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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (G.U., n. 45 del 24 febbraio 2004)
Con il nuovo provvedimento, il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Con un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, vengono definite le linee guida con l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le linee guida sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia. I principali punti della nuova legge: Fecondazione omologa ed eterologa. E’ consentita solo la fecondazione omologa, cioè all’interno della coppia uomo-donna, mentre è vietato il ricorso alla fecondazione ai single e agli omosessuali. E’ possibile, quindi, creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. Vietata la fecondazione eterologa che prevede un donatore esterno. Clonazione. E’ vietata la clonazione. Le pene sono da dieci a venti anni, multa fino a un milione di euro e interdizione perpetua dalla professione di medico. Non si potranno produrre più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Se non potranno essere trasferiti nell’utero per ragioni di salute potranno essere congelati. Vietato anche qualsiasi tipo di sperimentazione su embrioni umani salvo i casi di necessità terapeutica e diagnostica. Tutela dell’embrione. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Diritti dei concepiti. I nati a seguito con le tecniche di procreazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia. Crioconservazione. E’ consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare appena possibile. Strutture autorizzate. Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro. Viene istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. Sanzioni. E’ prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge: - chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro; - a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne, a coppie dello stesso sesso la multa è tra i 200.000 e i 400.000 euro; - se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; - se la struttura non e’ autorizzata la sanzione può arrivare a 300.000 euro; - per il commercio di embrioni o gameti e’ prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro, per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.
DPCM 4 febbraio 2004, Determinazione per l’anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero (G.U., n. 57 del 09.03.2004).
Il decreto fissa in 30.000 unità la consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio civile per l’anno 2004, di cui fino ad un massimo di 100 unità da impiegare all’estero. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile è definito per l’anno 2004 in 37.800 unità, di cui 37.000 da impiegare in Italia e 800 all’estero. Il decreto definisce anche gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (L.I.S.A.A.C.).
Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (G.U., n. 14 del 19.1.2004)
La legge stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Si stabilisce che l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Testo e commento articolato su www.grusol.it al link informazioni.
Legge 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 13 del 17.1.2004).
L’obiettivo della legge è quello di favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione, promuovendo l’uso delle stesse come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Punti fondamentali del provvedimento. 1) La legge si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione intesa in senso molto lato reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, e, in generale, l’inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2) Una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa all’articolo 5, di assicurare l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti. 3) La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti dovranno rispettare le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato. Finanziaria 2004 (Sup. G.U. n. 299 del 27.12.2003).
Per quanto riguarda le persone disabili (vedi anche sito www.handylex.org) le novità riguardano: Congedi retribuiti. La Legge 53/2000 aveva introdotto l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di ottenere un congedo retribuito, anche frazionabile, di due anni: per poter ottenere il congedo era necessario che il figlio disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) da almeno 5 anni. Questa limitazione impediva la fruizione del beneficio ai genitori di bambini in tenerissima età oppure nei casi di trauma nell’immediatezza del bisogno. Il limite dei cinque anni è stato abrogato dalla Legge Finanziaria. Trasferimenti. La Legge Finanziaria per il 2004 favorisce i trasferimenti e le “ricongiunzioni familiari” per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’agevolazione interessa i genitori di bambini fino ai tre anni di età. Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella stessa provincia o regione dove lavori il coniuge. Il trasferimento, concedibile anche in modo frazionato e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, è subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Politiche sociali. La legge 326/2003 aveva previsto un incremento minimo del Fondo per le Politiche sociali, compensato poi da altre limitazioni. La dotazione finale del Fondo risulta, a conti fatti, inferiore a quella prevista per il 2003. L’incremento viene comunque vincolato dalla Legge Finanziaria a quattro voci: a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro. Per quanto riguarda la sanità arriva la conferma allo stanziamento di risorse aggiuntive (550 milioni di euro per il 2004 e 275 milioni a decorrere dal 2005) per far fronte ai maggiori oneri di personale sanitario per il biennio contrattuale 2002 - 2003. Via libera anche alla deroga al blocco delle assunzioni per gli infermieri. Per gli enti del Ssn le assunzioni potranno inoltre riguardare esclusivamente il personale appartenente al ruolo sanitario e dovranno comunque essere limitate entro il 50% delle cessazioni del servizio verificatesi nel 2003. Salve le assunzioni per gli enti del Ssn previste e autorizzate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003 (pubblicati sulla G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003). Le regioni potranno disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere solo per finanziare spese di investimento mentre gli Irccs e le Fondazioni Irccs potranno ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003 con l’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio. Il programma di interventi per l’edilizia sanitaria potrà contare su 1.840 milioni di euro ma solo dal 2006. Sì anche al fondo di 50 milioni di euro (20 per il 2004 e 30 per il 2005) per la realizzazione di un policlinico universitario presso il Campus Biomedico e allo stanziamento di 1,8 milioni di euro in tre anni per la ricerca e la cura della cecità
D.P.C.M. 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria di flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004 (G.U. n. 18 del 23.1.2004)
Viene fissata una quota massima di 50.000 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato a carattere stagionale. La quota di lavoratori stagionali non comunitari riguarda cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria,  Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto.
C.I.P.E., Deliberazione 19 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2003 – parte corrente: ripartizione tra le regioni dell’accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996 (G.U. n. 66 del 19.03.2004).
Viene assegnata alle regioni per l’anno 2003 una somma pari a 165.484.823,00 € per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. La somma assegnata alla regione Marche è di 4.584.235,00 €.
D.P.C.M. 19 dicembre 2003, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004 (G.U. n. 18 del 23.1.2004)
Viene fissata una quota massima di 29.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo. Possono essere ammessi: a) 7.500 lavoratori subordinati da determinati paesi (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto, Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan; ciascuno con una sua quota specifica) e 2500 da altri paesi con cui l’Italia dovesse stipulare accordi; b) 6100 lavoratori subordinati non stagionali (provenienti da qualunque altro paese); c) 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (provenienti da qualunque paese) d) 2500 lavoratori autonomi di “alto livello” (professionisti, imprenditori, etc.; da qualunque paese); e) 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana, se iscritti nelle liste apposite istituite nelle rappresentanze italiane dei rispettivi paesi.
D.P.C.M. 17 dicembre 2003, Approvazione del documento recante «Aggiornamento 2004 delle Linee Guida 2003» (G.U. n. 12 del 16.01.04).
La Commissione per le adozioni internazionali, sulla base di osservazioni degli enti autorizzati e su segnalazioni di coppie aventi in corso una procedura di adozione e di giudici minorili, ha ritenuto opportuno integrare le precedenti disposizioni (Linee Guida 2002). La Commissione segnala la necessità che gli enti autorizzati organizzino percorsi di informazione per le coppie dichiarate idonee ad adottare un bambino straniero. La Commissione specifica che gli enti autorizzati devono informare gli aspiranti genitori delle condizioni sanitarie e psicologiche dei bambini, nonché del loro vissuto e della storia personale e familiare. La Commissione ribadisce che gli enti autorizzati devono preparare l’incontro dell’adottando con la famiglia adottiva, in particolare nel caso di bambini oltre i dieci anni; a tal fine viene stabilito il tempo di permanenza degli aspiranti genitori nel Paese straniero. Tenendo conto dell’alto numero di enti autorizzati concentrato su alcune zone (Europa dell’Est e Sud America), la Commissione auspica che, sia gli enti che vogliono estendere la loro attività, sia le nuove associazioni che intendono presentare istanza di autorizzazione, indirizzino la loro attività verso paesi non coperti da enti, in particolare, africani ed asiatici. In considerazione dei problemi che la Commissione ha avuto con i Paesi di origine a causa del mancato rispetto dei genitori adottivi dell’impegno di trasmettere relazioni postadozione, la Commissione stabilisce che i genitori si impegnino, sottoscrivendo apposita dichiarazione, a fornire informazioni (sullo sviluppo psico-fisico, sociale e familiare del bambino) all’ente per la stesura della relazione. La Commissione stabilisce che eventuali modifiche delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità devono essere comunicate presso il competente tribunale dei minorenni e che l’ente autorizzato deve informare il tribunale dell’avvenuto abbinamento in sede internazionale. La Commissione prevede per l’anno 2004 la pianificazione dell’attività ispettiva e chiede la collaborazione degli enti autorizzati e si impegna a sensibilizzare il Dipartimento delle Entrate sul tema della deducibilità fiscale delle spese per l’adozione.
C.I.P.E, Deliberazione 5 dicembre 2003, Fondo sanitario nazionale 2002 e 2003 - parte corrente - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica) (G.U. n. 66 del 19.03.2004).
Viene assegnata alle regioni per gli anni 2002 e 2003 una somma pari a 5.681.025,89 € (1.291.142,00 per l’anno 2002 riservata specificatamente alla ricerca della fibrosi cistica, 4.389,883,64 per l’anno 2003 per l’assistenza e la ricerca). La somma assegnata alla regione Marche per i due anni è di 151.788,97 €.

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