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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali (Sup. G.U. n. 174 del 29.7.2003). Il provvedimento, sulla base dell’esperienza di 6 anni, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni. Il Codice, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, è diviso in tre parti. La prima è dedicata alle disposizioni generali, la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori (esempio: informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori, organismi sanitari ecc.), la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante. |
Decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, Modifiche ed integrazioni al codice della strada (G.U. n. 149 del 30.6.2003) Tra le norme introdotte dalla modifica del codice della strada alcune riguardano le persone disabili. I disabili muniti di patente speciale possono ottenere il “CAP” (a seguito del parere di una apposita commissione medica), il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxì e auto a noleggio (rimane vietata la guida degli autobus). La novità introdotta dall’articolo 2 comma 8 bis del nuovo codice della strada modifica il precedente articolo 116, che negava di fatto tale diritto. |
Legge 25 giugno 2003, n. 155, Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (G.U. n. 150 del 1.7.2003). Viene stabilito che le ONLUS che effettuano a fini di beneficenza la distribuzione di prodotti alimentari, sono equiparati, per lo specifico servizio, ai consumatori finali per quanto riguarda il corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. |
Legge 20 giugno 2003, n. 141, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all’attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti (G.U. n. 143 del 23.6.2003). La legge prevede la proroga al 31 luglio 2005 della possibilità per i medici di esercitare la libera professione all’interno delle strutture. Viene inoltre previsto il finanziamento di un progetto di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità per lo sviluppo di terapie oncologiche innovative. Infine per il risarcimento degli emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti viene autorizzata la spesa di circa 500 milioni di euro nel triennio 2003-2005. |
D.P.C.M. 6 giugno 2003, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003 (G.U. n. 113 del 23.6.2003). Il decreto, ad integrazione del precedente del 20 dicembre 2002 che riguardava 60.000 ingressi, stabilisce le quote di ingresso 2003 per i lavoratori extracomunitari stagionali (il totale degli ingressi programmati raggiunge lo stesso contingente dello scorso anno, 79.500). Sono 19.500 gli stranieri non comunitari che possono entrare quest’anno nel territorio italiano. Gli ingressi prevedono 8.500 lavoratori stagionali divisi tra Regioni e Province autonome, 9.500 lavoratori subordinati non stagionali, 800 ingressi per lavoro autonomo, tra ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, artisti di alto profilo ingaggiati da enti pubblici e privati, e 200 cittadini argentini di origine italiana da impiegare come lavoratori subordinati, stagionali o di lavoro autonomo. |
D.P.R 23 maggio 2003, Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005 (Sup. G.U. n. 139 del 18.6.2003) Il Piano sanitario per il triennio 2003-05 riprende i contenuti dello schema di PSN 2002-04 ed indica nella prima parte (obiettivi strategici di salute) i dieci progetti per la strategia del cambiamento. 1) Attuare, monitorare e aggiornare l’accordo sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e ridurre le liste di attesa; 2) Promuovere una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili. La cronicità, la vecchiaia, la disabilità: una realtà della società italiana che va affrontata con nuovi mezzi e strategie. Le sfide per il Servizio Sanitario Nazionale; 3) Garantire e monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie biomediche; 4) Potenziare i fattori di sviluppo (o “capitali”) della sanità; 5) Realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità; 6) Promuovere l’eccellenza e riqualificare le strutture ospedaliere; 7) Promuovere il territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi Sanitari e Socio-Sanitari. 7 bis) Potenziare i Servizi di Urgenza ed Emergenza; 8) Promuovere la ricerca biomedica e biotecnologica e quella sui servizi sanitari; 9) Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute; 10) Promuovere un corretto impiego dei farmaci e la farmacovigilanza. Nella seconda parte (vengono indicati gli obiettivi generali divisi in quattro aree. 1) la promozione della salute; 2) L’ambiente e la salute; 3) La sicurezza alimentare e la sanità veterinaria; 4) La salute e il sociale. Come specificato nella promessa alla luce dei profondi cambiamenti introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione “Al Piano Sanitario Nazionale è affidato il compito di delineare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario. Tali obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell’Accordo del 8 Agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e incoerenza dei programmati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive integrazioni (…) Il PSR 2003-2005 si configura come un documento di indirizzo e di linea culturale, più che come un progetto che stabilisce tempi e metodi per il conseguimento degli obiettivi, in quanto questi aspetti operativi rientrano nei poteri specifici delle Regioni, cui il presente Piano è diretto e con le quali è stato costruito”. |
Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone (G.U. n. 195 del 23.8.2003). Il provvedimento prevede misure particolarmente efficaci per la repressione di chi si rende responsabile di reati efferati quali la riduzione in stato di schiavitù o in servitù e ilo traffico di persone. Contemporaneamente prevede anche norme in tema di assistenza e protezione per le vittime: uomini, donne e bambini rapiti e sfruttati. La legge individua il reato di tratta come reato autonomo, con un sanzione penale molto pesante (da 8 a 20 anni). Prevede aggravanti che non possono essere eliminate da attenuanti e un fondo per sostenere misure di prevenzione. |
Ministero della salute, Decreto 4 aprile 2003, Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente “Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12” (G.U. n. 122 del 28.5.2003). Il decreto ha l’obiettivo di snellire la prescrizione dei farmaci oppiodi per lenire le sofferenze dei malati in fase terminale. Viene semplificato il formulario che assomiglia sempre più ad una normale ricetta con validità di trenta giorni. Il medico non deve più conservare per sei mesi la terza copia. Scompaiono l’indicazione dell’indirizzo di residenza del paziente e la formulazione in lettere del numero di confezioni previste. |
Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (G. U. n. 77 del 2.4.2003). La riforma “Moratti” della scuola dopo un lungo iter è diventata legge ed abroga le riforme del precedente governo (legge 9/1999, Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo scolastico, legge 30/2000, Legge quadro in materia di riordino dei cicli). Il governo è delegato ora ad emanare entro 2 anni uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il Sistema educativo di istruzione e formazione (art. 2) viene così ridisegnato: viene assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale. La scuola dell’infanzia, è di durata triennale (possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento), il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. La scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo (è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento). il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare. I licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza. E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 20 marzo 2003, Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante “Linee guida” per l’ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri (“Approvazione delle linee guida per l’ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (G.U., n. 13 del 16.1.2002ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476”) (G.U., n. 79 del 4.4.2003). La Commissione per le adozioni internazionali, dopo un monitoraggio effettuato nel corso del 2002 sull’attività degli enti autorizzati che ha evidenziato la presenza di vari problemi, ha ritenuto opportuno aggiornare le precedenti disposizioni (9 gennaio 2002). La Commissione ha ribadito l’impegno a sostenere gli enti nell’attività di cooperazione internazionale affinché possa realizzarsi un profondo cambiamento negli interventi a favore di minori stranieri istituzionalizzati per il rientro nella famiglia di origine, in famiglia affidataria o in piccole comunità di tipo familiare del loro Paese. La Commissione, specifica che l’impegno degli enti in attività di cooperazione nel Paese straniero, ove sono operativi è uno dei requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione. La Commissione segnala inoltre come in alcuni Paesi il numero degli enti autorizzati è notevolmente lievitato divenendo non equilibrato in rapporto al numero dei minori disponibili per l’adozione internazionale, così come segnala che l’auspicato coordinamento tra enti operanti all’interno dello stesso Paese non sempre si è realizzato. La Commissione specifica inoltre come la competitività tra gli enti deve essere leale e di stimolo ad una corretta operatività e non deve comportare la caduta dei principi deontologici a rischio della mancata realizzazione del superiore interesse del minore adottato. Sulla base di queste e altre osservazioni la Commissione ha formulato una serie di indicazioni suddivise in quattro punti: a) Competenze, b) Collaborazione interistituzionale, c) Profili organizzativi e amministrativi, d) Cooperazione e sussidiarietà. |
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