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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 30 aprile 2008, Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili (G.U. n. 136 del 12.06.2008)
Il documento definisce le regole tecniche per garantire l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi da parte degli alunni disabili. Le norme definite nel decreto intendono garantire l’accessibilità e fruibilità ai sistemi informatici, erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive (strumenti e soluzioni tecniche che permettono di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici) o configurazioni particolari. Le regole tecniche riguardano gli strumenti didattici e formativi: documenti e libri di testo in formato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento e i programmi informatici, quali il software didattico (programma applicativo informatico finalizzato espressamente a supportare gli apprendimenti, come i programmi basati sull’alternanza spiegazione - verifica, gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere…). Per la fruibilità dei servizi si fa riferimento alle caratteristiche necessarie affinchè il servizio risponda ai criteri di facilità e semplicità d’uso, efficienza, quali: lo stile di paragrafo – insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica del testo secondo una formattazione che specifica la funzione di una parte del testo nella struttura logica dell’intero documento -; gli standard definiti dall’organizzazione Internazionale per le standardizzazioni (ISO) per le tecnologie Web; e l’interfaccia utente, vale a dire il programma informatico che gestisce il rapporto dell’utente - da e verso un elaboratore - in modo interattivo.
Ministero dell’Interno, Decreto del 10 aprile 2008, Ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per i rifugiati (G.U. n. 130 del 05.06.2008)
Il decreto definisce le modalità di Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per i rifugiati, individuando le graduatorie relative all’assegnazione, per l’anno finanziario 2008, delle risorse assegnate ai servizi di accoglienza attivati dagli Enti locali - secondo la capacità ricettiva dei servizi attivati -. Tali graduatorie, relative ai progetti presentati dagli Enti locali per le categorie “ordinari” e “vulnerabili” sono state approvate dalla commissione di valutazione nel marzo 2008; il finanziamento complessivo del Fondo ammonta a euro 21.284.982,00 euro. Nella regione Marche, sono stati assegnati per la categoria progetti vulnerabili: 274.350,00 euro al servizio attivato ad Ancona (capacità ricettiva 15); 175.200,00 euro al servizio attivato a Jesi (capacità ricettiva 15); per la categoria progetti categorie ordinarie: 266.550,38 euro a Macerata (capacità ricettiva 35), 131.838,00 euro a Grottammare (capacità ricettiva 15) e 164.954,88 euro ad Ancona (capacità ricettiva 18).
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria (G. U. n. 126 del 30.05.2008)
Il provvedimento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative alla sanità penitenziaria (attualmente afferenti al Ministero della Giustizia) al fine di realizzare una più efficace assistenza sanitaria, migliorando la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari. Il documento si compone inoltre delle Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, che individuano percorsi ottimali di prevenzione e cura e modelli organizzativi per la ristrutturazione dei servizi. In particolare vengono individuate otto aree cruciali di intervento, indicando per ciascuna obblighi e competenze delle strutture del Servizio sanitario nazionale: - la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi: sono i presidi all’interno delle carceri a dover assicurare le prestazioni di medicina generale, dall’assistenza farmaceutica alla diagnosi precoce, ai vaccini; le prestazione specialistiche: devono essere assicurate da Aziende USL e ospedali, secondo standard uniformi; le risposte alle urgenze: devono essere assicurate sia all’interno delle carceri, sia nelle strutture ospedaliere del territorio; le patologie infettive: oltre ad attuare un’efficace informazione per i detenuti, è previsto lo sviluppo di protocolli per la gestione e l’isolamento; prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche: l’assistenza ai tossicodipendenti, il 30% del totale dei detenuti nel 2006, è assicurata dai Sert in collaborazione della USL del territorio e con la rete dei servizi sanitari e sociali impegnati nella lotta alla droga; prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale: è previsto un sistema di sorveglianza epidemiologica e di diagnosi precoce accanto alla garanzia di cure pari a quelle fornite dai servizi del territorio. Va comunque assicurato un intervento dello specialista in psichiatria o psicologia clinica; la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole: attenzione agli aspetti psico-emotivi della nascita , monitoraggio e assistenza ostetrico-ginecologica e prevenzione e profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell’apparato genitale femminile; la tutela della salute delle persone immigrate: rinvia a uno specifico programma incentrato sulla mediazione culturale, in cui devono essere impegnati servizi sanitari, istituti di pena, Enti locali e Volontariato, per la piena fruizione delle opportunità di cura. Infine, vengono anche elencate alcune disposizione per regolamentare gli interventi negli Ospedali psichiatrici e giudiziari e nelle case di cura e custodia.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto della violenza sessuale e di genere – anno 2008 (G.U. n. 97 del 24.04.2008)
L’avviso pubblico contenuto nel documento si propone di promuovere la programmazione di interventi nel settore della prevenzione e contrasto di tutte le forme di violenza sessuale e di genere della tutela e reinserimento delle vittime, incentivando la collaborazione tra gli attori istituzionali e gli attori del privato sociale coinvolti. A tal fine è previsto il finanziamento di azioni ed interventi integrati, a valenza intercomunale/interprovinciale/interregionale pluridisciplinari e inter-settoriali, che prevedono il consolidamento e lo sviluppo delle reti territoriali: servizi sanitari, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni. Il provvedimento individua gli obiettivi delle proposte progettuali: - sensibilizzazione e informazione dei vari attori territoriali coinvolti attraverso giornate di studio e di approfondimento per affrontare le complessità del fenomeno della violenza di genere e la complessità delle azioni di contrasto e protezione (con particolare riguardo alle forma di violenza meno visibili: violenza in ambito familiare, abusi sessuali sui minori, violenza nelle relazioni affettive, violenza psicologiche e fisiche rivolte a migranti e a donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali),: - sperimentazione di strumenti metodologici, formativi e valutativi innovativi per sviluppare una rete di attori territoriali di varie culture organizzative e professionali al fine di elaborare interventi di prevenzione della violenza di genere e la tutela delle vittime; - scambio e trasferibilità di buone prassi ed esperienze esistenti in Italia ed in Europa. Il finanziamento complessivo previsto è di euro 3.500.000; il contributo per ogni singolo progetto non può superare i 150.000 euro. Vengono inoltre definite le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità, le cause di inammissibilità, e i criteri di valutazione dei progetti. In appendice il fac-simile della domanda, scaricabile dal sito Internet: http://www.pariopportunià.gov.it
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione del 23 aprile 2008, Interpretazione e integrazione dell'articolo 4 (Misure specifiche per ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n.514/07/CONS, recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico (Deliberazione n. 202/08/CONS) (G.U. n. 118 del 21.05.2008)
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni interviene con questa delibera per modificare la norma dello scorso ottobre che introduceva agevolazioni telefoniche per i ciechi assoluti e per i sordomuti. La precedente Deliberazione (514/2007) concedeva ai ciechi assoluti, agevolazioni per l'accesso ad internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare), stabilendo che gli operatori telefonici dovevano riconoscere gratuitamente 90 ore mensili di navigazione in internet, per chi non avesse sottoscritto, o sottoscrivesse, contratti (es. cosiddetti "Flat") che non prevedano limiti orari; nella sostanza il vantaggio andava solo a chi avesse sottoscritto un abbonamento a consumo orario. Con questa nuova Deliberazione, l’Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni ha ampliato le agevolazioni, per la navigazione, anche a chi abbia sottoscritto o sottoscriva un contratto Flat o tutto incluso, cioè non a “consumo orario”. In tali casi gli operatori telefonici devono riconoscere ai non vedenti (ciechi assoluti) uno sconto del 50% sui relativi abbonamenti, o – nel caso comprendano anche altri servizi di telefonia - sulla parte degli abbonamenti che riguardano la navigazione in internet. Le ore mensili di navigazione Internet gratuita sono riconosciute con riferimento a tutte le forme di fatturazione che ciascun operatore applica nei propri piani tariffari; nelle offerte a consumo la tariffazione inizia al superamento delle ore gratuite, nelle offerte flat, la riduzione è applicata al canone mensile. Con questo provvedimento si intende assicurare agli utenti ciechi totali la stessa libertà di scelta tra offerte di servizi Internet rispetto agli altri utenti, a prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte e anche quando nell’offerta siano compresi altri servizi (da, www.handylex.org).
Ministero della salute, Decreto 11 aprile 2008, Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
Il decreto fornisce indicazioni gli operatori delle strutture autorizzate sulle tecniche e le procedure per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le indicazioni riguardano: la gradualita' nel ricorso alle tecniche; il consenso informato da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche stesse; l'accertamento dei requisiti previsti per le coppie alle quali si applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita; le disposizioni concernenti la sperimentazione sugli embrioni umani; i limiti all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sugli embrioni. Queste le principali novità introdotte dal decreto: per l’accesso alle tecniche: - la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA (per evitare l'elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo); ogni centro per la PMA deve assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore. Le nuove linee guida prevedono inoltre l’eliminazione del comma contenuto nelle precedenti (linee guida del 2004) che prescriveva indagini pre-impianto sull’embrione solo di tipo osservazionale; abolendo tale limitazione, si ammette quindi la legittimità della diagnosi pre-impianto volta alla selezione. In allegato al documento legislativo viene pubblicato il prototipo della scheda clinica per la registrazione e il mantenimento dei dati delle coppie che si rivolgono ad un centro di trattamento di procreazione medicalmente assistita.
Ministero della salute, Decreto del 31 marzo 2008, Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta (G.U. n. 86 del 11.04.2008)
Il provvedimento individua le condizioni, in caso di estrema necessità e urgenza, che consentono al farmacista di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, un medicinale in assenza di prescrizione medica. Nel testo si specifica che il farmacista deve consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche farmaco. Questi i casi previsti: se il medicinale richiesto è necessario per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica o ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che sia possibile verificare che il paziente è in trattamento con il farmaco: attraverso la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente, esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui è affetto, esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni, conoscenza diretta del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Il decreto elenca inoltre altre ipotesi: la richiesta può riguardare un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento (es assunzione di un antibiotico) – a condizione che in farmacia sia presente una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale o che abbia una confezione inutilizzabile della stessa; in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due gironi precedenti dalla quale risulti prescritta, la prosecuzione della terapia con quel farmaco. Si precisa infine che sono ammesse solo consegne di insulina e antibiotici monodose per quello che riguarda medicinali iniettabili e che non è ammessa in nessun caso la consegna da parte del farmacista di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti.
Ministero per i beni e le attività culturali, Decreto del 18 dicembre 2007, Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti (G.U. n. 82 del 07.04.2008)
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi a case editrici o altri soggetti) per progetti che garantiscano la fruizione dei prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti. I progetti possono prevedere: la trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei; la creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti; investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati. Come stabilito del decreto, possono essere ammessi a finanziamento progetti di durata non superiore a 2 anni che indichino la capacità produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantità di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto; i progetti devono inoltre essere presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d’autore relativi alle opere. Il finanziamento complessivo previsto è pari a 2.750.000,00 euro. In allegato lo schema di domanda di ammissione da inviare al Ministero per i Beni culturali. I progetti saranno selezionati da una Commissione, sulla base di alcuni indicatori; numero dei titoli messi a disposizione degli utenti disabili, modalità di distribuzione dei file, varietà dei formati idonei alla fruizione per i soggetti ipovedenti e non vedenti…
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, Istituzione della consulta nazionale del volontariato di protezione civile (G.U. n. 61 del 12.03.2008)
Con questo provvedimento viene definita l’istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile. La consulta assolve l’onere di ideazione e coordinamento dei piani strategici di protezione civile nazionale, su un livello di gestione centralizzata e, che coinvolga: stato, regioni e province e solo in una seconda fase i Dipartimenti locali di protezione Civile, gli enti territoriali pubblici, organizzazioni, associazioni del territorio, al fine avere una programmazione efficacia ed efficiente per la prevenzione e gli interventi di straordinaria amministrazione nelle situazione di grave emergenza sociale. Tra i compiti previsti, prioritario è quello di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato di protezione civile. Viene stabilito inoltre che la consulta sia formata da un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con sedi in almeno sei regioni, iscritta nell’elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
Ministero della salute, Decreto 17 dicembre 2007, Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche (G.U. n.71 del 25.03.2008, supplemento ordinario n. 40)
Il documento è formato da due parti: la prima introduttiva, di carattere socio-antropologico, illustra il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (che cosa sono le mutilazioni, dove sono diffuse), descrivendo le motivazioni psicologiche, economiche e sociali e culturali, la situazione in Italia (movimenti migratori, dimensioni del fenomeno). Un capitolo illustra gli strumenti giuridici disponibili per contrastarlo, in Italia, in altri paesi occidentali e nei paesi africani. La seconda parte è costituita dalle vere e proprie linee guida per gli operatori sanitari e gli operatori socio-culturali che operano con le comunità di immigrati, al fine di fornire conoscenze e strumenti indispensabili per affrontare queste problematiche nell’esercizio della loro professione, per accogliere, curare, assistere e riabilitare le donne che hanno subito mutilazioni genitali senza imbarazzo, curiosità o sorpresa, ma instaurando un rapporto di fiducia medico-paziente. La conoscenza di tali pratiche è inoltre indispensabile per aiutare le donne provenienti da paesi a tradizione escissoria a prendere coscienza del proprio corpo e del proprio benessere, per prevenire inoltre che le figlie possano a loro volta essere sottoposte a mutilazioni. In questa sezione vengono elencate delle raccomandazioni per le figure professionali sanitarie, con indicazioni su tecniche di management clinico, codici di comportamento sulla qualità dell’assistenza, servizi sanitari specializzati per la cura e la consulenza medica e psicologica; altre raccomandazioni sono rivolte in particolare alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati, e che nello specifico di occupano di mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario.
Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri i fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (G.U. n 40 del 16.02.2008)
Il provvedimento definisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente per il luogo di dimora; nel caso di presentazione della domanda all’ufficio di frontiera è disposto l’invio del richiedente presso la questura competente per territorio. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale (approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia). Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, il tribunale dei minorenni e il giudice tutelare procedono all’apertura della tutela e della la nomina del tutore e si avvia l’iter per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione. Nel provvedimento vengono inoltre elencati i casi di inammissibilità delle domande: il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; o ha fatto identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Verificata l’ammissibilità delle domande, la Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, o rigettare la domanda - avendo stabilito che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o ricorra un motivo di cessazione o esclusione -. Se la domanda non viene accolta, alla scadenza del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno (ad esempio nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno).
Ministero dello sviluppo economico, Decreto 28 dicembre 2007, determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute (G.U. n. 41 del 18.02.2008)
Con questo provvedimento il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri per determinare le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte dei clienti economicamente svantaggiati ed in gravi condizione di salute che devono utilizzare apparecchiature medico - terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Il decreto prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore delle suddette categorie di clienti in modo uniforme sul territorio nazionale, mediante meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e attraverso un uso efficiente delle risorse. I clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico (individuati sulla base l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE che non deve superare i 7.500 euro) potranno beneficiare della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in relazione al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%. Invece, i clienti domestici che hanno in famiglia persone in condizioni di salute tanto gravi da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico - terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica potranno beneficiare di modalità compensative riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune di residenza che ne verificherà l’ammissibilità secondo i criteri stabiliti.
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, Deliberazione n. 115 del 9 novembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2006 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n.662/1996 (G.U. n. 26 del 31.01.2008)
La delibera definisce le quote del Fondo Nazionale sanitario 2006 assegnate alle Regioni per l’anno 2006 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008). Le risorse ammontano complessivamente a 1.254.000.00 euro; alla regione Marche viene destinata la somma di 35.565.097,00.
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, Deliberazione n. 114 del 9 novembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2007 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, legge n.662/1996 (G.U. n. 26 del 31.01.2008)
La delibera definisce le quote del Fondo Nazionale sanitario 2007 assegnate alle Regioni per l’anno 2007 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008). Le risorse ammontano complessivamente a 1.199.950.00 euro; alla regione Marche viene destinata la somma di 34.898.504.
Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, Deliberazione n. 113 del 9 novembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2006 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario (G.U. n. 26 del 31.01.2008)
Il provvedimento definisce i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al Fondo per l’esclusività del 2006, stabilendo che le quote sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria. Il fondo ammonta complessivamente a euro 30.152.000,00; di questi, alla Regione Marche vengono destinati 914.313,00 euro.
Decreto - legge n. 249 del 29 dicembre 2007, Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (G.U. n. 1del 02.01.2008)
Il decreto prevede strumenti e misure per contrastare il terrorismo internazionale, definendo le situazioni che possono motivare l’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione. E’ prevista l’espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, disposta dal Ministero dell'Interno nei confronti dello straniero non comunitario e di cittadini/e dell'Unione Europea la cui permanenza nel nostro paese possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche; l'allontanamento, disposto dal Prefetto, di cittadini dell'Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Si precisa che per quanto riguarda l'accertamento dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, per cui possa essere allontanato un cittadino (o cittadina) dell'Unione Europea, l'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'allontanamento della persona e i comportamenti devono costituire una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile sicurezza e convivenza. Il decreto legge stabilisce che la fondamentale garanzia costituzionale del controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione o di allontanamento venga ad essere esercitata dal tribunale ordinario (al posto del giudice di pace a cui prima era attribuito il controllo di tali provvedimenti).
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28.12.2007, supplemento ordinario n. 285/L)
Questi alcuni interventi previsti dalla finanziaria 2008: Famiglia: previsione di 70 milioni di euro per il Piano straordinario per la costruzione di asili nido e di servizi socio educatavi per la prima infanzia; chi ha un bambino all’asilo nido potrà detrarre il 19% della spesa già nella dichiarazione dei redditi del 2007. Congedi e adozioni: il congedo di maternità (5 mesi) può essere fruito dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo; nel caso di adozioni internazionali viene ammessa la concessione anche prima dell'ingresso in famiglia nel periodo di permanenza all'estero dei genitori adottivi o affidatari per lo svolgimento delle pratiche burocratiche o di incontro con il minore. Del congedo di maternità può fruire in alternativa anche il padre. Il congedo parentale, invece, potrà essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso nel nucleo, entro la maggiore età. Lavoro: è previsto un finanziamento di ottocento milioni di euro al fondo per l’occupazione, oltre un miliardo per l’attuazione del protocollo sul welfare, cinquanta milioni per la salute e la sicurezza; venti milioni dedicati esclusivamente alla formazione (per chi è in cerca di prima occupazione); per favorire l’occupazione giovanile al sud Italia: ai datori di lavoro che nel 2008 impiegheranno a tempo indeterminato giovani in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sarà concesso, per il 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore, e ben 416 euro per ciascuna lavoratrice. Ambiente: è previsto lo stanziamento di 600 milioni per tenere fede al protocollo di Kyoto e rispettare il Piano sulla riduzione dell’effetto serra; per la riqualificazione delle aree urbane, attraverso la creazione di nuove aree verdi sono stati stanziati 150 milioni di euro per consentire di migliorare l’aspetto e la vivibilità delle città italiane ma anche per assorbire circa 16 mila tonnellate di Co2, pareggiando in modo “naturale” l’emissione di 10 mila auto; sono stati stanziati inoltre 800 milioni di euro per il miglioramento del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano e predisposti incentivi per quanti intendono ristrutturare la propria abitazione tenendo conto delle esigenze ambientali. Istruzione: ai 150 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2007 nel decreto legge per l’innalzamento del periodo di istruzione obbligatoria, si sommano 100 milioni di euro; sono stati confermati anche i 220 milioni di euro stanziati nella Finanziaria precedente per sovvenzionare i corsi di recupero, il potenziamento del sistema nazionale di valutazione, l’apertura pomeridiana delle scuole, le sezioni primavera, l’educazione degli adulti e l’istruzione tecnica superiore post-diploma. Politiche sociali: cresce a 1.6 miliardi di euro il Fondo nazionale. Il Fondo per la non autosufficienza, raggiunge i 400 milioni di euro. Una legge delega al Governo stabilirà i Livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie che dovranno essere garantiti attraverso queste risorse. Immigrazione: raddoppia il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari, arrivando a 100 milioni di euro per finanziare un piano per accogliere gli alunni stranieri, insegnare la lingua e la Costituzione italiana, attivare politiche per i minori non accompagnati e superare i ghetti urbani. Volontariato: 50 milioni di euro incrementeranno le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile ed è confermato il 5 per mille alle associazioni a scopo di utilità sociale: sono previsti 400 milioni di euro per il 2007 e il 2008. Salute: aumentano i fondi per la sanità che arrivano a 101,457 miliardi di euro: 4,417 miliardi in più rispetto ai 97,040 del 2007; viene abolito il ticket di 10 euro per le visite e gli esami specialistici. Ai fondi per i servizi si aggiungono 3 miliardi di euro per rinnovare e regolarizzare l’edilizia sanitaria. I finanziamenti saranno vincolati all’adozione di misure che garantiscano efficienza energetica. Meno sprechi e maggiore sicurezza anche nella prescrizione dei medicinali: le Aziende sanitarie locali (ASL), le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le organizzazioni non lucrative potranno riutilizzare medicinali ancora in corso di validità non utilizzati dal malato al quale erano destinati; E’ previsto il divieto di prescrivere medicinali non registrati in Italia, o registrati con diversa indicazione terapeutica; per contrastare la fuga dei cervelli, sale la quota di finanziamenti riservata ai ricercatori “under 40”, che passa dal 5 al 10% dei finanziamenti previsti per la ricerca, per un totale di 81 milioni di euro.
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (G.U. n. 301 del 29.12.2007)
Il provvedimento definisce interventi per attuare il protocollo in materia di previdenza, lavoro e competività. Queste alcune misure: - diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi: fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, tale diritto si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»; con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009. Per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia, dal 2008 saranno introdotte quattro “finestre”, con un miglioramento delle condizioni di chi va in pensione con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età. E’ consentito cumulare i segmenti di almeno tre anni (e non più sei); viene introdotta la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l’ammontare della pensione; è ammesso inoltre anche il riscatto di laurea per chi non ha ancora iniziato l’attività lavorativa ( contributo è detraibile anche dai soggetti di cui l’interessato risulta a carico). Per i contratti a termine, dopo i primi 36 mesi , è previsto un solo rinnovo, da stipulare davanti ad un esponente sindacale; per i lavori usuranti è prevista una spesa di 2,5 miliardi, che consentirà ai lavoratori impegnati in attività usuranti di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi; sono previsti ammortizzatori sociali anche ai lavoratori delle aziende che sospendono l’attività per interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale - da cui la denominazione di integrazione ambientale -.
Ministero della salute, Decreto 20 dicembre 2007, Individuazione dell’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, relativo all’anno 2008 (G.U. n. 2 del 03.01.2008)
Il provvedimento definisce la ripartizione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale. Il finanziamento complessivo ammonta ad euro 98.541.490.000,00, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera. Tali quote sono suddivise per le singole regioni e province autonome ed a livello nazionale come stabilito dalla proposta di riparto del Ministero della salute (15 ottobre 2007). Il decreto stabilisce infine che ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza, deve provvedere ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni per fare in modo che venga rispettato il tetto di spesa. Alla regione Marche è stata destinata una somma pari a 2.579.602.984 euro per finanziamento per fabbisogno indistinto, 42.114.814 euro per finanziamento per vincolate e obiettivo di piano, 2.621.717.798 euro.
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 51, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (G.U. n. 3 del 04.01.2008)
Il documento stabilisce norme per l’attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria e definisce i contenuti degli status riconosciuti. Al fine della valutazione delle domande di protezione internazionale si stabilisce che il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, tutta la documentazione in merito alla sua età, condizione sociale (anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento), identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato precedentemente, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, motivi della domanda. La valutazione delle domande prevede inoltre l’esame dei fatti che riguardano il Paese d’origine; l’esame della documentazione, della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente per valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere sottoposto si configurino come persecuzione o grave danno, se ci sono indizi della fondatezza del timore del richiedente di subire gravi danni in caso di rientro nel paese d’origine, se ci sono motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese d’origine e se potrebbe far ricorso alla protezione in un altro paese. Ai fini della valutazione dello stato di rifugiato, si specifica che gli atti di persecuzione devono essere ritenuti sufficientemente gravi per natura e frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani e devono essere riconducibili a motivi di: razza, religione, nazionalità, gruppo sociale, opinione politica (atti di violenza fisica, psichica, provvedimenti legislativi, amministrartivi di polizia o giudiziari discriminatori, azioni giuridiche o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia). Il decreto prevede la possibilità di protezione internazionale sia da parte dello Stato che da parte di partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali. Si stabiliscono inoltre i motivi per la cessazione dello status di rifugiato (se si avvale volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, se si è volontariamente ristabilito nel Pese che ha lasciato, se sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato) e di esclusione (se ha commesso crimini contro la pace o l’umanità, se si rende colpevole di atti contrari alle finalità e principi delle Nazioni Unite). Vengono infine stabiliti i criteri per considerare gravi i danni al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria: condanna a morte o esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Infine vengono elencati i diritti di cui godono i titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria: protezione dall’espulsione, mantenimento del nucleo familiare, rilascio di documenti di viaggio, accesso all’occupazione e all’istruzione; assistenza sanitaria e sociale, misure per accogliere e proteggere i minori non accompagnati, assistenza al rimpatrio volontario, cooperazione e scambio di informazioni con i servizi e gli uffici competenti.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008 (G.U. n. 2 del 03.01.08)
Il decreto definisce per il 2008 la quota massima di 80.000 unità di ingresso di lavoratori non comunitari ammessi per motivi di lavoro stagionale, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero riguarda: i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia - Herzegovina, ex Repubblica Yugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione i materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia e Egitto; i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità: Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere (G.U. n. 284 del 6.12.2007)
Con questo provvedimento il dipartimento per i diritti e le pari opportunità prevede il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Obiettivo dei progetti è la costruzione e lo sviluppo di reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali in materia di prevenzione della violenza e di protezione e reinserimento delle vittime valorizzando l’esperienza dei centri antiviolenza e del privato sociale. Destinatari dei progetti sono donne, minori, persone di diverso orientamento sessuale e altre categorie vulnerabili, esposte a discriminazioni anche multiple, disabili, stranieri. Saranno incentivate azioni volte a progettare e/o sviluppare reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, in materia di contrasto, di prevenzione della violenza e di protezione e reinserimento delle vittime. In particolare, nelle azioni dovranno essere coinvolti soggetti pubblici e del privato sociale, quali ad es. servizi sanitari, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni del privato sociale, ecc., al fine di consentire la creazione e/o sviluppo-qualificazione di reti sostenibili di prevenzione e contrasto a tutte le forme di violenze di genere sulle donne, i minori, le persone di diverso orientamento sessuale, tenendo conto delle categorie particolarmente vulnerabili quali i disabili, anziane, migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, ecc.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007)
Il decreto prevede l’ammissione nel territorio dello Stato di 170.000 cittadini stranieri non comunitari – da ripartire tra le regioni e le province autonome - per l’anno 2007, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Di questa quota 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria: 4500 cittadini albanesi, 1000 cittadini algerini, 3000 cittadini del Bangladesh, 8000 cittadini egiziani, 5000 cittadini filippini, 1000 cittadini ghanesi, 4500 cittadini marocchini, 6500 cittadini moldavi, 1500 cittadini nigeriani, 1000 cittadini pakistani, 1000 cittadini senegalesi, 100 cittadini somali, 3500 cittadini dello Sri Lanka, 4000 cittadini tunisini, 2500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle province di riammissione. Una quota di 110.900 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai altri Paesi: 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; 14.200 ingressi per il settore edile; 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato; 500 ingressi per conducenti, muniti di patenti europea, per il settore dell’autotrasporto e della movimentazione di merci; 200 ingressi per il settore della pesca marittima; 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi. Il provvedimento prevede inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio, 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Sono inoltre riservati ingressi per: 1.500 per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine; 3.000 per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro autonomo (ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative), artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati; 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
Ministero dell’Interno, Decreto n. 220 del 24 ottobre 2007, Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture (G.U. n. 276 del 27.11.2007)
Il Decreto, emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia, ha realizzato un regolamento che norma l’accesso delle Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura all’albo istituito, con l’intento di coordinare ed implementare le azioni a tutela di soggetti vittime di queste emergenze sociali. A tal fine vengono istituite, presso ogni prefettura – U.T.G. (Unità Giurisdizionali Territoriali), degli elenchi provinciali, ai quali possono iscriversi Associazioni, Fondazioni, comitati o altri enti, anche non riconosciuti, aventi tra gli scopi sociali principali, azioni di contrasto dirette a queste criticità e che anche in maniera indiretta, riescano a fornire, a vario titolo assistenza, una qualche forma di tutela a soggetti deboli: vittime di usura o stretti nella morsa del racket. Il regolamento fissa i criteri di ammissione: chi vuole entrare nel novero dell’albo, deve mostrare una serie di requisiti, quali: comprovata moralità, sussidarietà, azione non lucrosa, dimostrare una comprovata leicità delle proprie azioni, che non siano speculative alle varie dinamiche personali. Nello stesso atto, vengono individuate le condizioni per il diniego, la revoca o la sospensione dell’iscrizione (condanne, anche non definitive, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope, concussione, peculato, abuso di poter, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio . . .)
Decreto – Legge del 1 novembre 2007, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (G.U. n. 255 del 02.11.2007)
Il decreto, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza, stabilisce interventi urgenti di allontanamento dal territorio nazionale. Come stabilito, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, e è immediatamente eseguito dal questore. Si precisa che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando un cittadino dell'Unione o un suo familiare abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. La violazione del divieto di reingresso è trasformata da sanzione amministrativa a reato, punito con la reclusione fino a tre anni. Il decreto legge è in vigore dal 2 novembre 2007, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento anticipa misure già previste nel pacchetto sicurezza approvato dal governo il 30ottobre scorso, e, in particolare, modifica il decreto legislativo 30/2007 sulla libera circolazione dei cittadini della UE.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva n. 218 del 29 ottobre 2007, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266» - Anno 2007 (G.U. n. 252 del 29.10.07, supplemento n. 218)
Possono richiedere il contributo le organizzazioni di volontariato costituite da almeno due anni e regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato (art. 6, legge 266/199) alla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale. I progetti possono essere presentati da singole organizzazioni di volontariato o congiuntamente da più organizzazioni per l’approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l’applicazione di avanzate metodologie di intervento. Per l’anno 2007 i progetti devono essere indirizzati in particolare ad azioni di contrasto del disagio sociale e di promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile, anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonché del Terzo settore attraverso l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. I progetti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti: Innovatività, con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale; Interventi pilota, sperimentali, finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali; Creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del Terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati. A pena di inammissibilità le iniziative progettuali proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi. Le disponibilità finanziarie per la realizzazione dei progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00). Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non potrà superare l'ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La domanda, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 3 dicembre 2007 (trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale) al seguente indirizzo: Ministero della Solidarietà Sociale, Osservatorio nazionale per il volontariato - Div. III Volontariato - Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali Via Fornovo, n. 8, pal. C – 1 piano – 00192 Roma.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 94 del 28 settembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2006 – Parte corrente – Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l’assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33, legge 6 marzo 1998, n. 40) (G.U. n. 273 del 23.11.2007)
La delibera definisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di 30.99.000,00, quale quota vincolata del Fondo sanitario nazionale 2006, da destinare all’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale. Tale ripartizione è determinata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate, sul numero minimo stimato di stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno e sulla spesa per ricoveri per gravidanza, parto e puerperio. Alla regione Marche è stato assegnato un finanziamento di euro 740.292,00.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 97 del 28 settembre 2007, Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Deliberazione n. 97/2007) (G.U. n. 272 del 22.11.2007)
La delibera definisce i criteri di ripartizione delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2007; il finanziamento complessivo ammonta a 96.040.000.000 euro. Questi gli importi assegnati: 94.069.320.000 euro da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza di cui: 16.519.181 euro per l’Ospedale Bambino Gesù per la mobilità sanitaria, 33.198.212 per l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per la mobilità sanitaria, 478.000.000 euro come concorso alla copertura degli oneri contrattuali (legge n. 350/2003 e legge n. 266/2005); 1.970.680.000 euro a destinazione vincolata, di cui quote assegnate. 10.000.000 di euro per il contratto IZS; 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della Giustizia; 205.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (decreto legislativo n. 270/1993); 126.5000.000 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per la Regione Lazio (ospedaliera Bambino Gesù). Da tale riparto resta accantonata la somma di 1.572.340.000 euro di cui: 1.199.950.000 euro per l’attuazione di specifici obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale 2006-2008 e 372.390.000 euro per altre attività a destinazione vincolata. La somma complessiva destinata alla regione Marche è di euro 2.508.000.000 ( di cui 106.000 euro per interventi di medicina penitenziaria).
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 94 del 28 settembre 2007, Fondo sanitario nazionale 2006- Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). (Deliberazione), (G.U. n. 273 del 23.11.2007).
La delibera definisce i criteri per l’assegnazione del Fondo sanitario nazionale 2006 delle somme complessive di 49.063.000,00 euro per interventi per la prevenzione e lotta contro l’AIDS. Questi gli interventi previsti e le quote assegnate: 18.076.000,00 per espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati AIDS e di altre malattie infettive; 30.987.000,00 per l’attivazione di servizi di assistenza a domicilio di soggetti affetti di AIDS. Alla regione Marche è destinata la somma di 992.016,00; di cui 413.266,00 per corsi di formazione 587.750,00 per trattamento domiciliare.
Ministero dell’interno, Decreto 16 agosto 2007, Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (G.U. n. 223 del 25.09.2007)
Il decreto fissa per il 2007 (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) i finanziamenti ai servizi di accoglienza per immigrati profughi e rifugiati - attivati dagli enti locali alla data del 1° gennaio 2007 -. Gli importi sono stati stabiliti in base alla capacità recettiva e definiti in una graduatoria (allegata al testo, curata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno). Al servizio di asilo di Ancona (capacità recettiva 18 unità) è stata destinata la somma di 145.614,90 euro.

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