|
Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Questa è la pagina 3 di 102
Totale record= 1015
NAZIONALE
|
Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 5 giugno 2012, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato (GU n. 189 del 14-8-2012 ) Con questo provvedimento vengono previste modifiche al Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà n. 230/2000; tali modifiche sono volte ad introdurre nell’ordinamento penitenziario la carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato, destinata a sostituire il semplice sistema di informazione attualmente previsto sui diritti e doveri spettanti al detenuto, consistente in un semplice estratto delle principali disposizioni contenute nella normativa vigente. Al fine di garantire una maggiore consapevolezza del detenuto dei propri diritti e delle regole del contesto carcerario, il decreto stabilisce quindi che al momento dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato venga consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Un ampio documento con l'esplicazione del regime al quale il condannato e l’internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all’interno della casa circondariale e l’indicazione dei principi che conformano l’attività trattamentale (rispetto della dignità della persona, imparzialità, ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene personale, alimentazione, permanenza all’aperto, i provvedimenti che possono essere presi in materia di sorveglianza particolare ed i relativi reclami, nonché le disposizioni che regolano la concessione delle misure alternative alla detenzione. E' inoltre previsto che il documento venga portato a conoscenza anche dei familiari dei detenuti e degli internati. Il contenuto della carta sarà stabilito da un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione. |
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, decreto 11 luglio 2012, Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2012, tra le regioni per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (GU n. 167 del 19-7-2012 ) Il decreto definisce la ripartizione per regione dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono alla scuola dell'obbligo scolastico e alle scuole secondarie superiori. La ripartizione è stata calcolata secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti, stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a 15.494,71 €. Per l'anno scolastico 2012/2013 la somma complessiva di finanziamento è pari a € 103.000.000. Nell'allegato A, viene proposta una tabella riassuntiva della ripartizione tra le regioni dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico; alla regione Marche sono stati assegnati 1.270.516,00 €. Nell'allegato A1, viene proposta una tabella riassuntiva della ripartizione tra le regioni dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo - anche in comodato - in favore degli alunni della scuola secondaria superiore; alla regione Marche sono stati assegnati 450.620,00 €. |
Ministero della salute, Decreto del 6 giugno 2012, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (G.U. n. 142 del 20.06.2012) Con questo decreto viene istituito il sistema informatico di monitoraggio dell’assistenza per i malati terminali, erogata presso gli hospice. Il sistema, realizzato e gestito dal ministero della Salute fa parte del nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) ed è costituito da una grande banca dati alimentata con informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Nel provvedimento si stabilisce che per garantire la riservatezza dei malati, non siano presenti i nominativi dei pazienti, che vengono quindi sostituiti da un codice univoco o resi anonimi; per le attività di monitoraggio dell'assistenza in materia di cure palliative, terapia del dolore, ma anche della spesa sanitaria, potranno accedere solo a dati aggregati. In riferimento alla trasmissione dei dati inoltre, lo schema di decreto prevede l'adozione di un protocollo sicuro e l'autenticazione bilaterale tra i sistemi, basata su certificati digitali emessi da una autorità di certificazione ufficiale. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, deliberazione n. 51 del 23 marzo 2012, Finanziamento degli interventi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS), nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2010. (Deliberazione n. 51/2012). (G.U. n. 129 del 05.06.2012) La delibera stabilisce la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010 delle risorse destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS; il finanziamento complessivo è di 49.063.000 euro, cosi' ripartito: 18.076.000 euro per le spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; 30.987.000 euro per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS. Alla regione Marche sono stati assegnati complessivamente 1.085.172,00 euro. |
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2011, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l’anno 2011 (G.U. n. 118 del 22.05.2012) Nel decreto vengono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2011, interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica, pari ad euro 100 milioni. Come stabilito nel provvedimento, questi sono i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: - popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%; - criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Le somme assegnate sono destinate ad evitare fratture nella continuità assistenziale in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e l’abbandono delle famiglie; vengono anche elencate le tipologie di prestazioni, interventi e servizi assistenziali e socio-sanitari (che non sono sostitutivi di quelli sanitari) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari; - interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare); - interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato. Si precisa che le Regioni possono destinare un massimo dell’1% delle risorse assegnate per effettuare attività di ricerca sui modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le complicanze. Vengono inoltre definiti i criteri di erogazione e monitoraggio: le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvederà all'erogazione delle risorse assegnate a ciascuna Regione dopo aver valutato, entro trenta giorni dalla ricezione, del programma attuativo; le Regioni devono poi comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Alla regione Marche sono stati destinati 2.670.000 euro. |
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 (G.U. n. 92 del 21.04.2012) Con questo provvedimento viene stabilito l'ingresso in Italia di per motivi di lavoro subordinato stagionale, di un massimo di 35.000 cittadini non comunitari residenti all'estero. Si tratta di una programmazione transitoria (anticipazione della quota massima di ingressi) e la quota totale verrà divisa tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto si precisa che i lavoratori subordinati stagionali potranno provenire dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nella quota indicata sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopraindicati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2012, 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine; anche in questo caso si tratta di una programmazione transitoria che anticipa quella definitiva. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 16 del 20 gennaio 2012, Ripartizione, tra le regioni, delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell’ambito del Fondo sanitario nazionale 2011 (Deliberazione n. 16/2012) (G.U. n. 98 del 27.04.2012) Nella delibera viene indicata la suddivisione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana della somma di 1.437.360.263 euro del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2011, destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale; la ripartizione viene indicata nella tabella allegata al testo. Si precisa che l'erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento che verrà erogato dopo la presentazione, da parte delle Regioni dei progetti e della relazione che illustri i risultati raggiunti nell’anno precedente della loro approvazione. Alla regione Marche viene destinata la somma di 40.853.371 euro. Nel provvedimento viene inoltre stabilito che la somma di 26.000.000 euro è accantonata per il finanziamento di progetti regionali ed interregionali che verranno approvati successivamente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento Bolzano e 2.000 euro vengono accantonati per il finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine. |
Conferenza unificata, Intesa del 15 marzo 2012, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Infezione da HIV e detenzione" (Rep. Atti n. 33/ CU) (G.U. n. 77 del 31.03.2012) Con questo provvedimento viene sancita l'approvazione da parte del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del documento riguardante «Infezione da HIV e detenzione». Nel documento, in allegato all'atto, dopo una parte introduttiva che analizza il contesto epidemiologico nel sistema carcerario con dati riferiti alla prevalenza della diffusione da HIV in carcere rispetto alla popolazione generale, si specifica che la responsabilità degli interventi di tutela della salute in ambito penitenziario e per la giustizia minorile è affidata alla sanità pubblica (alle ASL). Nel documento vengono inoltre descritte alcune azioni volte alla prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni HIV, HBV e HCV in carcere: - interventi di informazione e prevenzione: per tutti i detenuti ed internati, siano essi maggiorenni o minori, devono essere organizzati interventi d'informazione nei singoli istituti penitenziari e nei servizi minorili orientati ad una informazione completa sull'infezione da HIV/AIDS e sulle altre malattie trasmissibili e, in particolare, sul rischio della convivenza in un ambiente confinato e di alcuni comportamenti quali i rapporti sessuali non protetti, l'utilizzo e lo scambio di siringhe usate e i tatuaggi (si raccomanda l’utilizzo di un linguaggio semplice, appropriato e comprensibile e quando possibile, un’informazione tra pari); un'adeguata formazione per tutto il personale penitenziario che gravita nell'ambito sanitario, inclusi Agenti di Polizia Penitenziaria, Educatori e Volontari; interventi diagnostici e clinici: si raccomanda di implementare l'esecuzione degli screening d'ingresso del detenuto in carcere (al fine di raggiungere lo screening per oltre il 60 % dei nuovi ingressi) e di garantire interventi stabili e continuativi di consulenza infettivologica e multiprofessionale in tutti gli istituti di pena; counselling per i soggetti sieropositivi: l'intervento di informazione sanitaria ed il counselling del detenuto sieropositivo (spesso tossicodipendente) deve essere realizzato da parte di operatori formati e motivati (lo specialista infettivologo e in caso di necessità, del medico incaricato penitenziario) al fine di informare sulle fasi della malattia, favorire l’adesione alla terapia e l’accettazione responsabile del problema; interventi terapeutici: deve essere assicurata la disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali necessari per l'effettuazione della terapia antiretrovirale altamente attiva [HAART] per i pazienti detenuti in tutti gli istituti penitenziari Italiani in cui sono presenti soggetti con infezione HIV. Si precisa infine che deve essere garantita la continuità' terapeutica sia ai detenuti ed internati in entrata che a quelli in uscita (o in trasferimento verso altri Istituti) e che il medico deve segnalare all’Autorità giudiziaria competente quando le condizioni di salute del detenuto risultino incompatibili con il regime penitenziario. |
Conferenza unificata Accordo del 19 gennaio 2012, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep. n. 5/CU). (1(G.U. n. 42 del 20.02.2012) Il provvedimento contiene un accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria dal titolo, “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”. Il documento analizza i possibili profili suicidari in carcere, individua i fattori di rischio e delinea alcune azioni di prevenzione: organizzare corsi di addestramento (e di aggiornamento) per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli operatori sanitari che li aiuti a riconoscere i detenuti a rischio suicidario; curare la qualità del clima sociale dell'ambiente (livelli di attività, di sicurezza, di cultura, e il tipo di rapporto tra agenti e detenuti); mettere in atto strategie tese a ridurre i comportamenti aggressivi ed altre forme di violenza, ed enfatizzare invece relazioni supportive tra i detenuti e il personale sanitario e penitenziario; implementare procedure di screening sistematico dei detenuti sia all'ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio suicidario elevato; implementare procedure di screening precoce e relativa valutazione dei minori privati della libertà; favorire la comunicazione e le informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio; formalizzare procedure scritte che riportino i requisiti minimi per ospitare detenuti ad alto rischio, le modalità per fornire supporto sociale, la prescrizione di frequenti controlli visivi e osservazione continua per i detenuti a rischio suicidario. L'accordo prevede che all'interno di ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria venga attivato un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili; con il compito di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili. Le Regioni, le Province autonome, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute cureranno il monitoraggio con cadenza annuale della realizzazione dell’accordo. |
Ministero dell'economia e delle finanze , decreto del 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (G.U. n. 304 del 31.12.2011) Il decreto fissa il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni. Questi gli importi stabiliti: 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico (27.50 euro), già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono precisati i casi di esclusione dal pagamento: cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, e i loro accompagnatori; cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Nel decreto vengono inoltre specificate le destinazioni delle somme riscosse dal pagamento dei contributi: una quota pari al cinquanta per cento è destinata al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, o di provenienza; la restante quota viene così ripartita: 40% alla missione “Ordine pubblico e Sicurezza” di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 30% alla missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio” di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici; 30% alla missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
|
|