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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 parte corrente 1999, ripartizione finanziamento per l’assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. Deliberazione n. 116/2001 (G.U. n. 68 del 21.3.2002). Sulle residue disponibilità del FSN, relativamente al 1999 sono state assegnate alle regioni per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico la somma di L. 3.046.183.640 pari a 1.573.222,56 euro. Il fondo destinato alla regione marche è stato di L. 8.931.620, pari a 4.612,80 euro. |
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 - Parte corrente - integrazione fondo sanitario 1999. Deliberazione n. 115/2001 (G.U. n. 68 del 21.3.2002). A causa del minore introito regionale derivante a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF; quale integrazione per l’anno 1999 vengono assegnati alle regioni L. 9.810.595.911.336 (euro 5.066.749.942, 59). La quota assegnata alla regione Marche è stata di L. 295.482.402.244, pari a 152.603.935,20 euro. |
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni di somme accantonate per l’anno 2001 per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 72, legge n. 448/1998. Deliberazione n. 119/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002). Alle regioni, per l’anno 2001, è stata stanziata una somma pari a 1129,5 miliardi (583.338.067, 52 euro) per interventi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria. 379,5 Md sono stati assegnati al fine di attivare controlli riguardo l’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni. 750 Md per il potenziamento dell’attività libero professionale. Alla regione marche sono stati assegnati 32,035 miliardi di lire (circa 16 milioni di euro). |
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. Deliberazione n. 118/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002). La legge 135/1990 prevede interventi di per la prevenzione e la cura dell’AIDS. Per ognuno degli anni 2000 e 2001 sono stati assegnati alle regioni la somma di 95 miliardi (oltre 49 milioni di euro) per: a) interventi rivolti alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori (35 miliardi); b) trattamenti domiciliari (60 miliardi). Per la regione Marche la somma complessiva annuale stanziata è stata di 1 miliardo 984 milioni. 907 milioni per la formazione del personale e 1 miliardo e 77 milioni per gli interventi domiciliari. |
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Art. 33, legge 6 marzo 1998, n. 40) Deliberazione n. 117/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002). Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di L. 60 miliardi (30, 987 milioni di €) . La somma assegnata alla regione Marche è di 967 milioni di lire. |
DPCM 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza (Sup. G.U. n. 33 del 8.2.2002). Dal 23 febbraio è in vigore il Decreto che recepisce l’intesa tra governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). Il Decreto definisce quali prestazioni sono ricompresse nei LEA (a titolo gratuito o con la partecipazione della spesa così come previsto dalla normativa vigente). Si stabilisce inoltre un elenco di prestazioni totalmente escluse (medicine non convenzionali, chirurgia estetica, vaccinazioni non obbligatorie, ecc..); parzialmente escluse (parte dell’assistenza odontoiatrica, densitometria ossea limitatamente ad alcune condizioni, alcune prestazioni di medicina fisica e riabilitazione) in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche dai LEA; per altre prestazioni, infine, attualmente incluse nei LEA si specifica che presentano “un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione”. Si tratta di un 43 tipologie di ricoveri per i quali non si ritiene necessaria la degenza ospedaliera ordinaria ma si reputa sufficiente l’intervento in day hospital o in ambulatorio. |
DPCM 21 novembre 2001, n. 453, Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U., n. 301 del 29.12.2001). Il provvedimento elenca i doveri degli obiettori e il corrispondente sistema sanzionatorio, oltre alla disciplina della gestione delle licenze e dei permessi. In particolare l’obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante adeguati comportamenti di impegno sociale, responsabilità, tolleranza, equilibrio. Deve inoltre seguire le istruzioni e le direttive impartite, rispettando i luoghi e le persone con cui viene in contatto. Le sanzioni disciplinari vengono disposte in caso di violazione dei doveri dell’obiettore (ad esempio: puntualità nella presentazione in servizio, produrre al responsabile degli odc il certificato di idoneità, recupero delle ore di attività non prestate, tempestiva comunicazione, in caso di malattia, dell’assenza dal servizio, rispetto dell’orario di svolgimento del servizio, non esercitare altre attività se non nell’ambito previsto dalla legge, non divulgare dati riservati). Sono previste: la diffida per iscritto, la multa, la sospensione di servizi e licenze, il trasferimento ad altro incarico , la sospensione del servizio fino ad un massimo di tre mesi. La sanzione deve essere preceduta da contestazione scritta entro dieci giorni e può essere impugnata entro un mese presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, il quale ha potere di sospendere il provvedimento sanzionatorio. |
Legge 16 novembre 2001, n. 405, Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” (G.U. n. 268 del 17.11.2001). Il provvedimento recepisce sostanzialmente l’accordo dell’8 agosto tra governo e regioni. (G.U. n. 207/2001). Tra i principali contenuti si segnala: La definizione dell’ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); per il 2001 il FSN viene incrementato di quasi 8 miliardi per complessivi 138mila miliardi. 6mila miliardi vengono destinati al riapiano dei disavanzi regionali. La spesa sanitaria viene portata al 5,8 del PIL. Dal prossimo anno lo stato non provvederà più al ripiano dei disavanzi regionali. Spetterà alle regioni, con provvedimenti autonomi, provvedere, al ripiano. Dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; dal 1º dicembre il prezzo di riferimento per il rimborso dei farmaci viene calcolato sul medicinale meno caro. Non potranno essere prescritte più di tre confezioni per ricetta (contro le sei attuali); Fanno eccezione gli antibiotici in confezioni monodose, l’interferone per i malati di epatite cronica e medicinali somministrati per fleboclisi. E’ prevista la riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l’uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza. Slitta di un anno la riduzione e l’eliminazione dei ticket sulla diagnostica e la specialistica. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 14 novembre 2001, n. 471, Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell’art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U. n. 21 del 25.1.2002). In applicazione della legge 383/2000, nella parte riguardante l’istituzione di un registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto fissa le procedure per l’iscrizione e cancellazione nel registro. L’iscrizione è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Le associazioni devono presentare: atto costitutivo, statuto, diffusione territoriale (operante in almeno 5 regioni e 20 province), relazione sulla fisionomia istituzionale dell’associazione (organizzazione, iscritti, ambiti prevalenti di attività …). Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda il dirigente preposto alla direzione generale per il volontariato iscrive l’associazione (vale la regola del silenzio assenso). Con periodicità biennale il Ministero effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Le associazioni possono fare ricorso contro provvedimenti di rifiuto; il Ministero sarà chiamato a decidere dopo l’acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale previsto dalla legge 383. |
Decreto legge 12 novembre 2001, Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (G.U. n. 263 del 12.11.2001). Il decreto prevede il richiamo in servizio dei lavoratori andati volontariamente in pensione, il ricorso a contratti a tempo determinato e la possibilità di remunerare prestazioni libero-professionali aggiuntive rispetto quelle proprie del rapporto di dipendenza. Per applicare tali misure deve esserci l’autorizzazione regionale. Si prevede inoltre che l’operatore socio sanitario, potrà essere formato con corsi organizzati e finanziati dalle regioni. |
Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell’articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (G.U. n. 283 del 5.12.2001). Il decreto riguarda la contribuzione previdenziale dei soci delle cooperative individuate dall’art. 1 del DPR 602/1970. Le forme previdenziali e assistenziali interessate alla modifica sono: a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, b) assicurazione per l’assegno per il nucleo familiare, c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità, d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A partire dal 1º gennaio 2002l’imponibile minimo su base annua per i soci lavoratori non deve essere inferiore al 40% dell’importo relativo al trattamento minimo mensile pensionistico dovuto per il fondo pensione dei dipendenti. A partire dal 1º gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore è previsto un aumento dell’imponibile giornaliero riferito al versamento dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia superstiti, da calcolare sulla differenza retributiva tra l’imponibile giornaliero per i soci lavoratori di cooperativa e il corrispondente minimo previsto per lo stesso anno dal contratto collettivo applicato. In sostanza il decreto prevede una equiparazione graduale della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative a quella dei dipendenti delle normali imprese. |
Legge 3 ottobre 2001, n.366, Delega al governo per la riforma del diritto societario (G.U. n. 234 del 8.10.2001). La delega - lungamente dibattuta e avversata dal mondo delle cooperative per i contenuti dell’articolo sulle cooperative - prevede che entro un anno il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi di riforma del diritto societario. Uno di questi dovrebbe riguardare anche le cooperative, cui fa riferimento l’art. 5 della legge delega. Al comma 1, si indicano alcuni aspetti che dovrà affrontare la delega: “definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta…. (..) riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute (..) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti”. |
Ministero della sanità, Decreto 18 settembre 2001, n. 347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (G.U. n. 218 del 19.9.2001). Il decreto è attuativo dell’Accordo Stato- regioni dell’8 agosto (G.U. n. 207/2001). Il provvedimento prevede di versi interventi: a) Centralizzazione degli acquisti dal parte delle Aziende sanitarie, b) disposizioni sui disavanzi; c) Equilibri di bilancio; d) Erogazione diretta dei medicinali, e) Esclusione dalla rimborsabilità, f) Monitoraggio della spesa; Multiprescrizioni; g) Patto di stabilità; h) Riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti; i) Prezzo di rimborso dei farmaci; l) Sconti a carico delle farmacie; m) Sostituibilità dei medicinali; n) Sperimentazione del prezzo di rimborso dei farmaci; o) Sperimentazioni gestionali; p) Tetto di spesa sui farmaci; q) Ticket sulla diagnostica. Da segnalare: La definizione dell’ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; taglio alle multiprescrizioni con un massimo di tre pezzi per ricetta (contro i sei precedenti); riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l’uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza. |
D.P.R. 17 settembre 2001, n. 329, Nomina di dieci componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U., n. 269 del 19.11.2001). Vengono nominati - su designazione - dei rispettivi Osservatori nazionali (associazionismo e volontariato) come componenti del CNEL cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale (Benettollo, Bobba, Gualaccini, Perli, Porro) e cinque delle organizzazioni di volontariato (Alecci, Bulleri, Coccheri, Guidotti, Patriarca). |
D.P.C.M. 10 agosto 2001, Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche (G.U. n. 229 del 2.10.2001). A fronte della previsione di avviare, nell’anno 2001, 73.000 obiettori di coscienza in servizio civile, contro gli 85.000 previsti, le somme derivanti dal mancato avvio in servizio di 12.000 obiettori, sono utilizzate per dare attuazione alle disposizioni della legge 64/2001 (Istituzione del servizio civile nazionale), che prevede l’avvio al servizio civile delle donne, dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare, nonché dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile che quello militare purché non risultino necessari alle esigenze delle forze armate. Per l’anno 2001 viene stabilito che: - il contingente di volontari impiegabili in servizio civile è definito in 790 unità (600 impiegabili in Italia e 190 all’estero); il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili all’estero è di 550 unità; il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile verrà determinato in base alle economie di gestione derivanti dalla riduzione dell’impiego di obiettori di coscienza. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Decreto 12 luglio 2001, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 211 del 11.9.2001). Il Fondo nazionale previsto dall’articolo 13, comma 4 della legge 68/99, per l’anno 2001 è pari a 60 miliardi (quasi 3 miliardi è la somma prevista per le marche). |
Ministero della sanità, Decreto 8 giugno 2001, Assistenza sanitaria integrativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare (G.U. n. 154 del 5.7.2001). Si prevede che l’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da: malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme. L’erogazione di sostituti di latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare 4 giugno 2001, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 141 del 20.6.2000). Possono richiedere i contributi le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite dal 1º gennaio 2000 e iscritte ai registri regionali del volontariato. Il fondo è di 2 miliardi; ogni organizzazione (che deve coprire almeno il 30% della copertura dei costi) può presentare un progetto che non può superare i 200 milioni. Avranno priorità nella valutazione dei progetti quelli che hanno come caratteristica: contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (in particolare povertà estrema), innovazione, collaborazione con altri enti (pubblici e privati), rapporto con altre organizzazioni di volontariato. La valutazione sarà a cura dell’Osservatorio nazionale per il volontariato. La scadenza per la presentazione delle domande è al 4 agosto 2001. |
D.P.C.M. 31 maggio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen (G.U. n. 182 del 7.8.2001) Il Decreto aggiorna il DPR 21.9.1994 in materia di morbo di Hansen e stabilisce protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva della malattia. Per tali fini sono individuati dalla regioni a dalle province autonome i Centri territoriali di riferimento. A livello nazionale sono istituiti i Centri nazionali (Genova, Cagliari, Gioa del Colle, Messina), cui fanno riferimento i Centri territoriali al fine della conferma diagnostica e dell’attuazione dei protocolli terapeutici e riabilitativi. |
DPCM 28 maggio 2001, Definizione, per l’anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, degli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U. n. 153 del 4.7.2001). L’attività ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti che impiegano obiettori di coscienza è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni, dei progetti d’impiego, la consistenza e la modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché la correttezza della gestione contabile amministrativa da parte degli enti. Le ispezioni sono distinte in periodiche e a campione. Per le verifiche il provvedimento indica i criteri e le modalità di svolgimento. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 25 maggio 2001, n. 337, Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori (G.U. n. 193 del 21.8.2001). Riprendiamo la nota dal sito www.affarisociali.it riportante le principali novità del Regolamento. Disciplina dell’ISE. Il nuovo decreto stabilisce anzitutto la decorrenza dei nuovi criteri di calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi. In particolare, è previsto che la nuova disciplina dell’ISE si applica: - per l’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per l’anno 2001; - per l’assegno di maternità, di cui all’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001. Ne consegue che: a) per le domande di concessione dell’assegno per il nucleo familiare relative all’anno 2001 e presentate nel corso del medesimo anno prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, i comuni dovranno: - provvedere a richiedere agli interessati la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica, di cui al d.p.c.m. 18 maggio 2001, in sostituzione di quella presentata; - procedere, in alcuni casi, alla revoca dei provvedimenti di concessione già disposti o modificarli sulla base della nuova dichiarazione presentata; - verificare che le domande presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, e rigettate, non possano essere accolte, sulla base delle nuove disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare. b) L’assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 452/2000, vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Nucleo familiare. Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità è individuato secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi. Altre disposizioni. - E’ prevista la possibilità di concedere l’assegno per il nucleo familiare, qualora la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi di cui all’art. 16 del decreto 452/2000, in favore dell’altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesti la sua disponibilità a ricevere l’assegno entro una certa data (non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda). - La potestà concessiva dell’Inps, prevista dall’art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esercitata dall’Istituto dalla data di stipula degli accordi ivi previsti. - In via di prima applicazione, ma entro il termine perentorio di sessanta giorni, i soggetti che hanno perso il diritto di presentare la domanda di concessione dell’assegno per il nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda per il periodo in cui si è verificato il citato requisito. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà sociale, Decreto 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U., n. 174 del 28.7.2001). L’importante atto applicativo della riforma fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi ai fini dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi diurni e residenziali già operanti e quelli di nuova istituzione. I servizi sono quelli rivolti a minori per interventi socio assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, disabili e anziani per interventi socio assistenziali o socio sanitari, finalizzati al mantenimento o al recupero dell’autonomia, persone affette da AIDS e con problematiche psico sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare. Compito delle regioni sarà quello di recepire e integrare, in base alle esigenze locali, i requisiti fissati dal decreto. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale i comuni rilasciano autorizzazioni all’esercizio dei servizi diurni e residenziali verificando il possesso dei requisiti minimi strutturali previsti dal decreto. Vengono poi indicate: le strutture e i servizi soggetti ai requisiti minimi per l’autorizzazione; le strutture classificabili di tipo familiari e le comunità di accoglienza di minori; i requisiti comuni alle strutture e ai servizi a ciclo diurno e residenziale. |
Ministero della sanità, Decreto 18 maggio 2001, n. 279, Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 , lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Sup. G.U. n. 160 del 12.7.2001). Viene istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da presidi accreditati individuati dalle regioni. Tali strutture (preferibilmente presidi ospedalieri) dovranno avere specifica esperienza nella diagnostica e nella terapeutica delle malattie rare e dovranno essere dotati di strutture di supporto, di servizi complementari, per l’emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico molecolare. I presidi dovranno assicurare l’erogazione gratuita delle prestazioni per la per la diagnosi e qualora riguardassero patologie di origine ereditaria le indagini genetiche, sempre gratuite, saranno estese ai familiari dell’assistito. Il regolamento riconosce 284 malattie rare per le quali i malti non dovranno più pagare ticket. Con lo stesso provvedimento è stato anche istituito presso L’Istituto superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare. |
Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 126 del 1.6.2001) Il Decreto legislativo, applicativo dell’art. 10 della legge di riforma, prevede la trasformazione entro due anni delle IPAB in Aziende Pubbliche dei servizi alla persona (con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica) o in ONLUS oppure in Fondazioni private (con autonomia statutaria e gestionale e con il perseguimento di scopi di utilità sociale attraverso le modalità consentite dalla loro natura giuridica). Ampi compiti sono affidati alle regioni, in particolare, oltre ad una funzione di controllo, dovranno disciplinare le modalità con le quali le Istituzioni partecipano alla programmazione socio sanitaria a livello territoriale. |
D.P.R. 3 maggio 2001, Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003 (Sup. G.U. n. 181 del 6.8.2001). Il Piano sociale nazionale per gli anni 2001-2003 in applicazione della legge di riforma dell’assistenza (L. 328/2000) è diviso in tre parti. Nella prima vengono indicati gli elementi fondanti le nuove politiche sociali; nella seconda si evidenziano gli obiettivi prioritari, nella terza, infine, vengono date indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il Piano delinea inoltre le modalità e gli strumenti per il suo monitoraggio e per la verifica dei processi in atto e dei risultati conseguiti. Gli obiettivi prioritari del Piano sociale nazionale sono stati così individuati: a) valorizzare e sostenere le responsabilità familiari; b) rafforzare i diritti del minore; c) potenziare gli interventi a contrasto della povertà; d) sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare persone anziane e le disabilità gravi). Per quanto riguarda il Fondo nazionale delle politiche sociali nel triennio 2001-2003 le risorse che confluiscono nel fondo sono quelle determinate dalle leggi di settore. Per l’anno 2001 il fondo è di circa 3.500.000.000.000 L. |
D.P.C.M. 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001 (G.U. n. 113 del 17.5.2001). Per l’anno 2001 la quota d’ingresso di lavoratori extracomunitari è stata fissata in 83.000 (la quota non include i ricongiungimenti familiari e i richiedenti asilo politico per i quali non esiste alcun tetto prefissato. Di questi 68.000 possono prevenire da qualsiasi Paese extracomunitario; 15.000 da Paesi con i quali l’Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere intese in materia migratoria. 50.000 sono i lavoratori che possono entrare per lavoro (subordinato o autonomo) non stagionale. 33.000 i lavoratori per lavoro subordinato a carattere stagionale. |
Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (G.U. n. 97 del 27.4.2001). La legge introduce modifiche al codice di procedura penale e a quello civile; tra le norme inserite quelle che prevedono la prescrizione da parte del giudice dell’allontanamento da casa di colui che ha attentato all’incolumità di un familiare e l’impossibilità di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (lavoro, domicilio della famiglia di origine, parenti). |
D.P.C.M., 4 aprile 2001, n. 242, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (G.U. n. 146 del 26.6.2001). Il decreto introduce alcuni ulteriori elementi ai fini dell’applicazione dell’ISEE (più conosciuto come riccometro); in particolare vengono chiariti alcuni aspetti riguardanti la composizione del nucleo familiare (ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi del DPR 30.5.1989). Altre modifiche sono state apportate ai criteri per il calcolo della situazione economica equivalente. Si resta in attesa di un altro decreto attuativo applicativo del D.lgs 130/2000 nella parte in cui si stabilisce che per determinate situazioni (handicappati in situazione di gravità e soggetti ultrasessantacinqueni non autosufficienti certificati dalle ASL) per la fruizione di servizi domiciliari, diurni e residenziali per la contribuzione al costo del servizio deve essere preso a riferimenti il solo reddito del richiedente la prestazione e non quella del nucleo familiare o dei parenti tenuti agli alimenti. |
Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, Decreto 4 aprile 2001, n. 185, Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 116 del 21.5.2001). Vengono fissati i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla legge 209/2000, nonché le modalità per la sospensione degli stessi interventi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti. |
Legge 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (G.U. n. 94 del 23.4.2001). Tra le novità previste dalla nuova normativa si segnalano: la distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto associativo. Il rapporto di lavoro può essere: subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa. Ai soci legati da un rapporto di lavoro subordinato si applica lo Statuto dei lavoratori con esclusione dell’articolo 18, riguardante il licenziamento, quando viene a cessare, oltre al rapporto di lavoro, anche quello associativo. Il trattamento retributivo non può essere inferiore ai minimi del CCNL di categoria. In caso di controversie: se relative al rapporto di associazione è il giudice civile; se legate al rapporto di lavoro è competente il giudice del lavoro. Ogni cooperativa dovrà entro nove mesi dall’emanazione della legge approvare un Regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro. |
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