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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Decreto-Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (G.U. n. 150 del 01.07.2009) All'interno del provvedimento è contenuto un articolo che attribuisce nuove competenze all'INPS per consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità (riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili: invalidità, cecità, sordomutismo, che le domande di accertamento dell'handicap, che quelle per la disabilità). Se il decreto legge verrà convertito in legge nell'attuale testo, dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Azienda Usl di competenza che provvederà alla convocazione. La disposizione presuppone che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale. La Commissione dell'Azienda Usl sarà integrata con un medico INPS. Per quanto riguarda la valutazione delle minorazioni civili: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della Salute nomina una Commissione con il compito di “aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).” con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; non è prevista invece nessuna modifica della logica attuale della valutazione delle minorazioni. In merito alla concessione delle provvidenze economiche: con un accordo quadro fra Ministero della Salute e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie saranno trasferite all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Infine alcune modifiche riguarderanno le procedure del ricorso: l'INPS diventa unica “controparte”, nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzione in giudizio. |
Decreto del presidente della Repubblica n. 81 del marzo 2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2.07.2009) Il Presidente della Repubblica, visti alcuni articoli della Costituzione, sulla proposta del Ministro dell’Istruzione ha emanato le norme per la riorganizzazione della rete scolastica, in base ad un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. La riorganizzazione è basata sul dimensionamento della rete scolastica, di erogazione del servizio e sulla definizione degli organici. Le modifiche del precedente Decreto Legge ( numero 133, del 6 agosto 2008) riguardavano la regolazione del numero di iscritti e i nuovi limiti previsti (18-26 scuola dell’infanzia; 15-26/27 scuola primaria; 18-27 scuola secondaria). Il presente provvedimento affida ai dirigenti, in collaborazione con gli enti preposti, le modalità di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, in base alla presentazione di un progetto articolato dall’insegnante di sostegno sulle strategie e le metodologie adottate. Le disposizioni per la scuola, di ogni ordine e grado, riguardano anche il tempo pieno, l’insegnamento della lingua straniera, affidato a docenti specializzati, l’educazione musicale e fisica; altre indicazioni riguardano le cattedre e i posti d’insegnamento, la definizione delle dotazioni organiche del personale educativo. Le disposizioni finali riguardano il monitoraggio sulle dimensioni delle classi e l’utilizzo del personale docente. |
Legge n. 46 del 7 maggio 2009, Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (G.U. n. 105 del 08.05.2009) Il provvedimento prevede un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali. Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni (i sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto. Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma garantisce il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili. In base alle nuove disposizioni possono, ora votare al proprio domicilio: - gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili; - gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino. Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”); la certificazione la rilascia esclusivamente l’Asl attraverso propri medici incaricati e deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. E' necessario inoltre presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti: alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl; la domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Il sindaco una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione; il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. |
Legge n. 38 del 23 aprile 2009, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009 (G.U. n. 84 del 10.04.2009) Il documento legislativo stabilisce la programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009: per motivi di lavoro stagionale subordinato sono ammessi in Italia i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità – da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si precisa che tale quota riguarda: - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 73 del 10 marzo 2009, Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia (G.U. n. 104 del 07.05.2009) Il regolamento stabilisce l’istituzione del nuovo Osservatorio Nazionale sulla famiglia al fine di disciplinare gli obbiettivi, le funzioni e il ruolo dell’Istituto. I compiti dell’Osservatorio rientrano nello studio, nella ricerca e nella documentazione, oltre alla promozione e alla consulenza sulle politiche a sostegno della famiglia. A questo si unisce la collaborazione con gli istituti per l’Infanzia e l’adolescenza e con quelli regionali e locali nella tutela dei diritti e nello sviluppo in età evolutiva. Questi nel dettaglio gli interventi le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi dell’osservatorio: - assicurare lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare; - promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze; - coordinare le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; - coordinare le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali (a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome). Come specificato nel provvedimento, l’osservatorio si compone di tre organi: il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico; l’Assemblea si compone di trentasei rappresentanti provenienti dai diversi ambiti pertinenti (sviluppo economico, salute, lavoro, politiche sociali, tutela del territorio, etc.); il Comitato tecnico-scientifico ha funzione di organizzazione del programma delle attività regolate dall’Assemblea. |
DPCM – Dipartimento per le politiche della famiglia – del 3 febbraio 2009, Ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia - anno 2009 (G.U. n. 100 del 02.05.2009) Il decreto stabilisce i criteri per la ripartizione del fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2009, che ammonta complessivamente a € 186.571.000,00. Questi gli interventi a cui vengono destinate le risorse: 2.500.000,00 € per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale della famiglia; 3.000.000,00 € per l’elaborazione del Piano nazionale per la famiglia (d’intesa con le altre amministrazioni statali e competenti); 3.000.000,00 € per la realizzazione della Conferenza nazionale della famiglia; 1.500.000,00 € per il sostegno delle attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia; 25.000.000,00 € per il sostegno delle adozioni internazionali; 15.000.000,00 € per il finanziamento delle attività di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro; 25.000.000,00 € per l’alimentazione del Fondo di credito per i nuovi nati; 11.571.000,00 € per risorse destinate a promuovere iniziative di interesse nazionale o a carattere sperimentale in materie inerenti alle politiche familiari. Una quota del finanziamento, pari a 100.000.000,00 € è assegnata per la realizzazione di attività di carattere regionale, consistenti nell’attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. |
DPCM del 4 febbraio 2009, Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (G.U. n. 70 del 25.03.09) Il decreto stabilisce un prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale al fine di disciplinare lo svolgimento del progetto secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti. Le disposizioni del prontuario riguardano: - impegni e responsabilità degli enti e dei volontari: spetta ai volontari (tra gli altri) il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare la consapevolezza di rispondere all’obbligo costituzionale di difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale e il diritto di essere informati in modo chiaro sull’attività che concretamente sono chiamati a svolgere presso l’ente; - la presentazione in servizio del volontario: nel giorno e nella sede stabiliti il volontario deve presentarsi con la documentazione che gli è stata consegnata (copia del progetto, fotocopia del contratto di assicurazione, modulo per l’apertura del libretto postale…). Vengono inoltre fornite indicazioni per il caso in cui un ente abbia coperto il numero di posti previsti e sia necessario assegnare i volontari selezionati ad altro progetto, o debbano essere sostituiti (esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto) a seguito di rinunce prima dell’avvio, o per malattia superiore a trenta gironi, e altre ipotesi contemplate per la cessazione del servizio e l’esclusione del volontario nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge. Ulteriori disposizioni riguardano: la temporanea modifica della sede di servizio, le malattie e infortuni; la tutela della maternità; la guida di automezzi; i permessi e l’orario di servizio: con un complessivo settimanale non inferiore alle trenta ore e un monte annuo minimo di millequattrocento ore. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione del 18 dicembre 2008, Fondo sanitario nazionale 2007 – Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). (Deliberazione n. 93/2008) (G.U. n. 75 del 31.03.2009) Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale destinate alla prevenzione e lotta contro l’AIDS da utilizzare: - per l’attivazione di corsi la formazione per il personale dei reparti di ricovero per malati di AIDS e altre malattie infettive (il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinario previsti per l’anno 2006 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2006, rispettivamente per il 70 % e per il 30%); per il trattamento domiciliare: il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi (previsti dalla legge n. 135/90) e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali. La somma complessiva destinata alle regioni è pari a euro 49.063.000 di cui: - 18.076.000 euro per l’espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati di AIDS e di altre malattie infettive; - 30.987.000 euro per l’attivazione di servizi di assistenza a domicilio dei soggetti affetti da AIDS. Come indicato nella tabella (in allegato al documento) alla regione Marche sono stati assegnati complessivamente 1.047.975,00 euro di cui 444.722,00 euro per corsi di formazione e 603.253,00 per il trattamento domiciliare. |
Legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabiità (G.U. n. 61 del 14.03.2009) Si tratta della ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006. Si prevede inoltre l’istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita. L'osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati (in numero non superiore a quaranta), prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'; è inoltre prevista la partecipazione di esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. All'Osservatorio, , che dura in carica tre anni, vengono affidati i seguenti compiti: - promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; - predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;- promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; - predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; - promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' stato previsto un finanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 29 gennaio 2009, Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (G.U. n. 52 del 04.03.2009) Il decreto definisce termini e modalità di realizzazione di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori: la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Il provvedimento prevede che: le visite mediche vengano effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato; le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto; i soggetti interessati, siano informati dall'I.N.P.S. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo. Si precisa che i controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni e che sono esonerati i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide). Per coloro che si trovino nell'impossibilità fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l'I.N.P.S. dispone, l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il decreto stabilisce anche i criteri per la programmazione delle attività di verifica: l'incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d'età; la recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi; il tipo di prestazione, della sua onerosità e dell'età' dei beneficiari; la distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate. |
Decreto del Ministero del Presidente del Consiglio del 4 novembre 2009, Approvazione del prontuario contente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi (G.U. n. 40 del 18.02.2010) Il provvedimento ha approvato il prontuario per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile nazionale. Il prontuario si apre specificando che i progetti devono essere redatti secondo uno schema previsto nella scheda allegata (indicando quindi: denominazione dell'ente, titolo del progetto, settore di area di intervento, indicazione delle sedi di attuazione, descrizione del contesto territoriale entro il quale il progetto si realizzare, i beneficiari e i destinatari dell'intervento...). Vengono inoltre elencate le caratteristiche peculiari dei progetti di servizio civile nazionale all'estero: il numero dei volontari da impiegare nei progetti all'estero è non superiore a 50 e non inferiore a 4, con un minimo di 2 volontari per ogni sede di attuazione; deve essere prevista la permanenza dei volontari per minimo 7 mesi nelle sedi dei paesi; un contributo previsto per gli enti per le spese sostenute per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all'estero e perle spese sostenute per i visti e le eventuali tasse d'ingresso. Possono presentare progetti, che hanno una durata annuale, di servizio civile nazionale esclusivamente gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi regionali: gli enti iscritti all'albo nazionale presentano i progetti di servizio civile all'Ufficio nazionale; gli enti iscritti negli albi regionale e provinciali presentano i progetti agli uffici regionali e provinciali. Nel documento sono quindi descritti i criteri per la valutazione dei progetti e per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie. In allegato oltre alla scheda progetto, le note esplicative per la redazione dei progetti. Una delle principali novità introdotte è quella relativa al numero dei volontari da impiegare; le Regioni e le Province autonome possono ridurre a 10 ed a 2 unità rispettivamente il numero massimo ed il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo. Altra novità riguarda i requisiti previsti per l'Operatore Locale di Progetto (OLP); si precisa che gli stessi possono essere alternativamente ricondotti al titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto oppure a titoli professionali intesi come esperienze da evidenziare in un curriculum di durata non inferiore a due anni nelle specifiche attività previste nel progetto e in entrambi i casi una esperienza di servizio civile oppure una preparazione specifica da acquisire mediante un seminario di almeno un giorno organizzato dall'UNSC o dalle Regioni o Province Autonome, ovvero da un ente di 1° classe. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, Decreto del 30 dicembre 2008, Bando di concorso Giovani Protagonisti (G.U. n. 12 del 16.01.2008) Il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, ha reso operativo il Fondo per le Politiche giovanili, istituito al fine di promuovere l'arricchimento culturale, la formazione professionale l'accesso ad iniziative di volontariato ed impegno civico per i giovani, con l'istituzione di due bandi pubblici per la presentazione di progetti. Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, costituito nel 2006 con una dotazione iniziale di 3 milioni di Euro, è stato fissato in 130 milioni annui dalla Legge Finanziaria per il triennio 2007 – 2009. E' stata destinata la somma di 55 milioni di euro al finanziamento delle azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale; la restante quota di 75 milioni di euro al finanziamento delle azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati con le Regioni (60 milioni) e gli Enti Locali (15 milioni). Nell'ambito di queste azioni sono stati indetti due bandi: - il Bando giovani per il mondo: bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all’estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all’estero; - il Bando giovani protagonisti: bando di concorso al fine di promuovere progetti volti a sostenere la creatività ed il protagonismo giovanile, a sviluppare la cultura del merito e dell’eccellenza tra le giovani generazioni ed a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali (G.U. n. 6 del 09.01.2009) Con questo provvedimento viene istituita nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una banca dati per il monitoraggio e la raccolta delle informazioni rivolte alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche (non assistibili a domicilio all’interno di idonee unità d’offerta accreditate). La realizzazione e la gestione della Banca Dati è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Dipartimento della qualità – Direzione generale del sistema Informativo dell’ex Ministero della salute. Queste le informazioni raccolte: identificazione della struttura erogatrice; identificazione dell’assistito; dati amministrativi relativi alla dimissione; dati relativi alla tariffa giornaliera applicata; valutazione socio-sanitaria dell’assistito (attraverso gli strumenti della valutazione multidimensionale: RUG – resources utilization Groups, SVAMA – scheda per la valutazione multidimensionale dell’Anziano; AGED Assesment Geriatric of Disabilities). Come specificato nel testo, la valutazione dell’assistito deve essere effettuata al momento dell’ammissione e dimissione presso la singola struttura e deve essere ripetuta quando cambiano le necessità assistenziali (di norma ogni centottanta giorni); le informazioni devono quindi essere trasmesse dalla struttura erogatrice per ogni singolo assistito nelle principali fasi del processo assistenziale: ammissione, rivalutazione periodica, rivalutazione straordinaria, dimissione o trasferimento, decesso. Le Regione e le Province autonome mettono a disposizione del NSIS i dati necessari secondo modalità di trasmissione (effettuata esclusivamente in modalità elettronica) e secondo regole di transcodifica stabiliti nel protocollo di comunicazione. La raccolta delle informazioni è prevista a partire dal 1° luglio 2009, secondo le modalità di comunicazione e aggiornamento specificate nel decreto e scaricabili dal sito internet del Ministero (http: nsis.ministerosalute.it) |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (G.U. n. 6 del 09.01.2009) Con questo provvedimento viene istituita nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una banca dati per il monitoraggio e la raccolta delle informazioni rivolte alle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e socio - sanitaria. La realizzazione e la gestione della Banca Dati è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Dipartimento della qualità – Direzione generale del sistema Informativo dell’ex Ministero della salute: le informazioni sono messe a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome secondo le modalità di trasmissione (esclusivamente in formato elettronico) stabilite nel documento, a partire dal 1 gennaio 2009. Nella Banca dati verranno raccolte informazioni relative a: caratteristiche anagrafiche dell’assistito, valutazione o rivalutazione multidimensionale dei suoi bisogni assistenziali; la definizione di un piano/programma/progetto di assistenza individuale; la responsabilità clinica in capo a medico di Medicina Generale, pediatra di libera scelta o al medico competente per la terapia del dolore (cure palliative, dimissioni protette). Tali contenuti informativi fanno riferimento ai principali eventi del processo assistenziale; presa in carico, erogazione, sospensione, rivalutazione (nel caso in cui risultino cambino le necessità assistenziali dell’assistito e di norma ogni novanta giorni), conclusione. |
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2008, Istituzione della “Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale” (G.U. n. 11 del 15.1.2009) Su proposta del Ministro del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito la Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale. Nella Giornata nazionale, che si terrà il 4 aprile di ogni anno, le Amministrazioni Pubbliche, gli organismi di volontariato, in coordinamento con le associazioni operanti nel settore, le Unità Spinali Unipolari e i Servizi che si occupano della "Riabilitazioni Globale", assumono iniziative volte a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati a questo tipo di disabilità che coinvolge, oltre alla persona con lesione al midollo spinale, in maniera assai rilevante i familiari. Il provvedimento nasce anche in risposta alla richiesta formale avanzata dalla Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici - Faip, operante su tutto il territorio Nazionale in rappresentanza delle 24 Associazioni regionali delle persone con lesione al midollo spinale. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, Decreto del 29 ottobre 2008, Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008) Il decreto definisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale, all’inserimento nella vita sociale, attraverso azioni e progetti di interesse nazionale e azioni e progetti destinati al territorio (ente locali e province). Queste le azioni e progetti di interesse nazionale ammessi a finanziamento (pari a complessivi 55 milioni di euro per il 2008): - “diritto al futuro” per sostenere ed agevolare l’accesso al lavoro delle giovani generazioni, il sostegno alle giovani coppie, alla natalità; - “protagonismo generazionale” per la valorizzazione delle forme di partecipazione attiva dei giovani nel mondo politico imprenditoriale, nel volontariato e nell’impegno civico; - “la meglio gioventù” per dare visibilità alle storie positive e dare esempi positivi di comportamento; - “la rivoluzione del merito” per garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo; - “expo della gioventù” con lo scopo di dare risalto ai migliori talenti della gioventù. Per il finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio è stata predisposta la somma di 75 milioni di euro, di cui 60 milioni da ripartire tra le regioni e 15 milioni da destinare agli enti locali. L’individuazione, l’attuazione e il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome attuate con il cofinanziamento del fondo è affidata all’Accordo di programma quadro (APQ). |
Legge n. 189 del 4 dicembre 2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (G.U. n. 286 del 06.12.2008) Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, ha varato alcune disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per le regolazioni contabili con le autonomie locali. Per il contenimento della spesa sanitaria, il Ministero può nominare (anche dopo l'inizio della gestione commissariale) dei subcommissari, con il compito di affiancare il commissario negli interventi di verifica nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie. L'autorizzazione per tale provvedimento può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni: - si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche; siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Si precisa inoltre che le somme erogate alla Regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso e che, limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro. Altre disposizioni riguardano la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, i trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte e il regime fiscale dei carburanti per autotrazione e disposizioni per gli enti locali. Per quanto riguarda la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali - le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, devono assicurare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008 (G.U. n. 288 del 10.12.2008) Il Decreto stabilisce che vengano ammessi in Italia 150.000 stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale. Tale provvedimento, come specificato in premessa, è stato considerato necessario sia per far fronte all’elevato numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato (non stagionale) presentate agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 (superiore alla quota di ingressi prevista nell’ottobre dello stesso anno), sia per rispondere alle richieste di assunzione rimaste insoddisfatte nel settore dell’assistenza domiciliare. La quota complessiva di 150.00 unità viene così ripartita: 44.600 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (4.500 cittadini albanesi, 1000 algerini, 3.000 del Bangladesh, 8.000 egiziani, 5.00 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 dello Sri Lanka, 4.000 tunisini); 105.400 di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri Paesi. Il decreto stabilisce che tale quota è soddisfatta tramite le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili presentate entro maggio 2007 (sulla base dell’ordine cronologico di presentazione) e in esubero rispetto alla quota complessiva autorizzata nell’ottobre 2007; nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno, e che entro venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008 confermi il permanere dell’interesse all’assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l’istanza di nulla-osta. |
Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione antri-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 280 del 29.11.2008, supplemento ordinario n. 263/L) Il Provvedimento contiene una serie di misure anticrisi adottate dal governo: si tratta di interventi a sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa, ridisegnando in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Questi alcuni degli interventi contenuti nel pacchetto a favore delle famiglie: - i cittadini residenti che compongono un nucleo familiare a basso reddito da lavoro dipendente o pensione o redditi assimilati riceveranno un bonus tra i duecento ed i mille euro, parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare e a seconda che in famiglia vi siano portatori di handicap; - i mutui per l'acquisto della prima casa non potranno superare il 4% e, per i mutui già stipulati, lo Stato si accollerà l'eventuale parte eccedente; - le tariffe sono bloccate per tutte le forniture abituali (fuorché l'acqua) fino al 31 dicembre 2009; - in aiuto ai lavoratori pendolari sono bloccati i pedaggi autostradali e le tariffe ferroviarie sulle tratte regionali. Altre misure sono previste per il sostegno dell'economia e dell'impresa: - riduzione di tre punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive; - proroga della detassazione dei salari di produttività con innalzamento da 30 a 35.000 euro del reddito massimo per beneficiare dell'aliquota agevolata e da 3 a 6.000 euro del salario di produttività agevolato fiscalmente; - riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese: - revisione degli studi di settore per rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura. Nel decreto - legge sono inoltre contenute delle misure anche per incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, è previsto che siano fiscalmente imponibili solo per il dieci per cento. Infine, sono accelerate le procedure per la realizzazione di opere, comprese quelle di messa in sicurezza delle scuole, e previste ulteriori misure di contrasto all'evasione fiscale. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 6 agosto 2008, Riparto del “Fondo per le non autosufficienze” per gli anni 2008 e 2009 (G.U. n. 261 del 7.11.2008) Il Decreto definisce i criteri di ripartizione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, di cui euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e 1 milione in ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il provvedimento fissa i criteri utilizzati per il riparto, basati su indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: popolazione residente, per regione, d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. Sono inoltre individuate le aree prioritarie di intervento (riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi nel tempo): previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza per agevolare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari; attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza, sulla base delle prestazioni erogate sia dai servizi sociali che dai servizi sanitari, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie; attivazione o rafforzamento di servizi sociosanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità. Per il 2008 alle Marche sono destinati 8.811.246,45 euro – pari ad una quota del 2,95%); per il 2009 11.758.151,62 euro – pari al 2,95%). |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 5 settembre 2008, Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – articolo 71 – assenza dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti (G.U. n. 249 del 23.10.2008) Il provvedimento interessa i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni e integra le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 112/2008 approvate con l’intento di contenere fenomeni di assenteismo o presunti tali - restrizioni e controlli in materia di assenze per malattia o per visite mediche specialistiche e per i permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari con handicap grave e per i lavoratori con grave disabilità - . Viene confermato quanto previsto dalla Legge 104/1992: Il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese. Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore; inoltre tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Pertanto ad oggi il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere, non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili. La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave. Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso; in tutti gli altri casi non va effettuato alcun limite di ore. Pertanto il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato. |
Decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE 2008, n. 25 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n. 247 del 21.10.2008) Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25/2008, con il quale è stata definita l’attuazione delle procedure CE in materia di attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di uno Stato. Queste le principali modifiche: art. 1 sulla definizione e finalità delle Commissioni territoriali – composte da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR; si stabilisce che in situazione di urgenza, il Ministero dell’Interno può nominare il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale; - art. 7: riguardante l’autorizzazione del rifugiato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, si integra stabilendo che il prefetto competente può stabilire un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possono circolare; art, 11: obblighi del richiedente asilo: si stabilisce che il rifugiato ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale e consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda e non solo (come precedentemente indicato) di cooperare con le autorità preposte alle singole fasi della procedura; art. 32 che riguarda la decisione della Commissione territoriale: si aggiunge che la commissione può rigettare la domanda non solo, qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, o il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma, ma può anche rigettare la domanda qualora risulti che è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. |
Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (G.U. n. 247 del 21.10.2008) Il provvedimento inserisce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5/2007, con il quale veniva attuata ala direttiva CE relativa al diritto del ricongiungimento familiare dei rifugiati. (Art. 29-bis). In particolare viene sostituito il precedente comma riguardante le categorie di familiari per le quali lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare; questo l’elenco dei familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a ai diciotto anni; figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, o nel caso di genitori ultrasessanticinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute. Inoltre si precisa che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (prima si stabiliva che tale importo doveva essere doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o piu' familiari); per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; rimane invariata la parte che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Si aggiunge inoltre che lo straniero deve essere in possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenni ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale. |
Decreto – legge n. 151 del 2 ottobre 2008, Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (G.U. n. 231 del 2.10.2008) Il provvedimento individua misure urgenti per fronteggiare l’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione clandestina al fine di evitare pregiudizi nell’attività di accertamento e repressione dei reati. Vengono introdotte alcune modifiche del decreto legislativo 109 del 30 maggio 2008, precisando che tale decreto ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008 (e non decorsi tre mesi dall’entrata in vigore, come precedentemente indicato). Con tali interventi si vuole inoltre garantire una più efficace e rapida attuazione della normativa europea in materia, attraverso l’ampliamento e il miglioramento della disponibilità dei centri di identificazione ed espulsione. Per tale scopo viene autorizzato un finanziamento di euro 3.000.000 per l’anno 2008, euro 37.500.000 per il 2009, 40.470.000 per l’anno 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione. |
Ministero della salute, Decreto del 15 aprile 2008, Individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare a bassa prevalenza (G.U. n.227 del 27.09.2008) Il decreto individua i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare; tale centri svolgono una funzione di coordinamento regionale/interregionale e di presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e devono provvedere all’attivazione di registri regionali, che andranno a costituire il Registro nazionale delle malattie rare – istituito presso l’Istituto superiore di Sanità, non ancora pienamente operativo. Il documento riporta la denominazione dei centri - specificando in quale provincia sono ubicati - in corrispondenza di ciascuna malattia. Queste alcune patologie arare: malattia di Whipple, lipodistrofia totale, xantomatosi cerebrotendinea, atrofia essenziale dell’iride, degenerazioni della cornea, malattia del fegato policistico, apnea infantile. . . |
Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, decreto del 30 giugno 2008, Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto ministeriale attuativo 28 agosto 2001, n. 3888, per l'anno 2007 (G.U. n. 207 del 04.09.08, suppl. ord. n. 209) Il provvedimento definisce le quote di contributo per l’annualità 2007, in favore di associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato le richieste per acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a favore a strutture sanitarie pubbliche. L’importo complessivo del finanziamento per contributi alle associazioni di volontariato per il 2007 è pari a euro 7.750.000,00, così ripartito: 6.200.000,00 euro alle organizzazioni per l’acquisto di ambulanze (di questa quota, sulla base delle domande dichiarate ammissibili vengono attribuiti complessivamente 4.026.537,46 euro); 1.162.5000,00 euro alle organizzazioni per l’acquisto di beni strumentali; 387.500,00 alle organizzazioni per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Come precisato nelle tabelle, in allegato al decreto, Alla regione Marche sono stati destinati: 129.666,24 euro per l’acquisto di ambulanze; 41.272.54 euro per l’acquisto di beni strumentali e 2.894,36 euro per donazioni. |
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, decreto del 29 luglio 2008, Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, ripartizione finanziamenti per l’anno 2008, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226 (G.U. n. 174 del 7.08.08) Il decreto definisce, per l’anno scolastico 2008-2009, gli importi - ripartiti tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento - per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. La somma complessiva stanziata è di euro 103.291.000,00. La ripartizione delle somme è definita secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto. Alla regione Marche sono stati attribuiti 929.496,00 euro per la fornitura dei libri di testo (anche in comodato) in favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e 456.918,00 euro per gli alunni della scuola secondaria superiore. |
Ministero dell’interno, decreto del 22 luglio 2008, Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per i Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalità da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall’ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007 (G.U. n. 183 del 6.08.2008) Il documento disciplina i criteri per la presentazione da parte degli enti locali all’utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo, stabilendo le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i punteggi per la formazione della graduatoria, le modalità di verifica della corretta gestione del contributo, nonché le condizioni per l’eventuale revoca. Possono presentare domanda gli enti locali (anche eventualmente associati) che prestano servizi finalizzati: all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari; alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria. Gli enti locali che presentano domanda devono destinare al “Sistema di protezione una percentuale minima del 70 per cento di posti disponibili nelle strutture di accoglienza. Si precisa che per gli enti locali dove sono presenti centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) la domanda può essere presentata anche per progetti per l’attivazione di insegnamento della lingua italiana, attività di animazione, informazione, orientamento legale, sostegno psicologico. La domanda deve essere presentata in carta libera, utilizzando i modelli riportati come allegati al decreto; ogni ente locale può presentare una sola domanda. Il decreto fissa inoltre un termine per la presentazione delle domande. A decorrere del 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1à luglio dell’anno precedente all’annualità o alla pluriannualità per cui si richiede il contributo; per il biennio 2009/2010 le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 9 luglio 2008, Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l’anno 2008 (G.U. n. 187 del 11.08.2008) Il provvedimento fissa per l’anno 2008 il limite di 1000 unità per gli ingressi in Itali di stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (gli stranieri devono essere in possesso in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio). Di questi: 5000 unità sono destinati alla frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o certificazione di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati; 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi per il completamento di un percorso di formazione professionale. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche della famiglia, Rideterminazione dell’assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili (G.U. n. 132 del 07.06.2008) Il decreto individua le tabelle relative all’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e le tabelle relative all’assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Le tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008: sulla base degli importi annuali indicati nelle tabelle, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) calcola gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Come definito nelle tabelle (che sono parte integrante del documento) gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile e per i nuclei familiari con entrmabi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile sono i seguenti: 2.020 euro per i componente oltre i genitori, fino a 22.300 euro di reddito; 3920 euro per 2 componenti; 5.640 euro per 3 componenti; 7.690 euro per 4 componenti (e un reddito fino a 28.00 euro); 9.700 euro per 5 componenti. Per i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile e per i nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile gli importi sono così definiti: 2.020 euro per i componente oltre il genitore, fino a 22.300 euro di reddito; 3920 euro per 2 componenti; 6.280 euro per 3 componenti; 8.450 euro per 4 componenti (e un reddito fino a 28.00 euro); 11.040 euro per 5 componenti, 13.590 euro per 5 componenti. Nella tabella è definito anche l’importo massimo del reddito familiare entro il quale vengono assegnati questi importi e si definisce anche in che misura l’assegno decresce all’aumentare del reddito familiare. |
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