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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario (G.U. n. 216del 17.09.2007) È determinato il numero di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni ammessi a partecipare a un programma di volontariato. Il decreto stabilisce i criteri necessari per il rilascio del nulla osta: l’organizzazione promotrice del programma di volontariato deve appartenere alle categorie di enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, associazione di promozione sociale; deve essere stipulata una convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice del programma di volontariato, specificando le condizioni di inquadramento, l’orario, le risorse stanziate per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno del volontario; l’organizzazione promotrice deve inoltre sottoscrivere una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assumersi la piena copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La domanda per il nulla osta deve essere presentata dalla organizzazione di volontariato promotrice allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente; lo sportello, verificati i requisiti, trasmette per via telematica alle rappresentanze consolari all’estero il visto di ingresso. Nel documento si specifica che il permesso di soggiorno rilasciato per la durata del programma di volontariato, non è rinnovabile, né convertibile e può avere una durata massima di un anno (tranne casi eccezionali specificati nel programma di volontariato - e comunque non superiore a diciotto mesi). Nel caso dello straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato da uno stato membro dell’unione europea, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto, se è iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore e partecipa ad un programma di scambio comunitario o bilaterale o è stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni in uno stato appartenere all’unione; in questo caso è sufficiente che presenti una documentazione proveniente dalle autorità accademiche del paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, dove si attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare a quello già svolto. |
Ministero della solidarietà sociale, Decreto del 16 luglio 2007, Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l’anno 2007 (G.U. n. 237 del 11.10.20007) Il decreto fissa per il 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio: 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi (organizzati da enti di formazione accreditati); 5000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Tali quote vengono ripartite tra le regioni e le province autonome come definito nella tabella in allegato al testo: per la regione Marche è stata stabilita la quota di 375 unità. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, Decreto 21 giugno 2007, Istituzione del Fondo per le politiche giovanili e le attività sportive (G.U. n. 220 del 21.09.2007) Con questo decreto viene stabilita l’istituzione del Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vista sociale. Il provvedimento individua alcune azioni e progetti di rilevante interesse nazionale: il progetto “accesso al mondo del lavoro” finalizzato a sostenere le iniziative volte ad agevolare l’accesso al lavoro delle giovani generazioni; il progetto “accesso alla casa” finalizzato rimuovere gli ostacoli che le giovani generazioni incontrano sul mercato immobiliare per acquistare o affittare l’abitazione principale, attraverso la promozione di iniziative specifiche a sostegno della domanda delle giovani generazioni e per favorire l’incremento dell’offerta abitativa destinata ai giovani; il progetto “accesso al credito” finalizzato a promuovere procedure semplificate e strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l’accesso al credito dei giovani che intendano investire nella loro formazione culturale e professionale (anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa con l’Associazione bancaria italiana e con singoli istituti di credito); il concorso nazionale “giovani idee che cambiano l’Italia” finalizzato a promuovere e sostenere la capacità progettuale e la creatività dei giovani; il progetto “Carta dei giovani” finalizzato a sostenere la formazione culturale dei giovani, con la predisposizione di strumenti che consentano un accesso agevolato ai consumi meritori anche attraverso convenzioni con le aziende di trasporto, catene editoriali e associazioni teatrali; la partecipazione ad iniziative di rilevanza internazionale e comunitaria sui temi delle politiche giovanili; l’attuazione di iniziative riguardanti specifiche esigenze delle aree metropolitane. Del finanziamento complessivo di 75 milioni di euro, una quota di 60 milioni di euro è ripartita tra le regioni; mentre 15 milioni di euro sono destinati al cofinanziamento degli interventi proposti dai comuni e dalle province. |
Ministero della pubblica istruzione, Decreto 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 202 del 31.08.20007) In base a quanto stabilito dal presente decreto l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni, a partire dagli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 - con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale -. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Nel Regolamento vengono individuati gli interventi a sostegno dell’adempimento dell’obbligo di istruzione; tra questi il riferimento al piano educativo individualizzato per la progettazione delle attività didattiche degli alunni diversamente abili e la possibilità per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto sedici anni di conseguire il titolo presso centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In allegato vengono presentate e descritte le linee guida per la predisposizione di piani di intervento da parte delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali definendo le competenze, abilità e conoscenze che gli studenti devono acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione (distinte tra i principali assi culturali: dei linguaggi e asse matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). |
Legge n. 130 del 2 agosto 2007, Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (G.U. n. 194 del 22.08.2007) Il testo interviene a modificare la legge in materia di obiezione di coscienza, stabilendo che l’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, potendo così ottenere autorizzazioni in materia di armi, partecipare a concorsi per le forze armate e la polizia. |
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 23 luglio 2007, Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualità 2007) (G.U. n. 193 del 21.08.2007) Il provvedimento stabilisce le modalità di presentazione di richieste di contributo da parte di associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti sperimentali per far fronte a particolari emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 (n caso di presentazione congiunta e' necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate); la richiesta di contributo può inoltre prevedere la collaborazione di enti pubblici (in tali casi responsabile del progetto e', comunque, l'associazione proponente). Vengono precisate le aree di intervento prioritarie individuate dall’Osservatorio nazionale: promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilita'; tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani; sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio socio-economico; interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità' della vita se in condizione di non autosufficienza; sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione. Per essere ammessi a finanziamento i progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli già finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualità e non possono avere una durata superiore a diciotto mesi. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, la direttiva stabilisce che le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a Euro 11.000.000,00 e determina il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto: Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro; ed Euro 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro. La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere redatta in carta semplice - in busta chiusa, non trasparente, recante, a seconda dei casi, la dizione "INIZIATIVA lettera D" o la dizione "PROGETTO lettera F" - "Associazionismo - Direttiva 2007"- e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. d) essere indirizzata al Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma; la domanda deve contenere modello (Allegato 1), dell'apposito formulario di presentazione (Allegato 2) e del piano economico (Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 2 luglio 2007, Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 197 del 25.08.2007) La somma complessiva destinata al Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2007 è pari a € 220.000.000 così ripartita: € 3.000,000 destinati al finanziamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia; € 2.500.000 per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; € 14.500.000 per il sostegno alle adozioni internazionali; € 10.000.000 per l’organizzazione, entro il 2007, della Conferenza nazionale sulla famiglia e per la successiva elaborazione, d’intesa con le altre amministrazioni statali del Piano nazionale per la famiglia; € 3.000.000 per lo sviluppo di iniziative che diffondino e valorizzino i migliori progetti in materia di politiche familiari; € 40.000.000 per il finanziamento di iniziative di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro; e 97.000.000 per interventi da attuare a seguito di intesa di conferenza Unificata; riorganizzazione consultori familiari, riqualificazione del lavoro delle assistenti familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; € 50.000.000 per interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi (asili nido e servizi integrativi ed innovativi). |
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 16 giugno 2007, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2007 (G.U. n. 213 del 13.09.2007) Il Fondo complessivo nazionale per le politiche sociali ammonta per il 2007 a complessivi € 1.564.917.148 così ripartiti: - € 732.000.000 da destinare all’Istituto nazionale della previdenza sociale: di cui € 319.000.000 per corrispondere assegni ai nuclei familiari, € 233.000.000 per assegni di maternità; 176.400.000 per le agevolazioni ai genitori di persone con handicap e € 3.600.000 per indennità a favore dei lavoratori affetti da talessemia major; - € 745.000.000 destinati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano: di cui € 19.931.865,38 (2%) alla Marche; - € 44.466.940 destinate ai Comuni e € 43.450.208 attribuiti al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale. |
Legge n. 120 del 3 agosto 2007, Disposizioni in materia di attività libero - professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (G.U. n. 181 del 06.08.07) Il provvedimento definisce le disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad assumere per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, applicando idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. Si precisa che l'adozione di tali iniziative deve essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio. Fino alla realizzazione dei locali, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, le aziende sanitarie locali potranno anche convenzionarsi con strutture private in grado di fornire gli spazi idonei all’attività libero professionale. La legge prevede inoltre che le prenotazioni delle prestazioni in regime libero professionale vengono gestite da personale dell’azienda sanitaria e gli onorari riscossi sotto la responsabilità dell’azienda; sono inoltre stabiliti dei controlli periodici sulle liste d’attesa, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi. Le Regioni dovranno varare disposizioni specifiche per evitare conflitto d’interessi o concorrenza sleale tra medici e azienda sanitaria e per adeguare progressivamente i tempi di erogazione delle prestazioni in regime ordinario a quelli in regime libero professionale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e` attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, a cui annualmente le Regioni invieranno un’apposita relazione sulla riduzione dei tempi di attesa; ogni ASL inoltre deve pubblicizzare i volumi delle prestazioni erogate in regime ordinario e libero professionale. Al fine di garantire la regolarizzazione dell’attività intramoenia, le Regioni possono destituire i direttori generali inadempienti e lo stato può sospendere i finanziamenti integrativi verso quelle regioni che non hanno attivato le iniziative previste. |
Ministero dell'interno, Decreto 26 luglio 2007, Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68 (G.U. n. 181 del 06.08.2007) Il provvedimento individua le modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studi, in base a tale disciplina, lo straniero al momento dell’ingresso, o in caso di provenienza dai Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo arrivo nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera, dove la polizia provvede all’attestazione mediante apposizione dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. |
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 21 giugno 2007, Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni (G.U. n. 181 del 6.08.07) Il decreto individua le modalità ed i criteri per la presentazione di riconoscimento di associazioni ed enti della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione. La domanda di richiesta di riconoscimento (in allegato al provvedimento) può essere inviata, entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno, da associazioni ed enti costituiti per atti pubblici o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto che preveda la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e il contrasto dei fenomeni di discriminazione e che non rivesta la qualifica di imprenditore o amministratore di imprese di produzione e servizi per gli stessi settori in cui opera. Vengono descritti i documenti da allegare alla domanda, da inviare al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che nominerà un’apposita Commissione di valutazione per la redazione semestrale di un elenco delle associazioni e degli enti approvati. |
DPR n. 108 del 8 giugno 2007, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali (G.U. n. 171 del 25.07.2007) Il decreto disciplina la composizione, i compiti, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell’autorizzazione agli enti. Viene definita la composizione della commissione (presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Politiche per la famiglia), la nomina e la durata in carica dei componenti. Vengono inoltre descritte e regolamentate l’organizzazione e il funzionamento della Commissione, individuando i principali compiti da svolgere: la raccolta dei dati (in forma anonima) per esigenze statistiche, di informazione e di ricerca dei minori adottati o affidati a scopo di adozione e delle informazioni e valutazioni sull’adozione internazionale (raccolti dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati); le missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Per quanto riguarda gli enti che intendono richiedere l’autorizzazione, il documento spiega come devono presentare istanza e di quali requisiti devono essere in possesso, specificando che la Commissione provvederà entro centoventi giorni dalla data di ricevimento agli accertamenti per la concessione dell’autorizzazione. Infine vengono descritti gli adempimenti che gli enti autorizzati iscritti all’albo devono svolgere e le procedure di verifica e monitoraggio della Commissione (sulla permanenza dei requisiti di idoneità, sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione, con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati). |
Conferenza Unificata, Provvedimento del 14 giugno 2007, Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n.44/CU) (G.U. n. 155 del 06.07.2007) Il documento prevede l’avvio a partire da settembre 2007 di una sperimentazione di un’offerta educativa denominata “sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell’infanzia” rivolta ai bambini dai due ai tre anni, per poter soddisfare le crescenti richieste espresse dalle famiglie. Si tratta di servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di contribuire a diffondere una cultura dell’infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero ai sei anni. Per la sperimentazione annuale del servizio è prevista la collaborazione tra Stato, regioni, comuni, sistema privato paritario; l’iniziativa ”Sezioni sperimentali aggregate” è rivolta potenzialmente ad una fascia di utenti di circa 15-20 mila bambini di età omogenea tra i due e tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (ottimizzando l’utilizzo di risorse già disponibili all’interno delle scuole dell’infanzia e degli asili nido). In base a tale accordo il comune viene individuato come soggetto regolatore dell’offerta educativa; il soggetto gestore deve quindi ricevere il parere vincolante del Comune per l’avvio del servizio. Lo Stato si impegna a contribuire con un finanziamento pari a 25.000 euro per ogni sezione funzionante fino a 6 ore e 30.000 euro per ogni sezione funzionante oltre 6 ore. Viene inoltre stabilito che la contribuzione richiesta alle famiglie deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette della scuola dell’infanzia e quelle dei nidi d’infanzia, rapportate agli indicatori socio-economici in uso. |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 14 maggio 2007, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2007) Il Decreto definisce il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale. Questi gli organi collegiali confermati: commissione tecnica per il sistema informativo sui servizi sociali, comitato per i minori, comitato per i minori stranieri, consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, osservatorio nazionale per il volontariato, osservatorio nazionale dell’associazionismo, consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, commissione di valutazione dei progetti ex fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, commissione di indagine sulla esclusione sociale, osservatorio per il disagio giovanile. Il provvedimento stabilisce inoltre per l’anno 2006 una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva di questi organismi (rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005). Si precisa che i componenti degli organismi sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e che la durata degli organismi è di tre anni, con la possibilità di essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi. Tre mesi prima delle scadenza del termine di durata, gli organismi devono presentare una relazione sull’attività svolta al Ministro della solidarietà sociale. |
Legge 28 maggio 2007, n. 68 del 1 giugno 2007, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (G.U. n. 126 del 01.06.2007) La legge stabilisce che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi; il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto. In base a tale normativa quindi, al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenegen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o la questore della provincia in cui si trova. L’espulsione dello straniero è prevista nel caso in cui non segnali la sua presenza, e se si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il minore termine stabilito nel visto di ingresso). |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 7 marzo 2007, Modalità applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari (G.U n. 105 del 8.05.2007) Il decreto interviene per modificare la disparità di trattamento per i nuclei familiari con componenti inabili derivata dalla rideterminazione delle tabelle degli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari (legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007); in base a tale rivalutazione gli importi sono intatti rivalutati del 15 per cento. Il provvedimento stabilisce quindi che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili. |
Ministero della salute, Ordinanza 8 maggio 2007, Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore (G.U. n. 119 del 24.05.2007) In considerazione delle attuali particolari condizioni meteorologiche caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, il ministero della salute ha emanato un documento programmatorio per attivare interventi preventivi e assistenziali per prevenire danni alla salute delle categorie più esposte, in particolare delle persone anziane in condizioni di difficoltà o solitudine. Per valutare programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle anagrafi della fragilità e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, l’ordinanza predispone che i comuni trasmettano alla struttura autorizzata da ciascuna regione ed alle aziende unità sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente aggiornati alla data del 1° aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione. Il provvedimento stabilisce che tali dati siano utilizzati dalle unità sanitarie locali per intraprendere, in collaborazione con al protezione civile, le iniziative ritenute più opportune per prevenire e monitorare danni gravi a causa delle anomale condizioni climatiche della stagione estiva, in favore di persone più suscettibili agli effetti di ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudini e fattori socio ambientali. Si precisa infine che tale ordinanza ha valenza fino al 31 ottobre 2007 (a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione della stessa sulla gazzetta ufficiale). |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 maggio 2007, Documento programmatico “Guadagnare salute”, G.U. n. 117 del 22.05.2007, supplemento ordinario n. 119) Il documento presenta finalità, contenuti e linee programmatiche del progetto “Guadagnare salute”; si tratta di una campagna di intervento di educazione e promozione alla salute per rendere facili le scelte salutari, modificando comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica. Obiettivo principale è contrastare i fattori di rischio (fumo, alcol, scoretta alimentazione e inattività fisica) determinanti primari delle malattie croniche più diffuse nel nostro paese, con azioni per ridurre l’iniziazione al fumo, per aumentare il consumo di frutta e verdura, per ridurre il consumo di bevande e alimenti troppo calorici, facilitare lo svolgimento dell’attività fisica e consentire ai cittadini di scegliere di essere liberi da dipendenze e fattori di rischio. Con questo programma si intende creare “una piattaforma nazionale della salute” basata sulla sinergia tra più Ministri per assicurare una informazione unica e completa e favorire e favorire la conoscenza dei progetti delle istituzioni coinvolte. Guadagnare salute si articola in quattro programmi specifici: - rendere più facile una dieta più salubre, - rendere più facile essere liberi dal fumo, rendere più facile muoversi e fare attività fisica, - rendere più facile evitare l’abuso di alcool e in un programma trasversale governativo. Trasversale è la campagna informativa per indurre alcuni cambiamenti di opinioni e di comportamenti, esaltando i benefici che la corretta assunzione di alimenti associata all’attività fisica produce (rafforzare la conoscenza dei 4 fattori di rischio, permettere la memorizzazione di alcuni importanti messaggi, ad esempio 5 al giorno riferito alle porzioni di frutta e verdura da consumare ogni giorno. . .); una forma di comunicazione specifica è prevista a scuola, attraverso iniziative studiate per il target giovanile. Il documento descrive inoltre ipotesi di lavoro per realizzare i quattro programmi specifici, puntando sulla scelta di soluzioni specifiche e condivise sul coinvolgimento intersettoriale degli attori (ministeri – salute, politiche agricole, famiglia, pubblica istruzione…-, regioni, ASL, enti locali, produttori e gestori dei servizi). |
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al Piano nazionale alcol e salute (Rep. atti n. 68/CSR) (G.U. n.88 del 16.04.2007) Il provvedimento individua alcune linee guida ed interventi normativi e programmatici di ambito nazionale e internazionale relativi alle problematiche alcoologiche, per la prevenzione e il contenimento del danno alcolcorrelato, da realizzarsi in collaborazione tra Stato e regioni.. Il documento si apre con una parte introduttiva che spiega come il consumo di alcol sia uno degli elementi determinanti per la salute di una popolazione, evidenziando la correlazione tra l'elevato consumo di alcol e l'aumento del rischio di morbilità e disabilita' psicofisica nonchè di mortalità per alcune cause. Tra i rischi per la salute e la sicurezza emergono quelli derivati dalla diffusione negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, modelli di consumo importati dai Paesi del nord Europa che comportano notevoli variazioni nella quantità e qualità dei consumi, con un progressivo passaggio da un bere incentrato sul consumo di vino o bevande a bassa gradazione alcolica, a completamento dei pasti, a un bere al di fuori dei pasti, talvolta in sostituzione degli stessi, e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alto contenuto alcolico e in quantità spesso eccessive (in queste condizioni l'alcol diviene un possibile facilitatore al consumo di altre droghe). Un ulteriore elemento di problematicità e' rappresentato dai consumi di bevande alcoliche tra i migranti con modalità, per culture, tradizioni e scopi, differenti da quelle finora descritte. Il Piano nazionale alcol e salute (PNAS) ribadisce la necessità sulle problematiche alcolcorrelate, di un approccio interistituzionale, in grado di coinvolgere in modo più diretto e puntuale tutte quelle amministrazioni non sanitarie che possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza connessi con la riduzione del danno alcolcorrelato. A tal fine, il Ministero della salute si impegna a sensibilizzare e coinvolgere progressivamente le amministrazioni coinvolte; dato il carattere legale, diffuso e socialmente accettato del consumo di alcol, e' infatti necessario dunque contemplare tutte quelle strategie ed azioni di più ampia e specifica valenza sociale, economica, giuridica e quant'altro che possono scaturire da una presa d'atto da parte di tutta la società sui pericoli connessi e favorire una ridefinizione culturale dell'immagine della bevanda alcolica, che sottolinei i possibili effetti dannosi dell'alcol. Con questo accordo vengono individuati alcuni obiettivi prioritari e azioni prioritarie per il triennio 2007-2009, da attivarsi secondo i modelli organizzativi propri delle singole regioni, e i cui risultati saranno monitorati e verificati secondo specifici indicatori. In considerazione di quanto detto sopra, il PNAS assume quale
obiettivo finale la prevenzione e riduzione della mortalità e morbilità alcolcorrelate nel nostro Paese, ponendosi i sotto indicati obiettivi intermedi: - aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande alcoliche nella popolazione generale e in alcune fasce di popolazione particolarmente esposte (anziani, giovani, donne), nonchè il sostegno a favore delle politiche di salute pubblica finalizzate alla prevenzione del danno alcolcorrelato; - ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di fuori dei pasti) nella popolazione e in particolare nei giovani, nelle donne e nelle persone anziane; - ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande alcoliche, nonchè l'età del primo contatto con le stesse; - ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una varietà di contesti quali la famiglia, il luogo di lavoro, la comunità o i locali dove si beve; - ridurre la diffusione e la gravita' di danni alcolcorrelati quali gli incidenti e gli episodi di violenza, gli abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia;
- mettere a disposizione accessibili ed efficaci trattamenti per i soggetti con consumi a rischio o dannosi e per gli alcoldipendenti; - provvedere ad assicurare una migliore protezione dalle pressioni al bere per i bambini, i giovani e coloro che scelgono di astenersi dall'alcol. Per raggiungere gli obiettivi e i sub obiettivi indicati, si propongono alcune aree strategiche di intervento prioritario: - informazione/educazione; - bere e guida; - ambienti e luoghi di lavoro; - trattamento del consumo alcolico dannoso e dell'alcoldipendenza; - responsabilità del mondo della produzione e distribuzione; - capacita' sociale di fronteggiare il rischio derivante dall'uso dell'alcol; - potenzialità delle organizzazioni di volontariato e mutuo aiuto e delle organizzazioni non governative; - monitoraggio del danno alcolcorrelato e delle relative politiche di contrasto; - la necessita' di promuovere la cultura alcologica di tutti gli operatori a qualsiasi titolo coinvolti e di provvedere adeguatamente alla formazione e aggiornamento del personale interessato nell'ambito delle aree sanitaria, sociale. |
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (G.U. n. 76 del 31.03.2007) Per far fronte alle esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza per proseguire le attività di contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, con questo provvedimento il Ministero dell’interno è autorizzato alla selezione tramite procedure concorsuali – per titoli ed esami - di personale con contratto a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal fine il capo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione, nel limite massimo di tre unità e con un compenso annuo individuale non superiore a 30.000,00 euro. Tali esperti saranno impiegati nello svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all’implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, nel miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, e nello studio di modelli di gestione economico – finanziaria. L’ordinanza stabilisce inoltre che per consentire il rapido espletamento delle attività connesse all’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo è autorizzato a derogare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, le competenze territoriali delle Commissioni. Infine, per assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro, viene assegnato un ulteriore contributo di 300.000,00 euro in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati al fenomeno dei flussi migratori verso l’Italia, per l’acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinale. |
Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 21 marzo 2007, Certificazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (G.U. n. 82 del 7.04.2007) Le aziende sanitarie locali dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie per garantite un "livello elevato di tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile" e rilasciare le certificazioni attestanti il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi. Questi sono i punti salienti del provvedimento, attraverso cui l'Autorità intende richiamare al rispetto delle regole sulla tutela dei dati sensibili le ASL. Alla base di questo provvedimento ci sono alcune segnalazioni pervenute al Garante da parte di invalidi civili, i quali hanno denunciato che i dati relativi alla loro diagnosi, sia nelle istanze tese all'accertamento sanitario dell'invalidità civile appunto, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della stessa per fini amministrative (soprattutto nei casi in cui essi risultino sieropositivi od infetti da HIV), erano resi impropriamente manifesti. Tra l'altro, questi cittadini avevano chiesto all'Autorità che i dati relativi alla loro diagnosi potessero essere omessi nelle domande di riconoscimento dell'invalidità civile e nelle certificazioni preliminari all'iscrizione alle liste di collocamento od all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, istanza che poi il Garante ha accolto a pieno. Inoltre, il Garante per la Privacy ha stabilito che le ASL, oltre a dover predisporre apposite distanze di cortesia ed altri accorgimenti atti a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di coloro che presentano domanda di invalidità civile, debbano anche designare incaricati e responsabili del trattamento di questi dati sensibili, a cui impartire specifiche istruzioni in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e da altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti (come per l'appunto le persone affette da AIDS o sieropositive). |
Ministero della salute, Decreto n. 43 del 22 febbraio 2007, Regolamento recante: "Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (BUR n. 81 del 6.04.2007) Sono stati fissati gli standard quantitativi e qualitativi per le cure palliative ai malati terminali di tumore e le Regioni sono tenute ad adeguare le proprie strutture agli standard entro il 2008. Nel decreto vengono elencati gli indicatori individuati dal ministero della Salute per garantire un'efficace assistenza, in hospice o a domicilio, ai malati terminali. Ad esempio il rapporto tra il numero di pazienti deceduti a causa di tumore presi in carico dalla rete di cure palliative e il numero di pazienti deceduti per malattia oncologica, che deve essere almeno del 65%. Il documento stabilisce inoltre che le strutture sono tenute a mettere a disposizione un posto letto ogni 56 pazienti deceduti a causa di tumore. Oltre all'adeguamento agli standard fissati, le regioni devono garantire l'informazione ai cittadini e agli operatori sull'istituzione della rete di assistenza palliativa, sulla localizzazione dei servizi e delle strutture e sulle modalità di accesso all'assistenza erogata dalla rete. Previsto infine l'utilizzo sistematico e continuativo, da parte della rete di assistenza palliativa, di strumenti di valutazione della qualità percepita dai malati e dalle loro famiglie. |
Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggetti liberamente nel territorio degli Stati Membri (G.U. n. 72 del 27.03.2007) Il decreto dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La principale novità introdotta dal decreto è l'abolizione della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. Per periodi di permanenza superiore a tre mesi, sarà ora sufficiente iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza. Il diritto di soggiorno è riconosciuto ai cittadini dell'Unione che esercitano una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o seguano un corso di formazione oppure dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza, oltre che di una assicurazione sanitaria. Per l'iscrizione, il richiedente dovrà presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. |
Decreto – legge n. 23 del 20 marzo 2007, Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (G.U. n. 66 del 20.03.2007) Il decreto definisce modalità ed interventi per il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nella legge finanziaria 2007. Per il periodo 2001-2005, lo Stato concorre al ripiano del disavanzo del servizio sanitario nazionale per quelle regioni che hanno sottoscritto un accordo per i piani di rientro e possono accedere al fondo transitorio (istituito con la manovra finanziaria 296/2006). Per ammortare il debito accumulato fino al 31 dicembre 2005 le regioni possono inoltre destinare al settore sanitario quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali, o attivare (nei limiti dei poteri loro attribuiti) misure fiscali sul proprio territorio per assicurare complessivamente risorse superiori. Per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all’anno 2010, le regioni (che hanno firmato un accordo con i Ministri della Salute e dell’economia e delle finanze) approvano gli incrementi dell’addizionale all’IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP. Il decreto autorizza inoltre la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per l’anno 2007 per l’estinzione die debiti delle regioni, definendo i criteri per la ripartizione delle quote da attribuire alle singole regioni - sulla base dei debiti accumulati (fino al 31 dicembre 2005), della capacità fiscale regionale e della partecipazione al finanziamento del fabbisogno sanitario - , e le modalità di monitoraggio e di riscontro. |
DPCM del 9 gennaio 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 59 del 12.03.2007) Il decreto stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale. Questa quota riguarda i lavoratori stagionali subordinati non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, e di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto). Il provvedimento precisa inoltre che sono ammessi anche 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. |
C.I.P.E., Deliberazione 17 novembre 2006, Servizio sanitario nazionale 2006 – Ripartizione quota di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Deliberazione n. 140/2006) (G.U. n. 18 del 23.01.07) La delibera definisce i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili del Servizio sanitario nazionale tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l’anno 2006. La somma che ammonta a 91.173.000.000 euro viene così distribuita: - 88.180.700.000 euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (175.000.000 euro per l’ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria, 37.000.000 euro per l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria, 478.000.000 euro come concorso alla copertura degli oneri contrattuali, 1.000.000.000 euro euro da ripartire con il Decreto del Ministero della salute) - 1.992.230.000 euro a destinazione vincolata di cui: 10.000.000 euro per il contratto IZS; 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria; 180.000.000 euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali; 119.000.000 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per la Regione Lazio (Ospedale Bambino Gesù). La restante somma è costituita da quote accantonate in attesa di proposte da parte del Ministero della salute: 1.254.000.000 euro per la realizzazione di specifici obiettivi indicati nel Piano Sanitario nazionale; 372.390.000 euro per altre attività a destinazione vincolata. La quota complessiva destinata alla regione Marche è pari a 2.238.070.865 euro. |
C.I.P.E., Deliberazione 17 novembre 2006, Fondo sanitario 2005. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione e lotta contro l’AIDS) (G.U. n. 18 del 23.01.2007) Il provvedimento assegna alle regioni interessate le quote del Fondo sanitario nazionale 2005 destinate ad interventi per la prevenzione e lotta contro l’AIDS (deliberazione n. 141/2006). La somma complessiva pari a 49.063.000,00 euro viene così ripartite: - 18.076.000,00 per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.000,00 euro per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti di AIDS. La quota complessiva attribuita alla regione Marche è pari a 1.014.840,00 euro (435.591,00 euro per i corsi di formazione, 579.249,00 euro per il trattamento domiciliare). |
Ministero della salute, Decreto 26 ottobre 2006, Individuazione dei criteri di riparto di 1000 milioni di euro tra le regioni, che stipulano accordi diretti al contenimento della spesa sanitaria (G.U. n. 31 del 07.02.2007) La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato i criteri per la ripartizione della somma di 1000 milioni di euro, destinati ad interventi per il contenimento della spesa sanitaria (articolo 1 della legge 266 del 23/12/2005). Come stabilito nel decreto, l’accesso alle risorse è riservato alle regione che, nel periodo 2001-2004, hanno fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento del finanziamento spettante alla regione. Queste regioni devono presentare richiesta di ammissione alle risorse ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni, allegando: una valutazione analitica delle cause strutturali del disavanzo registrato nel periodo considerato; la formulazione di proposte per la correzione delle diseconomie strutturali; la riformulazione, ove necessario, del programma regionale di edilizia sanitaria. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’erogazione delle risorse, ripartite dal Ministero della salute: 30 per cento all’atto della sottoscrizione dell’accordo; ulteriore 30% a condizione che siano stati rispettati gli obiettivi intermedi contenuti nell’accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti; il saldo a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi finali contenuti nell’accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti. |
Legge finanziaria 2007, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244) Questi alcuni dei principali interventi previsti dalla legge finanziaria 2006, approvata in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 15 dicembre 2006. Ambiente. Sono previsti interventi per incentivare il risparmio energetico per la bolletta e per l’ambiente: agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (interventi su pareti e finestre, riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale, riduzione delle dispersioni termiche, agevolazioni per installazione pannelli solari); contributi per frigoriferi e motori industriali ad alta efficienza; promozione ed agevolazioni per i piccoli auto - produttori di energia elettrica; incentivi all’impiego di autoveicoli a GPL e metano e per i biocarburanti; IVA agevolata per la fornitura di energia ecologica. Famiglia – tempi di vita e lavoro. E’ stata stabilita la destinazione di una quota del fondo per contributi per imprese e aziende che prevedono interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico (il telelavoro, il part-time, la flessibilità). Servizi socio-educativi: è prevista una Intesa in Conferenza Unificata per la ripartizione di 100 milioni di euro per gli anni 2007,2008 e 2009 e per definire i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri per l’attuazione da parte delle Regioni di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo dei servizi socio – educativi (asili nido, servizi integrati nei luoghi di lavoro o presso le famiglie .. .). Infanzia e adolescenza. La manovra stabilisce la creazione di un Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (all’interno del fondo nazionale politiche sociali) e di un Fondo nazionale per le comunità giovanili per azioni di prevenzione al fenomeno delle dipendenze (per interventi di comunicazione, informazione, ricerca e sostegno delle associazioni e reti giovanili); Giovani: il Governo si impegna ad avviare un vero e proprio Piano Nazionale per i giovani (presso il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive) per favorire e promuovere l’accesso dei giovani alla casa, al lavoro, all’impresa, al credito e alla cultura. Handicap. - Detrazioni per carichi di famiglia. La nuova Finanziaria reintroduce, il precedente sistema della detrazione per le persone con disabilità a carico del contribuente: si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico: 800 euro a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni: queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.- Agevolazioni sui veicoli: La Finanziaria interviene agevolazioni di cui possono fruire le persone disabili nell’acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità (le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie) precisando che sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti e che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (la disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti).- Abbattimento barriere architettoniche: viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2007 per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il Ministero dello Sviluppo economico. . Fondo nazionale per le politiche sociali: la manovra prevede lo stanziamento di 1635 milioni di euro per il 2007, 1645 per il 2008 e 1378 per il 2009 a favore dle fondo nazionale per le politiche sociali (già incrementato con il Decreto Bersani -agosto 2006-, da 500 a 800 milioni di euro). E’ inoltre stabilita la proroga per i Comuni per l’utilizzo delle risorse previste per Reddito minimo di inserimento. Sanità: è stabilità l’estensione all’IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute, enti di assistenza sociale ed Onlus, tra i soggetti svantaggiati (persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo). Fondo sociale per i non autosufficienti Con la finalità di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la Manovra ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009). Immigrazione: è istituito presso il ministero dell’interno un fondo (con dotazione di 3 milioni di euro) per far fronte alle spese connesse agli interventi in materia di immigrazione, per favorire l’inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari (accoglienza alunni stranieri, rapporto scuola - famiglia, mediatori professionali madrelingua), richieste di asilo e emergenze dei flussi migratori; è inoltre previsto un finanziamento aggiuntivo di 500.00 mila euro annui per prevenire e contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Imposte e bolli: è prevista la detrazione Irpef del 19 % sulle spese sostenute dai ragazzi (5-18 anni) per attività sportive, e la detrazione del 19 % delle per le spese (per un importo superiore a 2.100 euro) sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti e con reddito inferiore a 40.000 euro. Volontariato la Finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sui redditi alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza. |
Conferenza unificata, Provvedimento 16 novembre 2006, Intesa in materia di diritto la lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (repertorio atti n. 992/CU) (G.U. n 285 del 07.12.2006) La conferenza Unificata (tra Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali) ha sancito un’intesa in materia di assunzione dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili. L’intesa stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche devono individuare una percentuale di posti (non inferiore al trenta per cento e non superiore all’ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili) attraverso l’attivazione di tirocini; il quaranta per cento di tale percentuale può essere destinato all’avviamento di convenzioni di integrazione lavorative (come previsto dall’art. 11 della legge 68/1999). Il provvedimento precisa che per la copertura della restante quota di posti riservati ai disabili, le amministrazioni possono utilizzare le altre regolari procedure (concorsi riservati o richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti). Nell’intesa si stabilisce inoltre quanto segue: - le graduatorie per l’ammissione al tirocinio devono essere predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio; - al termine del periodo di tirocinio debbono essere verificati la permanenza dello stato di invalidità e delle condizioni di disabilità, nonché l’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio. |
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