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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Legge n. 183 del 4 novembre 2010, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (G.U. n.262 del 9.11.2010, supplemento ordinario n. 243/L)
Il provvedimento trasferisce deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Queste alcune novità previste nel documento: possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all'ultimo anno di obbligo scolastico; norme sulla conciliazione e l'arbitrato; misure contro il lavoro sommerso; l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati; la conciliazione può essere proposta tramite l'associazione sindacale a cui l'interessato aderisce (la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza); riguardo l’arbitrato, sono contemplate anche altre forme oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione, per es., la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento (a tal fine, il lavoratore sottoscrive una clausola compromissoria valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario). Il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave; le modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati, si riferiscono alla definizione degli aventi diritto ai permessi, stabilendo che in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: il genitore; il coniuge; il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello); i parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti o quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
Ministero della salute, Decreto 15 ottobre 2010, Istituzione del sistema informativo per la salute mentale (G.U. n. 254 del 29.10.2010)
Con questo provvedimento viene istituito il Sistema informativo salute mentale (nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario) allo scopo di: - monitorare l'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; - supportare le attività gestionali del Dipartimenti di salute mentale (di seguito DSM), per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; - prevedere il supporto della costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale. Un sistema per la rilevazione di dati sulle attività assistenziali dei dipartimenti di salute mentale, che mira alla piena condivisione delle informazioni tra aziende sanitarie, regioni o province autonome e amministrazioni centrali, in risposta ai bisogni di salute dell'utenza. Il progetto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari di assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie e prevede: servizi per lo scambio di dati tra il livello regionale e nazionale; strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale. Nel decreto viene precisato che il sistema informativo riguarda dati personali non identificativi, relativi alle attività svolte dai Distretto Salute Mentale (interventi, personale e strutture), raccolte a livello regionale e da elaborazioni predisposte e pubblicate a livello nazionale. Il sistema è predisposto per permettere alle unità organizzative delle regioni di consultare la base dati centrale in forma aggregata limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza e alle unità organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della Salute di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata. Sono stati inoltre stabiliti i termini per la trasmissione delle informazioni da parte delle regioni e province autonome: - il primo invio riguarderà i dati relativi all'anno 2010: il flusso informativo personale ha cadenza annuale e deve essere inviato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione; il flusso informativo attività ha cadenza semestrale e i dati devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rilevazione. In allegato al decreto il disciplinare tecnico contenente descrizione del sistema informativo (caratteristiche infrastrutturali e gestione dei supporti di memorizzazione, modalità di trasmissione) e contenuti informativi.
Decreto n. 177 del 14 settembre 2010, Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 255 del 30.10.10)
Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità' sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. (I contributi non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche). Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) , iscritte nei registri di cui all'articolo 6della medesima legge; - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS (di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo). Il provvedimento descrive le tipologie di acquisti (o acquisizione mediante contratto di leasing) ammissibili al contributo: - autoambulanze; beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità' sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. Vengono inoltre così suddivise le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali annualmente destinate all'attività' istituzionale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS): - 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze; 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali; 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Si precisa che i contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e che la domanda di concessione del contributo deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; nel decreto vengono definiti termini - entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite leasing - e modalità di presentazione delle domande, indicando la documentazione da allegare; entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero renderà noto l'elenco delle organizzazioni ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo concesso.
Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (G.U. n. 244 del 18.10.2010)
Con questo provvedimento vengono riconosciuti la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che vengono denominati "DSA" - che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana -: per dislessia s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere; per disgrafia s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in una difficoltà di realizzazione grafica; per disortografia s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica; per discalculia s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi di calcolo. L'obiettivo della legge è quello di garantire alla persone con DSA: il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sui problemi legati ai DSA; favorire la diagnosi precoce ed eventuali percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione tra la scuola e le famiglie; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Come stabilito nel testo legislativo, la diagnosi dei DSA dovrà essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Sistema sanitario nazionale e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente (le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate). Inoltre, per gli studenti che nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato presentano persistenti difficoltà la scuola dovrà trasmettere un'apposita comunicazione alla famiglia. È compito delle scuole, previa comunicazione alle famiglie, attivare strumenti idonei ad individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia non costituisce una diagnosi di DSA. Per gli anni 2010 e 2011 viene assicurata un'adeguata formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole per acquisire competenze didattico-metodologiche relative ai DSA (per quest'attività formativa sono stati stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011). La legge stabilisce che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto ad usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso di tutto il loro percorso scolastico e universitario. La scuola garantisce agli studenti con DSA l'uso di una didattica personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti. Inoltre, la scuola dovrà introdurre strumenti compensativi (mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche), nonché misure dispensative per alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento. Anche per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere si dovranno adottare strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di apprendimento. È possibile anche adottare l'esonero qualora fosse utile. In ogni caso agli studenti con DSA sono garantite durante il percorso scolastico e universitario adeguate forme di verifica e valutazione anche per gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 26 luglio 2010, Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati – periodo 2008 – 2013 (G.U. n. 248 del 22.10.2010)
Con questo provvedimento si stabilisce che il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo europeo per i rifugiati è pari a 1.697.209,96 euro. Vengono anche definite le modalità di erogazione del finanziamento da parte del Fondo di rotazione (in accordo con quanto definito da una decisione della Commissione Europea del 2007) in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell’Interno – dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - : un primo pefinanziamento di 848.604,98 euro (pari al 50 per cento dell’assegnazione del 2009) in seguito dell’erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario; un secondo prefinanziamento a seguito dell’avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario; il pagamento a saldo in seguito dell’erogazione del corrispondente saldo comunitario. Si precisa inoltre che Il Ministero dell’Interno effettuerà i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro la scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 6 del 13 maggio 2010, Fondo sanitario nazionale 2009 – parte corrente – ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996 (G.U. n. 208 del 6.09.2010)
La delibera stabilisce l’assegnazione di 1.410.070.000 di euro del Fondo sanitario nazionale 2009 (parte corrente) per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (a valere sulle quote vincolate). Nella tabella allegata al provvedimento viene definita la ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi di piano sanitario per l’anno 2009 tra le regioni e le province autonome: alla regione Marche sono destinati: 1.553.063,00 euro per la popolazione 2009, 1.553.063,00 per la popolazione di riferimento; la somma disponibile è pari a 41.219.614,00 euro; la quota 70% su disponibilità è pari a 28.853.730,00 euro e la quota 30% su disponibilità è pari a 12.365.884,00 euro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 6 luglio 2010, Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale tirocini formativi (G.U. n. 203 del 31.08.2010)
Con questo decreto il ministero del lavoro e delle politiche sociali determina la quota di ingressi degli stranieri ammessi nel 2010 in Italia per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Questi i requisiti necessari per il rilascio del visto di studio: - 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione; - 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Nella tabella allegata al provvedimento sono elencate le ripartizioni delle quote tra le regioni e province autonome; per la regione Marche sono ammessi 400 cittadini stranieri.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 5 del 13 maggio, Servizio sanitario nazionale 2009 – Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 207 del 4.09.2010)
Il testo definisce i criteri di ripartizione delle disponibilità finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009, pari complessivamente a 103.483.800.000 euro. Di questa somma 62.800.000 euro sono destinati per il finanziamento della medicina penitenziaria da ripartire successivamente su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 40.000.000 euro finalizzati al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Abruzzo a seguito dell'evento sismico. Come definito nella legge, la somma restante, pari a 103.281.000.000 euro e' così ripartita: - 101.061.700.000 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui: 148.781.257 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Ospedale Bambino G; 30.730.469 euro assegnati, per mobilità sanitaria, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; - 1.613.790.000 euro per attività a destinazione vincolata, di cui 1.606.950.000 euro accantonati ed 6.840.000 euro assegnati a favore della medicina penitenziaria (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230); - 605.510.000 euro per il ì finanziamento delle attività a destinazione vincolata non rendicontate dalle Aziende sanitarie, di cui accantonati euro 175.510.000 e assegnati euro 430.000.000 cosi' distinti: 228.500.000 euro per il finanziamento degli Istituti zoooprofilattici sperimentali (IZS) di cui al decreto legislativo n. 270/1993; 138.500.000 euro quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per il finanziamento dell'Ospedale Bambino Gesu' (art. 1, comma 796, lettera a) primo periodo della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 43, comma 1-bis della legge n. 31/2008 e dall'art. 22, commi 6 e 7 della legge n. 102/2009); 10.000.000 euro per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS a valere, rispettivamente, sullo stanziamento complessivo previsto dall'art. 3, comma 52 della legge n. 350/2003 e dall'art. 1, comma 192 della legge n. 266/2005; 3.000.000 di euro assegnati, a valere sul finanziamento complessivo pari a 398.000.000 euro (art. 3, comma 139 della legge n. 244/2007) al personale degli IZS quale integrazione agli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n.7 del 13 maggio 2010, fondo sanitario nazionale 2009 – Ripartizione della quota destinata al finanziamento della medicina penitenziaria tra le regione e le province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 208 del 6.09.2010)
La deliberazione stabilisce che la somma di 162.800.000 euro del fondo sanitario nazionale (relativa all'anno 2009) è destinata al finanziamento della medicina penitenziaria. Le risorse finanziarie sono così divise: - l'importo di 135.452.148,82 euro e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera; - la somma di 25.137.034,56 euro è destinata per il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio 2009; - la somma di 2.210.816,62 euro resta accantonata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attesa che le medesime adottino i regolamenti di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. Nella tabella allegata al provvedimento viene definita la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome: alla regione Marche sono destinati 2.507.829,47 euro.
Legge n. 122 del 30 luglio 2010, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competività economica (G.U. n. 176 del 30.07.2010, supplemento n. 174/L)
Si tratta della conversione in legge del decreto 78/2010, che contiene importanti provvedimenti in materia sanitaria, sociale, previdenziale. Le norme riguardanti la disabilita, a seguito delle proteste delle associazioni sono state tutte stralciate; rimangono in vigore solo quelle riguardanti la lotta contro i falsi invalidi prevedendo un ulteriore aumento delle verifiche negli anni 2010-2012. Rimasta inalterata la parte riguardante l'Accertamento dell’handicap ai fini “scolastici" il provvedimento introduce delle modifiche per la certificazioni di “alunno con handicap” al fine di migliorare le attuali certificazioni - considerate poco precise rispetto all’indicazione della gravità e della natura delle patologie, con il rischio che le indicazioni di necessità di sostegno educativo in realtà mascherino la necessità di assistenza alla persona che spetta agli enti locali e non all’amministrazione scolastica. Confermate invece le norme riguardanti previdenza e sanità e i tagli ai trasferimenti a Regioni, Province, Comuni.
Legge n. 120 del 29 luglio 2010, Disposizioni in materia di sicurezza stradale (G.U. n. 175 del 29.07.2010, supplemento n. 171/L)
La legge contiene nuove disposizioni in materia di Sicurezza stradale (nuovo Codice della strada). Nel testo ci sono novità riguardanti le persone disabili. Contrassegno invalidi: è stata introdotta la modifica dell'art. 74 del D.L. 196/2003 (Regolamento del trattamento dei dati personali - privacy) che ha determinato disagi per i titolari del Contrassegno invalidi: infatti, molti Comuni, applicando impropriamente il citato articolo 74, rilasciavano contrassegni anonimi che non venivano "riconosciuti" dalle forze preposte al controllo del traffico di altri Comuni e all'estero. Il provvedimento stabilisce che il governo italiano potrà emanare una apposita circolare ministeriale che determinerà la nuova forma fisica del Contrassegno disabili europeo, aggiungendo anche l'Italia agli oltre 15 paesi dell'Ue che hanno già adottato questo documento. In tal modo, anche i cittadini disabili italiani potranno viaggiare liberamente e tranquillamente negli altri Stati europei e non avere più problemi sul riconoscimento del contrassegno invalidi. Permesso di guida a ore: questa modifica rappresenta un'importante opportunità per il conducente disabile che, in caso di ritiro della patente per infrazioni al Codice della Strada, subisce conseguenze fortemente penalizzanti poiché il guidatore affetto da grave deficit motorio, perde la propria autonomia, sia per la presenza massiccia di barriere che per l'inacessibilità dei mezzi di trasporto pubblico. Multe a rate per i meno abbienti. Per quanto riguarda il sequestro amministrativo del veicolo, la modifica introdotta prevede la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (multe) per le persone con difficoltà economiche. Macchine per bambini e ausili di deambulazione per le persone invalide. Questo problema, riguarda solo una piccola percentuale di persone affette da grave deficit motorio, in quanto il vecchio Codice della Strada non chiariva se alcuni mezzi di locomozione (es. gli scooter elettrici) fossero classificati veicoli (e quindi dovessero circolare sulla sede stradale come qualsiasi altro mezzo) oppure ausili per la deambulazione (e quindi andare sui marciapiedi e/o percorsi normalmente destinati al traffico pedonale). Ora, la legge 120/2010 chiarisce questo punto, determinando che si tratta di ausili per la deambulazione. Linee guida sulla formulazione dei giudizi da parte delle Commissioni mediche locali: la legge prevede che i ministeri dei Trasporti e della Salute emanino delle linee guida, da destinare ai componenti della Commissione medica locale per le patenti di guida presenti in Italia, al fine di formulare giudizi che abbiano metodologie di valutazione il più possibile coerenti e lineari. Proventi multe per il superamento della velocità: viene stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle multe per il superamento della velocità andrà ai Comuni per l'adeguato mantenimento delle strade e della segnaletica stradale (compresa quella verticale e orizzontale degli attraversamenti pedonali, dei posteggi invalidi, ecc.). Minicar con la patente. La legge 120/2010 stabilisce che, per guidare anche un ciclomotore o quadriciclo, occorre essere in possesso dei requisiti fisici e del "patentino". Coloro a cui veniva ritirata la patente di guida, per l'assenza dei requisiti fisici per condurre un veicolo, non potranno più condurre un quadriciclo. Questa norma mira a garantire la massima sicurezza stradale sia per l'autista del mezzo che per i terzi. Obbligo lenti o apparecchi di guida: se per guidare un autoveicolo, la Commissione medica locale aveva prescritto a una persona affetta da grave deficit motorio specifici adattamenti di guida, questi, per logica, devono essere prescritti e installati anche su una minicar o quadriciclo.
Conferenza Unificata, Accordo del 8 luglio 2010, Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dl Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, recante: "monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria (Repertorio n. 59/CU) (G.U. n. 172 del 26.07.2010)
Al fine di un costante monitoraggio delle azioni programmatiche e del funzionamento dei servizi sanitari predisposti in materia di sanità penitenziaria (come definito nelle “linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale – DPCM 2008 – e la “Definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile – Accordo Stato, Regioni e Province del 2008 -) si definiscono le indicazioni per realizzare una prima valutazione dell’assetto organizzativo e del funzionamento dei servizi sanitari penitenziari nei vari territori regionali. Entro il 31 luglio 2010 quindi le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno fornire informazioni: - sull’eventuale emanazione di un documento programmatico regionale per la gestione della sanità penitenziaria nel proprio territorio; - sullo stato degli accordi fra Amministrazione regionale e Amministrazione della Giustizia concernenti le indicazioni ministeriali; - per ciascun istituto per adulti e per ciascun servizio per minori riguardanti lo Stato di Accordo fra Azienda sanitaria e singolo istituto/servizio e dati sull’organizzazione e sul personale transitato. Nel documento sono descritte nel dettaglio le informazioni da rilevare e vengono fornite in appendice le schede per la raccolta dei dati. Sulla base dei dati raccolti, il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria prevede una seconda fase di lavoro mirato a valutare la qualità dei servizi, perfezionando il set di indicatori necessari per la descrizione del sistema e l’osservazione dell’efficacia e del funzionamento.
Legge n. 107 del 24 giugno 2010, Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche (G.U. n. 161 del 13.07.10)
Con questo provvedimento la sordocecità viene riconosciuta come disabilità specifica unica - sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo-. In base a tali indicazioni, vengono definite sordocieche le persone cui sono distintamene riconosciute entrambe le minorazioni; nel provvedimento si sancisce che le persone affette da sordocecità percepiscano in forma unificata le indennità spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità e di cecità civile e anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Si precisa inoltre che ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di valutazione della sordocecità, viene effettuato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall’interessato; l’accertamento viene effettuato nel corso di un’unica visita (alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile) e la condizione di sordocieco viene riconosciuta a chi risulta in possesso dei requisiti già previsti ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite (relative alle due distinte minorazioni); il verbale di accertamento viene sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell’INPS. Il decreto stabilisce infine che nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. n. 125 del 31.05.2010, supplemento ordinario n. 114/L)
Il decreto in attesa di conversione in legge contiene provvedimenti in materia sanitaria, sociale, previdenziale. Novità sono state introdotte anche in tema di disabilita (anche se presumibilmente verranno modificate in sede di conversione). Per quanto riguarda gli invalidi civili è prevista una modifica per l'erogazione dell’assegno mensile di assistenza: tale beneficio è attualmente riconosciuto agli invalidi civili parziali (dal 74% al 99% di invalidità accertata), di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; l’importo è di 256,67 euro mensili (importo 2010) per un totale annuo di 3336,71 euro; per godere dell’assegno sono previste altre due condizioni oltre a quella sanitaria: risultare inoccupati e iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95. La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno: sarà elevata all’85% a partire dal primo giugno 2010 (rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione; il limite varrà solo per le nuove domande). Altra novità è quella introdotta per punire la Responsabilità dei medici accertatori: le nuove disposizioni riguardano i medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap da cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; nel caso in cui i trattamenti economici vengono revocati per “accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari”, il medico può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600, è inoltre obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione e qualora ci sia una sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto (si tratta di “penale”) il medico subisce la radiazione dall’albo se dipendente di una struttura sanitaria pubblica (se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione). Sul fronte della lotta ai Falsi invalidi la manovra stabilisce un aumento delle verifiche con una previsione di 500.000 verifiche totali entro la fine del 2012: 100.000 nel 2010, 200.000 per il 2011 e 2012. Per quanto concerne le procedure per l'Accertamento dell’handicap ai fini “scolastici" il provvedimento introduce delle modifiche per la certificazioni di “alunno con handicap” al fine di migliorare le attuali certificazioni - considerate poco precise rispetto all’indicazione della gravità e della natura delle patologie, con il rischio che le indicazioni di necessità di sostegno educativo in realtà mascherino la necessità di assistenza alla persona che spetta agli enti locali e non all’amministrazione scolastica; per ovviare a tali carenze, il decreto legge pertanto fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nei verbali se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l’eventuale carattere di gravità dell’handicap, stabilendo inoltre che l’accertamento deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.”
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 29 aprile 2010, Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato (G.U. n. 121 del 26 maggio 2010)
L’accordo stabilisce che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheostomizzati che necessitano di assistenza continua può essere effettuata, su prescrizione medica, da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti; si precisa che le persone devono essere adeguatamente formate. Nell’introduzione il documento spiega infatti che i cittadini tracheostomizzati necessitano di periodiche aspirazioni endotracheali (l'aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali rappresenta una tecnica essenziale nell'assistenza ai soggetti tracheostomizzati in quanto garantisce la pervietà delle vie aeree riducendo la stasi delle secrezioni tracheo-bronchiali) e che tali manovre di aspirazione endotracheale devono essere eseguite in maniera frequente, non pianificabile e in tempi molto rapidi; è importante quindi fare in modo che tale procedura possa avvenire, correttamente ed efficacemente per i malati non ospedalizzati, anche ad opera di personale non sanitario, purchè dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente addestrati e formati, mediante una formazione ad hoc definita, certificata e periodicamente verificata ed aggiornata. In virtù di tali premesse emerge l’esigenza di provvedere ad una adeguata formazione di coloro che assistono in maniera continuativa i pazienti tracheostomizzati non ricoverati, al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario; tale formazione deve essere svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale operante presso la struttura che ha in carico il paziente. L’accordo sancisce quindi che lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali deve avere una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia in carico pazienti tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti deve essere affidata al responsabile della formazione infermieristica competente (in collaborazione con l'équipe infermieristica della struttura d'accoglienza); la formazione deve inoltre prevedere insegnamenti teorici e pratici di: anatomia – fisiologia, nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio, tecniche di assistenza respiratoria, l'aspirazione endotracheale, le cure quotidiane legate alla tracheotomia, i segnali d'allerta, la manutenzione del materiale, il lavaggio e la sterilizzazione, le ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia; durante la formazione pratica occorre eseguire, alla presenza dell'infermiere, almeno tre aspirazioni endotracheali presso uno o più malati tracheostomizzati (comprendente la preparazione del gesto cosi' come la manutenzione del materiale e le cure quotidiane).
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Decreto del 4 febbraio 2010, Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 104 del 06.05.2010)
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Questi gli interventi ammessi a finanziamento: le misure di agevolazione alle assunzioni a favore del datore di lavoro; il rimborso degli eventuali oneri sostenuti dall'impresa per la rimozione di barriere architettoniche, per la trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro; gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili che effettuano tirocini di orientamento o di addestramento presso i datori di lavoro. Il decreto stabilisce che il riparto del Fondo deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato. Le regioni e le province autonome devono comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile che, sulla base degli importi calcolati, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma. Vengono quindi elencati i criteri in base ai quali le regioni e le province autonome devono assegnare il punteggio alle richieste di contributo e i procedimenti per la concessione ed erogazione delle risorse. Ai fini del monitoraggio dell’intervento, si precisa infine che le regioni e le province autonome devono trasmettere una relazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31 ottobre di ogni anno; relazioni che il Ministero inoltrerà successivamente all’Unione Europea.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010, Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (G.U. n. 91 del 20.04.2010)
Il decreto stabilisce l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro stagionale, di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome. La quota riguarda: lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009. Nel provvedimento si stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare on line le domande di nulla osta. Come anticipazione della quota massima per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. All'interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota, in considerazione del Trattato Italia-Libia, sono ammessi, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici. Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreto del 5 marzo 2010, Istituzione del Comitato nazionale per la biodiversità (G.U. n. 84 del 12.04.2010)
Al fine di contrastare la perdita di biodiversità, come indicato nell’Atto di Indirizzo delle priorità politiche in materia di Ambiente per l’anno 2010 e nel rispetto anche degli obiettivi definiti in sede internazionale e comunitaria (il 2010 è stato dichiarato Anno Internazionale per la biodiversità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite), viene stabilita l’istituzione di un Comitato nazionale per la biodiversità. Come indicato nel decreto, il comitato svolgerà funzione di supporto, coordinamento e valutazione dell’efficacia degli interventi messi in atto nell’ambito della Strategia nazionale per la Biodiversità e sarà composto da rappresentanti del governo, delle Regioni, enti di ricerca, associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria. La composizione del Comitato tiene conto della trasversalità del tema biodiversità e della necessità di un approccio multidisciplinare, prevedendo una collaborazione tra i decisori politici, le amministrazioni, il mondo accademico e scientifico, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria.
Legge n. 38 del 15 marzo 2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cura palliative e alla terapia del dolore (G.U. n. 65 del 19.03.2010)
la legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore; in particolare è tutelato e garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Nel provvedimento si precisa che le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, al fine di garantire: la tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; la tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Vengono definite alcune disposizioni e azioni per la realizzazione dell’obiettivo: - la realizzazione nel triennio 2010-2012 di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario; - la predisposizione, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore; - l’individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; - l’individuazione delle tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale; - la definizione entro tre mesi dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi; - l’attivazione presso il Ministero della salute di un organo di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative (per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, lo stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale).
Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39)
Il provvedimento, conosciuto come milleproroghe, contiene disposizioni riguardanti la sanità. In particolare le disposizioni riguardano: i Piani di rientro delle Regioni con deficit sanitario; la possibilità dell’inserimento sulla carta di identità dell’indicazione del consenso o del diniego della persona a donare i propri prorogato al 31 gennaio 2011; la gestione dei registri nazionali dei trapianti (in particolare: in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni vigenti in materia di trapianti fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto del rene ed al potenziale donatore con rapporto di lavoro dipendente o subordinato si applicano le disposizioni recanti diritti e permessi retribuiti per il tempo occorrente, con un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010).
Conferenza Unificata, Accordo 26 novembre 2009, Accordo, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’allegato C del D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep. n. 84 – CU) (09A15308) (G.U. n. 2 del 4.1.2010)
Con questo documento vengono definite alcune linee di indirizzo per gli interventi delle regioni negli ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e di Custodia (CCC). Premettendo che una recente ricerca, realizzata nel giugno 2009 dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), ha registrato la presenza di 399 internati maschi e 14 donne dimissibili - in regime di proroga per mancanza di alternative all’estero - le regioni si impegnano a raggiungere l’obiettivo di circa 300 dimissioni entro la fine del 2010, adottando un piano coordinato (da avviarsi entro due mesi dall’approvazione del presente accordo). Sulla base dell’accordo, il Ministero della Giustizia - (DAP) invia gli internati agli OPG secondo 4 bacini di utenza (individuati nel provvedimento con le regioni che insistono nelle relative competenze territoriali – distinte tra utenza maschile e femminile): Castiglione delle Stiverie, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Campania (Napoli e Aversa), Barcellona Pozzo di Giotto. Si precisa inoltre che, per evitare contenziosi nell’attribuzione della competenza territoriale, il Dipartimento di salute Mentale (DSM) territorialmente competente per il singolo internato è quello presso il quale la persona aveva la residenza prima dell’ingresso in carcere; per i senza fissa dimora farà fede l’abituale dimora prima dell’internamento.
Conferenza unificata, Accordo 26 novembre 2009, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria” (Rep n. 82 – CU) (09A15306) (G.U. n. 2 del 04.01.2010)
Nel documento vengono definite le linee guida per gli interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria; tali interventi sono da integrare - come viene specificato nella premessa dell’accordo - alle misure socioeducative applicate all’interno del contesto carcerario, al fine di prevenire, curare anche comportamenti antisociali e devianti e promuovere l’empowerment individuale e collettivo dell’adolescente e del giovane adulto. Con questo provvedimento si intende favorire una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze e peculiarità della condizione minorile e giovanile, nel rispetto della definizione di salute, non solo come assenza di malattia, ma come condizione di benessere strettamente legato al contesto sociale e culturale. Le misure concordate devono essere attuate: - nei centri di prima accoglienza (CPA) dove i minorenni arrestati-fermati o accompagnati rimangono per un massimo di 96 ore, in attesa dell’udienza del Giudice delle indagini preliminari di convalida dell’arresto; - negli Istituti penali per Minorenni (IPM) ove rimangono per periodi di diversa lunghezza i minorenni in misura cautelare; - nelle Comunità dell’Amministrazione della Giustizia minorile (o privata convenzionata) dove i minorenni possono essere destinati in misura cautelare o nei casi in cui vengano applicate misure cautelari sostitutive o alternative alla detenzione: - nel luogo di residenza del minorenne, nei casi in cui non vengano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale. L’accordo stabilisce che prioritaria è la presa in carico del minore da parte di una valutazione multidisciplinare (effettuata da parte di una équipe: psicologi, medici, assistenti sociali, educatori) per evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni “assistenziali” – sanitari, educativi, sociali, per programmare gli interventi necessari e gli enti ed operatori responsabili. In sede di tale valutazione devono inoltre essere rilevate situazioni di urgenza: soggetti minorenni e giovani adulti con disturbi psicopatologici, alcoldipendenza, tossicodipendenza, portatori di doppia diagnosi, per valutare l’esigenza di interventi specialistici e di collocamento in strutture di cura.
Legge n. 172 del 13 novembre 2009, Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo di Sottosegretari di stato (GU n. 278 del 28.11.09)
Con questa legge viene di nuovo istituito il ministero della salute. In base a tale provvedimento, la denominazione: «Ministero della salute» sostituisce (ad ogni effetto e ovunque ricorra) la denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni dei Ministeri del Tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze nelle aree. Al Ministero sono inoltre trasferite le funzioni del Ministero della sanità - con le inerenti risorse -, in particolare sono attribuite le funzioni spettanti allo stato in materia di ordinamento sanitario (indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea; ricerca scientifica in materia sanitaria: - tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana e sanità veterinaria; - della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L. n. 274 del 24 novembre 2009, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 - 2010 (G.U. n. 274 del 24.11.09)
Si tratta della conversione in legge (con modificazioni) del decreto n. 134 del 25 settembre 2009 – decreto salvaprecari -, che contiene disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. Il decreto stabiliva che i futuri contratti a tempo determinato non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nè consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo; la legge precisa che si possono trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo. Il decreto prevedeva che l'amministrazione scolastica, in collaborazione con le regioni può promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, di cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle regioni. L'attuale provvedimento integra il decreto stabilendo che gli atti di convocazione dei supplenti avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata - in attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Si ricorda che destinatario delle disposizioni del decreto, per l’anno scolastico 2009/2010, è il personale docente (inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) e il personale A.T.A (inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) che ha beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili, ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. La legge modifica la disposizione precedente stabilendo che sono beneficiari anche coloro che hanno conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 una supplenza di almeno centottanta giorni.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direttiva del 30 luglio 2009, Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (09A10248) (G.U. n. 212 del 12.09.2009)
Il ministero del Welfare ha definito le Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato per il 2009. Il provvedimento, approvato dall' Osservatorio Nazionale del Volontariato stabilisce che le associazioni di volontariato, singole o congiuntamente, possono ottenere il finanziamento di progetti destinati allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità. Il finanziamento complessivo per l'erogazione dei contributi è pari a 2.300.000 euro, di cui una percentuale (fino ad un massimo del 40%) è destinata a progetti realizzati a favore della popolazione della Regione Abruzzo, a cui possono partecipare sia organizzazioni della medesima Regione sia organizzazioni operanti in altre regioni che prevedano però la realizzazione dei progetti con organizzazioni operanti nei territori colpiti dal sisma. Possono accedere al finanziamento solo le organizzazioni costituite da almeno due anni, regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato alla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale. La direttiva definisce gli ambiti: identificazione e prevenzione del disagio sociale; accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione; promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale; promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile; e gli obiettivi che delle singole attività progettuali: creazione e consolidamento dei legami sociali all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate; arricchimento e miglioramento delle condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati, soggetti che vivono in situazioni di marginalità sociale, persone senza dimora, povertà estreme, ecc., sotto il profilo sociale personale, relazionale e professionale; - agevolazione nell’espletamento di attività e nell’accesso e nella fruizione di servizi; - promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, nonché la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali sono coinvolti i giovani stessi; sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o maltrattamento anche in ambito familiare. Il formulario di presentazione del progetto deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2009 al seguente indirizzo: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Div. III Volontariato - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - Via Fornovo n. 8, pal. C - 1o piano - 00192 Roma. La direttiva stabilisce infine che il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non deve superare l'ammontare totale di 50.000 euro.
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2009, Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale (09A10695) (G.U. n. 211 del 11.09.2009)
Il provvedimento stabilisce il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi, per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale. I soggetti beneficiari del rimborso sono tutte quelle coppie, residenti in Italia, con reddito complessivo fino a 70.000,00 €, che abbiano adottato uno o più minori stranieri entro l’anno 2008. Il provvedimento stabilisce che il rimborso sarà effettuato a seguito di apposita istanza presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata e indirizzata alla sede del Consiglio dei Ministri; l’istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti: - autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore; - copie delle certificazioni del Decreto n.° 917 (22/12/1986) dall’ente per la procedura di adozione, che attesti le spese sostenute dalla coppia adottiva.; - copia della dichiarazione dei redditi, relative all’anno dell’autorizzazione di ingresso del minore in Italia; - autocertificazione di non richiesta dell’istante per altri contributi regionali o provinciali. L’ammontare delle spese rimborsabili è pari al 50% per genitori con reddito complessivo fino a 35.000,00 € e pari al 30% per coloro che hanno un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 € e 70.000,00 €. Dalla somma del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 € ( erogato dal Dec. Min. del 21/12/2007). Si precisa infine che il rimborso è a carico del ‘’Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali’’ ed è esente da imposizioni fiscali.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direttiva del 30 luglio 2009, Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) ed f) della legge n. 241/1990 (G.U. n. 208 dl 08.09.2009)
Con questo provvedimento vengono definite le indicazioni per la presentazione di domanda di richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale (singolarmente o in forma di partenariato tra loro e con la collaborazione di enti pubblici) che risultino iscritte nei registri (legge 383/2000). Vengono individuate le aree prioritarie di intervento dei progetti: - promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità; tutela e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani; - promozione, tutela e sostegno per favorire l’inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio; interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza; sostegno per favorire l’inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione; sostegno alla popolazione del territorio della regione Abruzzo colpita dal terremoto. I progetti potranno avere una durata massima di dodici mesi; il costo complessivo delle iniziative non può superare l'importo di 222.000 euro. Sono inoltre indicate le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, i motivi di inammissibilità e i criteri di valutazione delle iniziative con i relativi punteggi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1à settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (G.U. n. 191 del 19.08.2009)
Il regolamento definisce le linee di indirizzo per la valutazione del processo di apprendimento, del comportamento del rendimento scolastico degli alunni, al fine di individuare potenzialità e carenze tenendo anche in considerazione disturbi specifici di apprendimento e disabilità. Sono previste verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali; modalità e criteri sono definiti dal collegio dei docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Il regolamento prevede che al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il regolamento inoltre fornisce indicazioni per la valutazione degli alunni con disabilità certificata, riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Per quelli che hanno svolto un percorso didattico differenziato e non hanno conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Viene anche preso in considerazione la situazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate: si predispone che la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Infine si predispone che per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti devono trasmettere alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato per la valutazione periodica e finale.
Comitato Interministeriale per la programmazione economica, Fondo sanitario nazionale 2008 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, articolo 1, commi 34 e 34-bis, legge n. 662/1996 (G.U. n. 184 del 10.08.2009)
Con questo provvedimento vengono definite le quote di ripartizione del Fondo sanitario per l’anno 2008 per la realizzazione degli obiettivi di carattere nazionale (previsti dal Piano sanitario 2006-2008): 1.360.600.000 euro viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario e la regione Sicilia; - 5.000.000 euro per il finanziamento di un progetto a carattere interregionale per la promozione della qualità della risposta del Servizio sanitario nazionale alle esigenze dell’utenza, finalizzato alla realizzazione di standard nazionali uniformi secondo le indicazioni delle organizzazioni internazionali; 3.400.000 euro destinati al finanziamento di un progetto interregionale per la riedizione dell’indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – 2010”, con il coinvolgimento del ministero di settore, delle regioni, dell’ISTAT e dell’AGENARS. Nella tabella allegata al testo legislativo sono individuate le somme assegnate alle regioni: alla regione Marche sono destinati complessivamente 39.599.146 euro. Si precisa infine che entro il 31 dicembre il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invierà una relazione dettagliata dei progetti regionali e interregionali finanziati.
Decreto del presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 162 del 15.07.2009)
Il testo contiene un regolamento per introdurre nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e di qualificazione per assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, che accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, è stabilito un orario di funzionamento di 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore, con la possibilità da parte delle famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto (limitato alla sola fascia del mattino) per complessive 25 ore settimanali. Il primo ciclo di istruzione è composto della scuola primaria e dalla scuola secondaria di I grado; sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (o su richiesta delle famiglie le bambine e i bambini che compiono sei anni di entro il 30 aprile); nella scuola primaria il modello dell’insegnante unico supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze; il tempo scuola è articolato secondo in 27 ore (con esclusione delle attività opzionali facoltative); 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative e 40 ore corrispondenti al modello di tempo unico. Per la scuola secondaria di I grado l’orario annuale obbligatorio è fissato in complessive 990 ore corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferite agli insegnanti di materie letterarie; nel tempo prolungato il monte ore è determinato in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40 (solo sulla base di una richiesta maggioritaria delle famiglie). Il regolamento definisce anche il quadro orario settimanale delle discipline: italiano, storia e geografia; attività di approfondimento in materie letterarie; matematica e scienze, tecnologia; inglese; seconda lingua comunitaria, arte e immagine; scienze motorie e sportive; musica; religione cattolica. Si precisa che l’insegnamento di cittadinanza e costituzione è inserito nell’area disciplinare storico-geografia e che i corsi ad indirizzo musicale si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni; a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato o per l’insegnamento della lingua italiana per gli anni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

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