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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Legge n. 112 del 12 luglio 2011, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (G.U. n. 166 del 19.07.2011)
Con questo provvedimento viene istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, come previsto all'articolo 31 della Costituzione e da una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli . Si stabilisce che il titolare di questo organo monocratico venga scelto tra persone di competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età e delle problematiche familiari e che duri in carica quattro anni, con mandato rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Questi i compiti che l'Autorità è chiamata a svolgere: - promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;- collaborare all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti;- assicurare forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari; - verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura; - esprimere il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; - segnalare al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;- segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;- diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; - favorire lo sviluppo della cultura della mediazione. L'Autorità deve inoltre presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
Conferenza Unificata, Accordo del 25 maggio 2011, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali concernente «Presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale». (Rep. n. 56/CU) (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 2011)
Con questo accordo il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali si impegnano a garantire in tempi brevi benefici nei confronti delle persone affette da malattie neuromoscolari e malattie analoghe dal punto di vista assistenziale, per definire percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali costruiti sulla appropriatezza e sulla centralità effettiva del paziente. Tutti gli attori firmatari dell'accordo, con la collaborazione dell'INPS, si impegnano a mettere in atto interventi utili al raggiungimento di questo scopo, in tempi brevi ed in modo omogeneo, coerente ed integrato. Questo provvedimento si basa sui risultati dell'attività di ricerca svolta dalla Consulta delle Malattie Neuromuscolari (consultabile dal portale del Ministero della salute). Partendo dai risultati del documento della consulta, che esamina aspetti di diagnosi, cura e assistenza delle persone con malattie neuromuscolari o con malattie analoghe dal punto di vista assistenziale, si ribadisce che è necessario garantire tramite un approccio multidisciplinare di qualificati professionisti, percorsi di assistenza finalizzati ad assicurare la «presa in carico» del paziente e dei familiari a partire dall'esordio per tutta la durata della malattia e che si devono accelerare e omogeneizzare le procedure di riconoscimento dell'invalidità civile e della situazione di handicap secondo la vigente normativa. L'accordo precisa alcune indicazioni per la programmazione e realizzazione dei percorsi assistenziali: devono essere caratterizzati per diversa complessità e intensità in relazione al tipo di patologia, alla fase di evoluzione della malattia, alla progressiva perdita di funzioni e di autonomia, all'evenienza di complicanze e al contesto familiare e socio-ambientale e devono essere garantite la continuità assistenziale e l'integrazione degli interventi per uno stesso paziente e il coordinamento fra soggetti, strutture e servizi (secondo la modalità di rete e di presa in carico globale) al fine di rispettare la centralità e l'unitarietà della persona.
Conferenza Unificata, ACCORDO del 18 maggio 2011, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria concernente le schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcoldipendenti integrativo dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 59/CU). (Rep. n. 48/CU del 18 maggio 2011). (11A07486) (G.U. Serie Generale n. 132 del 9 giugno 2011)
Con questo accordo Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali stabiliscono di adottare il documento (in allegato al provvedimento) proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria con le schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il documento di Monitoraggio sullo stato di attuazione del DPCM relativo ai detenuti portatori di dipendenza patologica è un'appendice integrativa del Documento per il Monitoraggio dell'Attuazione del DPCM approvato l'8 luglio 2010 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"; si compone di 9 schede di rilevazione che riguardano le seguenti informazioni: - per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti: personale dedicato, distribuzione dei soggetti per classi di età, sesso, provenienza geografica e posizione giuridica, dati clinici su diagnosi e trattamento; il numero delle comunità terapeutiche (strutture residenziali sanitarie) utilizzate per progetti personalizzati di cura e riabilitazione di minori sottoposti a provvedimento penale, suddivise in pubbliche e private accreditate/autorizzate, il numero delle comunità ministeriali socio educative ; - per le comunità terapeutiche e le comunità socio educative dovrà essere rilevato: il numero di minori presenti, la tipologia di pazienti, il personale e le ore di lavoro. Come sancito dall'accordo, le schede compilate dovranno essere inviate entro il 15 giugno 2011 (per i dati relativi all'anno 2010); per le schede che hanno valenza annuale devono essere trasmesse a regime entro il 31 gennaio successivo all'anno cui fanno riferimento; gli Osservatori permanenti interistituzionali delle Regioni e Province Autonome eseguiranno le prime valutazioni e poi trasmetteranno i dati al Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute.
Conferenza Unificata, ACCORDO 5 maggio 2011, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sul documento «Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza». (Rep. n. 44/CU). (11A06960) (G.U. Serie Generale n. 126 del 1 giugno 2011)
L’accordo stabilisce che ciascuna Amministrazione regionale deve definire con atto formale, il percorso assistenziale da seguire per le persone in condizione di Stato vegetativo e stato di minima coscienza; questo percorso deve tener conto delle eventuali positive esperienze realizzate nel proprio territorio, e delle considerazioni cliniche contenute nelle linee di indirizzo ministeriali 15 ottobre 2008 «Stato Vegetativo e di Minima Coscienza - Epidemiologia, evidenze scientifiche e modelli assistenziali», inserendosi in modo strutturale all'interno dell'organizzazione e programmazione sanitaria caratterizzante ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Queste alcune indicazioni per le amministrazioni regionali: dopo la definizione i percorsi dovranno essere trasferiti nelle carte dei servizi e dovranno essere comunicati con chiarezza alle famiglie, in modo di accompagnarle e supportarle durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico del proprio congiunto; i percorsi dovranno prevedere il tipo di assistenza erogata e la relativa organizzazione dalla fase iperacuta e critica, a quella post-acuta fino a quella di stato e di possibile rientro a domicilio (facendo particolare attenzione nelle modalità di passaggio da una fase all'altra); nella fase acuta si dovrà fare in modo di ridurre la permanenza in reparti di rianimazione e intensivi e collocando al più' presto il paziente in ambienti anche sub intensivi, dove l'attenzione al suo stato funzionale possa essere affidata a professionisti particolarmente esperti nel settore delle gravi Cerebro Lesioni Acquisite; nella fase post-acuta è essenziale prevedere unità dedicate alla neuro-riabilitazione intensiva e alle gravi cerebro lesioni acquisite e il loro collegamento in rete con gli altri servizi di riabilitazione sia a breve sia a più' lungo termine; è necessario prevedere sia una soluzione di assistenza domiciliare integrata, sia una di assistenza residenziale in strutture extra-ospedaliere (la scelta della soluzione più adeguata deve essere prospettata dai servizi e condivisa dalle famiglia e può cambiare nel tempo in funzione dei possibili mutamenti). Vengono inoltre definiti alcuni interventi per favorire la relazione con le famiglie: in tutto il percorso assistenziale, fin dalle prime fasi devono essere previste modalità adeguate di informazione e comunicazione con la famiglia, di supporto per i familiari più impegnati nell'assistenza e le strutture extra-ospedaliere dedicate all'assistenza residenziale delle persone in Stato vegetativo e stato minimo di coscienza potranno essere utilizzate anche per ricoveri di sollievo per le famiglie impegnate nell'assistenza domiciliare del familiare; devono essere promosse a livello nazionale e regionale adeguate forme di consultazione con le associazioni dei familiari. Infine si ribadisce l'importanza di promuovere iniziative e interventi finalizzati al monitoraggio della qualità dell'assistenza e di promuovere l'adozione di linee guida nazionali.
Garante per la protezione dei dati personali, Deliberazione n. 182 del 25 maggio 2011, Linee guida per lo svolgimento di indagini di customer statisfaction in ambito sanitario (G.U. n. 120 del 25.05.2011)
Il Garante per la Privacy ha promulgato delle linee guida per definire criteri in base ai quali gli organismi sanitari dovranno svolgere indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini, rispetto alle prestazioni offerte nei differenti ambiti di intervento (prenotazione, ricovero, visite ambulatoriali, ecc.); tali indicazioni di customer satisfaction sono importanti per acquisire informazioni utili alla rilevazione della qualità percepita e favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli assistiti in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino, contribuendo a definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelli esistenti, consentendo di modellare i servizi sui bisogni e sulle aspettative degli utenti. Il documento descrive le metodologie per realizzare le indagini di gradimento della prestazione sanitaria: monitoraggio strutturato di segnalazioni, reclami, osservazioni, suggerimenti degli utenti, interviste, focus group, somministrazione di questionari (intervista personale o telefonica, mediante un form on line sul sito web dell'organismo sanitario, mediante intervista per posta, anche elettronica). il provvedimento predispone che l'organismo sanitario, nel rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati, deve preliminarmente valutare in concreto se gli scopi del sondaggio di customer satisfaction possono essere perseguiti riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi degli utenti; nel caso i cui si decide di utilizzare un questionario che garantisce l'anonimato, il trattamento delle informazioni raccolte non richiede l'applicazione delle linee guida. Nel caso in cui invece l'organismo sanitario sceglie di utilizzare questionari che comportano il trattamento dei dati personali, le linee guida tracciano delle regole per rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali: tutti i dati che consentono l'identificazione degli utenti devono essere cancellati dopo la registrazione, impedendo che possano essere ricondotti all'interessato nelle fasi di memorizzazione ed elaborazione; la rilevazione della qualità dei servizi sanitari non deve avere per oggetto i profili sanitari relativi alle prestazioni di cura erogate e/o fruite dagli utenti (che attengono essenzialmente all'ambito dei rapporti con il personale medico curante) ma devono riguardare esclusivamente i fattori qualitativi dei servizi sanitari prestati e, in particolare, gli aspetti relativi ai tempi del servizio, alla semplicità delle procedure, alle informazioni ricevute in ordine al trattamento sanitario erogato, all'orientamento e all'accoglienza, al comfort della struttura sanitaria, nonché alle relazioni sociali ed umane; la partecipazione alle indagini è sempre facoltativa e su base volontaria. Per quanto riguarda le indagini di rilevamento della qualità dell'assistenza sanitaria, gli organismi sanitari pubblici possono somministrare questionari - anche attraverso organismi sanitari privati convenzionati - senza richiedere il consenso degli utenti e possono essere lecitamente trattati anche dati personali sulla salute; gli organismi sanitari privati devono previamente acquisire dagli utenti coinvolti nell'indagine il consenso informato. Si precisa infine che l'organismo sanitario deve richiamare l'attenzione degli utenti sugli specifici adempimenti previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire all'utente di scegliere consapevolmente se aderire o meno ad indagini di customer satisfaction, esprimendo le proprie valutazioni riguardo alla qualità dei servizi sanitari fruiti, gli organismi sanitari o gli enti regionali che realizzano tali iniziative, in qualità di titolari del trattamento, sono tenuti a fornire previamente all'interessato un'idonea informativa; tale informativa può essere fornita anche oralmente all'interessato prima della somministrazione del questionario da parte degli operatori a ciò preposti, oppure può essere riportata sullo stesso questionario.
Legge n. 25 del 11 marzo 2011, Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (G.U. n. 69 del 25.03.2011)
Il provvedimento fornisce interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili; la norma, che entrerà in vigore dal 9 aprile 2011, riguarda esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni. Questo il testo del comma dell'articolo della legge sopracitata: I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa. Come stabilito nel presente testo legislativo la norma prevista nella legge 407 del 1998 si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva (di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68) deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
Decreto del presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011, Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (GU n. 106 del 9.05.2011 )
Il documento emanato con decreto del presidente della Repubblica, definisce le linee guida fondamentali e gli interventi concreti che il Governo intende mettere in atto per realizzare un’adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza; a tal fine vengono quindi stabilite le priorità fra i programmi riferiti ai minori e individuate le modalità di finanziamento degli interventi previsti, prevedendo azioni per rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo e forme di potenziamento e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali. Queste alcune delle direttrici di intervento principali previste dal terzo Piano nazionale di azione per l’infanzia: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale; rafforzare la tutela dei diritti; favorire la partecipazione per lo costruzione di un patto intergenerazionale; promuovere l'integrazione delle persone immigrate (i minori stranieri ed i minori Rom). Sul piano metodologico è prevista inoltre un’azione di coordinamento e di partecipazione condivisa degli interventi nella fase di programmazione e realizzazione, seguita da un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti. Come specificato nel documento, è importante sottolineare che il Terzo Piano di azione per l'infanzia viene emanato nel ventesimo anno di vigenza della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.
Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 21 febbraio 2011, Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia Autonoma di Bolzano(G.U. Serie Generale n. 53 del 5.03.2011)
Il Decreto stabilisce la fine della sperimentazione e l'avvio a regime della ricetta online in dieci Regioni italiane; il medico e' tenuto alla trasmissione telematica del minimo l’80% del totale delle ricette prescritte su base mensile. Viene inoltre definito il programma per l'attuazione in ambito regionale delle disposizioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 (concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori): regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011; regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio 2011; regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, dal 1° luglio 2011; regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011; regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011. In base agli accordi collettivi nazionali siglati, dal momento dell'avvio a regime del sistema (tessera sanitaria, collegamento in rete dei medici, ricetta elettronica) il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti, vale a dire che le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date stabilite nel decreto, devono essere, su base mensile, non inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale. Si precisa infine che l'estensione alle altre regioni e province autonome del programma di avvio a regime verrà stabilita con successivi decreti.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 febbraio 2011, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (G.U. n. 65 del 21.3.2011)
Il decreto stabilisce che nel 2011 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, una quota massima di 60.000 di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome. In particolare la quota riguarda: i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria; i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. Si precisa inoltre che nella quota sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intesa del 10 febbraio 2011, Intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il «Documento per la valutazione dei Piani regionali della prevenzione 2010 - 2012». (Rep. Atti n. 29/CSR del 10 febbraio 2011) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011, supplemento n. 60)
L'intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce un documento pianificatorio di indirizzo per il sistema sanitario nazionale per la ridurre il carico delle patologie tumorali; le malattie oncologiche hanno infatti un notevole impatto sociale ed economico, in quanto l'incidenza è in costante aumento e nonostante la mortalità sia diminuita costituiscono il 30 % di tutti i decessi (seconda causa di morte tra la popolazione adulta). Nel documento, in allegato al provvedimento, viene descritta la situazione delle malattie oncologiche in Italia. Questi gli argomenti affrontati: un quadro epidemiologico, la prevenzione (universale , secondaria screening, e terziaria), il percorso del malato oncologico (continuità assistenziale nel territorio, il paziente anziano o pediatrico); il rinnovo tecnologico delle attrezzature (diagnostica per immagini, endoscopia gastroenterologica in oncologia, radioterapia...), l'innovazione in oncologia (biobanche, medicina molecolare, terapia cellulare e trapianto di cellule staminali, reti oncologiche, la formazione, la comunicazione come strumento di sanità pubblica). Nel testo dell’intesa si precisa inoltre che, al fine di consentire alle Regioni e Province autonome di utilizzare al meglio - nell'ambito della propria autonomia di programmazione - le indicazioni programmatiche del «Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro» per gli anni 2011-2013, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome si impegnano a costituire, con propri rappresentanti, gruppi di lavoro misti per la definizione: entro il 31 dicembre 2011 di un documento di linee-guida per l'implementazione delle reti oncologiche (con contenuti sia tecnico-scientifici sia organizzativi basati su analisi delle evidenze e delle buone pratiche) e di un documento che indirizzi l'uso delle risorse di sistema identificando ambiti di «recupero», attraverso la reingegnerizzazione delle pratiche «obsolete» o poco efficaci e dei modelli organizzativi meno efficienti; entro il 31 dicembre 2012 di un documento di HTA (basato sulla sintesi delle evidenze disponibili sulla costo-efficacia delle principali tecnologie). Infine si stabilisce che Il Centro per la prevenzione e controllo delle malattie contribuisce al contrasto alle patologie tumorali prevedendo specifiche aree di intervento all'interno dei propri programmi annuali, con particolare riferimento alla diffusione di buone pratiche e modelli organizzativi virtuosi ed al consolidamento degli assetti di sistema.

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