destinare il cinque per mille dell’imposta sul reddito al sostegno delle organizzazioni non profit (oltre che al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, al finanziamento della ricerca sanitaria e alle attività sociali svolte dl comune di residenza del contribuente).
Circolare 22 dicembre 2005, n. 40/05, Patologie oncologiche – Periodo di comporto – Invalidità e situazioni di handicap grave – Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale (G.U. n. 10 del 13.01.2006)
Il provvedimento introduce alcuni interventi per tutelare i lavoratori afflitti da patologie oncologiche al fine di adeguare il periodo di comporto – periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato – e incentivare la flessibilità della prestazione lavorativa mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro – la quantificazione dell’orario ridotto e la scelta tra modalità orizzontali o verticali è decisa dalle parti; il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore quando lo stato di salute lo renderà possibile -. Si precisa che l’individuazione del periodo di comporto è individuato dalla contrattazione collettiva (in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere il contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge e dalle norme corporative) e che durante il periodo di aspettativa non retribuita il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma il rapporto di lavoro si considera sospeso e può essere riattivato normalmente al termine del periodo. La circolare stabilisce inoltre che è prevista per il lavoratore affetto da tumore una ulteriore possibilità di astensione dal lavoro nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di invalidità (da parte delle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche): in caso di riconoscimento di handicap grave il lavoratore può godere di due ore al giorno di permesso retribuito o tre giornate mensili di permesso retribuito – lo steso diritto è concesso anche ad un familiare del malato (per assicurare la possibilità di assisterlo nelle cure).
DGR n. 1470 del 28 novembre 2005, Attuazione del protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria e post-penitenziaria – definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per aree d’intervento (BUR n. 108 del 7.12.05)
Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di euro 43.899,00 per interventi in materia penitenziaria e post - penitenziaria; le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra gli Ambiti Territoriali ove sono presenti Case Circondariali o Case di Reclusione: il 70 % per la popolazione detenuta al 30/06/05 e il 30 % per la popolazione complessiva al 31/12/03. La delibera stabilisce che i progetti (realizzati con la collaborazione e l’integrazione di Enti Locali, dell’Amministrazione Penitenziaria e del Terzo Settore) devono essere finalizzati alla promozione, al sostegno o alla continuità di progetti o iniziative nelle seguenti aree d’intervento: - esecuzione penale esterna, - interventi specifici per detenuti stranieri, - attività trattamentali culturali, - interventi a favore dei minorenni, - formazione professionale e lavoro, - rapporti con il mondo esterno, con particolare riferimento alla creazione o al potenziamento di Comitati Carcere – Territorio.
Delibera amministrativa n. 6 del 15 novembre 2005, Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale. Fondo sanitario anni 2004 e 2005 spesa di parte corrente (BUR n. 106 del 1.12.2005)
La delibera stabilisce i criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale (anni 2004 e 2005) per i progetti speciali di competenza regionale; per l’anno 2004 viene confermata la spesa complessiva di euro 11.362.052,00, mentre per l’anno 2005 è previsto un onere complessivo di euro 10.500.000,00. Il provvedimento indica per ciascun progetto – nell’allegato - la valenza temporale e l’importo con il limite massimo di spesa da assegnare, impegnare e pagare. Questi alcuni dei progetti speciali finanziati: - attività ispettive, - interventi didattici e spese di gestione delle aziende ospedaliere, delle zone territoriali e dell’INRCA di Ancona, - borse di studio delle scuole di specializzazione post – laurea, - corsi per operatori socio – sanitari, - interventi straordinari di alta specializzazione a favore dei cittadini extracomunitari appartenenti a famigli economicamente svantaggiate, - potenziamento delle attività di prelievo o di trapianto di organi e tessuti, - progetto regionale di educazione terapeutica per bambini ed adolescenti, - acquisto e fornitura di ricettari unici e standardizzati, - progetto di vita per soggetti autistici, - sistema informativo regionale per la riduzione degli infortuni domestici, sul lavoro e malattie professionali, - piano degli interventi per il monitoraggio della spesa farmaceutica, - assistenza integrata a soggetti affetti da malattie rare o con particolari condizioni morbose ad elevato impatto socio sanitario.
DGR n. 1383 del 14 novembre 2005, Attuazione DGR n. 1711 del 25/09/02 – Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati a garantire la continuità dei servizi di rilievo regionale in materia di dipendenze patologiche – 2° semestre 2005 (BUR n. 107 del 05.12.05)
La delibera stabilisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di € 643.500,00 a favore dei contributi destinati a garantire, nel secondo semestre 2005, la continuità dei servizi di rilievo regionale in materia di dipendenze patologiche. Il finanziamento complessivo viene così diviso: - fino a 240.000,00 € per servizi semiresidenziali (Centri Diurni), - fino a 220.000,00 € per servizi residenziali per specifiche tipologie di utenza, e servizio telefonico di counselling (n° verde regionale sulle droghe), - fino a 183.500,00 € per servizi di strada che prevedono l’impiego di operatori di strada o unità mobili (- fino a 75.000,00 per servizi o interventi di natura socio - sanitaria con funzione di promozione della salute, informazione, riduzione della domanda ed intercettazione del disagio, rivolti a giovani e adulti e fino a 108.500,00 per servizi o interventi sanitari ad alta integrazione sociale finalizzati alla riduzione del danno rivolti a consumatori di sostanze psico – attive).
DPCM 3 novembre 2005, Incremento del contingente fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile nazionale (G.U. n. 301 del 28.12.2005)
Con questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito l’aumento di 3.100 unità del contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile per l’anno 2005 e la riduzione di 100 unità del contingente di volontari da impiegare all’estero. Si precisa che tale disposizione è stata stabilita al fine di impegnare le risorse stanziate; lo slittamento nel piano di partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare servizio nel 2005 ha determinato, infatti, un’economia di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato e un’ulteriore economia è derivata dal minor numero di progetti presentati (e quindi di volontari impiegati) per il servizio civile all’estero rispetto a quanto programmato all’inizio del 2005.
DPR 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone (G.U. n. 270 del 19.11.2005)
Il provvedimento presenta il programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù / servitù e tratta di persone) per la realizzazione di interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico. I progetti, realizzati dalle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, devono prevedere: la fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto, la disponibilità per le vittime di servizi socio – sanitari di pronto intervento, convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale e in programmi di rientro volontario. I progetti devono essere presentati alla Commissione entro termini e con modalità che verranno resi note, per poi essere valutati (entro trenta giorni) dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto precisa infine che il programma di assistenza è finanziato per una quota pari all’ottanta per cento con un contributo dello Stato (per una somma complessiva di euro 2,5 milioni per l’anno 2005) e per il restante venti per cento con un contributo della regione o dell’ente locale.
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 257 del 04.11.2005)
Il decreto definisce il percorso di formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo (di istruzione e formazione) al fine dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, qualificando la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha previsto l’istituzione di corsi a numero chiuso programmati dalle Università (corsi di laurea magistrale e istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei) e corsi accademici di secondo livello (da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). Tali corsi sono finalizzati all’acquisizione di competenze pedagogiche, relazionali, comunicative, un approfondimento disciplinare mirato, con la realizzazione di esperienze concrete con periodi di tirocinio nelle scuole e possibili stage all’estero. Il numero di posti per l’accesso ai corsi tra le Università di ciascuna Regione è pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione. Tali corsi sono preordinati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, con la discussione di una tesi e il superamento di un esame di stato abilitante. La frequenza del corso di formazione e il conseguimento dell’abilitazione sono requisiti necessari per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale (o il diploma di secondo livello) e l’abilitazione all’insegnamento sono iscritti in un apposito Albo regionale.
C.I.P.E, Deliberazione 27 maggio 2005, Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente – Ripartizione tra le regioni dell’accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 622/1996 (Deliberazione n. 48/05) (G.U. n. 261 del 9.11.2005).
Viene stabilita la ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale 2004 da assegnare alle regioni e alle province autonome per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2003 - 2005. La somma assegnata alle regioni è di 1.108.976.000 euro (le quote sono vincolate agli obiettivi di piano per l’anno 2004). La somma assegnata alla regione Marche è di 30.720.687 euro.
C.I.P.E, Deliberazione 27 maggio 2005, Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente – Ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l’esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario (Deliberazione n. 49/05) (G.U. n. 261 del 9.11.2005).
Il Fondo riguarda la quota da assegnare alle regioni per la corresponsione della indennità di esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario; la ripartizione viene realizzata in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell’anno 2002. La somma assegnata alle regioni è di 36.152.000 euro. La somma assegnata alla regione Marche è di 1.093.054 euro .
C.I.P.E, Deliberazione 27 maggio 2005, Servizio sanitario nazionale 2005 – Ripartizione quota di parte corrente (Deliberazione n. 47/05) (G.U. n. 261 del 09.11.05)
La delibera individua le quote di riparto del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2005, sulla base della disponibilità finanziaria complessiva ammontante a 88.195.000.000 euro. Questi le risorse assegnate: -85.972930.000 euro tra le regioni per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; - 32.763.760 euro per l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; - 168.353.902 euro per l’ospedale Bambino Gesù; - 275.000.000 euro per il concorso alla copertura degli oneri contrattuali; - 6.840.000 euro per la medicina penitenziaria; - 163.200.000 euro per gli Istituti zooprofilattici sperimentali; - 116.350.000 euro per la Croce Rossa Italiana; - 50.000.000 euro (ulteriore somma) per l’ospedale Bambino Gesù. Restano accantonati, in attesa di proposte del Ministero della salute): 1.228.848.00 euro per i programmi speciali e 381.832.000 euro per attività a destinazione vincolata. La somma assegnata alla Regione Marche è di 2.246.249.132 euro .
Legge 21 ottobre 2005, n. 249, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (G.U. n. 251 del 27.10.2005)
Il provvedimento delinea i princìpi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di: - raggiungere l’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati; - tutelare la salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell’ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue; - garantire condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; promuovere lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell’ambito dell’assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti. Le disposizioni della legge riguardano: - i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale; - i princìpi generali per l’organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali; - le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale; - le misure per la programmazione e il coordinamento del settore; - le misure per il raggiungimento dell’autosufficienza; - le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 13 ottobre 2005, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). Anno 2005 (G.U. n. 249 del 25.10.2005)
La direttiva stabilisce criteri di ammissione e modalità per la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti sperimentali di promozione sociale; possono richiedere il contributo le associazioni di promozione sociale che risultino iscritte negli appositi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano 8istituiti ai sensi della legge 383/2000. Il provvedimento precisa che le domande possono essere presentate sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, sia in collaborazione con enti locali. La direttiva indica gli ambiti operativi dei progetti (sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità, sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani; interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio – economico, interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale), durata (non superiore a dodici mesi), requisiti, le indicazioni dei costi (disponibilità finanziaria per il 2005 è pari a euro 11.000.000,00), le modalità di valutazione dei progetti e la documentazione da allegare. Le domande devono pervenire alla Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali – Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo entro il 21 novembre 2005.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005, Tirocini formativi e di orientamento, (G.U. n. 246 del 21.10.2005)
Il provvedimento stabilisce finalità e modalità di realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, infatti, l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione con il mondo della ricerca e della formazione universitaria al fine di acquisire nuove e sempre più aggiornate e qualificate professionalità, in grado di garantire una riforma della pubblica amministrazione rispondente ai bisogni della collettività e del sistema economico. Nella Direttiva si precisa che le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi appartiene alla competenza normativa delle regioni (pertanto la normativa nazionale troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale). I tirocini formativi e di orientamento promossi dagli atenei devono prevedere un periodo di formazione professionale dei giovani universitari orientata all’acquisizione delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e strategiche necessarie agli amministratori delle pubblica amministrazione, sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento. L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione fra ateneo promotore e datore di lavoro ospitante, con la definizione del progetto formativo (obiettivi, modalità di effettuazione, durata, periodo di svolgimento, tutor incaricato dall’ateneo, responsabile incaricato dall’amministrazione). Vengono evidenziati gli obblighi dell’ateneo promotore e della amministrazioni pubbliche ospitanti e del tirocinante. Si chiariscono inoltre i criteri per la possibilità dei datori di lavoro (amministrazioni ospitanti) di essere ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 8 settembre 2005, Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative, previste dall’articolo 3 – bis della legge 6 marzo 2001 n. 64 (G.U. n. 225 del 27.09.2005)
La circolare fornisce un elenco di regole e doveri che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile (sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari) e durante la realizzazione dei progetti, sia in relazione alle condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge, sia in merito al procedimento sanzionatorio. Per quanto riguarda i doveri, queste le principali disposizioni cui gli enti si devono attenere per assicurare una efficiente gestione del progetto di servizio civile: - rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza; - avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria (dei selezionati e degli idonei non selezionati), - assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell’alloggio, secondo le modalità previste nel progetto; - garantire al volontario la formazione (generale e specifica) secondo le indicazioni previste nel progetto; - garantire la presenza, in sede, almeno per dieci ore settimanali dell’operatore di progetto, designato quale referente del volontario; - portare a termine il progetto ponendo in essere il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In merito alle sanzioni amministrative, queste alcune delle condotte illecite degli enti di servizio civile nazionale alle quali conseguono procedimenti sanzionatori: - sanzione amministrativa della diffida per iscritto, si applica nel caso di infrazioni di lieve entità da parte degli enti: inosservanza delle procedure selettive, mancato rispetto dell’orario, mancata comunicazione delle assenze dei volontari . . . ; - sanzione amministrativa della revoca dell’approvazione del progetto nel caso in cui gli enti pongano in essere i seguenti comportamenti: mancata corresponsione al volontario del vitto e dell’alloggio, impiego del volontario in attività non previste dal progetto o in altri sedi . ..; - sanzione amministrativa della cancellazione dall’albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale: atti gravemente lesivi della dignità del volontario, richiesta ai volontari di somme di denaro, mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici (G.U. n. 183 del 08.08.2005)
Il decreto stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità (erogazione servizi e fornitura informazioni fruibili senza discriminazioni) agli strumenti informatici da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Il regolamento (in allegato al decreto) definisce le caratteristiche che gli strumenti informatici devono possedere per facilitare il loro utilizzo da parte dei diversamente abili, e la metodologia e i criteri di valutazione per la verifica dell’accessibilità - delle applicazioni basate su tecnologie internet, - dei personal computer (di tipo dekstop e portatili); - degli ambienti operativi, le applicazioni e i prodotti a scaffale. Il provvedimento prevede un tempo di dodici mesi per permettere alle Amministrazioni pubbliche di adeguare i loro apparati nel rispetto dei principi e delle linee guida indicate dal regolamento; anche i soggetti privati possono uniformarsi alle disposizioni facendo richiesta di certificazione di qualità presso il Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione) e pagando un corrispettivo per lo svolgimento della verifica tecnica. E’ previsto inoltre l’utilizzo di un logo – si tratta della sagoma di un personal computer di colore rosso Siena unito a tre figure stilizzate - che attesta l’adeguamento delle tecnologie ai criteri esposti nel decreto; il logo è corredato da una serie di asterischi che indicano i diversi livelli di qualità del servizio.
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (G.U. n. 168 del 21.07.2005)
Con questo decreto legge, che entrerà in vigore passati 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta, viene attuata una direttiva europea sulle norme minime per l’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo (richiedente quindi il riconoscimento dello status di rifugiato) negli Stati membri. Per quanto riguarda l’informazione e la documentazione si stabilisce che la questura, che riceve la domanda di asilo, provvede entro quindici giorni ad informare sulle condizioni di accoglienza il richiedente asilo tramite la consegna di un opuscolo e rilascia al medesimo un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo. Si precisa che i richiedenti asilo e i loro familiari vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale a cura del gestore del servizio di accoglienza e che per quanto riguarda l’istruzione dei minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico. Il provvedimento introduce un’innovazione sul tema del lavoro: passati sei mesi dalla presentazione della domanda, qualora la decisione non sia stata ancora adottata ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno è rinnovato per la durata di sei mesi e i richiedenti asilo potranno lavorare fino alla conclusione della procedura di riconoscimento (la vigente normativa vieta ai richiedenti asilo di lavorare fino al riconoscimento dello status di rifugiati).
Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004 – 2006 (G.U. n.169 del 22.07.2005, supplemento ordinario n. 128)
Il documento stabilisce le linee guida per la programmazione degli interventi in materia di immigrazione – applicando il testo unico sull’immigrazione come modificato dalla legge 189/2002 - per il triennio 2004 – 2006, con lo scopo di adeguarsi alle politiche dei paesi europei (contrasto all’immigrazione clandestina e alle richieste pretestuose di asilo e, allo stesso tempo, rafforzamento delle iniziative di integrazione) di semplificare le procedure amministrative (istituzione, presso ogni Prefettura dello sportello Unico per l’immigrazione). Nodo centrale dello strumento programmatico, è costituito dalle politiche per il lavoro degli stranieri e dalle linee generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio italiano, al fine di assicurare l’equivalenza tra ingresso nel territorio dello stato e svolgimento di un lavoro legale. Vengono stabilite le modalità di lotta all’economia sommersa tramite la regolarizzazione del lavoro nero e la regolamentazione dei nuovi ingressi (tramite contratto di soggiorno e iniziative di formazione professionale e linguistica all’estero prima della partenza). Altre azioni di carattere prioritario previste dal documento riguardano il contrasto e la prevenzione dei flussi migratori illegali verso l’Italia (cooperazione con gli stati di transito e di provenienza dell’immigrazione, rafforzamento dei controlli alle frontiere) e l’integrazione della popolazione immigrata per favorire la piena partecipazione economica, sociale e culturale dei cittadini stranieri (inserimento nel mondo del lavoro, apprendimento e conoscenza della lingua, rapporto con i servizi pubblici e con le comunità locali). Per favorire puntuali politiche di integrazione è prevista l’istituzione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione – organismi a livello provinciale – e il ricorso alla figura professionale del mediatore linguistico e culturale.
Legge 4 luglio 2005, n. 123, Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (G.U. n. 156 del 07.07.2005)
Il provvedimento, dopo aver riconosciuto la malattia celiaca (o celiachia) – intolleranza permanente al glutine – come malattia sociale, definisce degli interventi per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, affrontando alcuni dei problemi pratici e psicologici che i celiaci e le loro famiglie hanno dovuto finora affrontare. La legge prevede che le regioni e le province autonome i Trento e di Bolzano predispongano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre iniziative dirette a fronteggiare la malattia. Vengono definiti gli obiettivi principali cui sono rivolti gli interventi: - effettuare la diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; - migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci; - erogare i prodotti senza glutine: al fine di garantire un’alimentazione equilibrata, ai soggetti celiaci è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine, secondo i limiti di spesa fissati dal Ministero della Salute- agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva: nelle mense scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine; - migliorare l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia; - preparare aggiornamenti professionali del personale sanitario (il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 161 del 13.07.2005)
Con questo decreto viene concesso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato uno o più minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – commissione per le adozioni internazionali, entro il 31 agosto 2005, con allegati: copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che ha curato l procedura di adozione – attestante le spese sostenute -, copia della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di riferimento, autocertificazione delle spese (nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato). L’ammontare delle spese rimborsabili (con esclusione del 50 % portate in deduzione ai sensi dell’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) viene così suddiviso: - il 50 % (fino ad un limite massimo di 5.000,00 €) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a € 29.000,00; - il 30 % (fino ad un limite massimo di 3.000,00 €) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 29.000,00 € e 70.000,00 €. Si precisa infine che l’importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

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