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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Ministero della solidarietà sociale, Decreto 21 giugno 2007, Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni (G.U. n. 181 del 6.08.07)
Il decreto individua le modalità ed i criteri per la presentazione di riconoscimento di associazioni ed enti della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione. La domanda di richiesta di riconoscimento (in allegato al provvedimento) può essere inviata, entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno, da associazioni ed enti costituiti per atti pubblici o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto che preveda la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e il contrasto dei fenomeni di discriminazione e che non rivesta la qualifica di imprenditore o amministratore di imprese di produzione e servizi per gli stessi settori in cui opera. Vengono descritti i documenti da allegare alla domanda, da inviare al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che nominerà un’apposita Commissione di valutazione per la redazione semestrale di un elenco delle associazioni e degli enti approvati.
DPR n. 108 del 8 giugno 2007, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali (G.U. n. 171 del 25.07.2007)
Il decreto disciplina la composizione, i compiti, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell’autorizzazione agli enti. Viene definita la composizione della commissione (presieduta dal presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Politiche per la famiglia), la nomina e la durata in carica dei componenti. Vengono inoltre descritte e regolamentate l’organizzazione e il funzionamento della Commissione, individuando i principali compiti da svolgere: la raccolta dei dati (in forma anonima) per esigenze statistiche, di informazione e di ricerca dei minori adottati o affidati a scopo di adozione e delle informazioni e valutazioni sull’adozione internazionale (raccolti dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati); le missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Per quanto riguarda gli enti che intendono richiedere l’autorizzazione, il documento spiega come devono presentare istanza e di quali requisiti devono essere in possesso, specificando che la Commissione provvederà entro centoventi giorni dalla data di ricevimento agli accertamenti per la concessione dell’autorizzazione. Infine vengono descritti gli adempimenti che gli enti autorizzati iscritti all’albo devono svolgere e le procedure di verifica e monitoraggio della Commissione (sulla permanenza dei requisiti di idoneità, sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione, con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati).
Conferenza Unificata, Provvedimento del 14 giugno 2007, Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n.44/CU) (G.U. n. 155 del 06.07.2007)
Il documento prevede l’avvio a partire da settembre 2007 di una sperimentazione di un’offerta educativa denominata “sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell’infanzia” rivolta ai bambini dai due ai tre anni, per poter soddisfare le crescenti richieste espresse dalle famiglie. Si tratta di servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di contribuire a diffondere una cultura dell’infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero ai sei anni. Per la sperimentazione annuale del servizio è prevista la collaborazione tra Stato, regioni, comuni, sistema privato paritario; l’iniziativa ”Sezioni sperimentali aggregate” è rivolta potenzialmente ad una fascia di utenti di circa 15-20 mila bambini di età omogenea tra i due e tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (ottimizzando l’utilizzo di risorse già disponibili all’interno delle scuole dell’infanzia e degli asili nido). In base a tale accordo il comune viene individuato come soggetto regolatore dell’offerta educativa; il soggetto gestore deve quindi ricevere il parere vincolante del Comune per l’avvio del servizio. Lo Stato si impegna a contribuire con un finanziamento pari a 25.000 euro per ogni sezione funzionante fino a 6 ore e 30.000 euro per ogni sezione funzionante oltre 6 ore. Viene inoltre stabilito che la contribuzione richiesta alle famiglie deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette della scuola dell’infanzia e quelle dei nidi d’infanzia, rapportate agli indicatori socio-economici in uso.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 14 maggio 2007, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2007)
Il Decreto definisce il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale. Questi gli organi collegiali confermati: commissione tecnica per il sistema informativo sui servizi sociali, comitato per i minori, comitato per i minori stranieri, consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, osservatorio nazionale per il volontariato, osservatorio nazionale dell’associazionismo, consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, commissione di valutazione dei progetti ex fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, commissione di indagine sulla esclusione sociale, osservatorio per il disagio giovanile. Il provvedimento stabilisce inoltre per l’anno 2006 una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva di questi organismi (rispetto a quella sostenuta nell’esercizio finanziario 2005). Si precisa che i componenti degli organismi sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e che la durata degli organismi è di tre anni, con la possibilità di essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi. Tre mesi prima delle scadenza del termine di durata, gli organismi devono presentare una relazione sull’attività svolta al Ministro della solidarietà sociale.
Legge 28 maggio 2007, n. 68 del 1 giugno 2007, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (G.U. n. 126 del 01.06.2007)
La legge stabilisce che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi; il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto. In base a tale normativa quindi, al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenegen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o la questore della provincia in cui si trova. L’espulsione dello straniero è prevista nel caso in cui non segnali la sua presenza, e se si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il minore termine stabilito nel visto di ingresso).
Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 7 marzo 2007, Modalità applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari (G.U n. 105 del 8.05.2007)
Il decreto interviene per modificare la disparità di trattamento per i nuclei familiari con componenti inabili derivata dalla rideterminazione delle tabelle degli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari (legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007); in base a tale rivalutazione gli importi sono intatti rivalutati del 15 per cento. Il provvedimento stabilisce quindi che, a partire dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.
Ministero della salute, Ordinanza 8 maggio 2007, Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore (G.U. n. 119 del 24.05.2007)
In considerazione delle attuali particolari condizioni meteorologiche caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, il ministero della salute ha emanato un documento programmatorio per attivare interventi preventivi e assistenziali per prevenire danni alla salute delle categorie più esposte, in particolare delle persone anziane in condizioni di difficoltà o solitudine. Per valutare programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle anagrafi della fragilità e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, l’ordinanza predispone che i comuni trasmettano alla struttura autorizzata da ciascuna regione ed alle aziende unità sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente aggiornati alla data del 1° aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione. Il provvedimento stabilisce che tali dati siano utilizzati dalle unità sanitarie locali per intraprendere, in collaborazione con al protezione civile, le iniziative ritenute più opportune per prevenire e monitorare danni gravi a causa delle anomale condizioni climatiche della stagione estiva, in favore di persone più suscettibili agli effetti di ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudini e fattori socio ambientali. Si precisa infine che tale ordinanza ha valenza fino al 31 ottobre 2007 (a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione della stessa sulla gazzetta ufficiale).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 maggio 2007, Documento programmatico “Guadagnare salute”, G.U. n. 117 del 22.05.2007, supplemento ordinario n. 119)
Il documento presenta finalità, contenuti e linee programmatiche del progetto “Guadagnare salute”; si tratta di una campagna di intervento di educazione e promozione alla salute per rendere facili le scelte salutari, modificando comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica. Obiettivo principale è contrastare i fattori di rischio (fumo, alcol, scoretta alimentazione e inattività fisica) determinanti primari delle malattie croniche più diffuse nel nostro paese, con azioni per ridurre l’iniziazione al fumo, per aumentare il consumo di frutta e verdura, per ridurre il consumo di bevande e alimenti troppo calorici, facilitare lo svolgimento dell’attività fisica e consentire ai cittadini di scegliere di essere liberi da dipendenze e fattori di rischio. Con questo programma si intende creare “una piattaforma nazionale della salute” basata sulla sinergia tra più Ministri per assicurare una informazione unica e completa e favorire e favorire la conoscenza dei progetti delle istituzioni coinvolte. Guadagnare salute si articola in quattro programmi specifici: - rendere più facile una dieta più salubre, - rendere più facile essere liberi dal fumo, rendere più facile muoversi e fare attività fisica, - rendere più facile evitare l’abuso di alcool e in un programma trasversale governativo. Trasversale è la campagna informativa per indurre alcuni cambiamenti di opinioni e di comportamenti, esaltando i benefici che la corretta assunzione di alimenti associata all’attività fisica produce (rafforzare la conoscenza dei 4 fattori di rischio, permettere la memorizzazione di alcuni importanti messaggi, ad esempio 5 al giorno riferito alle porzioni di frutta e verdura da consumare ogni giorno. . .); una forma di comunicazione specifica è prevista a scuola, attraverso iniziative studiate per il target giovanile. Il documento descrive inoltre ipotesi di lavoro per realizzare i quattro programmi specifici, puntando sulla scelta di soluzioni specifiche e condivise sul coinvolgimento intersettoriale degli attori (ministeri – salute, politiche agricole, famiglia, pubblica istruzione…-, regioni, ASL, enti locali, produttori e gestori dei servizi).
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al Piano nazionale alcol e salute (Rep. atti n. 68/CSR) (G.U. n.88 del 16.04.2007)
Il provvedimento individua alcune linee guida ed interventi normativi e programmatici di ambito nazionale e internazionale relativi alle problematiche alcoologiche, per la prevenzione e il contenimento del danno alcolcorrelato, da realizzarsi in collaborazione tra Stato e regioni.. Il documento si apre con una parte introduttiva che spiega come il consumo di alcol sia uno degli elementi determinanti per la salute di una popolazione, evidenziando la correlazione tra l'elevato consumo di alcol e l'aumento del rischio di morbilità e disabilita' psicofisica nonchè di mortalità per alcune cause. Tra i rischi per la salute e la sicurezza emergono quelli derivati dalla diffusione negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, modelli di consumo importati dai Paesi del nord Europa che comportano notevoli variazioni nella quantità e qualità dei consumi, con un progressivo passaggio da un bere incentrato sul consumo di vino o bevande a bassa gradazione alcolica, a completamento dei pasti, a un bere al di fuori dei pasti, talvolta in sostituzione degli stessi, e in occasioni ricreazionali, con uso di bevande ad alto contenuto alcolico e in quantità spesso eccessive (in queste condizioni l'alcol diviene un possibile facilitatore al consumo di altre droghe). Un ulteriore elemento di problematicità e' rappresentato dai consumi di bevande alcoliche tra i migranti con modalità, per culture, tradizioni e scopi, differenti da quelle finora descritte. Il Piano nazionale alcol e salute (PNAS) ribadisce la necessità sulle problematiche alcolcorrelate, di un approccio interistituzionale, in grado di coinvolgere in modo più diretto e puntuale tutte quelle amministrazioni non sanitarie che possono svolgere un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza connessi con la riduzione del danno alcolcorrelato. A tal fine, il Ministero della salute si impegna a sensibilizzare e coinvolgere progressivamente le amministrazioni coinvolte; dato il carattere legale, diffuso e socialmente accettato del consumo di alcol, e' infatti necessario dunque contemplare tutte quelle strategie ed azioni di più ampia e specifica valenza sociale, economica, giuridica e quant'altro che possono scaturire da una presa d'atto da parte di tutta la società sui pericoli connessi e favorire una ridefinizione culturale dell'immagine della bevanda alcolica, che sottolinei i possibili effetti dannosi dell'alcol. Con questo accordo vengono individuati alcuni obiettivi prioritari e azioni prioritarie per il triennio 2007-2009, da attivarsi secondo i modelli organizzativi propri delle singole regioni, e i cui risultati saranno monitorati e verificati secondo specifici indicatori. In considerazione di quanto detto sopra, il PNAS assume quale obiettivo finale la prevenzione e riduzione della mortalità e morbilità alcolcorrelate nel nostro Paese, ponendosi i sotto indicati obiettivi intermedi: - aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande alcoliche nella popolazione generale e in alcune fasce di popolazione particolarmente esposte (anziani, giovani, donne), nonchè il sostegno a favore delle politiche di salute pubblica finalizzate alla prevenzione del danno alcolcorrelato; - ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di fuori dei pasti) nella popolazione e in particolare nei giovani, nelle donne e nelle persone anziane; - ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande alcoliche, nonchè l'età del primo contatto con le stesse; - ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una varietà di contesti quali la famiglia, il luogo di lavoro, la comunità o i locali dove si beve; - ridurre la diffusione e la gravita' di danni alcolcorrelati quali gli incidenti e gli episodi di violenza, gli abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia; - mettere a disposizione accessibili ed efficaci trattamenti per i soggetti con consumi a rischio o dannosi e per gli alcoldipendenti; - provvedere ad assicurare una migliore protezione dalle pressioni al bere per i bambini, i giovani e coloro che scelgono di astenersi dall'alcol. Per raggiungere gli obiettivi e i sub obiettivi indicati, si propongono alcune aree strategiche di intervento prioritario: - informazione/educazione; - bere e guida; - ambienti e luoghi di lavoro; - trattamento del consumo alcolico dannoso e dell'alcoldipendenza; - responsabilità del mondo della produzione e distribuzione; - capacita' sociale di fronteggiare il rischio derivante dall'uso dell'alcol; - potenzialità delle organizzazioni di volontariato e mutuo aiuto e delle organizzazioni non governative; - monitoraggio del danno alcolcorrelato e delle relative politiche di contrasto; - la necessita' di promuovere la cultura alcologica di tutti gli operatori a qualsiasi titolo coinvolti e di provvedere adeguatamente alla formazione e aggiornamento del personale interessato nell'ambito delle aree sanitaria, sociale.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (G.U. n. 76 del 31.03.2007)
Per far fronte alle esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza per proseguire le attività di contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, con questo provvedimento il Ministero dell’interno è autorizzato alla selezione tramite procedure concorsuali – per titoli ed esami - di personale con contratto a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal fine il capo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione, nel limite massimo di tre unità e con un compenso annuo individuale non superiore a 30.000,00 euro. Tali esperti saranno impiegati nello svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all’implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, nel miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, e nello studio di modelli di gestione economico – finanziaria. L’ordinanza stabilisce inoltre che per consentire il rapido espletamento delle attività connesse all’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo è autorizzato a derogare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, le competenze territoriali delle Commissioni. Infine, per assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro, viene assegnato un ulteriore contributo di 300.000,00 euro in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati al fenomeno dei flussi migratori verso l’Italia, per l’acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinale.

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