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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Legge n. 120 del 29 luglio 2010, Disposizioni in materia di sicurezza stradale (G.U. n. 175 del 29.07.2010, supplemento n. 171/L)
La legge contiene nuove disposizioni in materia di Sicurezza stradale (nuovo Codice della strada). Nel testo ci sono novità riguardanti le persone disabili. Contrassegno invalidi: è stata introdotta la modifica dell'art. 74 del D.L. 196/2003 (Regolamento del trattamento dei dati personali - privacy) che ha determinato disagi per i titolari del Contrassegno invalidi: infatti, molti Comuni, applicando impropriamente il citato articolo 74, rilasciavano contrassegni anonimi che non venivano "riconosciuti" dalle forze preposte al controllo del traffico di altri Comuni e all'estero. Il provvedimento stabilisce che il governo italiano potrà emanare una apposita circolare ministeriale che determinerà la nuova forma fisica del Contrassegno disabili europeo, aggiungendo anche l'Italia agli oltre 15 paesi dell'Ue che hanno già adottato questo documento. In tal modo, anche i cittadini disabili italiani potranno viaggiare liberamente e tranquillamente negli altri Stati europei e non avere più problemi sul riconoscimento del contrassegno invalidi. Permesso di guida a ore: questa modifica rappresenta un'importante opportunità per il conducente disabile che, in caso di ritiro della patente per infrazioni al Codice della Strada, subisce conseguenze fortemente penalizzanti poiché il guidatore affetto da grave deficit motorio, perde la propria autonomia, sia per la presenza massiccia di barriere che per l'inacessibilità dei mezzi di trasporto pubblico. Multe a rate per i meno abbienti. Per quanto riguarda il sequestro amministrativo del veicolo, la modifica introdotta prevede la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (multe) per le persone con difficoltà economiche. Macchine per bambini e ausili di deambulazione per le persone invalide. Questo problema, riguarda solo una piccola percentuale di persone affette da grave deficit motorio, in quanto il vecchio Codice della Strada non chiariva se alcuni mezzi di locomozione (es. gli scooter elettrici) fossero classificati veicoli (e quindi dovessero circolare sulla sede stradale come qualsiasi altro mezzo) oppure ausili per la deambulazione (e quindi andare sui marciapiedi e/o percorsi normalmente destinati al traffico pedonale). Ora, la legge 120/2010 chiarisce questo punto, determinando che si tratta di ausili per la deambulazione. Linee guida sulla formulazione dei giudizi da parte delle Commissioni mediche locali: la legge prevede che i ministeri dei Trasporti e della Salute emanino delle linee guida, da destinare ai componenti della Commissione medica locale per le patenti di guida presenti in Italia, al fine di formulare giudizi che abbiano metodologie di valutazione il più possibile coerenti e lineari. Proventi multe per il superamento della velocità: viene stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle multe per il superamento della velocità andrà ai Comuni per l'adeguato mantenimento delle strade e della segnaletica stradale (compresa quella verticale e orizzontale degli attraversamenti pedonali, dei posteggi invalidi, ecc.). Minicar con la patente. La legge 120/2010 stabilisce che, per guidare anche un ciclomotore o quadriciclo, occorre essere in possesso dei requisiti fisici e del "patentino". Coloro a cui veniva ritirata la patente di guida, per l'assenza dei requisiti fisici per condurre un veicolo, non potranno più condurre un quadriciclo. Questa norma mira a garantire la massima sicurezza stradale sia per l'autista del mezzo che per i terzi. Obbligo lenti o apparecchi di guida: se per guidare un autoveicolo, la Commissione medica locale aveva prescritto a una persona affetta da grave deficit motorio specifici adattamenti di guida, questi, per logica, devono essere prescritti e installati anche su una minicar o quadriciclo.
Conferenza Unificata, Accordo del 8 luglio 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dl Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, recante: "monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria (Repertorio n. 59/CU) (G.U. n. 172 del 26.07.2010)
Al fine di un costante monitoraggio delle azioni programmatiche e del funzionamento dei servizi sanitari predisposti in materia di sanità penitenziaria (come definito nelle “linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale – DPCM 2008 – e la “Definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile – Accordo Stato, Regioni e Province del 2008 -) si definiscono le indicazioni per realizzare una prima valutazione dell’assetto organizzativo e del funzionamento dei servizi sanitari penitenziari nei vari territori regionali. Entro il 31 luglio 2010 quindi le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno fornire informazioni: - sull’eventuale emanazione di un documento programmatico regionale per la gestione della sanità penitenziaria nel proprio territorio; - sullo stato degli accordi fra Amministrazione regionale e Amministrazione della Giustizia concernenti le indicazioni ministeriali; - per ciascun istituto per adulti e per ciascun servizio per minori riguardanti lo Stato di Accordo fra Azienda sanitaria e singolo istituto/servizio e dati sull’organizzazione e sul personale transitato. Nel documento sono descritte nel dettaglio le informazioni da rilevare e vengono fornite in appendice le schede per la raccolta dei dati. Sulla base dei dati raccolti, il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria prevede una seconda fase di lavoro mirato a valutare la qualità dei servizi, perfezionando il set di indicatori necessari per la descrizione del sistema e l’osservazione dell’efficacia e del funzionamento.
Legge n. 107 del 24 giugno 2010, Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche (G.U. n. 161 del 13.07.10)
Con questo provvedimento la sordocecità viene riconosciuta come disabilità specifica unica - sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo-. In base a tali indicazioni, vengono definite sordocieche le persone cui sono distintamene riconosciute entrambe le minorazioni; nel provvedimento si sancisce che le persone affette da sordocecità percepiscano in forma unificata le indennità spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità e di cecità civile e anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Si precisa inoltre che ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di valutazione della sordocecità, viene effettuato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall’interessato; l’accertamento viene effettuato nel corso di un’unica visita (alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile) e la condizione di sordocieco viene riconosciuta a chi risulta in possesso dei requisiti già previsti ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite (relative alle due distinte minorazioni); il verbale di accertamento viene sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell’INPS. Il decreto stabilisce infine che nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. n. 125 del 31.05.2010, supplemento ordinario n. 114/L)
Il decreto in attesa di conversione in legge contiene provvedimenti in materia sanitaria, sociale, previdenziale. Novità sono state introdotte anche in tema di disabilita (anche se presumibilmente verranno modificate in sede di conversione). Per quanto riguarda gli invalidi civili è prevista una modifica per l'erogazione dell’assegno mensile di assistenza: tale beneficio è attualmente riconosciuto agli invalidi civili parziali (dal 74% al 99% di invalidità accertata), di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; l’importo è di 256,67 euro mensili (importo 2010) per un totale annuo di 3336,71 euro; per godere dell’assegno sono previste altre due condizioni oltre a quella sanitaria: risultare inoccupati e iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95. La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno: sarà elevata all’85% a partire dal primo giugno 2010 (rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione; il limite varrà solo per le nuove domande). Altra novità è quella introdotta per punire la Responsabilità dei medici accertatori: le nuove disposizioni riguardano i medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap da cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; nel caso in cui i trattamenti economici vengono revocati per “accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari”, il medico può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600, è inoltre obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione e qualora ci sia una sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto (si tratta di “penale”) il medico subisce la radiazione dall’albo se dipendente di una struttura sanitaria pubblica (se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione). Sul fronte della lotta ai Falsi invalidi la manovra stabilisce un aumento delle verifiche con una previsione di 500.000 verifiche totali entro la fine del 2012: 100.000 nel 2010, 200.000 per il 2011 e 2012. Per quanto concerne le procedure per l'Accertamento dell’handicap ai fini “scolastici" il provvedimento introduce delle modifiche per la certificazioni di “alunno con handicap” al fine di migliorare le attuali certificazioni - considerate poco precise rispetto all’indicazione della gravità e della natura delle patologie, con il rischio che le indicazioni di necessità di sostegno educativo in realtà mascherino la necessità di assistenza alla persona che spetta agli enti locali e non all’amministrazione scolastica; per ovviare a tali carenze, il decreto legge pertanto fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nei verbali se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l’eventuale carattere di gravità dell’handicap, stabilendo inoltre che l’accertamento deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.”
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 29 aprile 2010, Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato (G.U. n. 121 del 26 maggio 2010)
L’accordo stabilisce che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua può essere effettuata, su prescrizione medica, da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti; si precisa che le persone devono essere adeguatamente formate. Nell’introduzione il documento spiega infatti che i cittadini tracheostomizzati necessitano di periodiche aspirazioni endotracheali (l'aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali rappresenta una tecnica essenziale nell'assistenza ai soggetti tracheostomizzati in quanto garantisce la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali) e che tali manovre di aspirazione endotracheale devono essere eseguite in maniera frequente, non pianificabile e in tempi molto rapidi; è importante quindi fare in modo che tale procedura possa avvenire, correttamente ed efficacemente per i malati non ospedalizzati, anche ad opera di personale non sanitario, purchè dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente addestrati e formati, mediante una formazione ad hoc definita, certificata e periodicamente verificata ed aggiornata. In virtù di tali premesse emerge l’esigenza di provvedere ad una adeguata formazione di coloro che assistono in maniera continuativa i pazienti tracheostomizzati non ricoverati, al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario; tale formazione deve essere svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale operante presso la struttura che ha in carico il paziente. L’accordo sancisce quindi che lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali deve avere una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia in carico pazienti tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti deve essere affidata al responsabile della formazione infermieristica competente (in collaborazione con l'équipe infermieristica della struttura d'accoglienza); la formazione deve inoltre prevedere insegnamenti teorici e pratici di: anatomia – fisiologia, nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio, tecniche di assistenza respiratoria, l'aspirazione endotracheale, le cure quotidiane legate alla tracheotomia, i segnali d'allerta, la manutenzione del materiale, il lavaggio e la sterilizzazione, le ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia; durante la formazione pratica occorre eseguire, alla presenza dell'infermiere, almeno tre aspirazioni endotracheali presso uno o più malati tracheostomizzati (comprendente la preparazione del gesto cosi' come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane).
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Decreto del 4 febbraio 2010, Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 104 del 06.05.2010)
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Questi gli interventi ammessi a finanziamento: le misure di agevolazione alle assunzioni a favore del datore di lavoro; il rimborso degli eventuali oneri sostenuti dall'impresa per la rimozione di barriere architettoniche, per la trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro; gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili che effettuano tirocini di orientamento o di addestramento presso i datori di lavoro. Il decreto stabilisce che il riparto del Fondo deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato. Le regioni e le province autonome devono comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile che, sulla base degli importi calcolati, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma. Vengono quindi elencati i criteri in base ai quali le regioni e le province autonome devono assegnare il punteggio alle richieste di contributo e i procedimenti per la concessione ed erogazione delle risorse. Ai fini del monitoraggio dell’intervento, si precisa infine che le regioni e le province autonome devono trasmettere una relazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31 ottobre di ogni anno; relazioni che il Ministero inoltrerà successivamente all’Unione Europea.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (G.U. n. 91 del 20.04.2010)
Il decreto stabilisce l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro stagionale, di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota riguarda: lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009. Nel provvedimento si stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare on line le domande di nulla osta. Come anticipazione della quota massima per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. All'interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota, in considerazione del Trattato Italia-Libia, sono ammessi, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici. Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreto del 5 marzo 2010, Istituzione del Comitato nazionale per la biodiversità (G.U. n. 84 del 12.04.2010)
Al fine di contrastare la perdita di biodiversità, come indicato nell’Atto di Indirizzo delle priorità politiche in materia di Ambiente per l’anno 2010 e nel rispetto anche degli obiettivi definiti in sede internazionale e comunitaria (il 2010 è stato dichiarato Anno Internazionale per la biodiversità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite), viene stabilita l’istituzione di un Comitato nazionale per la biodiversità. Come indicato nel decreto, il comitato svolgerà funzione di supporto, coordinamento e valutazione dell’efficacia degli interventi messi in atto nell’ambito della Strategia nazionale per la Biodiversità e sarà composto da rappresentanti del governo, delle Regioni, enti di ricerca, associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria. La composizione del Comitato tiene conto della trasversalità del tema biodiversità e della necessità di un approccio multidisciplinare, prevedendo una collaborazione tra i decisori politici, le amministrazioni, il mondo accademico e scientifico, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria.
Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010)
la legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore; in particolare è tutelato e garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Nel provvedimento si precisa che le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, al fine di garantire: la tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; la tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Vengono definite alcune disposizioni e azioni per la realizzazione dell’obiettivo: - la realizzazione nel triennio 2010-2012 di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario; - la predisposizione, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore; - l’individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; - l’individuazione delle tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale; - la definizione entro tre mesi dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi; - l’attivazione presso il Ministero della salute di un organo di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative (per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, lo stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale).
Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39)
Il provvedimento, conosciuto come milleproroghe, contiene disposizioni riguardanti la sanità. In particolare le disposizioni riguardano: i Piani di rientro delle Regioni con deficit sanitario; la possibilità dell’inserimento sulla carta di identità dell’indicazione del consenso o del diniego della persona a donare i propri prorogato al 31 gennaio 2011; la gestione dei registri nazionali dei trapianti (in particolare: in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni vigenti in materia di trapianti fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto del rene ed al potenziale donatore con rapporto di lavoro dipendente o subordinato si applicano le disposizioni recanti diritti e permessi retribuiti per il tempo occorrente, con un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010).

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