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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 7 maggio 2014 , Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2014 (GU n. 214 del 15-9-2014) Il decreto definisce criteri e ripartizione del «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2014: pari ad euro 350 milioni attribuite, per una quota pari a 340 milioni, alle regioni e alle province autonome, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando alcune aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni (ad es. la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali, l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unita' multiprofessionali UVM, l'incremento dell'assistenza domiciliare). Le risorse sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Una quota non inferiore al 30%, è destinata per interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima (malati in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica). |
Ministero delle politiche sociali, Decreto del 26 giugno 2013, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013 (GU Serie Generale n.212 del 10-9-2013) Il provvedimento stabilisce la ripartizione delle risorse complessivamente del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, che ammontano a € 343.704. La somma complessiva è così ripartita: € 295.020 destinate alle Regioni ; € 4.980.000,00 Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano; € 43.704 Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Delibera del consiglio dei ministri del 11 dicembre 2012, Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (G.U. n.135 del 11.06.2013). Il provvedimento individua i criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Nell'allegato alla delibera vengo definiti i criteri per l'individuazione delle prime 5 regioni entro cui scegliere le regioni di riferimento: - aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; - aver garantito l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale; - non essere assoggettate a piano di rientro; - essere risultate adempienti alla valutazione operata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria con riferimento all'ultimo anno per il quale risulti completato il procedimento di verifica annuale. Si precisa che nel caso in cui per il criterio di equilibrio economico, risultino un numero di regioni inferiore a cinque verranno considerate elegibili anche le regioni che hanno fatto registrare il minor disavanzo nel medesimo anno di esercizio. Vengono inoltre descritte le modalità per la formulazione della graduatoria delle regioni: punteggio risultante dall'applicazione dell'apposita griglia valutativa per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; incidenza percentuale dell'avanzo/disavanzo sul finanziamento ordinario; indicatori per la valutazione della qualità dei servizi erogati, l'appropriatezza e l'efficienza (desumibili dagli allegati 1,2, e 3 dell'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009). Si precisa infine che nella formulazione della graduatoria si adotta quale criterio di precedenza quello relativo all'esigenza di assicurare rappresentatività a ciascuna delle arre geografiche del nord, del centro e del sud, nonché di prevedere almeno una regione di piccole dimensioni geografiche considerando tali le regioni con popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti. |
Legge n. 57 del 23 maggio 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (13G00102) (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2013) Con questo provvedimento viene convertito in legge, il decreto n. 24 del 25 marzo 2013, che prevedeva alcune importanti modifiche in materia sanitaria, riguardanti utilizzo di cellule staminali e ospedali psichiatrici. Per quanto riguarda l'utilizzo delle cellule staminali, è prevista la possibilità dell'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica: le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, precisando che il percorso di sperimentazione dovrà completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 ed è previsto l'impiego di risorse economiche fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014. Per quanto riguarda invece gli ospedali psichiatrici giudiziari, ne viene rinviata la chiusura definitiva al 1 aprile 2014, prevedendo, allo stesso tempo, attività volte progressivamente ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi. |
Decreto n. 56 del 22 febbraio 2013, Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (G.U. n. 119 del 25.05.2013) Il provvedimento stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), promuovendo l'attività di assistenza, ricerca e formazione; si tratta di un centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà e di un centro per la mediazione transculturale in campo sanitario, promuovendo un intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio - assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica. Queste gli obiettivi previsti del centro: promuovere iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della povertà, comprese attività di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare, avvalendosi anche di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei; garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica; provvedere alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione; adottare, promuovere e realizzare idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria; condurre, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo; promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attività. Si precisa inoltre che l'Istituto promuoverà il coinvolgimento degli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. |
Ministero della salute, Decreto del 29 gennaio 2013, Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (G.U. n. 39 del 15.02.2013) Con questo decreto viene presentato il nuovo modello di rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero, equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate). Come stabilito nel provvedimento, a decorrere dall'anno 2013 il modello (HSP.16) di rilevazione viene sostituito dal nuovo modello di rilevazione. La rilevazione dei dati comprende anche le informazioni relative alla distinzione di genere (uomini/donne); al fine di semplificare le modalità operative della rilevazione a decorrere dall'anno 2013, si stabilisce che la trasmissione dei dati sia effettuata, da parte degli enti tenuti all'invio, direttamente all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (sistema informativo SICO); il sistema informativo SICO, trasmetterà poi al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, i dati secondo le stesse modalità utilizzate per i dati del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Si precisa inoltre che il conferimento dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private, è compreso tra i lavori del Programma statistico nazionale che prevedono l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati. In allegato al decreto, il nuovo modello di rilevazione dei dati del personale (ruolo sanitario, professionale, tecnico, amministrativo, altro...) delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private. |
Ministero della salute, Decreto del 23 novembre 2012, Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329 (G.U. n. 33 del 08.02.2013) Il decreto definisce il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. L'esenzione viene stabilita in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche. Nell'allegato al provvedimento, una tabella riassuntiva, dove viene indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, per le malattie e alle condizioni individuate; in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata con questo provvedimento. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto del 16 novembre 2012, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali , per l'anno 2012 (GU n.8 del 10-1-2013) Con questo provvedimento vengono definiti i criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, corrispondenti a complessivi euro 42.908.611,00. La somma viene così ripartita: 10.680.362,13 euro destinati alle Regioni; 180.286,77 euro alle Province autonome di Trento e Bolzano; 32.033.310,00 euro attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 14.652,10 euro da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge finanziaria 2007. Alla regione Marche vengono destinati 287.807,20 euro (pari al 2,65 %). |
Delibera del 26 ottobre 2012, Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo del 25 luglio 1998). (Delibera n. 121/2012) (GU n.21 del 25-1-2013) Con questa delibera vengono ripartite tra le Regioni le risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009, per il finanziamento delle spese sostenute per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è pari a euro 30.990.000; alle regione Marche è destinata la somma di 980.629,00 euro; di cui 234.281,00 euro per spesa per ricoveri (per gravidanza, parto e puerperio) di stranieri non residenti e 234.281 euro come quota per irregolari intercettati. |
Delibera del 26 ottobre 2012, Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Delibera n. 120/2012) (GU n.20 del 24-1-2013) Con questa delibera vengono ripartite tra le Regioni le risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2008, per il finanziamento delle spese sostenute per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternità ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è pari a euro 30.990.000; alle regione Marche è destinata la somma di 1.048.778 euro; di cui 244.716,00 euro per spesa per ricoveri (per gravidanza, parto e puerperio) di stranieri non residenti e 804.062,00 euro come quota per irregolari intercettati. |
LEGGE 8 novembre 2012, n. 189, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (G.U. n. 263 del 10.11.2012, supplemento ordinario n. 201/L) Il provvedimento definisce disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Vengono quindi definite: norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria: - riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie: le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini; vengono inoltre apportate modifiche della legge 120/2007 in merito all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, le misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, gestione e monitoraggio dei rischi sanitari, dirigenza sanitaria e governo clinico, disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa. Viene inoltre definito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia (intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro), al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 ottobre 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012 (G.U. n. 273 del 22.11.2012) Con questo provvedimento è previsto l'ingresso di 13.850 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012. Del numero complessivo di ingressi previsti, le quote sono così ripartite: 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. E' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea; e la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali DECRETO 5 ottobre 2012, Attuazione dell’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne (G.U. n. 243 del 17.10.2012) Con questo decreto è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Sono stati definiti: incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all’incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro; incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro. All’Istituto nazionale di previdenza sociale spetta la corresponsione di un incentivo definito in base alla tipologia di trasformazione o stabilizzazione del contratto di lavoro. Gli incentivi sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni, stabilizzazioni o assunzioni. |
Legge n. 172 del 1° ottobre 2012, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (G.U. n. 235 del 08.10.2012) Con questo provvedimento è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e sono state definite le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno. Vengono elencate le modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale, al codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori, alla legge 354/’75 in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori, infine alcune disposizioni in materia di gratuito patrocinio. L’autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali è individuata nel Ministero dell’Interno. Gli obiettivi della Convenzione sono: prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali; promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini. Al fine di assicurare l'efficace applicazione, la presente Convenzione ha istituito anche un meccanismo di monitoraggio specifico. Si precisa che l'applicazione della Convenzione sarà assicurata senza alcuna discriminazione, basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione. Con il termine "bambino" nella convenzione si indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni e con l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione; il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali. |
DECRETO 1° ottobre 2012, Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia (G.U. n. 270 del 19.11.2012) Il decreto, definisce gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi relativi per l'esecuzione della misura di sicurezza alle strutture residenziali sanitarie che esplicano funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. I requisiti vengono elencati e descritti nell'Allegato «A». Queste alcune azioni previste: implementazione adeguatamente diversificata, anche in termini strutturali, organizzativi, di profili di sicurezza e di vigilanza esterna, e per livelli di protezione, idonea a rispondere alle diverse caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione; per quanto concerne l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (che non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale ne' dell'Amministrazione penitenziaria), le Regioni e le Province Autonome attivano specifici accordi con le Prefetture, che tengono conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Per quanto riguarda l'area abitativa, con un numero massimo di 20 posti letto, ne viene descritta in dettaglio la configurazione (è articolata in camere destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali); locali di servizio comune: locali per le attività sanitarie. Vengono infine definiti i requisiti organizzativi: tipo e numero di operatori sanitari impegnati nella struttura, organizzazione del lavoro sulla base di criteri di efficienza ed efficacia per una buona pratica clinica, tenendo anche presenti le restrizioni della libertà degli ospiti, in quanto sottoposti a provvedimento giudiziario; il personale e' organizzato come équipe di lavoro multi professionale, comprendente medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS. |
Decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia dai strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide (G.U. n. 203 del 31.08.2012) Con questo provvedimento sono state apportate modifiche all’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Queste le principali modifiche da segnalare: per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante il cosiddetto contrassegno di parcheggio per disabili. Per le persone risultanti temporaneamente invalide viene rilasciata una autorizzazione a tempo determinato. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 168 del 20 luglio 2012, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112 (G.U. n. 228 del 29.09.2012) Nel presente decreto vengono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; vengono quindi determinati gli indirizzi e i criteri generali dell'attività dell'ufficio, definendo gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione; è stabilita l’adozione del documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario e del Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante. La sede dell’Ufficio è a Roma ed è alle dipendenze del Garante che può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, e con istituzioni o organizzazioni, nazionali o internazionali preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti (anche al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza). Il Garante convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Viene inoltre istituita la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante ed è composta da associazioni ed organizzazioni – individuate dal garante - che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza; promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Il Garante inoltre può' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse (composte da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, delle associazioni preposte alla tutela dei diritti delle persone di minore età e dei loro familiari, delle forze sociali, delle associazioni di volontariato, delle professioni, da esperti qualificati nelle materie oggetto di consultazione). |
Legge n. 135 del 7 agosto 2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (GU n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n.173) Il provvedimento è il cosiddetto Spending review bis che segue il primo provvedimento sulla revisione della spesa pubblica (legge n.94 del 6 luglio 2012). Si articola in cinque parti principali: 1)Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali: è previsto l’accorpamento delle province con l'obiettivo di dimezzarne il numero attuale (gli enti dovranno avere 2500 chilometri quadrati e 350.000 abitanti); entro il primo gennaio 2014 verranno istituite dieci Città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e verranno soppresse le relative province. 2) Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria: sono previste disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica: Il medico che cura un paziente per la prima volta dovrà indicare nella ricetta solo il principio attivo contenuto nel farmaco; può indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo ma in questo caso deve giustificare la scelta con una ''sintetica motivazione''; tale indicazione (clausola di non sostituibilità) è vincolante per il farmacista. Sale al 2,25% dall'1,82% lo sconto obbligatorio che le farmacie praticano nei confronti del servizio sanitario nazionale. Le otto regioni in disavanzo sanitario (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potranno inoltre anticipare al 2013 dal 2014 l'aumento dell'addizionale Irpef all'1,1% dallo 0,5%. Il decreto, inoltre, taglia il fondo sanitario nazionale di 900 milioni nel 2012, di 1,8 miliardi nel 2013, di 2 miliardi nel 2014 e di 2,1 miliardi dal 2015. 3) Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali: sono previsti tagli a Regioni ed enti locali per 2,3 miliardi nel 2012, 5,2 miliardi nel 2013 e 5,5 miliardi dal 2014. 4) Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario: Riduzione dell'iva; L'aumento dell'Iva è sospeso da ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013; il governo, grazie ai risparmi sulla spending review, assicurerà la pensione anticipata a 55.000 esodati dopo i 65.000 di loro già garantiti con un primo decreto.5) valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione e di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. |
Ministero dell'interno, Decreto del 6 agosto 2012, Ripartizione delle risorse stanziate a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri a valere sull'annualità 2012 (GU n. 190 del 16-8-2012 ) Il decreto stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto a valere sul Programma annuale 2012; € 2.599.074,14 per l'Azione 1 - “Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici”.; € 800.000,00 per l'Azione 3. – “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati”. Obiettivo principale è incentivare la realizzazione di progetti a livello territoriale e la creazione di reti (a carattere di sistema/valenza territoriale) tra i soggetti destinati alla realizzazione degli interventi. |
Ministero della salute, Decreto 6 agosto 2012, Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (G.U. n. 197 del 24.08.2012) Il provvedimento introduce alcune modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare» e al relativo disciplinare tecnico allegato. Queste le principali modifiche: al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni di assistenza domiciliare e dei livelli essenziali il Sistema informativo deve consentire le analisi aggregate utili per il calcolo di indicatori, è quindi consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito; il Sistema è predisposto per permettere alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria domiciliare, sulla base degli indicatori calcolati e alle competenti unità organizzative della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.. Si stabilisce inoltre che a partire dal 1° agosto 2012 le informazioni devono essere trasmesse al NSIS, con cadenza trimestrale entro i quarantacinque giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi e devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.salute.gov.it). Nel disciplinare tecnico (in allegato) vengono descritte le procedure per la trasmissione telematica dei dati, in conformità alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC). Si precisa infine che nel Sistema sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente provvedimento, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati; l'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi e le funzioni applicative del Sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato. |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 5 giugno 2012, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato (GU n. 189 del 14-8-2012 ) Con questo provvedimento vengono previste modifiche al Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà n. 230/2000; tali modifiche sono volte ad introdurre nell’ordinamento penitenziario la carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato, destinata a sostituire il semplice sistema di informazione attualmente previsto sui diritti e doveri spettanti al detenuto, consistente in un semplice estratto delle principali disposizioni contenute nella normativa vigente. Al fine di garantire una maggiore consapevolezza del detenuto dei propri diritti e delle regole del contesto carcerario, il decreto stabilisce quindi che al momento dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato venga consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Un ampio documento con l'esplicazione del regime al quale il condannato e l’internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all’interno della casa circondariale e l’indicazione dei principi che conformano l’attività trattamentale (rispetto della dignità della persona, imparzialità, ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene personale, alimentazione, permanenza all’aperto, i provvedimenti che possono essere presi in materia di sorveglianza particolare ed i relativi reclami, nonché le disposizioni che regolano la concessione delle misure alternative alla detenzione. E' inoltre previsto che il documento venga portato a conoscenza anche dei familiari dei detenuti e degli internati. Il contenuto della carta sarà stabilito da un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione. |
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, decreto 11 luglio 2012, Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2012, tra le regioni per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (GU n. 167 del 19-7-2012 ) Il decreto definisce la ripartizione per regione dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono alla scuola dell'obbligo scolastico e alle scuole secondarie superiori. La ripartizione è stata calcolata secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti, stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a 15.494,71 €. Per l'anno scolastico 2012/2013 la somma complessiva di finanziamento è pari a € 103.000.000. Nell'allegato A, viene proposta una tabella riassuntiva della ripartizione tra le regioni dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico; alla regione Marche sono stati assegnati 1.270.516,00 €. Nell'allegato A1, viene proposta una tabella riassuntiva della ripartizione tra le regioni dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo - anche in comodato - in favore degli alunni della scuola secondaria superiore; alla regione Marche sono stati assegnati 450.620,00 €. |
Ministero della salute, Decreto del 6 giugno 2012, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (G.U. n. 142 del 20.06.2012) Con questo decreto viene istituito il sistema informatico di monitoraggio dell’assistenza per i malati terminali, erogata presso gli hospice. Il sistema, realizzato e gestito dal ministero della Salute fa parte del nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) ed è costituito da una grande banca dati alimentata con informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Nel provvedimento si stabilisce che per garantire la riservatezza dei malati, non siano presenti i nominativi dei pazienti, che vengono quindi sostituiti da un codice univoco o resi anonimi; per le attività di monitoraggio dell'assistenza in materia di cure palliative, terapia del dolore, ma anche della spesa sanitaria, potranno accedere solo a dati aggregati. In riferimento alla trasmissione dei dati inoltre, lo schema di decreto prevede l'adozione di un protocollo sicuro e l'autenticazione bilaterale tra i sistemi, basata su certificati digitali emessi da una autorità di certificazione ufficiale. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, deliberazione n. 51 del 23 marzo 2012, Finanziamento degli interventi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS), nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2010. (Deliberazione n. 51/2012). (G.U. n. 129 del 05.06.2012) La delibera stabilisce la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010 delle risorse destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS; il finanziamento complessivo è di 49.063.000 euro, cosi' ripartito: 18.076.000 euro per le spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; 30.987.000 euro per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS. Alla regione Marche sono stati assegnati complessivamente 1.085.172,00 euro. |
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2011, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l’anno 2011 (G.U. n. 118 del 22.05.2012) Nel decreto vengono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2011, interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica, pari ad euro 100 milioni. Come stabilito nel provvedimento, questi sono i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: - popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%; - criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Le somme assegnate sono destinate ad evitare fratture nella continuità assistenziale in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e l’abbandono delle famiglie; vengono anche elencate le tipologie di prestazioni, interventi e servizi assistenziali e socio-sanitari (che non sono sostitutivi di quelli sanitari) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari; - interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare); - interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato. Si precisa che le Regioni possono destinare un massimo dell’1% delle risorse assegnate per effettuare attività di ricerca sui modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le complicanze. Vengono inoltre definiti i criteri di erogazione e monitoraggio: le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvederà all'erogazione delle risorse assegnate a ciascuna Regione dopo aver valutato, entro trenta giorni dalla ricezione, del programma attuativo; le Regioni devono poi comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Alla regione Marche sono stati destinati 2.670.000 euro. |
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 (G.U. n. 92 del 21.04.2012) Con questo provvedimento viene stabilito l'ingresso in Italia di per motivi di lavoro subordinato stagionale, di un massimo di 35.000 cittadini non comunitari residenti all'estero. Si tratta di una programmazione transitoria (anticipazione della quota massima di ingressi) e la quota totale verrà divisa tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto si precisa che i lavoratori subordinati stagionali potranno provenire dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nella quota indicata sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopraindicati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2012, 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine; anche in questo caso si tratta di una programmazione transitoria che anticipa quella definitiva. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 16 del 20 gennaio 2012, Ripartizione, tra le regioni, delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell’ambito del Fondo sanitario nazionale 2011 (Deliberazione n. 16/2012) (G.U. n. 98 del 27.04.2012) Nella delibera viene indicata la suddivisione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana della somma di 1.437.360.263 euro del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2011, destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale; la ripartizione viene indicata nella tabella allegata al testo. Si precisa che l'erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento che verrà erogato dopo la presentazione, da parte delle Regioni dei progetti e della relazione che illustri i risultati raggiunti nell’anno precedente della loro approvazione. Alla regione Marche viene destinata la somma di 40.853.371 euro. Nel provvedimento viene inoltre stabilito che la somma di 26.000.000 euro è accantonata per il finanziamento di progetti regionali ed interregionali che verranno approvati successivamente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento Bolzano e 2.000 euro vengono accantonati per il finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine. |
Conferenza unificata, Intesa del 15 marzo 2012, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Infezione da HIV e detenzione" (Rep. Atti n. 33/ CU) (G.U. n. 77 del 31.03.2012) Con questo provvedimento viene sancita l'approvazione da parte del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del documento riguardante «Infezione da HIV e detenzione». Nel documento, in allegato all'atto, dopo una parte introduttiva che analizza il contesto epidemiologico nel sistema carcerario con dati riferiti alla prevalenza della diffusione da HIV in carcere rispetto alla popolazione generale, si specifica che la responsabilità degli interventi di tutela della salute in ambito penitenziario e per la giustizia minorile è affidata alla sanità pubblica (alle ASL). Nel documento vengono inoltre descritte alcune azioni volte alla prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni HIV, HBV e HCV in carcere: - interventi di informazione e prevenzione: per tutti i detenuti ed internati, siano essi maggiorenni o minori, devono essere organizzati interventi d'informazione nei singoli istituti penitenziari e nei servizi minorili orientati ad una informazione completa sull'infezione da HIV/AIDS e sulle altre malattie trasmissibili e, in particolare, sul rischio della convivenza in un ambiente confinato e di alcuni comportamenti quali i rapporti sessuali non protetti, l'utilizzo e lo scambio di siringhe usate e i tatuaggi (si raccomanda l’utilizzo di un linguaggio semplice, appropriato e comprensibile e quando possibile, un’informazione tra pari); un'adeguata formazione per tutto il personale penitenziario che gravita nell'ambito sanitario, inclusi Agenti di Polizia Penitenziaria, Educatori e Volontari; interventi diagnostici e clinici: si raccomanda di implementare l'esecuzione degli screening d'ingresso del detenuto in carcere (al fine di raggiungere lo screening per oltre il 60 % dei nuovi ingressi) e di garantire interventi stabili e continuativi di consulenza infettivologica e multiprofessionale in tutti gli istituti di pena; counselling per i soggetti sieropositivi: l'intervento di informazione sanitaria ed il counselling del detenuto sieropositivo (spesso tossicodipendente) deve essere realizzato da parte di operatori formati e motivati (lo specialista infettivologo e in caso di necessità, del medico incaricato penitenziario) al fine di informare sulle fasi della malattia, favorire l’adesione alla terapia e l’accettazione responsabile del problema; interventi terapeutici: deve essere assicurata la disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali necessari per l'effettuazione della terapia antiretrovirale altamente attiva [HAART] per i pazienti detenuti in tutti gli istituti penitenziari Italiani in cui sono presenti soggetti con infezione HIV. Si precisa infine che deve essere garantita la continuità' terapeutica sia ai detenuti ed internati in entrata che a quelli in uscita (o in trasferimento verso altri Istituti) e che il medico deve segnalare all’Autorità giudiziaria competente quando le condizioni di salute del detenuto risultino incompatibili con il regime penitenziario. |
Conferenza unificata Accordo del 19 gennaio 2012, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep. n. 5/CU). (1(G.U. n. 42 del 20.02.2012) Il provvedimento contiene un accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria dal titolo, “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”. Il documento analizza i possibili profili suicidari in carcere, individua i fattori di rischio e delinea alcune azioni di prevenzione: organizzare corsi di addestramento (e di aggiornamento) per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli operatori sanitari che li aiuti a riconoscere i detenuti a rischio suicidario; curare la qualità del clima sociale dell'ambiente (livelli di attività, di sicurezza, di cultura, e il tipo di rapporto tra agenti e detenuti); mettere in atto strategie tese a ridurre i comportamenti aggressivi ed altre forme di violenza, ed enfatizzare invece relazioni supportive tra i detenuti e il personale sanitario e penitenziario; implementare procedure di screening sistematico dei detenuti sia all'ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio suicidario elevato; implementare procedure di screening precoce e relativa valutazione dei minori privati della libertà; favorire la comunicazione e le informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio; formalizzare procedure scritte che riportino i requisiti minimi per ospitare detenuti ad alto rischio, le modalità per fornire supporto sociale, la prescrizione di frequenti controlli visivi e osservazione continua per i detenuti a rischio suicidario. L'accordo prevede che all'interno di ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria venga attivato un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili; con il compito di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili. Le Regioni, le Province autonome, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute cureranno il monitoraggio con cadenza annuale della realizzazione dell’accordo. |
Ministero dell'economia e delle finanze , decreto del 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (G.U. n. 304 del 31.12.2011) Il decreto fissa il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni. Questi gli importi stabiliti: 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico (27.50 euro), già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono precisati i casi di esclusione dal pagamento: cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, e i loro accompagnatori; cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Nel decreto vengono inoltre specificate le destinazioni delle somme riscosse dal pagamento dei contributi: una quota pari al cinquanta per cento è destinata al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, o di provenienza; la restante quota viene così ripartita: 40% alla missione “Ordine pubblico e Sicurezza” di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 30% alla missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio” di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici; 30% alla missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione. |
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