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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario (G.U. n. 216del 17.09.2007)
È determinato il numero di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni ammessi a partecipare a un programma di volontariato. Il decreto stabilisce i criteri necessari per il rilascio del nulla osta: l’organizzazione promotrice del programma di volontariato deve appartenere alle categorie di enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, associazione di promozione sociale; deve essere stipulata una convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice del programma di volontariato, specificando le condizioni di inquadramento, l’orario, le risorse stanziate per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno del volontario; l’organizzazione promotrice deve inoltre sottoscrivere una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assumersi la piena copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La domanda per il nulla osta deve essere presentata dalla organizzazione di volontariato promotrice allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente; lo sportello, verificati i requisiti, trasmette per via telematica alle rappresentanze consolari all’estero il visto di ingresso. Nel documento si specifica che il permesso di soggiorno rilasciato per la durata del programma di volontariato, non è rinnovabile, né convertibile e può avere una durata massima di un anno (tranne casi eccezionali specificati nel programma di volontariato - e comunque non superiore a diciotto mesi). Nel caso dello straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato da uno stato membro dell’unione europea, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto, se è iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore e partecipa ad un programma di scambio comunitario o bilaterale o è stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni in uno stato appartenere all’unione; in questo caso è sufficiente che presenti una documentazione proveniente dalle autorità accademiche del paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, dove si attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare a quello già svolto.
Ministero della solidarietà sociale, Decreto del 16 luglio 2007, Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l’anno 2007 (G.U. n. 237 del 11.10.20007)
Il decreto fissa per il 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio: 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi (organizzati da enti di formazione accreditati); 5000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Tali quote vengono ripartite tra le regioni e le province autonome come definito nella tabella in allegato al testo: per la regione Marche è stata stabilita la quota di 375 unità.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, Decreto 21 giugno 2007, Istituzione del Fondo per le politiche giovanili e le attività sportive (G.U. n. 220 del 21.09.2007)
Con questo decreto viene stabilita l’istituzione del Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vista sociale. Il provvedimento individua alcune azioni e progetti di rilevante interesse nazionale: il progetto “accesso al mondo del lavoro” finalizzato a sostenere le iniziative volte ad agevolare l’accesso al lavoro delle giovani generazioni; il progetto “accesso alla casa” finalizzato rimuovere gli ostacoli che le giovani generazioni incontrano sul mercato immobiliare per acquistare o affittare l’abitazione principale, attraverso la promozione di iniziative specifiche a sostegno della domanda delle giovani generazioni e per favorire l’incremento dell’offerta abitativa destinata ai giovani; il progetto “accesso al credito” finalizzato a promuovere procedure semplificate e strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l’accesso al credito dei giovani che intendano investire nella loro formazione culturale e professionale (anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa con l’Associazione bancaria italiana e con singoli istituti di credito); il concorso nazionale “giovani idee che cambiano l’Italia” finalizzato a promuovere e sostenere la capacità progettuale e la creatività dei giovani; il progetto “Carta dei giovani” finalizzato a sostenere la formazione culturale dei giovani, con la predisposizione di strumenti che consentano un accesso agevolato ai consumi meritori anche attraverso convenzioni con le aziende di trasporto, catene editoriali e associazioni teatrali; la partecipazione ad iniziative di rilevanza internazionale e comunitaria sui temi delle politiche giovanili; l’attuazione di iniziative riguardanti specifiche esigenze delle aree metropolitane. Del finanziamento complessivo di 75 milioni di euro, una quota di 60 milioni di euro è ripartita tra le regioni; mentre 15 milioni di euro sono destinati al cofinanziamento degli interventi proposti dai comuni e dalle province.
Ministero della pubblica istruzione, Decreto 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 202 del 31.08.20007)
In base a quanto stabilito dal presente decreto l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni, a partire dagli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 - con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale -. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Nel Regolamento vengono individuati gli interventi a sostegno dell’adempimento dell’obbligo di istruzione; tra questi il riferimento al piano educativo individualizzato per la progettazione delle attività didattiche degli alunni diversamente abili e la possibilità per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto sedici anni di conseguire il titolo presso centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In allegato vengono presentate e descritte le linee guida per la predisposizione di piani di intervento da parte delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali definendo le competenze, abilità e conoscenze che gli studenti devono acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione (distinte tra i principali assi culturali: dei linguaggi e asse matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale).
Legge n. 130 del 2 agosto 2007, Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (G.U. n. 194 del 22.08.2007)
Il testo interviene a modificare la legge in materia di obiezione di coscienza, stabilendo che l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, potendo così ottenere autorizzazioni in materia di armi, partecipare a concorsi per le forze armate e la polizia.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 23 luglio 2007, Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualità 2007) (G.U. n. 193 del 21.08.2007)
Il provvedimento stabilisce le modalità di presentazione di richieste di contributo da parte di associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti sperimentali per far fronte a particolari emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 (n caso di presentazione congiunta e' necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate); la richiesta di contributo può inoltre prevedere la collaborazione di enti pubblici (in tali casi responsabile del progetto e', comunque, l'associazione proponente). Vengono precisate le aree di intervento prioritarie individuate dall’Osservatorio nazionale: promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilita'; tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani; sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio socio-economico; interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità' della vita se in condizione di non autosufficienza; sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione. Per essere ammessi a finanziamento i progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli già finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualità e non possono avere una durata superiore a diciotto mesi. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, la direttiva stabilisce che le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a Euro 11.000.000,00 e determina il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto: Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro; ed Euro 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro. La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere redatta in carta semplice - in busta chiusa, non trasparente, recante, a seconda dei casi, la dizione "INIZIATIVA lettera D" o la dizione "PROGETTO lettera F" - "Associazionismo - Direttiva 2007"- e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. d) essere indirizzata al Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma; la domanda deve contenere modello (Allegato 1), dell'apposito formulario di presentazione (Allegato 2) e del piano economico (Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 2 luglio 2007, Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 197 del 25.08.2007)
La somma complessiva destinata al Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2007 è pari a € 220.000.000 così ripartita: € 3.000,000 destinati al finanziamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia; € 2.500.000 per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; € 14.500.000 per il sostegno alle adozioni internazionali; € 10.000.000 per l’organizzazione, entro il 2007, della Conferenza nazionale sulla famiglia e per la successiva elaborazione, d’intesa con le altre amministrazioni statali del Piano nazionale per la famiglia; € 3.000.000 per lo sviluppo di iniziative che diffondino e valorizzino i migliori progetti in materia di politiche familiari; € 40.000.000 per il finanziamento di iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro; e 97.000.000 per interventi da attuare a seguito di intesa di conferenza Unificata; riorganizzazione consultori familiari, riqualificazione del lavoro delle assistenti familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; € 50.000.000 per interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi (asili nido e servizi integrativi ed innovativi).
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 16 giugno 2007, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2007 (G.U. n. 213 del 13.09.2007)
Il Fondo complessivo nazionale per le politiche sociali ammonta per il 2007 a complessivi € 1.564.917.148 così ripartiti: - € 732.000.000 da destinare all’Istituto nazionale della previdenza sociale: di cui € 319.000.000 per corrispondere assegni ai nuclei familiari, € 233.000.000 per assegni di maternità; 176.400.000 per le agevolazioni ai genitori di persone con handicap e € 3.600.000 per indennità a favore dei lavoratori affetti da talessemia major; - € 745.000.000 destinati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano: di cui € 19.931.865,38 (2%) alla Marche; - € 44.466.940 destinate ai Comuni e € 43.450.208 attribuiti al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale.
Legge n. 120 del 3 agosto 2007, Disposizioni in materia di attività libero - professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (G.U. n. 181 del 06.08.07)
Il provvedimento definisce le disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad assumere per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, applicando idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. Si precisa che l'adozione di tali iniziative deve essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio. Fino alla realizzazione dei locali, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, le aziende sanitarie locali potranno anche convenzionarsi con strutture private in grado di fornire gli spazi idonei all’attività libero professionale. La legge prevede inoltre che le prenotazioni delle prestazioni in regime libero professionale vengono gestite da personale dell’azienda sanitaria e gli onorari riscossi sotto la responsabilità dell’azienda; sono inoltre stabiliti dei controlli periodici sulle liste d’attesa, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi. Le Regioni dovranno varare disposizioni specifiche per evitare conflitto d’interessi o concorrenza sleale tra medici e azienda sanitaria e per adeguare progressivamente i tempi di erogazione delle prestazioni in regime ordinario a quelli in regime libero professionale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e` attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, a cui annualmente le Regioni invieranno un’apposita relazione sulla riduzione dei tempi di attesa; ogni ASL inoltre deve pubblicizzare i volumi delle prestazioni erogate in regime ordinario e libero professionale. Al fine di garantire la regolarizzazione dell’attività intramoenia, le Regioni possono destituire i direttori generali inadempienti e lo stato può sospendere i finanziamenti integrativi verso quelle regioni che non hanno attivato le iniziative previste.
Ministero dell'interno, Decreto 26 luglio 2007, Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68 (G.U. n. 181 del 06.08.2007)
Il provvedimento individua le modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studi, in base a tale disciplina, lo straniero al momento dell’ingresso, o in caso di provenienza dai Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo arrivo nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera, dove la polizia provvede all’attestazione mediante apposizione dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.

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