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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 10 febbraio 2011, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente «Piano d'indirizzo per la riabilitazione». (Rep. Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011) (G.U. Serie Generale n. 50 del 2 marzo 2011, supplemento n. 60) Con questo provvedimento viene approvato il Piano di indirizzo per la riabilitazione, realizzato dal Gruppo di lavoro sulla riabilitazione (presieduto dal Sottosegretario di Stato e costituito da rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni, delle Società scientifiche. degli IRCCS e da esperti della materia). Il documento si propone di promuovere un approccio globale alla gestione dei servizi sanitari e fornisce indicazioni sui criteri ed i requisiti dei vari setting riabilitativi che consentano di stabilirne l'appropriatezza d'uso in base alle risorse a disposizione. Il fine è quello di programmare un «percorso assistenziale integrato» per le persone con disabilita' e, nell'ambito di questo, la definizione di un Progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisca la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e dei suoi familiari applicando i parametri di menomazione, limitazione di attività e restrizione di partecipazione sociale elencati nella International Classification of Function (ICF); individuare le principali caratteristiche dei diversi setting assistenziali; garantire alla persona con disabilita' un percorso riabilitativo unico integrato all'interno della rete riabilitativa, individuando le dimensioni che, opportunamente combinate, permettono di individuare il setting più appropriato in relazione alla fase del percorso di cura e prevedendo l'utilizzo di adeguati strumenti di valutazione per monitorare, in ambito dipartimentale, le fasi di passaggio tra i diversi setting riabilitativi. Il documento in allegato si apre con un'analisi della riabilitazione in Italia, l'affermazione del modello bio-psico-sociale, l'interdisciplinarietà in riabilitazione, le fasi del continuum assistenziale: governo clinico, percorso riabilitativo unico, i luoghi di cura; la ricerca in riabilitazione e la spesa sanitaria per la riabilitazione. Si stabilisce inoltre che a livello nazionale devono essere promosse iniziative adeguate di osservazione e monitoraggio delle fasi di implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione da parte delle amministrazioni regionali. |
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (G.U. n. 10 del 14.01.2011, supplemento n. 11/L) Il provvedimento definisce linee di indirizzo per l’organizzazione delle università, del personale accademico; pur riconoscendo la libertà di insegnamento e l’autonomia delle università, vengono indicati obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e per mezzo dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) vengono stabiliti criteri di qualità per la verifica dei risultati. Tra le azioni introdotte viene istituito presso il Ministero un fondo speciale, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati mediante prove nazionali standard (per gli iscritti al primo anno) e criteri nazionali standard di valutazione per gli anni successivi; tale fondo è finalizzato all'erogazione di premi di studio (compresi anche esperienze di formazione da realizzare presso università di Paesi esteri) e buoni studio che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi con modalità legate al reddito percepito (sono esclusi dall'obbligo della restituzione coloro che hanno conseguito il titolo di laurea con il massimo di voti entro i termini di durata normale del corso). Vengono inoltre stabilite le ore di progetti di ricerca, attività annue di studio e di insegnamento che professori e ricercatori a tempo pieno devono svolgere e le modalità per l'autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei docenti; professori e ricercatori sono inoltre tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche unitamente alla richiesta di scatto stipendiale. Gli articoli che compongono la legge indicano inoltre norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori, trattamento economico dei professori e ricercatori; si stabilisce inoltre che presso ogni ateneo dovrà essere istituito un Fondo per la premialità di professori e ricercatori (che può essere integrato anche con finanziamenti di privati) e un collegio di disciplina, formato da professori universitari a tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato, che svolge procedimenti disciplinari secondo il principio del giudizio tra pari. Infine una sezione del testo legislativo è dedicata ai criteri per il reclutamento del personale accademico: settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono procedure per il conseguimento dell’abilitazione – viene istituita un’abilitazione scientifica nazionale – criteri per la chiamata dei professori, per la valutazione dei progetti di ricerca. |
Conferenza unificata, Accordo del 16 dicembre 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo (Rep. Atti n. 137/CU) (G.U. n. 13 del 18.01.2011) L’accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano consiste in un Programma nazionale per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo; si tratta di 10 linee di azione che dovranno essere avviate congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale. Queste le misure analizzate e descritte nell’allegato tecnico: - riorganizzazione dei punti nascita: si fissa il parametro standard del numero di almeno 1000/nascite anno per il mantenimento/attivazione dei punti nascita e vengono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle unità di assistenza neonatale (unità di ostreticia, unità di pediatria/neonatologia e terapia intensiva neonatale) che nella maggior parte dei casi non sono distribuite in modo opportuno rispetto ai punti nascita e al numero dei parti; - predisposizione presso ogni punto nascita la Carta dei Servizi, con informazioni sulla operatività dei servizi, per l’accesso al percorso nascita al fine di garantire servizi di assistenza perinatale di elevata qualità deve essere; - programmazione per garantire la continuità assistenziale e una gestione integrata – territoriale/ospedaliera – negli interventi dell’area materno infantile, con modelli organizzativi efficaci e coerenti, che consentano la distinzione tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio; - predisposizione entro il 2011 della produzione delle Linee Guida sulla gravidanza fisiologica e linee Guida sul taglio cesareo (che si aggiungeranno a quelle già prodotte “Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole” e “Taglio cesareo solo quando serve”) anche per ridurre il ricorso eccessivo al taglio cesareo (in costante aumento soprattutto nelle regioni Meridionali); - direttamente collegato alla misura precedente, organizzazione di un piano integrato locale per il potenziamento dei flussi sanitari informativi e l’elaborazione e diffusione a livello capillare di raccomandazioni di comportamento clinico tra gli operatori sanitari e potenziali utenti sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida; - diffusione delle raccomandazioni del Ministero della Salute per la morte materna correlata al travaglio/parto e sulla prevenzione della mortalità neonatale, e promossa l’adozione sistematica del partogramma; - promozione di un uso appropriato delle procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto (partoanalgesia) secondo principi di appropriatezza, sicurezza, efficacia, e preceduta da una informazione adeguata sulle indicazioni e controindicazioni; - programmazione articolata di attività di formazione continua di tutte le figura professionali coinvolte nel percorso nascita;- monitoraggio e verifica delle attività previste; - istituzione di un Comitato per il Percorso Nascita (CPN) con funzioni di coordinamento e verifica. |
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 16 dicembre 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. (Rep. atti n. 239/CSR) (11A00318) (G.U. n. 13 del 18.01.2011) Il documento si apre con una premessa che descrive la situazione attuale, sottolineando le carenze nell’attuazione di una rete assistenziale di cure palliative e di terapia del dolore nella quale i singoli interventi (hospice, assistenza domiciliare, ospedale); inoltre, a fronte di una crescente creazione di strutture residenziali di cure palliative (hospice) in tutte le regioni italiane [attualmente 115], l'assistenza domiciliare risulta alquanto carente e inadeguata. Per quanto riguarda la terapia del dolore viene riscontrata una risposta inadeguata al problema del dolore, sia per il basso consumo di farmaci oppiacei che per il fatto che negli ospedali il dolore non viene misurato come gli altri parametri, nè inserito nella cartella clinica (come invece indicato nel progetto nazionale Ospedale senza dolore del 2001 che poche regioni hanno attuato). Al fine di un reale sviluppo delle cure palliative con questo provvedimento viene richiesta l'istituzione di una struttura specificamente dedicata al coordinamento della rete, in modo che gli interventi siano adeguatamente sviluppati e coordinati da una regia centralizzata a livello regionale. Con questo accordo è stato programmato un progetto complessivo di una rete assistenziale per le cure palliative e la terapia del dolore, al fine di riorganizzare e sistematizzare i servizi esistenti e facilitare l'accesso alle risorse assistenziali disponibili, in particolare rafforzando l'offerta assistenziale nel territorio per il paziente adulto e pediatrico. Per raggiungere tale obiettivo si e' fatto riferimento ad un nuovo modello organizzativo, composto da: i centri di riferimento di terapia del dolore (hub), l'ambulatorio di terapia antalgica (spoke) e gli ambulatori dei MMG realizzando cosi' le reti assistenziali contro il dolore; in questo sistema i medici di medicina generale dovranno fornire una prima risposta concreta alle esigenze dei pazienti. In ambito pediatrico, si prevede un modello organizzativo specifico con centri di riferimento di terapia del dolore pediatrici (hub) per problemi specialistici e l'abilitazione di pediatri ospedalieri e di famiglia. Scopo di questo provvedimento è garantire l'assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il paese. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2010 (G.U. n. 305 del 31.12.2010) Il decreto fissa a 98.080 unità il numero di lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi nel territorio nazionale per l’anno 2010; tale quota deve essere ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si aggiunge alla quota di 6.00 unità, stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2010. Tale contingente è così suddiviso: 52.080 cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (albanesi, algerini, cittadini del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini, cittadini del Niger, del Gambia e cittadini di altri paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di ammissione); 30.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti da altri paesi (non inclusi nel precedente elenco) per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona; è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per un massimo di 10.000 unità nei seguenti casi: permessi di soggiorno di studio, permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione, per lavoro stagionale, permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea; 500 permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea; la quota di 4.000 ingressi è riservata a cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine; infine 500 ingressi sono assegnati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di discendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (che chiedano di essere iscritti in apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile). |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le adozioni internazionali, deliberazione del 27 ottobre 2010, Finanziamenti di progetti di sussidiarietà per gli anni 2011-2012 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento in competenza previsto per l’anno finanziario 2011 (deliberazione n. 10/2010/SG) La delibera descrive criteri e modalità fissati dalla Commissione per le adozioni internazionali per la presentazione da parte degli enti autorizzati di progetti si sussidiatietà inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 3.000.000 complessivi. I progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che consentano il loro permanere in famiglia e nella comunità di appartenenza, promuovendo allo stesso tempo, la collaborazione con l’associazionismo locale, familiare e giovanile; questi gli obiettivi indicati come prioritari: la deistituzionalizzazione e l’accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia, l’aiuto – anche mediante esperienze di microcredito – alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l’abbandono dei minori; la riduzione del fenomeno dei bambini di strada, il censimento e la registrazione dei minori non identificati; la sistematizzazione e raccolta dati dei minori fuori del contesto familiare; il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore età (che devono lasciare gli istituti); la prevenzione della mortalità infantile; la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica; la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto; la formazione degli operatori coinvolti nel sistema di protezione dell’infanzia; la creazione e formazione di figure professionali competenti. Nel decreto vengono inoltre descritte le modalità di presentazione del progetto e viene fissata la data del 30 giugno 2011 come termine massimo; nel caso in cui la Commissione conceda il finanziamento, dovrà essere comunicata la data di avvio entro due mesi; il contributo della Commissione non potrà superare 200.000 euro per ciascun progetto approvato. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010 (G.U. n. 8 del 12.01.2011) Nel decreto viene stabilita la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010 tra le Regioni e le Province autonome. Il finanziamento complessivo è pari a 435.257.959,00 euro; di questi 55.035.018,00 euro sono destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6.311.700,82 euro alle Province autonome di Trento e Bolzano e 373.911.240,18 sono ripartiti tra le Regioni: alla regione Marche sono stati assegnati 10.075.907,94 euro. Nel provvedimento si precisa che il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, che saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso; ricordando inoltre che la Commissione Europea ha designato il 2010 come Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, le regioni sono inviate a promuovere e sostenere con la necessaria priorità' interventi di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle povertà estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze (G.U. n. 8 del 12.01.2011) Con questo provvedimento vengono ripartite tra le regioni le risorse del Fondo sociale destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti e la programmazione di interventi sociali integrati; queste le aree prioritarie individuate: l’attivazione o il rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti per favorire la permanenza a domicilio e l’appropriatezza dell’intervento e l’attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l’incremento delle ore di assistenza tutelare e l’incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Nel decreto vengono definiti i criteri di ripartizione: per il 60 % in rapporto alla popolazione residente, per regione, d’età pari o superiore a 75 anni, per il 40% in rapporto ai criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; specificando che queste quote sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali (le prestazioni, gli interventi e i servizi non sono sostitutivi di quelli sanitari). Con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengono finanziate iniziative sperimentali per la promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, e di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, al fine di: incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona (coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità); avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»; innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer; rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema. Il finanziamento complessivo è di 400.000.000,00 euro; di questi 20.000.000,00 sono assegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e 380.000.000,00 suddivise tra le Regioni e le Province autonome; alla regione Marche sono stati assegnati 10.970.264.58 euro. |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale (10A14836) (G.U. n. 287 del 09.12.2010) Il provvedimento definisce le modalità di concessione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri, stabilendo inoltre tempi e modalità per la presentazione dell’istanza. Il beneficio riguarda genitori adottivi residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che hanno adottato uno o più minori stranieri (per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per accedere al rimborso, i genitori adottivi interessati devono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione entro il 31 gennaio 2011 (a mezzo di raccomandata a/r) allegando: copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; copia delle certificazioni rilasciate dall’ente che ha curato la procedura di adozione; copia completa della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2009 (nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata presentata per via telematica o non sia stata presentata in quanto rientrante in una delle condizioni di esonero, l’istante deve presentare un’autocertificazione attestante l’ammontare complessivo del reddito); autocertificazione in cui l’istante dichiara di non aver presentato altre domande per ottenere contributi da parte di organi regionali o provinciali; copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nel caso in cui l’adozione sia stata pronunciata all’estero. Viene infine stabilito l’ammontare dei rimborsi: il 50 % per i genitori adottivi che hanno un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro; il 30 % per i genitori adottivi che hanno un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro (si precisa che ai fini del calcolo del rimborso, dal 50 % delle spese certificate verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007). |
Intesa del 28 ottobre 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Repertorio atti n. 189/CSR del 28 ottobre 2010). (10A13705) (GU n. 274 del 23-11-2010 - Suppl. Ordinario n.259) Il documento definisce i criteri concordati da parte delle Regioni e delle Province autonome per il contentimento delle liste di attesa, a garanzia della tutela della salute dei cittadini, con un piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari attraverso l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle classi di priorità e la trasparenza del sistema a tutti i livelli. A tal fine il PNGLA definisce l’aggiornamento dell'elenco delle prestazioni e i tempi massimi di attesa; le prestazioni sono state individuate anche a partire dall’esperienza sperimentale di monitoraggio dei tempi di attesa svolta dall’AgeNaS in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006. Per tutte le prestazioni oggetto di monitoraggio, il tempo massimo di attesa individuato dalla Regione dovrà essere garantito al 90% degli utenti che ne fanno richiesta, presso le strutture erogatrici indicate dal Piano Attuativo Aziendale (PAA). Le prestazioni e i relativi tempi di attesa con l'indicazione del codice nomenclatore e del codice disciplina sono così suddivise: prestazioni ambulatoriali (visite specialistiche e prestazioni strumentali); prestazioni in regime di ricovero (in day hospital/day surgery e in ricovero ordinario); prestazioni inserite in percorsi diagnostico terapeutici nell'area cardiovascolare e oncologica (quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (PDT). In caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi massimi di attesa delle prestazioni si applicano direttamente i parametri temporali determinati nel documento. Viene previsto l’utilizzo di una quota di finanziamento per la realizzazione di specifici progetti regionali, anche al fine di realizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) secondo le indicazione delle linee guida nazionali del Ministero della Salute. E’ inoltre stabilita l’individuazione degli strumenti di rilevazione per il monitoraggio dei tempi di attesa relativi al flusso informativo dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, dei ricoveri ospedalieri, dei percorsi diagnostico terapeutici nell’area cardiovascolare e oncologica, delle prestazioni erogate in libera professione intramuraria, delle sospensioni dell’erogazione delle prestazioni. A garanzia della trasparenza e dell’accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa è inoltre previsto in via sistematica il monitoraggio delle liste di attesa sui siti web di Regioni e Province Autonome e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate. Nell’ambito del governo delle liste d’attesa viene inoltre promosso l’acquisto delle prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all’interno dell’azienda, con il monitoraggio per verificare il previsto rispetto dell’equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria. Il Provvedimento stabilisce che entro 60 giorni dall’emanazione delle linee guida da parte del Comitato LEA, le Regioni e le Province Autonome devono adottare un Piano regionale attuativo e impegnarsi a trasmettere il piano regionale entro 20 giorni dalla sua adozione al Ministero della Salute e al Comitato LEA. |
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